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Responsabilità dell’amministratore di società fallita per sanzioni, interessi ed aggi dovuti a mancato pagamento delle imposte
Ai fini della prova del danno provocato dall’amministratore rimasto contumace alla società fallita per sanzioni, interessi ed aggi dovuti a...

Ai fini della prova del danno provocato dall'amministratore rimasto contumace alla società fallita per sanzioni, interessi ed aggi dovuti a mancato pagamento delle imposte è sufficiente produrre l'istanza di insinuazione al passivo di Equitalia, i provvedimenti di esecutività dello stato passivo e il prospetto riepilogativo delle sanzioni e degli interessi di mora irrogati alla fallita per il mancato pagamento delle imposte.

Per l'azione sociale di responsabilità infatti è sufficiente alla società attrice (da cui la procedura, per la tutela collettiva dei creditori, riceve l’azione) allegare l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo gestorio suo proprio di provvedere -anche predisponendo al riguardo un assetto amministrativo idoneo a programmare e rispettare le scadenze fiscali- al pagamento degli importi dovuti allo Stato e alle diverse amministrazioni pubbliche a titolo di imposte dirette e indirette e di tasse collegate all’attività d’impresa, a fronte della quale allegazione, è onere del convenuto, per esimersi da responsabilità secondo la regola generale dell’art. 1218 cod. civ., dimostrare l’impossibilità di adempiere o quantomeno che l’omissione tributaria sia stata frutto di una scelta discrezionale di utilizzazione della liquidità sociale (in ipotesi, temporaneamente insufficiente) a scopi più urgenti, per poi ricorrere a richieste di rateazione e ammissione ai possibili benefici per attutire le conseguenze del ritardo.

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Decadenza dall’indennizzo per sopravvenienze passive a seguito di cessione di partecipazioni
Là dove sia previsto un termine decadenziale per la formulazione di una richiesta di indennizzo in un contratto di acquisizione...

Là dove sia previsto un termine decadenziale per la formulazione di una richiesta di indennizzo in un contratto di acquisizione di partecipazioni societarie e questo termine decadenziale sia fatto contrattualmente decorrere dalle parti dal momento della "conoscenza", il fatto generatore dell'indennizzo non può ritenersi noto solo a seguito della formale approvazione del bilancio nell’assemblea degli azionisti ma, bensì, conosciuto quantomeno già dal momento nel quale la bozza del bilancio è stata redatta, soprattutto in un contesto di gruppo ove deve assumersi che l'organo amministrativo della controllata operi in stretto collegamento con i vertici gestori della controllante.

La previsione di un termine decadenziale di 30 giorni non può ritenersi contrario alla disposizione dell'art. 2965 c.c.

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Contestazione della stima dell’esperto in merito al valore di liquidazione delle azioni per esercizio del diritto di recesso
La relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, avente ad oggetto la valutazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali...

La relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, avente ad oggetto la valutazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali un socio esercita il diritto di recesso, è contestabile solo nel caso in cui giunga a risultati manifestamente iniqui o erronei.

È coerente con il disposto dell’articolo 2437 ter comma 2 c.c., il metodo di valutazione che si fonda sul rapporto Enterprise Value e margine operativo lordo dato che, prendendo in esame la consistenza patrimoniale e reddituale della società, non si discosta dai criteri civilistici di valutazione della società di capitale previsti dalla medesima norma.

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Difetto di autorizzazione assembleare per lo svolgimento di azione di responsabilità
In caso di carenza di rappresentanza processuale o di autorizzazione, mentre ai sensi dell’art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi...

In caso di carenza di rappresentanza processuale o di autorizzazione, mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuoverne la sanatoria (assegnando alla parte un termine di carattere perentorio senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale), nella diversa ipotesi in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, giacché su tale rilievo il destinatario è chiamato a contraddire senza potersi giovare del termine sanante.

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Presupposti per la concessione di sequestro conservativo
Il fondato timore del creditore di perdere la garanzia patrimoniale generica del suo diritto, costituente elemento indefettibile per invocare la...

Il fondato timore del creditore di perdere la garanzia patrimoniale generica del suo diritto, costituente elemento indefettibile per invocare la tutela assicurata dal sequestro conservativo, presuppone logicamente l’attuale esistenza nel patrimonio del debitore di beni rispetto a cui concepire il pericolo di alienazione e dispersione. Ne deriva l’inconfigurabilità logica del pericolo di compromissione della garanzia patrimoniale generica ove, al momento della proposizione del ricorso cautelare, il debitore sia già nullatenente potendo il creditore, ove lo sia divenuto per effetto di atti di disposizione in frode ai creditori, solo ricorrere allo strumento della revocatoria.

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Applicabilità della fictio iuris in pendenza di condizione potestativa mista per cessione di partecipazioni sociali
In presenza di contratto sottoposto a condizione potestativa mista, la fattispecie della fictio iuris di avveramento della condizione apposta, prevista...

In presenza di contratto sottoposto a condizione potestativa mista, la fattispecie della fictio iuris di avveramento della condizione apposta, prevista all’articolo 1359 c.c., è applicabile in caso di inosservanza del dovere delle parti di comportarsi in buona fede in pendenza della condizione, esclusivamente con riferimento al segmento non causale della condizione stessa, essendo il contraente tenuto ex articolo 1358 c.c. all’esecuzione delle attività dipendenti dalla propria volontà per favorirne il perfezionamento.

Non può essere ritenuta contraria a buona fede e pertanto fonte di responsabilità, l’omissione di attività dipendenti dal caso e/o dal comportamento di un terzo.

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Il caso Mediaset-Vivendi: è pienamente valido l’acquisto di azioni effettuato in violazione dell’art. 43, comma 11, del Tusmar, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE
L’azione di risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento è rimedio contrattuale riservato alle parti contraenti di un vincolo negoziale validamente...

L’azione di risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento è rimedio contrattuale riservato alle parti contraenti di un vincolo negoziale validamente perfezionato e non è appannaggio di soggetti rimasti estranei alla pattuizione.

Non può essere invocata dal terzo estraneo al contratto, a fondamento delle proprie pretese risarcitorie nei confronti di uno dei contraenti, una clausola contenuta in tale accordo, con cui i paciscenti assumevano l’impegno a concludere, col medesimo terzo, un patto parasociale in occasione della stipula del contratto definitivo, laddove tale pattuizione non sia mai divenuta efficace in ragione del mancato avveramento di una condizione sospensiva cui era subordinata l'esecuzione del contratto. Ciò anche qualora il mancato avveramento della condizione sia imputabile ad uno dei contraenti.

La previsione dell’art. 1359 c.c. non è applicabile alla "condicio iuris" sospensiva concernente il rilascio di autorizzazioni amministrative, come l’autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla verifica della compatibilità della concentrazione con il mercato comune, prevista dall’art. 7 comma 1 del Regolamento 139/2004 CE, non potendosi sostituire con una semplice finzione legale la effettiva emanazione dell'atto amministrativo di autorizzazione, richiesto dalla legge come requisito legale dell'efficacia del negozio, e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private.

Il terzo nei cui confronti le parti contraenti di un contratto si siano impegnate a stipulare un patto parasociale, subordinatamente alla verificazione di una condizione sospensiva ed in occasione della stipula del contratto definitivo, non è titolare di alcun diritto potestativo di risoluzione del contratto fra i terzi, e neppure può pretendere alcun risarcimento del danno per inadempimento di tale contratto in relazione al patto parasociale che non è stato mai stipulato.

In presenza di una previsione contrattuale che sancisca la risoluzione dell'accordo in assenza della verificazione di una condizione sospensiva entro un determinato termine, è inammissibile la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dopo che il termine sia scaduto e il contratto condizionato si sia, quindi, autonomamente risolto.

La clausola di standstill, pattuita in un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni azionarie di società quotate, deve essere attentamente vagliata per valutarne la conformità alla disciplina dei patti parasociali, in particolare di quelli stipulati sotto la forma del divieto di acquisto di azioni, implicante un sindacato di blocco finalizzato alla conservazione degli assetti proprietari in una società quotata, riconducibili alla previsione dell’art. 122 comma 5 lett. b) del TUF.

La persistenza indefinita di un patto di standstill implicito e ad effetto “reale”, nei rapporti tra due società quotate in borsa, non è compatibile con i principi fondamentali che regolano il mercato finanziario, ispiratori delle specifiche previsioni legislative che impongono la trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate in borsa anche sotto il profilo delle coalizioni derivanti dai patti parasociali e rigorosi limiti di durata dei vincoli pattizi alla circolazione delle azioni.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 settembre 2020, n. 719, la quale ha sancito che “L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l’effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo”, l’art. 43, comma 11, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici, c.d. Tusmar), deve essere disapplicato.

La Corte di Giustizia, nel fornire le linee interpretative del principio della libertà di stabilimento e descrivere i limiti del potere di deroga delle legislazioni nazionali a tutela di interessi di pari rango, ha specificamente indicato come incompatibili con l’ordinamento UE i criteri derogatori desumibili dall’art. 43 del Tusmar, demolendone le fondamenta e non lasciando alternativa alla disapplicazione della norma da parte del giudice nazionale.

Gli acquisti di titoli azionari effettuati in violazione dell'art. 43, comma 11, del Tusmar, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 719/2020, debbono essere considerati pienamente validi, atteso che la disapplicazione della norma contrastante con l'ordinamento dell'Unione Europea opera con effetto retroattivo analogo a quello della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna.

Non osta alla disapplicazione dell'art. 43, comma 11, del Tusmar, né può spiegare efficacia retroattiva per gli acquisti eseguiti precedentemente alla sua introduzione, la nuova disciplina dettata dall’art. 4 bis del D.L. n. 125 del 2020, inserito dalla legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, in vigore dal 4 dicembre 2020, secondo cui “1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i princìpi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/ 18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (...)”.

Non appare applicabile la disciplina della concorrenza sleale, delineata dall'art. 2598, comma 1, n. 3, cod. civ., con riferimento a condotte poste in essere nell'ambito di relazioni di concorrenza, in senso lato, riferite alla competizione fra gruppi imprenditoriali per la realizzazione di un medesimo progetto industriale, o per la gara per l’acquisizione sul mercato di uno stesso bene, avulse dalla contesa della clientela che costituisce l’essenza della disciplina; né la norma, chiaramente riferita al mercato dei prodotti, può essere traslata ad operare sul mercato dei capitali, riconducibile al mercato dei fattori produttivi, o la slealtà derivante dalla clausola generale della violazione dei “principi di correttezza professionale” invocata per tacciare di illiceità una qualsiasi competizione fra imprenditori che, in mancanza di specifiche violazioni di norme a tutela del dinamismo del mercato, corrisponde all’esercizio di una libertà costituzionalmente garantita

Non risulta applicabile la disciplina della concorrenza sleale rispetto alla scalata ostile posta in essere dall'imprenditore concorrente, in pretesa violazione dei principi di correttezza professionale, che approfitti della situazione di ribasso del titolo derivata da una condotta a sé imputabile: in primo luogo, con riferimento al presupposto indefettibile dell’illecito di concorrenza sleale, costituito dall’operare degli imprenditori in lizza sullo stesso mercato, non pare che sussista un "mercato del controllo societario" distinto dal mercato dei capitali ove vengono negoziati titoli, né depone in senso contrario la locuzione di cui all'art. 91 TUF, utilizzata dal legislatore in funzione descrittiva del complesso delle regole ed istituti che disciplinano l’avvicendamento nella titolarità delle partecipazioni di controllo che, nelle società quotate, assicurano l’intervento e l’influenza sulla gestione dell’impresa; in ogni caso, non solo la scalata ostile non è illecita nell’ambito della disciplina speciale sottesa al “mercato del controllo societario” ma la tutela giuridica dell’interesse a conservare il controllo dell’emittente da parte del socio di maggioranza non è affatto assicurata, e sarebbe, peraltro, in contrasto con la struttura stessa della società quotata che è, per definizione, aperta all’ingresso indiscriminato nella sua compagine sociale di chiunque acquisti le azioni sul mercato dei capitali e all’avvicendarsi nel suo governo di chiunque abbia la forza economica di conquistare la posizione di controllo nell’osservanza delle norme che regolano il mercato.

Anche a voler aderire all'interpretazione dottrinale che ravvisa nell'art. 91 Tuf la consacrazione della categoria del “mercato del controllo societario” come sottoinsieme del mercato dei capitali, dove gli strumenti finanziari, anziché circolare atomisticamente come beni mobili fungibili, sono negoziati in aggregazioni rilevanti ai fini del controllo della società emittente, cosicché oggetto mediato della contesa sarebbero le stesse imprese, non appare possibile applicare in questo speciale settore del mercato dei capitali la disciplina in tema di concorrenza sleale delineata dall’art. 2598 c.c., poiché la disposizione codicistica contempla una contesa che ha ad oggetto la clientela e non certo il bene offerto sul mercato.

Non è possibile rinvenire l’elemento costitutivo dell’illecito di concorrenza sleale laddove colui che affermi la ricorrenza dell'illecito ometta di delineare il mercato merceologico e geografico ove i concorrenti sarebbero in condizioni di contendersi la clientela; a tal riguardo, deve essere osservato che l’esistenza di un mercato europeo della pay tv presuppone la configurabilità di un’utenza europea del servizio televisivo che le barriere, soprattutto linguistiche, impediscono ancora di concepire, così che deve escludersi la possibilità che si attui fra imprenditori del settore la contesa della clientela che esprima una vera e propria “nazionalità” europea. Pertanto, non opera su un mercato di dimensioni europee nel senso descritto, l’imprenditore del settore che sia semplicemente attivo, con le sue emittenti, all’interno di una pluralità di singole nazioni degli Stati membri dell’UE, potendo, in tal caso, la contesa dell’utenza essere concepita solo all’interno del mercato di ogni singola nazione.

Non è sussumibile nella fattispecie della concorrenza sleale la semplice competizione fra imprenditori avente ad oggetto la realizzazione di uno stesso progetto industriale, posto che essa non implica necessariamente la contesa della clientela sul mercato dei beni e servizi, tanto più se il progetto prevede la “creazione” di un nuovo mercato di sbocco dell’offerta dei propri servizi.

Non commette l'illecito di concorrenza sleale l'imprenditore che acquisti partecipazioni del concorrente imprenditore collettivo, tanto più se il concorrente è una società quotata in borsa, strutturalmente aperta all’ingresso nell’azionariato di chiunque acquisti il titolo sul mercato dei capitali, a cui si rivolge per il finanziamento dell’attività di impresa, e, dunque, naturalmente esposta all’eventualità della presenza di soci “sgraditi”, e finanche “ostili”.

Il divieto di concorrenza legalmente stabilito dall’art. 2390 c.c. riguarda gli amministratori, e non i soci, a cui neanche è precluso, in linea di principio, perseguire politiche economico- commerciali in contrasto, o divergenti, rispetto a quelle della società partecipata, salvo i limiti, in concreto, derivanti dal conflitto di interessi, come operante ai sensi dell’art. 2373 c.c., o dall’abuso o eccesso di potere nell’esercizio del diritto di voto.

L’art. 2598 comma 1 n. 3 c.c. non si presta a sanzionare con l’eliminazione dalla compagine sociale l’imprenditore concorrente che semplicemente vi abbia fatto ingresso, né a reprimere la condotta del socio concorrente che persegua la realizzazione di un proprio progetto industriale in contrasto con l’interesse della società, trattandosi di situazione che trova rimedio, ove ne ricorrano in concreto i presupposti, nella disciplina del conflitto di interessi tra la società ed il socio nell’esercizio delle sue prerogative assembleari.

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Concorrenza sleale dell’ex dipendente e risarcimento del danno
Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione...

Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.

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Determinazione dello stato della tecnica per un’invenzione della meccanica
Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non...

Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non comprende la combinazione tra una soluzione descritta come arte nota in un brevetto precedente e l’invenzione oggetto del medesimo, se i due trovati anteriori si riferiscono a macchine di tipo diverso (nella specie: non è stata considerata tecnica nota la combinazione tra un’invenzione applicata a una macchina per maglieria circolare e una macchina per maglieria rettilinea già nota).

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Dimissioni rassegnate dall’amministratore su richiesta della società e conseguenti alla violazione del patto contrattuale di non concorrenza
Le dimissioni rassegnate dall’amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione...

Le dimissioni rassegnate dall'amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell'inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno. (altro…)

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Transazione intercorsa tra il sindaco-convenuto e la società fallita successiva alla chiamata in manleva dell’assicuratore
E’ inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita...

E' inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita della compagnia di assicurazione con la quale ha sottoscritto una polizza di responsabilità professionale, laddove nelle conclusioni si ponga a base della manleva, oltre al rapporto assicurativo, il raggiungimento di una transazione tra il sindaco-convenuto e il fallimento-attore, assente al momento della domanda originaria, e come tale in grado di privare l'accertamento della vicenda sostanziale controversa dell'elemento connesso alla ricorrenza o meno della negligenza del convenuto nei confronti della società fallita e dei suoi creditori.

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