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I presupposti e le finalità della denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione
La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. non è uno strumento che può essere utilizzato per l’accertamento di specifiche...

La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. non è uno strumento che può essere utilizzato per l'accertamento di specifiche responsabilità individuali o comunque per risolvere motivi di controversia tra le parti contrapposte, ma piuttosto, propriamente ed esclusivamente, è diretto ad affrontare problemi attuali di gestione suscettibili di arrecare danno alla società interessata; di conseguenza, deve essere in radice esclusa ogni possibilità di ricorso a tale procedimento in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso. Inoltre, le irregolarità di gestione che possono costituire presupposto di un intervento dell'autorità giudiziaria in funzione di ripristino devono non solo arrecare danno alla società, ma anche essere gravi e attuali in quanto oggettivamente attengano a comportamenti che differiscono in modo rimarchevole da quelli che gli amministratori avrebbero dovuto tenere e siano suscettibili di eliminazione a seguito dell'intervento del tribunale.

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Insufficiente allegazione dei presupposti della responsabilità ex art. 2394 c.c. e rigetto del sequestro conservativo nei confronti degli amministratori
Va rigettata la richiesta di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della società qualora il creditore non abbia precisamente ricostruito...

Va rigettata la richiesta di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della società qualora il creditore non abbia precisamente ricostruito gli aspetti temporali in cui si sono succeduti i vari amministratori, i singoli atti, commissivi ed omissivi, dagli stessi compiuti, il nesso causale tra gli atti e il danno, nonché il danno stesso, rappresentando l’art. 2394 c.c. una fattispecie speciale della ordinaria azione ex art. 2043 c.c. per responsabilità extracontrattuale.

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Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale
Il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto...

Il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e rassegnino conclusioni conformi. Esclusi i casi di compensazione, le spese di giudizio sono liquidate sulla base di quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una delibazione sommaria del merito della pretesa. (Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che l’azione di classe era stata proposta dal ricorrente a tutela di diritti omogenei aventi ad oggetto la restituzione di importi illegittimamente addebitati ad una pluralità di clienti, portatori di situazioni giuridiche soggettive che traevano origine dalla medesima reiterata condotta illecita ascritta alla resistente e di pretese restitutorie omogenee sotto il profilo dell’an, differenziandosi soltanto nell’ammontare degli importi addebitati).

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Confondibilità tra segni distintivi similari: il rischio di confusione deve essere valutato globalmente
Ai fini del giudizio di comparazione tra i contrapposti segni, deve tenersi in debito conto il principio secondo il quale...

Ai fini del giudizio di comparazione tra i contrapposti segni, deve tenersi in debito conto il principio secondo il quale il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. L’interdipendenza tra questi fattori deriva dal fatto che la nozione di somiglianza deve essere valutata in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Peraltro, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, onde deve ritenersi che i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato; e ciò anche nel caso di marchi complessi, salvo che la capacità distintiva sia, in siffatti casi, affidata ad uno solo (o a più di uno) degli elementi che lo compongono (c.d. cuore del marchio), nel qual caso l’esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante.

La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, ai sensi dell’art. 2598 n. 2) c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi – quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù – da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l’illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od  attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto o un’impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente. Il divieto di appropriazione di pregi posto dall’art. 2598 n. 2 c.c. intende impedire non propriamente l’inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un’impresa, ma, ancor prima, la decettività del riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un’esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto od altra impresa, un risultato positivo, che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa. L’imprenditore concorrente “si appropria di pregi” di un’altra impresa, secondo la fattispecie dell’art. 2598 c.c., comma 1, n. 2, in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. autoattribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all’altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell’impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d’impresa, così appropriandosi dell’attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all’effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento.

Sussiste la nullità del marchio per decettività (originaria) del segno, qualora il messaggio espresso da quest’ultimo vada oltre la sua funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, ed assegni invece al prodotto che pretende di identificare un contenuto merceologico inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore. La decettività del segno, in sé considerato, rilevante già in fase di registrazione, è ravvisabile allorché ricorra una contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni di cui sia programmato l’uso secondo le risultanze della domanda di registrazione; tuttavia, poiché il marchio è segno, la valutazione della decettività non può essere completamente decontestualizzata, poiché la valutazione inerisce al rapporto fra il contenuto informativo del segno e la natura, qualità o provenienza geografica dei beni con esso contraddistinti. In questa prospettiva, perché l’impedimento scaturente dalla decettività operi non è sufficiente che il marchio possieda un qualunque contenuto significativo non corrispondente alla realtà; per una effettiva decettività, infatti, occorre anche che il significato evocato, non corrispondente al reale, richiami caratteristiche e qualità rilevanti nell’apprezzamento del pubblico, sì da concretizzare almeno un serio rischio di inganno, se non un inganno effettivo, del pubblico dei consumatori. Il marchio, in siffatte ipotesi, è invalido per l’effetto distorsivo del mercato ingenerato dall’inganno subito dai consumatori, indotti a credere che il prodotto che viene loro proposto possieda qualità e pregi determinanti ai fini della determinazione all’acquisto.

Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all’onere della prova posto a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in caso di violazione di diritti di proprietà industriale, ove l’art. 125 c.p.i. consente di liquidare il danno in via equitativa o attraverso il ricorso a presunzioni ricavabili dagli atti della causa, la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione. Le norme inserite nell’art. 125 c.p.i., nel loro complesso, attenuano indubbiamente l’onere probatorio gravante sull’attore, ma tale agevolazione non si traduce in un’assoluta esenzione dal rispetto di esso, come si evince dal richiamo ai principii generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c. operato dal primo comma della disposizione in esame.

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Forum commissi delicti escluso se l’illecito è provocato per radicare la controversia
Non può legittimamente farsi riferimento al forum commissi delicti quando la consumazione dell’illecito sia appositamente provocata ai fini del radicamento...

Non può legittimamente farsi riferimento al forum commissi delicti quando la consumazione dell’illecito sia appositamente provocata ai fini del radicamento della controversia e prescinda da ulteriori e concreti indici che consentano di ravvisare un effettivo collegamento dell’illecito con l’ambito territoriale del tribunale adito.

La considerazione della natura di pregiudizio c.d. a raggiera determinato dalle violazioni dei diritti industriali deve in una certa misura conciliarsi con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito ex lege e portare ad una interpretazione ed applicazione delle norme in tema di competenza tale da restringere le ipotesi di competenza c.d. “ambulatoria”, rimessa alla scelta discrezionale del danneggiato, in violazione anche del principio di vicinanza della prova.

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I presupposti della descrizione inaudita altera parte e profili funzionali dell’udienza successiva
Non si può condividere, per la sua eccessiva rigidità, l’opinione secondo cui condizione della misura di descrizione è l’onerosità dell’acquisto...

Non si può condividere, per la sua eccessiva rigidità, l’opinione secondo cui condizione della misura di descrizione è l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione che dovrebbe comunque raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Carta fondamentale. I rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, infatti, “inutilmente costosi” o imporre alle parti “spese eccessive o superflue”. Pertanto è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni che sono di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non ecceda poche migliaia di euro.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con un decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela.

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive quali il
sequestro o l'inibitoria.

Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione, venendo in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente, consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione.

Nel caso di adozione del decreto di descrizione inaudita altera parte l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura presenta essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente e del risultato della descrizione, senza tuttavia scendere nel merito della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale,
all’acquisizione dei cui elementi di prova la descrizione è solo funzionale.

La valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve dunque limitarsi alla verifica della
sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.

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I requisiti della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e il relativo onere probatorio
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di...

L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.

Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.

Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.

L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.

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Patto di non concorrenza, concorrenza sleale e contraffazione di marchi nel settore nutraceutico
Il patto di non concorrenza limita la concorrenza tra gli imprenditori ed è lecito negli stretti limiti in cui le...

Il patto di non concorrenza limita la concorrenza tra gli imprenditori ed è lecito negli stretti limiti in cui le parti lo prevedono, sempre che rispettino i limiti legislativi nazionali ed eurounitari (cfr. Reg. UE 2022/720, già Reg. 330/2010). Ne consegue che il significato da attribuire alla clausola contrattuale è quello risultante dalla lettera della clausola contrattuale che ha natura di deroga al principio della libera concorrenza.

La qualificazione del segno come marchio debole non esclude la sua tutela rispetto alla contraffazione, ma la ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta una tutela affievolita, in quanto lievi variazioni od integrazioni sono sufficienti ad escluderne la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.

Per giurisprudenza consolidata, mentre per quanto concerne il marchio forte, sono considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume l’attitudine individualizzante del segno distintivo, per il marchio debole la confondibilità è esclusa quando vengano apportate anche lievi modificazioni od aggiunte. La scelta di riconoscere ai marchi deboli un livello di protezione più tenue nasce dall’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei segni aventi un forte contenuto descrittivo.

Per integrare la fattispecie dello storno di dipendenti, è necessaria l’intenzione di danneggiare l’altrui impresa, id est, animus nocendi e la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale l’atto di concorrenza sleale è rivolto. L’intenzione di arrecare danno e distruggere la concorrente (animus nocendi) è stato oggettivato dalla giurisprudenza, inferendolo indiziariamente da elementi oggettivi che, per la loro intensità, mettano a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva o provochino alterazioni non fisiologiche dell’attività medesima, quali la quantità dei soggetti stornati, la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, la posizione che i dipendenti stornati rivestono all'interno dell'azienda concorrente, la scarsa fungibilità dei dipendenti, il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante.

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

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Lo storno di dipendenti e la sottrazione di segreti commerciali
La garanzia di mobilità dei lavoratori (e la correlativa capacità delle imprese di contendersi reciprocamente le risorse più appetibili sul...

La garanzia di mobilità dei lavoratori (e la correlativa capacità delle imprese di contendersi reciprocamente le risorse più appetibili sul mercato del lavoro offrendo condizioni migliori delle imprese rivali) integra, in particolare, una libertà fondamentale tutelata anche dal diritto dell’Unione europea che solo in presenza di condizioni eccezionali è suscettibile di compressione, assumendo connotati di illiceità. Tali condizioni possono ravvisarsi esclusivamente in presenza di una massiva campagna di reclutamento del personale addetto alle principali aree e funzioni aziendali dell’impresa rivale concentrata in un ristretto orizzonte temporale, priva di un vero razionale economico (in quanto diretta esclusivamente verso uno specifico rivale) e perciò sorretta univocamente da una strategia intenzionale di annientamento del concorrente finalizzata a rendere impossibile l’adempimento delle obbligazioni assunte con la clientela o addirittura a metterne a repentaglio la stessa continuità aziendale, attraverso lo svuotamento repentino dell’impresa dalla maggior parte dei suoi collaboratori.

Dalla nozione di segreto commerciale (e dal perimetro della relativa tutela) devono senz’altro escludersi le informazioni trascurabili, l'esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, ed altresì le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. La natura genericamente confidenziale o riservata di un certo dato o di una certa informazione è dunque irrilevante ai fini della tutela prevista dal 98 e 99 c.p.i., atteso che non tutte le informazioni e i dati confidenziali o riservati possono ambire alla tutela disposta dagli artt. 98 e 99 e 129 c.p.i. ma solo quei dati e quelle informazioni provviste delle speciali note tipologiche previste dalla legge.

La tutela apprestata alle informazioni genericamente confidenziali o riservate dell’imprenditore, diverse dai segreti commerciali protetti dagli artt. 98 e 99, è dunque esclusivamente quella prevista dagli artt. 2598-2600 c.c. (e più in generale dalla disciplina contrattuale o extracontrattuale che governa i rapporti tra le parti), senza che ad esse possa estendersi la speciale disciplina di favore, anche processuale, destinata ai diritti di proprietà industriale.

La disposizione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ., e ciò in quanto l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte. Quanto alla determinazione della somma dovuta a titolo di responsabilità aggravata va notato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari e che pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza.

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La decadenza per non uso di un marchio
Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine...

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

L’uso effettivo di un marchio va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato. Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l'effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto.

L'uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: A) un'effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque il criterio per valutare l'uso concreto è quello di vagliare l'incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all'acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di queste condizioni il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall'ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità.

Le attività relative ad un segno eventualmente condotte in via di fatto dopo la dichiarazione di fallimento si qualificano come impieghi del marchio invito domino e non possono pertanto in principio assumere rilievo al fine della prova dell’uso effettivo del marchio da parte del titolare o con il suo consenso.

Le diffide e le contestazioni rivolte da un terzo al titolare del marchio sicuramente non pongono alcun impedimento oggettivo all’uso del marchio da parte del titolare e non configurano pertanto un motivo legittimo di non uso, dato che solo ostacoli indipendenti dalla volontà del titolare del segno e tali da renderne l’uso impossibile possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire la decadenza.

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Il requisito del fumus boni iuris in relazione alla concorrenza sleale per denigrazione
Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le...

Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere a oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.

Perchè si configuri il requisito del periculum in mora per concedere il sequestro giudiziario di un marchio, deve essere provata l'esistenza di un pericolo di pregiudizio sulla consistenza del bene non meramente potenziale e desumibile solo dalla esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, ma fondato su una situazione di fatto concreta e attuale, che lasci presumere nel futuro immediato il pregiudizio dell’attuazione del diritto controverso. Deve, quindi, sussistere una fondata ragione di perdere la facoltà di attuare il diritto controverso e/o di vedere alla fine della controversia il bene, oggetto del diritto, danneggiato nella sua consistenza materiale ed economica.

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