Ricerca Sentenze
Responsabilità dell’amministratore unico di s.p.a. per mala gestio
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo...

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente sia l’azione di responsabilità nell’interesse della società (ex art. 2393 c.c.), sia quella prevista nell’interesse dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.).

La ricezione da parte dell’amministratore, entro i cinque anni successivi alla cessazione dalla carica, di una diffida stragiudiziale contenente i medesimi addebiti formulati in giudizio interrompe il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità (ex art. 2393 c.c.).

In tema di azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), a fronte della presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricade sull’amministratore che sollevi la relativa eccezione la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza di uno stato di incapienza patrimoniale oggettivamente percepibile.

Incorre in responsabilità per mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., sub specie di contratto concluso con sé stesso in danno della società amministrata, l’amministratore unico di s.p.a. che acquista a titolo personale quote della società controllata, a un prezzo troppo basso rispetto al reale valore di mercato. Ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo è sufficiente la colpa desumibile dalla conoscibilità del reale valore di mercato del bene oggetto dell’operazione [nel caso di specie, sussiste in ragione del controllo, diretto e indiretto, esercitato dall’amministratore su entrambe le società coinvolte nell’operazione].

La colpa rilevante ai fini della responsabilità per mala gestio sussiste quando l’amministratore era nella condizione, se non di conoscere, quantomeno di poter conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la minusvalenza che l’operazione avrebbe generato in capo alla società.

Leggi tutto
Associazione in partecipazione: requisiti e prova
Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli...

Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano in sé stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.

In tema di associazione in partecipazione, grava su chi ne invoca l’esistenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto, e in particolare la pattuizione della partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa [nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, il versamento di somme avvenuto a titolo di acconto in vista del futuro acquisto di unità immobiliari conduce alla qualificazione del rapporto come preliminare di compravendita e non come associazione in partecipazione].

Leggi tutto
Elementi costitutivi del periculum in mora nel sequestro conservativo
Nell’azione cautelare di sequestro conservativo, promossa sul presupposto della sussistenza del fumus boni iuris di condotte integranti mala gestio e...

Nell'azione cautelare di sequestro conservativo, promossa sul presupposto della sussistenza del fumus boni iuris di condotte integranti mala gestio e dunque idonee a configurarne la responsabilità risarcitoria ex 2476 c.c., nella valutazione della sussistenza del periculum in mora il giudice può fare riferimento ai criteri oggettivi e soggettivi, alternativamente tra loro.

Leggi tutto
Azione di responsabilità contro gli amministratori e danno indiretto
Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con...

Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con la conseguenza che solo nel caso in cui dalla prospettazione della stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore, si potrà parlare di carenza di legittimazione attiva (ovvero, specularmente, passiva). Sussiste la legittimazione attiva dell’attore per il solo fatto che egli prospetta di essere titolare del diritto al risarcimento di un danno che afferma di avere patito, indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, della prospettata responsabilità del convenuto (di riflesso, sussiste anche la legittimazione passiva del convenuto, individuato dall’attore quale soggetto responsabile del danno da quest’ultimo lamentato).

L’azione di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. spetta ai soggetti terzi che si dicano direttamente danneggiati dall’operato degli amministratori e differisce dall’azione sociale di responsabilità (comma 1 art. cit.) vertendosi, a differenza di quest’ultima, in un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale; pertanto, ove i terzi alleghino che determinati atti gestori hanno causato loro un danno diretto ed immediato, sono onerati della prova piena della condotta illecita (dolosa o colposa) posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri connessi alla carica rivestita, del danno diretto causato al patrimonio del singolo, nonché del nesso causale tra gli addebiti formulati e il danno patito.

Costituisce danno indiretto, e come tale non risarcibile, quello lamentato dal socio di una s.r.l., consistente nella svalutazione del valore della propria partecipazione sociale in conseguenza della diminuzione di valore del compendio della s.r.l., che si allega essere stato causato da atti lesivi addebitati agli amministratori di un’altra società. Pertanto, a prescindere dalla prova della conoscibilità in capo agli amministratori del compimento di tali atti lesivi dell’integrità del compendio – e cioè a prescindere dall’esame nel merito degli addebiti di mala gestio – non può trovare applicazione l’istituto di cui al comma 7 dell’art. 2476 c.c., dal momento che il danno lamentato dal socio consiste nel mero riflesso del pregiudizio sul patrimonio sociale.

Leggi tutto
Patto parasociale e trasferimento coattivo di quote sociali ex art. 2932 c.c.: irrilevanza del mancato nulla osta amministrativo
La mancanza del nulla osta dell’amministrazione concedente non impedisce la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in...

La mancanza del nulla osta dell’amministrazione concedente non impedisce la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in quanto il rilascio di tale nulla osta da parte dell'amministrazione concedente non costituisce una condizione di efficacia dell’obbligo di cedere, quanto piuttosto una condizione di efficacia del contratto di cessione da stipulare in adempimento dell’obbligo.

Leggi tutto
La contraffazione del marchio implica un utilizzo del segno
L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art....

L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art. 100 c.p.c., dovendo quindi l’interesse ad agire essere concreto e attuale, cosa che postula un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Quando la domanda principale di decadenza per non uso non richiede alcuna istruttoria, essendo il non uso ammesso dalla stessa convenuta, la corrispondente domanda riconvenzionale di contraffazione (così come la conseguente domanda risarcitoria) formulata dalla convenuta è inammissibile, con esclusione del simultaneus processus, in quanto avrebbero richiesto l’assunzione delle prove dedotte dalla convenuta (esibizione delle scritture contabili e c.t.u. contabile), con un’ingiustificata dilatazione delle attività processuali, dei loro tempi e dei loro costi.

La contraffazione del marchio implica e richiede un qualche utilizzo del segno e, poiché analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., si deve escludere che la mera registrazione di un marchio, ancorché confondibile con quello anteriore altrui, costituisca contraffazione o concorrenza sleale, ciò anche in ragione del fatto che il mero ottenimento della privativa è già adeguatamente sanzionabile con la nullità della registrazione.

Leggi tutto
L’utilizzo del marchio altrui come parola chiave
La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda,...

La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda, quali l’omissione o l’assoluta incertezza circa la cosa oggetto della domanda (petitum) ovvero qualora manchi l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda (causa petendi). Detti vizi devono essere di gravità tale da non consentire, tramite una valutazione globale dell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, di individuare in modo chiaro e determinato la cosa oggetto della domanda e i suoi fatti costitutivi, ostacolando in maniera evidente il diritto di difesa di controparte.

L’interesse ad agire dell’attrice che agisce per l’accertamento negativo della liceità di una condotta sussiste anche nel caso in cui tale condotta sia cessata, qualora la convenuta dovesse riconoscere la liceità di tali condotte, rifiutandosi tuttavia di effettuare un analogo riconoscimento per eventuali identiche condotte che l’attrice dovesse replicare in futuro. Infatti, l’attrice ha interesse non solo a salvaguardarsi da contestazioni per ciò che ha fatto, ma anche a mettersi al riparo da contestazioni per ciò che, in maniera identica, potrebbe fare in futuro.

L’utilizzo del marchio altrui come “parola chiave” per lo svolgimento di attività di posizionamento pubblicitario online è lecito, nei limiti in cui l’uso di un segno identico al marchio altrui non comprometta le funzioni essenziali del marchio, quale quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Questo principio trova la propria ratio nel consentire l’uso dei marchi attorei come parola chiave qualora questo sia finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti commercializzati da parte attrice, dovendosi privilegiare un approccio pro-concorrenziale [nel caso di specie l’utilizzo lecito del marchio altrui è consistito nell’impiego del marchio come parola chiave, per posizione annunci senza che il segno comparisse].

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente

Leggi tutto
I requisiti per la protezione autorale delle opere di industrial design e la nozione di valore artistico
In tema di diritto d’autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall’articolo 2 n. 4 l.d.a. e...

In tema di diritto d'autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'articolo 2 n. 4 l.d.a. e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, in quanto la caratteristica di queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, qual è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Quanto al valore artistico, quid pluris ulteriormente necessario affinchè l’opera del disegno industriale rientri nella tutela autorale, è principio consolidato in giurisprudenza di merito e di legittimità che esso deve essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista, di talchè il prodotto industriale acquisisca grazie al suo design un valore diverso ed aggiuntivo sul piano estetico rispetto alla sua funzionalità, suscitando interesse e apprezzamento negli ambienti culturali in senso lato.

Pur nell’ottica di una liquidazione unitaria e globale del danno in relazione a tutte le condotte illecite accertate ed in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano (artt. 1226/2056 c.c., 2600 c.c., 158 L.A. e 125 CPI), va osservato che, quanto all’an di danno, la fattispecie di concorrenza sleale soggiace, senz’altro, ai principi generali in tema di onere della prova propri della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente onere, di chi allega di avere subito danno in conseguenza dell’attività illecita, di dimostrare di avere patito uno specifico pregiudizio. Dunque il danno cagionato dalla concorrenza sleale non è in re ipsa essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza e richiede di essere provato e solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

Anche in tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l’art. 125, comma 2, c.p.i. nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni.

Nondimeno è dato affermare che il danno da lucro cessante derivante dalla violazione autorale è in re ipsa restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrare l'entità del danno medesimo.

In tema di diritto di autore la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili), e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfetaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso, di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633/1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.

Leggi tutto
L’evocazione illecita di una IGP sussiste solo se il segno contestato richiama gli elementi protetti della denominazione tutelata.
In tema di evocazione illecita di una Indicazione Geografica Protetta (IGP), il concetto di evocazione comporta un giudizio sulla fattispecie...

In tema di evocazione illecita di una Indicazione Geografica Protetta (IGP), il concetto di evocazione comporta un giudizio sulla fattispecie concreta, diretto a valutare l’idoneità del segno contestato a evocare o, quantomeno, a connettersi con la denominazione protetta (nello specifico, con l’origine geografica della stessa, con la reputazione o con le caratteristiche del prodotto ad esso associato).

E dunque, per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un collegamento tra le denominazioni utilizzate per designare il prodotto in questione e l’IGP, e, tale valutazione può essere compiuta unicamente facendo riferimento alla percezione del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Ne discende che tale giudizio spetta al giudice nazionale, essendo il solo idoneo a poter compiere una valutazione globale che tenga conto dell’insieme dei diversi elementi della denominazione registrata, comprese anche le similarità fonetiche e visive.

La tutela della IGP rileva unicamente con riguardo alla parte geografica della denominazione. Sicché l’evocazione illecita può sussistere ove essa investa gli elementi protetti. [nel caso di specie l'indicazione di "aceto balsamico" è stato considerata lecita e non evocativa della IGP dell'aceto balsamico di Modena].

 

Leggi tutto
Responsabilità dell’amministratore per distrazione di risorse sociali
L’amministratore di società a responsabilità limitata che utilizza denaro sociale per rimborsarsi delle spese legali sostenute per iniziative cautelari intraprese...

L’amministratore di società a responsabilità limitata che utilizza denaro sociale per rimborsarsi delle spese legali sostenute per iniziative cautelari intraprese personalmente quale socio nei confronti di altro socio viola i doveri di corretta amministrazione ex art. 2476 c.c. ed è tenuto al risarcimento del danno in misura pari alle distrazioni operate.

Il debito degli amministratori verso la società in conseguenza del giudizio di responsabilità è un debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria.

Leggi tutto
L’illegittimo utilizzo del cognome Lamborgini e l’ipotesi dell’ambush marketing
Non è conforme alla correttezza professionale l’inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso...

Non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti a ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sull eorme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola inizativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

Leggi tutto
logo