La cessione da parte di una società dell'intero capitale sociale di una società controllata, con assunzione di garanzia della realtà, esigibilità e liquidità dei crediti indicati a bilancio come poste attive, (altro…)
L'azione di responsabilità promossa dal singolo socio ai sensi dell'art. 2476 co. 3 nei confronti degli amministratori di srl può essere oggetto di rinuncia da parte della società mediante una delibera approvata dall'assemblea sociale senza l'opposizione di tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale. Se tale rinuncia (altro…)
L'attività di direzione e coordinamento di società deve ritenersi legittima se esercitata nel rispetto e nei limiti espressi dall'art. 2497 c.c, e cioè osservando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, non potendo l'unitarietà della direzione giustificare l'utilizzo della gestione delle imprese controllate ad esclusivo beneficio delle società controllanti. (altro…)
È responsabile verso la società, in solido con l'amministratore, il professionista che ha concorso a causare un evento dannoso pur direttamente imputabile alla negligente condotta dell'amministratore stesso (altro…)
La sussistenza di una situazione di incapacità naturale in capo al girante vale ad integrare un'ipotesi di annullabilità - e non già di nullità - della girata. (altro…)
In armonia con recenti precedenti giurisprudenziali, deve accedersi a un'interpretazione della disciplina dei presupposti ex art. 2467 c.c. – segnatamente l‟“eccessivo squilibrio dell‟indebitamento rispetto al patrimonio”, e la “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” – secondo la quale il legislatore ha voluto individuare una nozione unitaria di crisi, che finisce per coincidere con il rischio di insolvenza, idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale” tra tutti i creditori della società (altro…)
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile l’intero deficit fallimentare (quale, peraltro, unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il giudizio) risulta ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali per effetto di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero a causa del vero e proprio "cagionamento" dello stato di insolvenza.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile la totalità dei "debiti" ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale risulta sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese.
L'inutilizzabilità di tali criteri consegue necessariamente alla scelta dell’ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione.
L'ordinamento societario riconosce all'assemblea un'amplissima discrezionalità nella nomina degli amministratori sociali, alla luce del necessario rapporto fiduciario che deve legare i due organi, tanto da far apparire pienamente legittima anche una revoca anticipata priva di qualunque motivazione (salvo l'eventuale obbligo di indennizzo in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, secondo un profilo che tuttavia non va affatto ad incidere sulla “validità” della delibera di revoca e anzi, evidentemente, la presuppone).
Nell’ambito della necessaria valutazione di bilanciamento degli opposti interessi ex art. 2378, comma 4, c.c., risulta prevalente l’interesse della società al mantenimento della delibera di ricostituzione dell’organo amministrativo, piuttosto che l’interesse dei ricorrenti a ottenere la sospensione della delibera stessa, per un asserito vizio attinente la mera iniziativa di convocazione di un’assemblea che, da chiunque promossa, si presentava come necessaria. (altro…)
La misura cautelare del sequestro conservativo può essere concessa ove ricorrano due presupposti: da una parte, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall'altra, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito - oppure soggettivi - rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio -, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni. (altro…)