Le somme delle quali il socio-amministratore unico priva la società (mediante versamento sul proprio conto corrente) sono da considerarsi quali finanziamenti verso soci se risultano contabilizzate a tale titolo mentre costituiscono comportamento distrattivo qualora siano del tutto prive di una giustificazione contabile. Pertanto, il socio-amministratore unico, nel primo caso è tenuto a rimborsare tali somme a titolo di adempimento del contratto di finanziamento; viceversa, nel secondo caso – ferme restando ulteriori possibili conseguenze di natura penale – dovrà corrispondere le somme sottratte a titolo di risarcimento da inadempimento. [Nel caso di specie, il Fallimento di una S.r.l. aveva agito nei confronti del socio-amministratore unico, chiedendone la condanna al pagamento della somma sottratta a titolo di restituzione del finanziamento erogato e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno].
L’azione di responsabilità esercitata nei confronti di più amministratori - tra i quali solo alcuni risultano formalmente amministratori della società al momento della dichiarazione di fallimento - presuppone , in primo luogo, l’accertamento del ruolo assunto da ciascun amministratore nei diversi periodi rilevanti ai fini dell’imputazione degli addebiti formulati dalla curatela. Il fatto che l’amministratore prendesse ordini ed istruzioni da un altro amministratore nell’esecuzione degli atti gestori non elide affatto la sua responsabilità, derivante dalla indispensabile cooperazione prestata nella conduzione dell’attività amministrativa e gestoria.
La responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società presuppone la sussistenza di comportamenti tenuti dall’amministratore in violazione di specifici obblighi (derivanti dalla legge e dallo statuto), nonché la dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio nella sfera giuridica della società e che tale pregiudizio sia casualmente e logicamente connesso all’illecito prospettato. Tale responsabilità non è, infatti, configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di danno “punitivo”, sganciato nella sua determinazione della effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società.
La semplice violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili , condotta di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società, non giustifica l’imputazione all’amministratore inadempiente della responsabilità per il dissesto e non è , quindi, sufficiente a fondare la pretesa del fallimento di pagamento della somma corrispondente alla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare , come se si trattasse di una misura sanzionatoria della violazione. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
È responsabile verso la società per violazione dell’obbligo di diligenza l’amministratore che, all’atto della nomina, ometta di comunicare l’esistenza di precedenti penali a proprio carico, quando questi ultimi precludano di diritto alla società stessa di partecipare a bandi di gara per le attività da essa stessa svolte in via principale (prestazione di servizi a pubbliche amministrazioni).
La società è tenuta ad allegare l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di carica, nonché a provare il danno attuale e concreto cagionato al patrimonio sociale, mentre grava in capo all’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.
In caso di azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. nei confronti dell'ex amministratore delegato - cui è contestato il compimento di spese ingiustificate, il godimento di rimborsi spese maggiorati e la distrazione di somme nell'ambito di diverse operazioni, nonché l'emissione di false fatturazioni passive - , nella quantificazione del danno risarcibile va posta in compensazione la maggior somma dovuta all'ex amministratore ad integrazione del compenso già ricevuto perché il rapporto organico con la società deve rivestire rilievo prioritario rispetto ad accordi intercorsi fra amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione (nella specie, nel cd. employment agreement era stato pattuito un compenso inferiore rispetto a quello deliberato dall'assemblea).
In tema di azione di responsabilità sociale, trattandosi di responsabilità contrattuale, valgono i canoni generali sul riparto dell'onere della prova e, dunque, spetta all'attore (la società) allegare l'inadempimento - ovvero il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto - e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere del convenuto (l'amministratore) contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.
L'insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore di società (cd. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi rigorosamente ex ante secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore stesso e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, id est della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Non può tuttavia essere dichiarata la responsabilità degli amministratori, utilizzando il criterio della business judgment rule, allorquando essi non abbiano agito in maniera scriteriata o in assenza dei dovuti approfondimenti, confidando legittimamente e non ingiustificatamente nella competenza delle singole figure professionali cui si siano affidate.
Non può essere accolta l'eccezione concernente la carenza di legittimazione della società a responsabilità limitata all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in quanto asseritamente riservata dalla legge ai soli soci, trattandosi di tesi fondata su una delle possibili interpretazioni letterali del terzo comma dell’art. 2476 c.c. ma oggi superata dal ius receptum secondo cui è semmai la legittimazione individuale del socio a proporre l'azione sociale di responsabilità, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., a doversi ritenere straordinaria rispetto a quella - originaria e generale - dell’ente danneggiato dalla mala gestio dei propri amministratori. (altro…)
Nel caso in cui una disposizione statutaria preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società, senza indicare altresì quelle tra società ed amministratori, l'azione di responsabilità sociale rimane di competenza del Tribunale, anche là dove esercitata contro l'amministratore (o liquidatore) che sia anche socio.
Là dove il socio abbia esercitato l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e sia risultato vittorioso, la società deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in solido con la parte soccombente ex art. 2476, co. 4. c.c., anche in difetto di una esplicita domanda in questo senso da parte del socio-attore.
Integra violazione dei doveri di conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale la vendita del liquidatore a sé stesso di un bene sociale a prezzo significativamente inferiore a quello di mercato.
I vincoli assunti dalle società associate in un’ATI, i cui rapporti interni sono disciplinati da apposito regolamento, restano inopponibili alla società consortile a responsabilità limitata (S.c.a r.l.) successivamente costituita dagli stessi associati per l’esecuzione dei lavori di cui sono risultati aggiudicatari attraverso l’ATI. Infatti la S.c.a r.l. è ente dotato di soggettività distinta da quella dei consorziati e non può essere vincolata ai patti tra gli stessi intercorrenti, tanto più se la S.c.a r.l. non è parte dell’ATI.
A nulla rileva che le quote di partecipazione al capitale sociale della S.c.a r.l. riflettano le quote di partecipazione all’ATI, poiché tale circostanza non pregiudica l’autonomia giuridica della prima. infatti, stante la diversità dei soggetti giuridici, non è ammissibile alcuna lettura combinata del regolamento ATI e dello statuto della S.c.a r.l.
In virtù dell’effetto retroattivo dell’accettazione dell’eredità previsto dall’art. 459 c.c., sussiste la legittimazione processuale degli eredi di un socio di s.r.l. che si siano costituiti, per la prosecuzione del giudizio di responsabilità (altro…)