Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476 comma 3 c.c., ad esercitare come sostituto processuale l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio quale litisconsorte necessaria; ne deriva che l’omessa integrazione del contraddittorio, in violazione dell’ordine del Giudice, comporta, in caso di espressa eccezione, l’estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c. e, in difetto di tale eccezione, l’improcedibilità dell’azione proposta.
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell'estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.
Il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande attoree sulla base dell'assorbente eccezione di novità della domanda opposta dai convenuti).
Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se ha formulato apposita richiesta in tal senso nel corso del giudizio, fermo restando che il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati tanto al soggetto passivo gravato dalla condanna alle spese quanto al soggetto attivo riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, atteso che la correzione della pronuncia concerne la posizione di entrambe le parti.
Nell'ipotesi in cui il debitore di obbligazione pecuniaria contesti l'entità della somma dovuta e domandi la concessione di un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., il presupposto del periculum in mora non può dirsi integrato dalla mera possibilità che la somma versata sia dispersa dal creditore, ove quest'ultimo disponga di un patrimonio immobiliare comunque idoneo a garantire eventuali diritti di ripetizione della parte debitrice.
La trascrizione degli atti presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all’art. 138 CPI, non costituisce un elemento della fattispecie acquisitiva dei diritti di proprietà industriale, in quanto svolge una funzione di pubblicità meramente dichiarativa, destinata (altro…)
La mancanza di un’espressa garanzia circa il valore del patrimonio sociale e la qualità dei beni impedisce al compratore di domandare l’annullamento del contratto per errore essenziale ex art 1429, co. 2 c.c., ovvero di domandare (altro…)
Tenuto conto dell'attuale quadro normativo, si deve escludere - eccetto per quanto attiene ad incombenze di carattere fiscale - la possibilità di ravvisare un formale "obbligo giuridico" positivamente imposto dal legislatore di annotazione a libro soci (e dunque anche un correlativo diritto di conoscibilità ex art. 2422 cod. civ.) del domicilio dei soggetti intestatari delle azioni. Conseguentemente, considerato (altro…)
Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla (altro…)