La condotta dell'amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell'impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall'art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.
Nelle società a responsabilità limitata, nel potere, attribuito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale ex art. 2479, comma 1 c.c., di sottoporre gli argomenti di discussione all'assemblea rientra, per via estensiva, anche il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
In tema di azione di responsabilità esercitata dalla società avverso i componenti del consiglio di amministrazione, difetta il nesso causale tra l'addebito mosso a quest'ultimi - ai quali era stata attribuita una condotta negligente nel non aver richiesto la restituzione dei finanziamenti erogati in conto futuro aumento di capitale a favore della società controllata, pur avendo questa deciso di non procedere all'aumento di capitale - e il danno lamentato, consistente nella differenza tra i finanziamenti erogati ed il ricavato dalla vendita delle azioni in cui erano stati convertiti i finanziamenti a seguito di un successivo aumento di capitale della controllata. Deve infatti osservarsi che, anche ove fosse stata formulata, la richiesta di restituzione dei finanziamenti nei confronti della società eterodiretta non avrebbe potuto trovare seguito, considerati il carattere postergato, ex art. 2497 c.c., dei versamenti eseguiti dalla controllante e la situazione di illiquidità della controllata, che avrebbe potuto determinare il suo fallimento, qualora si fosse proceduto con la restituzione dei finanziamenti, con conseguente totale svalutazione della partecipazione della prima nel capitale sociale della seconda.
L’estratto dal libro delle decisioni dei soci relativo alla modifica del preposto alla sede secondaria della s.r.l. è atto idoneo alla iscrizione presso il Registro delle Imprese, in quanto:
(i) la competenza alla sostituzione del preposto a sede secondaria è concorrente tra l’organo amministrativo, quale organo abilitato all’attività gestoria, e l’assemblea, quale organo cui è demandata l’istituzione della sede secondaria e la prima individuazione del preposto (e per estensione anche alla sostituzione),
(ii) ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese detta forma è idonea ad assicurare le esigenze di certezza.
Ai sensi dell'art. 2603, comma 2, n. 2, c.c. per i consorzi, e ai sensi dell'art. 2612 comma 2, n. 1, c.c. per i consorzi con attività esterna, il contratto di consorzio e l'estratto da pubblicarsi sul Registro delle Imprese devono indicare "la sede dell'ufficio" consortile senza possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa), che peraltro non hanno alcun riscontro nel diritto positivo. (altro…)
L'emittente del vaglia cambiario, quand'anche il titolo sia stato dichiaratamente emesso a scopo di garanzia, è sempre e comunque cartolarmente obbligato in via diretta nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui ma promette il fatto proprio; con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare persino se l'obbligazione garantita non sussistesse. (altro…)
Gli amministratori di una società a responsabilità limitata a cui carico siano stati emanati decreti ingiuntivi non sono responsabili dell’eventuale danno derivante dalla mancata proposizione di opposizione giudiziale a tali decreti e/o dell’esperimento di ipotetiche iniziative transattive in relazione ai crediti sottostanti, laddove risulti che i crediti il cui pagamento sia stato ingiunto siano almeno in parte sussistenti (altro…)
La revoca assembleare dall’incarico gestorio per giusta causa esclude l’operatività della disciplina risarcitoria/indennitaria prevista a favore del revocato ex art. 2383 c.c. terzo comma per gli amministratori nominati a tempo determinato ovvero ex art. 1725 c.c. per gli amministratori di s.r.l. nominati a tempo indeterminato. (altro…)
La conseguenza dell’inadempimento dell’acquirente in un contratto traslativo con riservato dominio, in particolare quando la parte di prezzo non pagata non superi l’ottavo del totale, non è né lo scioglimento automatico del contratto (nonostante ogni eventuale patto o clausola risolutiva contraria) né la risoluzione per inadempimento del contratto stesso, bensì più semplicemente il mantenimento della proprietà in capo all'alienante e il diritto di quest’ultima di pretendere dall'acquirente il saldo del prezzo (art. 1525 c.c.).
La pretesa risarcitoria dei creditori sociali ex art. 2476 c.c., sesto comma, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..
Tale termine decorre dal momento in cui il danno – vale a dire l’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla soddisfazione del credito – è conoscibile dal creditore terzo; la conoscibilità del danno può pertanto coincidere con il deposito nel Registro delle Imprese del bilancio sociale dal quale risulta il valore negativo del patrimonio netto.
La domanda con cui l’amministratore di S.r.l. chiede la condanna della società al pagamento del compenso per l’incarico gestorio è di competenza arbitrale, se lo statuto della società prevede una clausola compromissoria che rimette agli arbitri tutte le controversie, aventi a oggetto rapporti sociali, promosse da o contro gli amministratori.
La comunicazione di recesso del socio è atto ricettizio che si perfeziona con la ricezione della dichiarazione da parte del destinatario, divenendo poi efficace alla scadenza del termine di preavviso ex art. 2285 c.c. Ne deriva che, se dopo l'invio di tale comunicazione (altro…)