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Tribunale di Venezia, 11 Febbraio 2026

Esclusione delle società consortili dalla competenza della sezione specializzata in materia d’impresa

Tribunale di Venezia, 11 Febbraio 2026
Esclusione delle società consortili dalla competenza della sezione specializzata in materia d’impresa

Le controversie relative alle società consortili ex art. 2615 ter c.c. esulano dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, anche quando la società consortile abbia assunto la forma di una società di capitali, perché essa assume come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 c.c., diversi dall’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili che connota le società cui si riferisce l’art. 3 D.Lgs. 168/2003. L’esclusione riguarda anche il sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità promossa dalla società consortile contro il proprio amministratore, per il quale la competenza si determina secondo i criteri ordinari degli artt. 19 e 20 c.p.c.

La rinuncia agli atti del giudizio di merito [notificata ex art. 306 c.p.c.], accompagnata dalla dichiarata volontà di coltivare l’azione in sede arbitrale in forza della clausola statutaria, non manifesta in modo chiaro la volontà di rinunciare alla domanda e non determina la cessazione della materia del contendere nel procedimento cautelare strumentale.

Data Sentenza: 11/02/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro: RG 18808 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Giulio Marconcin
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