Il diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale è un diritto prettamente individuale, a tutela del diritto del singolo socio e della società ad una corretta amministrazione; ne deriva che, in caso di comproprietà della partecipazione societaria, il diritto in esame può essere esercitato dal singolo comproprietario anche in assenza di un rappresentante comune, in virtù del fatto che il diritto di vigilare sull'amministrazione mediante l’esame della documentazione contabile, in quanto consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva, deve ritenersi sussistente a prescindere dall’entità e dalla “qualità” della partecipazione societaria e, quindi, anche in caso di proprietà comunitaria della quota.
La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. costituisce un'attribuzione collegiale propria dell'organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne deriva che il ricorso ex art. 2409 c.c. presentato solo da alcuni dei sindaci, in assenza di apposita delibera collegiale, deve essere rigettato per carenza di legittimazione ad agire.
La specifica azione prevista ex art. 2497 comma 1° c.c. non copre qualsiasi danno possano subire i creditori in rapporti intercorsi con società soggetta ad altrui direzione e coordinamento ma, quale peculiare forma di tutela aggiuntiva rispetto a quelle già previste dall’ordinamento, soltanto il danno subito da creditori e soci quale riflesso del danno subito dal patrimonio della società debitrice(etero diretta), (altro…)
Laddove lo statuto di una s.r.l. preveda il diritto degli amministratori al solo rimborso spese (salvo diversa deliberazione dei soci), la relativa prestazione deve considerarsi gratuita ed eventuali pagamenti percepiti dall'amministratore a titolo di remunerazione (che non siano stati appositamente deliberati dai soci) devono considerarsi privi di giustificazione e devono essere restituiti. (altro…)
Nel caso di azzeramento del capitale per perdite e contestuale aumento dello stesso, non integra gli estremi della "simulazione assoluta" la dichiarazione di rinuncia da parte del socio del proprio diritto di opzione finalizzata a sottrarre la partecipazione sociale alle pretese dei propri creditori personali, in quanto non pare ravvisabile alcuna discordanza tra la volontà espressa nella rinuncia e l’intento perseguito dal socio-debitore, (altro…)
La cessione di ramo d’azienda non vale di per sé a far venire meno i “debiti” gravanti sulla società cedente (art. 2560 comma 1° c.c.) e neppure il “danno” subito dalla società a causa del loro omesso pagamento, laddove l’eventuale pagamento integrale da parte del cessionario (ove effettivamente dovuto ai sensi del comma 2° della medesima disposizione e comunque di fatto corrisposto) ha semmai l’effetto di “elidere” il danno già cagionato. (altro…)
La decisione presa dall’assemblea di finanziare l’esercizio dell’attività d’impresa attraverso l’erogazione da parte dei soci di somme concesse alla società a titolo di prestito non può costituire fonte di alcuna obbligazione per i soci, tenuti ex lege soltanto a effettuare i conferimenti previsti per la costituzione del capitale sociale iniziale. (altro…)
Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l'automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.
L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l'accertamento dell'illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell'aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l'accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all'attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall'assemblea dei soci senza la partecipazione dell'attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).
Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476 comma 3 c.c., ad esercitare come sostituto processuale l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio quale litisconsorte necessaria; ne deriva che l’omessa integrazione del contraddittorio, in violazione dell’ordine del Giudice, comporta, in caso di espressa eccezione, l’estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c. e, in difetto di tale eccezione, l’improcedibilità dell’azione proposta.
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell'estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.
Il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande attoree sulla base dell'assorbente eccezione di novità della domanda opposta dai convenuti).