Il periculum in mora richiesto dall’art. 671 c.p.c. consiste nella perdita medio tempore della garanzia patrimoniale generica del debitore, risultante da elementi univoci.
La scarsa autonomia finanziaria e la programmata dismissione di assets patrimoniali non esprimono un sensibile peggioramento della garanzia patrimoniale generica della società debitrice se, rispetto all’esercizio precedente, il suo patrimonio netto è aumentato e il suo risultato di esercizio è in utile.
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerente allo status di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicchè il valore economico della quota non attiene di per sé all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti; il cessionario, quindi, ove le quote sociale cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi incui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.
La determinazione del danno subito dalla società in conseguenza della mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c. richiede che la differenza tra i netti patrimoniali sia determinata sulla base di valori omogenei, sicché devono essere espunte dal calcolo del patrimonio netto al tempo del prodursi della causa di scioglimento “tutte quelle voci che trovano giustificazione nell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa, tra cui anche i costi capitalizzabili”.
Dopo che il cessionario ha esercitato la facoltà di recesso prevista in suo favore dal contratto di compravendita di azioni in precedenza eseguito, l’obbligo di restituzione delle predette azioni sorge in capo al cessionario a seguito del ritrasferimento del prezzo da parte del cedente, conformemente al dettato del testo contrattuale. In tal caso, l’obbligo di custodia (altro…)
La struttura del procedimento ex art. 669-terdecies c.p.c. consente alle parti di produrre per la prima volta nuovi documenti anche nella fase di reclamo cautelare. Tale produzione potrà, al più, essere valutata per la regolamentazione delle spese relative alla prima fase cautelare. (altro…)
Nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell’azione causale derivante da rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Il luogo di emissione dei titoli cambiari rileva ai fini della determinazione del foro ex art. 20 c.p.c. (altro…)
Le questioni relative all'immobile in cui viene esercitata l'azienda sono rilevanti ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto.
L'azione con la quale l'attore si limita a far valere presunte irregolarità - concernenti il lecito esercizio dell'attività aziendale alla luce della regolamentazione amministrativa - riscontrate nell'esercizio commerciale, e a chiedere nelle conclusioni il risarcimento dei danni in ipotesi patiti a causa di tali irregolarità, è riconducibile (altro…)
Ai fini della configurabilità di una “società in house”, la verifica circa l’esistenza di forme di controllo analogo a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici non si esaurisce nell’esame delle definizioni adottate dai soci nell’atto costitutivo. Occorre invece un’indagine concreta circa l’effettivo assetto di poteri definito dallo statuto sociale, onde verificare l’esistenza di un potere di comando del socio ulteriore a quello che, in base alle norme del Codice Civile, spetterebbe al titolare di una partecipazione sociale (unica o maggioritaria) . Tale indagine deve dare prova di una vera e propria subordinazione gerarchica della società rispetto all’ente pubblico, ben oltre il perimetro dell’eterodirezione di cui all’art 2497 c.c..
In assenza di strumenti societari idonei a garantire l’esercizio di un vero e proprio potere gerarchico dell’ente pubblico sull’operato degli amministratori, non sussiste il c.d. “controllo analogo” laddove, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2380-bis c.c., lo statuto della società assegni all’organo gestorio i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L’amministratore di società di persone è equiparato al mandatario quanto al regime di responsabilità applicabile, che ha natura contrattuale. Ne consegue che egli, convenuto in un giudizio di responsabilità per prelievi ingiustificati dalle casse sociali, è onerato di dimostrare la specifica finalità - diversa dalla mera locupletazione - per la quale il prelievo è stato effettuato (ad esempio: come retribuzione dell’incarico, per fini sociali, come anticipo sugli utili futuri). (altro…)