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Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus stipulate prima del 2005, non anche i contratti autonomi di garanzia
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad...

L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.

Con il provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza (i) limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e (ii) in un periodo anteriore al maggio del 2005. Tale accertamento non interessa quindi (né può estendersi automaticamente a) fattispecie diverse e/o successive a quelle specificamente indagate.

[Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a decidere della nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di garanzia, in quanto conformi a quelle del citato schema predisposto dall’ABI, ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale dal momento che la garanzia controversa era stata rilasciata nel 2014 e si trattava non di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia , ossia a distanza di otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005. L’azione intrapresa dall’attore, quindi, si configurava come “stand alone”, con la conseguenza che era suo onere dimostrare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall’attore].

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Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione...

Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” predisposte dall’ABI, concerne esclusivamente le condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI con riguardo a fideiussioni omnibus, con riferimento a un periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, il Tribunale, chiamato a decidere della nullità per violazione della normativa antitrust delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione, in quanto conformi a quelle del citato schema predisposto dall'ABI, ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale dal momento che la fideiussione controversa era stata rilasciata nel 2013, ossia a distanza di otto anni dal periodo compreso fra il 2002 e il 2005. L’azione intrapresa dall’attore, quindi, si configurava come "stand alone", con la conseguenza che era suo onere dimostrare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, secondo le regole ordinarie del processo civile. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall’attore].

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Cancellazione della società dal Registro delle Imprese: regime delle sopravvenienze attive
Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto...

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci – in regime di contitolarità o di comunione indivisa – i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. La mancata inclusione della posta attiva nel bilancio finale di liquidazione e della successiva cancellazione della società fa discendere una presunzione soltanto relativa di rinuncia del debito, come tale superabile mediante prova contraria dell'assenza di una inequivocabile volontà abdicativa, desumibile dalla qualità del credito e da eventuali ulteriori circostanze del caso concreto, in particolare dalla conoscenza o meno dell'esistenza del diritto al tempo dell'estinzione della società.

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Danno da prosecuzione illecita e limiti del sequestro conservativo
Nel caso di contestazione della responsabilità dell’amministratore per prosecuzione dell’attività sociale in funzione non conservativa successivamente alla data in cui...

Nel caso di contestazione della responsabilità dell’amministratore per prosecuzione dell’attività sociale in funzione non conservativa successivamente alla data in cui è emersa la perdita del capitale sociale, la scorretta tenuta della contabilità non è in sé causa di danno risarcibile, essendo quest’ultimo individuabile nell’aggravamento del dissesto. In tema di sequestro conservativo a tutela del credito al risarcimento del c.d. danno da prosecuzione illecita dell’attività, l’esatta individuazione del momento in cui è avvenuta la perdita del capitale sociale ed i costi riconnessi agli adempimenti necessari in fase di liquidazione esigono degli approfondimenti tecnici che risultano incompatibili con la natura cautelare del provvedimento.

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Società di mutuo soccorso: esclusione e morosità del socio
Non è imputabile al socio di società di mutuo soccorso il ritardo nel pagamento del contributo annuale in pendenza di...

Non è imputabile al socio di società di mutuo soccorso il ritardo nel pagamento del contributo annuale in pendenza di impugnazione della delibera di esclusione che abbia privato lo stesso socio della sua qualifica e della possibilità di accedere alle prestazioni mutualistiche, almeno sino alla sospensione dell’efficacia di tale delibera.

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Della invalidità della deliberazione assembleare per mancanza del verbale e carenza assoluta di informazione
E’ irrilevante, ai fini dell’invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in...

E' irrilevante, ai fini dell'invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall’art. 2479-ter ult. co. – al co. 2 stabilisce che la verbalizzazione tardiva sana con effetto retroattivo l’eventuale nullità della delibera, se interviene entro l’adunanza successiva.

Fermo restando la necessità di una coincidenza tra il luogo di convocazione e il luogo di celebrazione dell’assemblea, affinché i soci siano informati del luogo in cui si svolge l’adunanza e possano effettivamente parteciparvi, non è integrato il vizio di carenza assoluta di informazione nel caso in cui l’assemblea si tenga in un luogo sostanzialmente coincidente con quello indicato nell’avviso di convocazione, giacché in tal caso non risulta alcun vulnus informativo ai danni del socio: alla luce della predetta ratio informativa, nella nozione di sede sociale ben possono rientrare anche le parti antistanti, non essendo prescritto né dalla legge né dallo statuto sociale che l’assemblea si riunisca in un interno o ufficio specifico.

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Preuso del marchio di fatto e notorietà puramente locale
Il preuso del marchio di fatto che abbia riguardato un ambito anche solo provinciale non integra una notorietà puramente locale,...

Il preuso del marchio di fatto che abbia riguardato un ambito anche solo provinciale non integra una notorietà puramente locale, dal momento che un uso con una simile estensione non è impermeabile e provoca una notorietà che esorbita quel limite. A maggior ragione, nel caso sia data prova di una pubblicizzazione  dei servizi o prodotti contraddistinti dal marchio a livello nazionale, si può presumere che quel marchio sia conosciuto – in misura maggiore o minore – anche al di fuori dell’ambito di concreta operatività dell’impresa che lo utilizza.

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Contratto di cessione di quote sociali e estinzione dei debiti bancari
Nell’ambito di un regolamento negoziale afferente ad un’operazione di investimento e finanziamento dell’attività di una s.r.l., la presenza di “patti...

Nell’ambito di un regolamento negoziale afferente ad un’operazione di investimento e finanziamento dell’attività di una s.r.l., la presenza di “patti aggiunti” coevi all’atto notarile di cessione delle quote sociali può stabilire che il prezzo della cessione dell’intero capitale sociale sia comprensivo dei debiti della società verso gli istituti bancari, da estinguere mediante accollo del debito, e con versamento ai soci cedenti della sola eventuale differenza risultante all’esito del pagamento dei debiti sociali. Nel caso, la richiesta di pagamento di una delle rate del prezzo di cessione delle quote sociali si inserisce nell’ambito di un’operazione complessa, più articolata di una mera compravendita di quote sociali, essenzialmente finalizzata, attraverso la dismissione di partecipazioni sociali, alla liberazione della società dai debiti e contestualmente alla liberazione dei suoi soci garanti e fondata sul pilastro della prioritaria destinazione del prezzo – pattuito per la cessione – all’estinzione dei debiti sociali, nonché basata sulla natura essenzialmente residuale del diritto dei soci al versamento in loro favore del prezzo della cessione.

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Legittimità della clausola statutaria che prevede la gratuità delle funzioni di amministratore
Dalla disciplina dell’art. 2364, comma 1, n. 3), c.c. e dell’art. 2389 c.c., che riservano alla competenza dell’assemblea o al...

Dalla disciplina dell’art. 2364, comma 1, n. 3), c.c. e dell’art. 2389 c.c., che riservano alla competenza dell’assemblea o al contratto sociale la determinazione del compenso dovuto all’amministratore per l’attività svolta in esecuzione del mandato gestorio, non deriva la necessaria onerosità della carica, trattandosi di materia derogabile dalla diversa volontà dei soci espressa nell’atto costitutivo o nell’assemblea che può del tutto legittimamente prevedere la gratuità delle relative funzioni. L’assunto scaturisce dalla natura dello speciale rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore che, come chiarito dall’orientamento consolidato della Suprema Corte, costituisce un rapporto societario di immedesimazione organica che fa dell’amministratore, a cui è affidata la gestione stessa dell’impresa, il “vero egemone dell’ente sociale”, e che, non essendo equiparabile al rapporto derivante dal contratto di prestazione d’opera o dal mandato, è sottratto all’ambito applicativo dell’art. 36 Cost. e dell’art. 409, comma 1, n. 3), c.p.c.  Ne deriva la legittimità della clausola statutaria che, in deroga alle previsioni degli articoli 2389 c.c. e 2364 c.c., preveda la gratuità delle funzioni di amministratore. Nell’individuazione, quindi, del regime di regolamentazione del rapporto contrattuale tra la società e l’amministratore con riferimento al diritto compenso è fondamentale e decisivo l’esame della disciplina contenuta nello statuto della società, a cui l’amministratore, accettando la nomina, aderisce.

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Finanziamento soci a società in accomandita semplice: effetti del riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre...

Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre che sulla società anche sui soci illimitatamente responsabili all’epoca dell’assunzione dell’obbligazione, determina, attraverso l’astrazione dalla causa desumibile dall’art. 1988 c.c., l’inversione dell’onere della prova ponendo a carico dei debitori l’onere di dimostrare in giudizio l’inesistenza del debito.

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Cessione di quote sociali: irrilevanza del sopravvenuto fallimento della società target rispetto all’obbligazione di pagamento del prezzo
Una volta che un soggetto si obblighi a pagare una determinata somma in favore di altro soggetto in forza di...

Una volta che un soggetto si obblighi a pagare una determinata somma in favore di altro soggetto in forza di contratto, il debitore, al fine di paralizzare anche in via preventiva la propria obbligazione di pagamento, non può limitarsi a richiedere un mero accertamento negativo ma deve necessariamente allegare e dimostrare la sussistenza degli specifici strumenti offerti dall’ordinamento giuridico per impedire al creditore di richiedere il pagamento (come ad esempio l’eccezione 1460 c.c., l’eccezione di annullamento, nullità ecc.). Ciò posto, nell'ambito di un contratto di cessione di quote sociali, il sopravvenuto fallimento (rectius: liquidazione giudiziale) della società target non è un fatto di per sé idoneo a giustificare un legittimo rifiuto di pagamento del prezzo, salvo che vengano dimostrati ulteriori fatti imputabili al venditore che comportino un vizio o un inadempimento da parte sua.

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L’inadempimento contrattuale assorbe l’accertamento dell’esistenza di un’opera dell’ingegno
Se il contratto trova la sua causa nell’attribuzione ad una parte della facoltà di utilizzare liberamente una collezione di beni...

Se il contratto trova la sua causa nell’attribuzione ad una parte della facoltà di utilizzare liberamente una collezione di beni ideata verso il pagamento di un corrispettivo e l’apposizione di una determinata dicitura sugli articoli della collezione, non ha importanza accertare se tale collezione nel suo insieme o i suoi singoli articoli abbiano carattere creativo e originale e possano definirsi quindi opera dell’ingegno: ciò che conta è che risulti che “per la facoltà di utilizzare liberamente la Collezione” le parti abbiano concordato il pagamento di un corrispettivo.

L’eventuale veto, posto dal terzo titolare del marchio concesso in licenza ad una delle parti del contratto, all’apposizione di una determinata scritta sugli articoli della collezione oggetto del contratto, non solleverebbe la parte obbligata dalla propria responsabilità per inadempimento nei confronti dell’altra parte.

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