Un contratto di affitto di ramo d'azienda riguardante l'unica attività della società viene a configurare in concreto una cessazione dell'esercizio diretto dell'impresa, così determinando una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci di s.r.l. (altro…)
In una s.r.l. deve ritenersi validamente costituita l'assemblea dei soci quando sia presente l'intero capitale sociale e l'amministratore sia stato informato della riunione con regolare lettera di convocazione, ancorché spedita dal socio e non dall'amministratore. (altro…)
Non devono ritenersi legittimati attivi in un'azione di responsabilità nei confronti delle società di revisione le società di investimento relativamente ai danni subiti dai fondi da loro gestiti, ma facenti parte di comparti di altre società di investimento, nei quali siano confluiti i titoli emessi dalla società revisionata.
I limiti al potere di rappresentanza degli amministratori di srl sono opponibili al terzo solo qualora chi voglia far valere tale vizio provi che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società (nella specie il Tribunale non ha ritenuto integrata la prova del danno della società per il solo fatto (altro…)
Non si può ritenere contratto preliminare, ma semmai solo contratto normativo, uno scritto in cui si fa menzione di un futuro contratto preliminare (nella specie il Tribunale nega la concessione del sequestro sul marchio e sulle quote sociali che il ricorrente chiedeva, invocando l'avvenuta conclusione di un contratto preliminare nello scambio di alcuni scritti con il resistente).
Nel caso in cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c., non è giustificata, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, la liquidazione del danno (altro…)
Il mero disaccordo in merito alla gestione della società non può costituire giusta causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2285 c.c.; tale può essere solo un comportamento che rende impossibile il proseguimento, quale l'appropriazione dei beni sociali, la mancanza delle scritture contabili, il mancato rendiconto, lo stato di insolvenza di uno dei soci.
Deve ritenersi estranea all'oggetto sociale l'attività consistente nell'acquisto da parte dell'amministratore e socio di maggioranza delle azioni del socio di minoranza: di conseguenza quest'ultimo deve essere condannato a restituire alla società le somme spese (altro…)