Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine del decorso del termine di riassunzione è necessaria la conoscenza legale da parte del curatore in merito allo specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, la quale può essere acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
La comunicazione via mail alla controparte circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento, inviata dal legale della società in bonis non ancora nominato difensore del fallimento, (altro…)
Avuto riguardo al disposto degli articoli 2378, comma terzo, e 2379 ter, comma quarto, c.c. la richiesta di sospensione di una delibera assembleare può proporsi unicamente con ricorso depositato nell’ambito di una causa di merito volta a far annullare la delibera impugnata, per cui (altro…)
Il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.
L'atto introduttivo del giudizio deve essere portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo, (altro…)
In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM, nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza (altro…)
La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un autonomo rimedio non risarcitorio svincolato dai profili soggettivi della condotta richiesti invece per la domanda di risarcimento del danno. La relativa domanda deve essere espressamente richiesta entro i termini processuali fissati a pena di decadenza – e cioè nell’atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. – non potendosi ritenere implicitamente domandata nell’ambito delle pretese risarcitorie, disomogenee alla retroversione degli utili quanto agli elementi costitutivi.
La disciplina di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che a quello extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (cfr. Cass. n. 16314/2017) e la sua applicazione prescinde dalla effettiva promozione o meno di processo penale per i fatti in discussione in sede civile, essendo demandato al giudice civile l'accertamento incidenter tantum della configurabilità come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 27337/2008). (altro…)
E' ammissibile la cancellazione dell'iscrizione relativa alla cancellazione di una società in liquidazione dal registro delle imprese, in tutti quei casi nei quali il bilancio finale di liquidazione non sia riconducibile allo schema legale tipico di cui all'art. 2492 c.c.
E' rimessa al Giudice del registro, nell'ambito del c.d. controllo qualificatorio, la verifica della conformità del bilancio finale di liquidazione al documento di cui all'art. 2492 c.c.
E' revocabile per mutamento delle circostanze il sequestro conservativo ante causam disposto a cautela dell'azione risarcitoria verso gli amministratori di una società ex art. 2394 c.c., nel caso in cui tale società sia stata nel frattempo dichiarata fallita.
Il pignoramento, a differenza del pegno, non incide sulla legittimazione al voto assembleare da parte del titolare della azioni o quote pignorate.
Coerentemente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento (art. 2913 c.c.), che assoggetta (altro…)
Ai fini della legittimità all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 co. 1° c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione e non sia stato in grado di proporvi una tempestiva opposizione. In particolare, come insegnato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU, 22/6/2007, n. 14572 e, da ultimo, Cass., Sez. 6 - 1, Ord., 20/11/2017, n. 27529), la circostanza della cui prova l'opponente tardivo è onerato consiste in ciò che l'atto notificato, a causa delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato, non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (altro…)
Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi (altro…)