Nella cessione di partecipazioni sociali la garanzia di legge ha ad oggetto il bene immateriale ceduto e resta estranea al valore del patrimonio sociale sottostante. L’acquirente che lamenti difformità del patrimonio della società ceduta deve pertanto invocare le garanzie specifiche pattuite nel contratto di cessione.
La sussistenza del fumus boni iuris della domanda cautelare volta a inibire l’escussione della garanzia del saldo prezzo di una cessione di quote passa attraverso la verifica, nella prospettiva delle domande di risoluzione o di annullamento del contratto, della sussistenza di un grave inadempimento del cedente o del dolo o errore; nella prospettiva della domanda di riduzione del prezzo occorre invece accertare se e in quale misura, sulla base delle medesime circostanze, il prezzo dovrebbe essere ridotto. Quando tali valutazioni richiedono verosimilmente approfondimenti tecnici, sono inidonee a fondare il fumus le relazioni di parte le cui conclusioni si basano su stime anziché sul censimento e sulla specifica valutazione dei beni [di magazzino della società ceduta].