La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (altro…)
La sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 c.p.c. non può essere invocata per ragioni di mera opportunità e in assenza di una pregiudizialità logica tra i procedimenti pendenti. In quest’ultima ipotesi, per evitare il contrasto tra giudicati e per la trattazione congiunta e contestuale delle cause il convenuto deve eccepirne la connessione [nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato un nesso di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi pretesi da sindaci di una S.r.l. e il parallelo giudizio risarcitorio instaurato dalla S.r.l. contro i sindaci per far valere la loro responsabilità per violazione dei loro doveri verso la società].
L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. rappresenta una forma di autotutela negoziale, ma anche una eccezione proponibile in sede giudiziale quando la prestazione è già stata resa, anche solo parzialmente, e per il cui accoglimento occorre fornire la prova della puntuale correlazione tra le rispettive obbligazioni delle parti. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per far valere l’eccezione di inadempimento spetterà al debitore opponente la semplice allegazione dell’inadempimento, mentre sarà onere del creditore opposto fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione (nel caso di specie il Tribunale, preso atto della eccezione di inadempimento formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società debitrice, in applicazione di detto principio ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato il compenso dovuto dalla società perché i sindaci, in quanto creditori opposti, non hanno dato conto della maniera in cui hanno esercitato, all’epoca dei fatti, i doveri di controllo con conseguente mancato assolvimento del proprio onere probatorio).
L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale ex art. 3 del d.lgs. 168/2003 ha valenza meramente tabellare nella distribuzione interna degli affari, quindi la trattazione della materia da parte (altro…)
Il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti (siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui all’art. 2598 c.c. ovvero di uno specifico patto negoziale) non può mai ritenersi in re ipsa bensì, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria (cfr. Cass. n. 7306/2009 e, più recentemente, Cass. n. 25921/2015).
Da ciò consegue la necessità della prova quantomeno presuntiva sia dell’eventus damni che delle sue conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali e non), dedotte in causa, nella sfera giuridica del preteso danneggiato.
Il credito azionato dall'ex amministratore nei confronti della società, relativo al pagamento del compenso attribuitogli, trova il proprio titolo nel rapporto societario inter partes, che non rientra fra quelli ricompresi nell’art. 409 n.3 c.p.c., per cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente tali rapporti deve svolgersi secondo il rito ordinario collegiale, avanti alla sezione specializzata imprese competente per territorio, con la conseguenza che non trovano applicazione né il rito del lavoro né la mancata sospensione dei termini feriali. (altro…)
Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l’assemblea dei soci e far risultare le decisioni dei soci, concorrendo, in caso contrario, nell'amissione altrui.
L'inadempimento parziale da parte dell'amministratore ai propri doveri giustifica una decurtazione del compenso, ma non giustifica l’integrale mancata corresponsione del compenso previsto.
Una controversia avente ad oggetto la violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA deve ritenersi di competenza delle Sezioni Specializzate, dovendo rientrare tra quelle relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, che l’art. 3 comma 1 lett. b) del d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 rimette alla competenza delle sezioni specializzate.
La S.r.l. che intenda promuovere azione di responsabilità ha l'onere di assumere decisione assembleare e produrla in atti entro i termini preclusivi, vertendosi in caso contrario in ipotesi di difetto di rappresentanza processuale. (altro…)
Per evitare la decadenza per non-uso, il marchio deve essere effettivamente utilizzato sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Ai fini della valutazione dell’utilizzo, non è necessario considerare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l’effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Infatti, quello che rileva è un impiego del marchio concreto e reale, non simbolico e/o sporadico, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull’origine del Prodotto. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: (i) un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; (ii) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque, la preparazione e la progettazione del lancio sul mercato di un prodotto contraddistinto dal marchio non sono sufficienti a costituire un uso “esterno” e quindi a salvare il marchio dalla decadenza.
Le precarie condizioni di salute del titolare del marchio, che non ha potuto utilizzare il proprio segno distintivo, non costituiscono un motivo legittimo idoneo ad impedire la decadenza ai sensi dell’art. 24, co.1, ultimo capoverso, c.p.i. Infatti, l’uso del segno distintivo, riferibile ad una realtà imprenditoriale e non alla persona fisica in sé, può essere compiuto anche attraverso terzi, ad esempio attraverso la concessione di licenze. Pertanto, solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l’uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza
L’abuso del diritto di voto da parte del socio maggioranza che determina l’annullabilità della deliberazione assembleare si configura allorché il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La previsione dell’aumento di capitale “alla pari” cioè senza la previsione del sovrapprezzo corrispondente al maggior valore del patrimonio sociale rispetto al capitale nominale non può costituire sintomo di abuso della maggioranza, in presenza della previsione del diritto di opzione a favore di tutti i soci
In materia di valutazione di quote o azioni societarie il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l'operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l'incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente.
Considerato che il mancato pagamento allegato dall’attrice è pari a circa il 50% del prezzo di cessione, non vi è dubbio che lo stesso integri gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza di cui al generale rimedio risolutorio previsto dall’art. 1455 c.c. Trattandosi, infatti, di mancata esecuzione dell’obbligo principale gravante sull’acquirente, non può negarsi che tale omesso versamento comprometta l’equilibrio contrattuale.
Quale che sia la tesi che si voglia accogliere circa la natura sospensiva o risolutiva della condizione che prevede il patto di riservato dominio in capo all’alienante, rileva che, comunque, il cessionario è tenuto a tenere una condotta idonea a conservare integre le ragioni della controparte, non certo compatibile con comportamenti che conducono alla chiusura dell’azienda.
Considerato il diritto di riservato dominio e lo scioglimento del contratto, l'alienante ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari al prezzo di cessione, considerato il valore attribuito dalle parti al bene ceduto e poi andato distrutto.
Il danno subito dal venditore in caso di inadempimento del compratore sotto il profilo del lucro cessante consiste nel pregiudizio connesso alla mancata disponibilità del bene, cioè nel reddito che l’alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità.