Ai fini del sequestro conservativo, sussiste il fumus boni iuris dell’azione di responsabilità ex art. 2486, commi 1 e 2, c.c. nei confronti dell’amministratore [unico di s.r.l. in liquidazione giudiziale] che abbia proseguito l’attività sociale nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., qualora l’amministratore non dimostri di aver impiegato per spese della società le somme prelevate a proprio favore dalle casse sociali.
In mancanza di scritture contabili [successive all’ultimo bilancio depositato], il danno può essere quantificato in sede cautelare secondo il criterio della differenza tra passivo accertato e attivo realizzato di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., tenendo conto del presumibile ricavato dei beni posti in vendita in sede esecutiva.
Sussiste il periculum in mora quando il patrimonio del debitore consista, rispetto al credito risarcitorio azionato, di un solo immobile gravato da ipoteca volontaria e il debitore non abbia replicato alla dedotta alienazione di altro immobile [in comproprietà] successiva all’apertura della liquidazione giudiziale.
Ove il patrimonio del debitore sia di per sé limitato rispetto all’entità del credito, il rischio della perdita della garanzia è di maggiore portata, perché i beni esistenti prefigurano al creditore perdite superiori alla pretesa maturata e l’attività distrattiva risulta facilitata.
Il requisito del periculum in mora, necessario per l’autorizzazione e la successiva convalida del sequestro conservativo, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli si accinga a porre in essere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio.
Costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra il patrimonio del debitore e il presunto ammontare del credito da tutelare. Nella valutazione di tale rapporto occorre che l’idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento del credito, essendo insufficiente che essa sussista quando la misura cautelare è richiesta.