La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., vertendo quest'ultima in tema di diritti disponibili; viceversa, resta la competenza del giudice ordinario (altro…)
Per aversi indeterminatezza del "quando" del patto parasociale, comportante la sua nullità, si deve avere riguardo al sorgere dell’obbligazione e non al suo momento esecutivo, che resta quindi irrilevante.
Il contratto con il quale i soci si assumono un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società resta vincolante anche nei confronti dell'ex-socio che abbia ceduto la propria partecipazione, salvo che dall'accordo emerga la volontà delle parti di ancorare l'obbligo di regresso alla permanenza dello status socii.
Il mancato subentro del cessionario di una partecipazione sociale ad un contratto con il quale i soci si erano assunti un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società non viola il divieto di patto leonino, atteso che il nuovo socio non viene escluso da ogni utile o perdita.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che rimette ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie tra soci non si applica laddove la controversia sorga tra soci e non soci.
Anche in presenza di clausole di arbitrato irrituale è competente l'autorità giudiziaria ordinaria per i procedimenti di natura cautelare.
Deve ritenersi ammissibile l'applicazione del meccanismo dell'art. 614-bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.
Ai sensi dell’art. 3, co, 2 del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, le Sezioni Specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione (altro…)
La controversia tra la società cooperativa edilizia e l’ex-socio assegnatario di un immobile in godimento per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione e per sentirlo, conseguentemente, condannare al rilascio (altro…)
L’azione di regresso della società che ha effettuato, quale responsabile solidale, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di propri cessati esponenti per violazione delle disposizioni del TUF è soggetta al termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 l. n.689/1981, con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento, dovendosi ritenere che la ratio di tale prescrizione breve, consistente nell’esigenza di assicurare la certezza della definizione di pretese connesse all’accertamento di illeciti, ricorra anche rispetto alla pretesa rivolta dalla società nei confronti dell’autore della violazione amministrativa.
All’azione di regresso esercitata, nei confronti dei cessati amministratori, dalla società che ha effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di questi ultimi per violazione delle disposizioni del TUF è altresì applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., dovendosi intendere come “diritti che derivano dai rapporti sociali” quei diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Rientrano nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di regresso esercitate (ai sensi dell’art. 195 t.u.f. ratione temporis applicabile) nei confronti dei cessati amministratori dalla società quotata che ha effettuato (altro…)
Il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva a far valere in giudizio la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale l’organo gestorio della società ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) aggravandone il dissesto.
La prescrizione della responsabilità dell'istituto di credito per aver contribuito all'aggravamento del dissesto della società concedendole abusivamente del credito si interrompe ex art. 1310 c.c. là dove sia stato tempestivamente attivato un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci della società, per farne valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad
affidamenti e prestiti bancari.
La domanda giudiziale con cui si chiede di accertare la responsabilità di un istituto bancario per aver concesso abusivamente credito ad una società e aggravato così lo stato di dissesto della stessa (altro…)
Nell'ambito della vendita di azioni, qualora lo statuto preveda una procedura di denuntiatio a tutela del diritto di prelazione dei soci e ponga il relativo onere a carico del socio alienante, spetterà a quest’ultimo attivarsi per verificare l’interesse di altri soci all'acquisto delle azioni, pena l’inesigibilità dell’obbligazione di pagamento del prezzo per colpa dello stesso creditore [nel caso di specie il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore del socio venditore per mancato assolvimento dell’onere della comunicazione ai soci titolari del diritto di prelazione].