Le gravi irregolarità denunziate ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono implicare un danno almeno potenziale alla società, perché la norma, orientata alla tutela degli interessi interni dei soci e alla «privatizzazione» del controllo in funzione dell’integrità del patrimonio, mira a scongiurare un pericolo di lesione del patrimonio sociale, distinto da quello dei soci o dei terzi, più che a regolarizzare la gestione.
Le irregolarità devono essere ancora sussistenti al momento della decisione del tribunale, perché il requisito dell’attualità, pur non dichiarato espressamente, si ricava dalla lettura sistematica dell’art. 2409 c.c. e in particolare del terzo comma, che prevede la sospensione del procedimento quando l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivano per eliminare le violazioni. È onere del ricorrente dimostrare l’attualità del danno o del pericolo di danno derivante dagli atti di gestione denunziati, e la denunzia deve essere accompagnata da concreti riscontri probatori, senza potersi limitare alla prospettazione apodittica di meri sospetti.
Il socio denunziante ha un onere minimo di allegazione quanto all’individuazione delle operazioni pregiudizievoli per la società e alla loro natura gravemente irregolare, perché l’intervento del tribunale ex art. 2409 c.c. non può risolversi in un generico controllo delle attività materiali e giuridiche in cui si concreta l’amministrazione, che ricadono nella discrezionalità gestionale dell’organo amministrativo.
La denunzia ex art. 2409 c.c. ha ad oggetto l’irregolarità grave che coinvolga la gestione della società, da valutare secondo un criterio globale finalizzato a garantire l’interesse generale alla corretta amministrazione, più che i singoli atti, anche potenzialmente gravi, contro i quali l’ordinamento appresta rimedi o reazioni specifiche.
È estraneo al sindacato del tribunale in sede di denunzia ai sensi dell’art. 2409 c.c. il profilo della mera opportunità delle scelte di gestione, rimesse alla valutazione discrezionale degli amministratori con l’unico possibile limite della grave imprudenza o della manifesta irragionevolezza.
La mancata distribuzione degli utili, anche se frustra l’interesse personale del socio alla remunerazione della partecipazione, non integra di per sé una condotta abusiva intenzionalmente rivolta all’esclusivo pregiudizio del socio di minoranza, perché la destinazione degli utili a riserva è un’opzione legittima che opera in funzione protettiva del patrimonio sociale.