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Tribunale di Napoli, 16 Maggio 2025

Sequestro conservativo sui beni dell’amministratore autore di distrazioni e prova liberatoria a suo carico

Tribunale di Napoli, 16 Maggio 2025
Sequestro conservativo sui beni dell’amministratore autore di distrazioni e prova liberatoria a suo carico

A fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall’attivo della società, la società o il curatore che agisce per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione delle risorse. La responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull’amministratore, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2697 c.c., giustificare tutte le uscite e il saldo finale e provare il proprio adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali o all’esercizio dell’attività di impresa [prelievi personali e bonifici in favore dell’amministratore privi di documentata giustificazione].

Le condotte distrattive e dispersive dell’attivo societario poste in essere dall’amministratore sono particolarmente sintomatiche di una propensione alla dissipazione del patrimonio per sottrarlo ai creditori e integrano il periculum in mora sotto il profilo soggettivo, ai fini del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio della procedura. Sotto il profilo oggettivo, il periculum ricorre quando il patrimonio del responsabile è sproporzionato per difetto rispetto al credito risarcitorio prospettato, tenuto conto anche delle esposizioni personali che lo gravano [come garante di debiti altrui].

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. per le s.p.a. e dall’art. 2476, commi 3 e 6, c.c. per le s.r.l., pur essendo tra loro distinte, in caso di apertura della liquidazione giudiziale confluiscono nell’unica azione di responsabilità esercitabile dal curatore ai sensi dell’art. 255 C.C.I.I., senza che ne vengano immutati i presupposti. Di regola i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l’azione in concreto esercitata dal curatore e individuano la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest’ultima in ogni caso quinquennale.

Nell’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., stante la sua natura contrattuale, la società e il curatore possono giovarsi della presunzione di colpa di cui all’art. 1218 c.c. Chi agisce ha l’onere di allegare le violazioni degli obblighi degli amministratori e di dimostrare i pregiudizi concretamente sofferti e il nesso eziologico tra l’inadempimento e il danno prospettato. Compete all’amministratore dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento con diligenza degli obblighi posti a suo carico, ovvero che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile o che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo.

Per la concessione del sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza del fumus boni iuris, inteso come probabile fondatezza della pretesa creditoria in base a un giudizio necessariamente sommario e prognostico, e del periculum in mora, inteso come pericolo di infruttuosità della futura esecuzione forzata sui beni del debitore. Il periculum può essere desunto sia da elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio.

Data Sentenza: 16/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Andrea Vassallo
Registro: RG 3921 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Dario Emma
Dario Emma

Praticante avvocato, si dedica allo studio del diritto societario e commerciale, con specifica attenzione ai profili giurisprudenziali della materia. Collabora con la rivista Giurisprudenza delle Imprese nella selezione delle decisioni di interesse e nella redazione delle massime.

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