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Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2025, n. 4938/2025

Abuso di maggioranza nella delibera di scioglimento adottata per neutralizzare il recesso del socio

Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2025, n. 4938/2025
Abuso di maggioranza nella delibera di scioglimento adottata per neutralizzare il recesso del socio

La scelta di esercitare lo ius poenitendi attraverso la revoca della delibera che costituisce il presupposto del recesso o attraverso la messa in liquidazione della società è rimessa alla discrezionalità dei soci, e il legislatore non prevede alcuna gerarchia tra queste due modalità di ripensamento. Tale discrezionalità incontra tuttavia il limite del divieto di abuso del diritto, precipitato del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; è pertanto annullabile per abuso della regola di maggioranza la delibera di scioglimento adottata al solo scopo di danneggiare il socio receduto, impedendogli di conseguire il valore di liquidazione e costringendolo a rimanere socio di minoranza in un contesto di accesa conflittualità. Ne sono indici l’assenza di qualsiasi ponderazione dell’interesse sociale e dei costi e benefici del recesso e dello ius poenitendi, una situazione patrimoniale non tale da impedire il rimborso della partecipazione, la contraddizione tra lo scioglimento e le ragioni addotte per la delibera che ha legittimato il recesso, l’attribuzione ai liquidatori di compensi superiori a quelli goduti come amministratori.

Lo scioglimento della società quale strumento per neutralizzare l’efficacia del recesso (art. 2437-bis, ultimo comma, c.c. per le s.p.a. e art. 2473, ultimo comma, c.c. per le s.r.l.) è diverso dallo scioglimento deliberato in sede di liquidazione delle azioni o della quota del socio receduto (art. 2437-quater, sesto comma, c.c. e art. 2473, quarto comma, c.c.). Il primo interviene quando l’effetto del recesso non è ancora definitivamente stabilizzato ed è una scelta discrezionale, alternativa alla revoca della delibera che ha legittimato il recesso; il secondo interviene quando la società ha già avviato il procedimento di liquidazione della partecipazione e può essere deliberato soltanto dopo aver inutilmente esperito, secondo un preciso ordine gerarchico, l’acquisto da parte degli altri soci, l’offerta a terzi, l’acquisto da parte della società con riserve disponibili e la riduzione del capitale sociale.

Il ricevimento della dichiarazione di recesso da parte della società determina la perdita immediata della qualità di socio, risolutivamente condizionata all’esercizio entro novanta giorni dello ius poenitendi. Se la società non se ne avvale, gli effetti del recesso si consolidano alla scadenza del termine; se invece revoca la delibera legittimante o delibera lo scioglimento, il recedente riacquista ex tunc la qualità di socio e con essa la legittimazione a impugnare tutte le delibere medio tempore adottate, compresa quella con cui la società ha privato di effetti il recesso.

La disciplina del codice civile in materia di recesso ha valenza generale e si applica a tutte le cause di recesso, anche a quelle previste dalla normativa speciale, come il recesso del socio assente o dissenziente dalla introduzione o soppressione di clausole compromissorie previsto dall’art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5/2003. Anche a tale recesso si applica quindi lo ius poenitendi, che consente alla società di soppesare costi e benefici del recesso, specie quanto agli oneri economici e organizzativi della liquidazione della partecipazione.

Il socio receduto non ha diritto di ricevere l’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a privare di efficacia il recesso, perché il suo diritto di impugnare la relativa delibera non si correla a un diritto di partecipare alla sua formazione. La sua assenza non impedisce dunque di ritenere regolarmente costituita l’assemblea ai sensi dell’art. 2366, quarto comma, c.c., né di escludere la mancanza della convocazione ai sensi dell’art. 2379, terzo comma, c.c. quando l’avviso, pur proveniente dal solo presidente anziché dal consiglio di amministrazione, sia idoneo a consentire agli aventi diritto di essere preventivamente avvertiti.

Nel giudizio di impugnazione della delibera con cui la società ha privato di efficacia il recesso, le domande di accertamento dell’obbligo di liquidare la partecipazione del receduto e di condanna al pagamento del relativo valore, proposte per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., sono inammissibili, perché mirano a un’utilità ulteriore e aggiuntiva rispetto all’eliminazione delle conseguenze della delibera e ampliano petitum e causa petendi. Costituisce invece mera precisazione della domanda l’indicazione del criterio di quantificazione del danno già chiesto in via subordinata. La domanda modificata è ammissibile se connessa alla medesima vicenda sostanziale, in rapporto di alternatività o incompatibilità con quella originaria e diretta alla realizzazione, almeno in parte, della medesima utilità finale.

Data Sentenza: 23/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lisa Torresan
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 6738 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Tiziana Benedetta Bandini
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