Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 21 Marzo 2025

Vendite «in nero» e revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità di gestione

Tribunale di Milano, 21 Marzo 2025
Vendite «in nero» e revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità di gestione

La vendita «in nero» di beni della società, eseguita senza documenti di trasporto e con incassi sottratti alla contabilità, integra una grave irregolarità nella gestione idonea a giustificare la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., perché costituisce attività vietata, che espone la società a sanzioni e a responsabilità ed è incompatibile con il profilo di alta professionalità che le norme sui requisiti e sui compiti dell’amministratore di società di capitali delineano [artt. 2086, comma 2, 2380-bis, 2381, 2382, 2392, 2475 e 2476 c.c.]. La modesta entità degli incassi lascia ferma la gravità della condotta, perché i pagamenti non contabilizzati sono inammissibili nell’esercizio dell’attività d’impresa.

La partecipazione dell’altro socio coamministratore, ricorrente in sede cautelare, alle operazioni non contabilizzate lascia ferma la dannosità della condotta per la società e il giudizio di inidoneità dell’amministratore resistente a conservare la carica, perché la valutazione cautelare, nei limiti della domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ha ad oggetto la sola condotta di quest’ultimo.

Il periculum in mora che giustifica la revoca cautelare dell’amministratore può essere desunto dal rischio di reiterazione delle condotte irregolari, che emerge dalla carente percezione della loro gravità manifestata dallo stesso amministratore nelle proprie difese [che le qualificavano come saltuarie e condivise con l’altro coamministratore, a fronte di numerose operazioni ripetute nell’arco di pochi mesi].

La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. presuppone la contestuale sussistenza di due requisiti. Il fumus boni iuris consiste nella probabile esistenza del diritto alla revoca e richiede un quadro concludente di gravi irregolarità nella gestione, nozione più rigorosa e circoscritta della giusta causa di revoca, perché questa sussiste anche in presenza di inadempienze minori idonee a menomare il rapporto fiduciario tra società e amministratore, mentre le gravi irregolarità postulano gravi violazioni di legge o di statuto. Il periculum in mora consiste nel pericolo che, nel tempo necessario a ottenere una sentenza a cognizione piena, siano provocati ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale, sicché la condotta dell’amministratore deve essere foriera di danno per la società.

La sospensione cautelare del diritto di voto del socio, chiesta in anticipazione della domanda di merito di esclusione dalla s.r.l., va respinta per difetto di fumus boni iuris quando lo statuto non preveda alcuna ipotesi di esclusione del socio.

Il diritto di voto inerisce alla titolarità della partecipazione sociale e può essere sospeso in via generale soltanto nei casi previsti dalla legge o in altre specifiche situazioni. La sospensione del voto è inidonea a presidiare l’efficacia della revoca cautelare dalla carica di amministratore del socio [titolare della metà del capitale], perché il voto in assemblea si colloca su un piano diverso dai poteri gestori [e la revoca si fonda su condotte compiute a prescindere dall’esercizio del voto].

Data Sentenza: 21/03/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RG 44900 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Filippo Cantale
logo