L’accertamento dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, quale causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., implica una valutazione circa l’irreversibile incapacità dell’organo assembleare di adottare le delibere essenziali per la vita sociale, quali l’approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali.
La stabile e irreversibile incapacità dell’assemblea di assolvere alle proprie funzioni può emergere anche dai dati oggettivi della litigiosità giudiziale tra i soci e dal blocco delle funzioni essenziali dell’assemblea, quale la mancata approvazione del bilancio [in una società con capitale ripartito tra due soci al 51% e al 49%, quorum statutario dei due terzi per ogni deliberazione e plurime iniziative giudiziarie e arbitrali tra i soci].
Quando tutti i soci, unitamente alla domanda di accertamento della causa di scioglimento, chiedono la nomina dei liquidatori, le due fasi distinte delineate dagli artt. 2484 e 2487 c.c. possono essere concentrate nello stesso processo, e il tribunale può procedere contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento e alla nomina dei liquidatori senza attendere l’infruttuosa convocazione dell’assemblea. Tale intervento non compromette l’autonomia assembleare, perché la causa di scioglimento consiste proprio nel blocco del funzionamento dell’assemblea e nella sua incapacità di deliberare, ed è coerente con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., essendo defatigatorio imporre agli amministratori di convocare un’assemblea della quale è già stata accertata l’incapacità a deliberare.
La nomina giudiziale del liquidatore ha carattere surrogatorio e si circoscrive alla nomina dell’organo e all’indicazione di chi ha la rappresentanza; il liquidatore così nominato ha tutti i poteri necessari per il miglior realizzo e per la tutela dell’interesse sociale.