L’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto - e per il quale era stato ottenuto un sequestro conservativo sui beni del convenuto - «non comporta la declaratoria di parziale inefficacia del sequestro (che si avrebbe solo in caso di accertamento dell’inesistenza totale o parziale del diritto di credito cautelato)»; piuttosto, la predetta misura cautelare si converte automaticamente in un pignoramento dei beni sequestrati per la minor somma per la quale il convenuto è stato effettivamente condannato.
Se l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.
Il termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., vertendo quest'ultima in tema di diritti disponibili; viceversa, resta la competenza del giudice ordinario (altro…)
Per aversi indeterminatezza del "quando" del patto parasociale, comportante la sua nullità, si deve avere riguardo al sorgere dell’obbligazione e non al suo momento esecutivo, che resta quindi irrilevante.
Il contratto con il quale i soci si assumono un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società resta vincolante anche nei confronti dell'ex-socio che abbia ceduto la propria partecipazione, salvo che dall'accordo emerga la volontà delle parti di ancorare l'obbligo di regresso alla permanenza dello status socii.
Il mancato subentro del cessionario di una partecipazione sociale ad un contratto con il quale i soci si erano assunti un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società non viola il divieto di patto leonino, atteso che il nuovo socio non viene escluso da ogni utile o perdita.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che rimette ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie tra soci non si applica laddove la controversia sorga tra soci e non soci.
Anche in presenza di clausole di arbitrato irrituale è competente l'autorità giudiziaria ordinaria per i procedimenti di natura cautelare.
Deve ritenersi ammissibile l'applicazione del meccanismo dell'art. 614-bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.
Ai sensi dell’art. 3, co, 2 del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, le Sezioni Specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione (altro…)
La controversia tra la società cooperativa edilizia e l’ex-socio assegnatario di un immobile in godimento per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione e per sentirlo, conseguentemente, condannare al rilascio (altro…)
L’azione di regresso della società che ha effettuato, quale responsabile solidale, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di propri cessati esponenti per violazione delle disposizioni del TUF è soggetta al termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 l. n.689/1981, con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento, dovendosi ritenere che la ratio di tale prescrizione breve, consistente nell’esigenza di assicurare la certezza della definizione di pretese connesse all’accertamento di illeciti, ricorra anche rispetto alla pretesa rivolta dalla società nei confronti dell’autore della violazione amministrativa.
All’azione di regresso esercitata, nei confronti dei cessati amministratori, dalla società che ha effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di questi ultimi per violazione delle disposizioni del TUF è altresì applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., dovendosi intendere come “diritti che derivano dai rapporti sociali” quei diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Rientrano nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di regresso esercitate (ai sensi dell’art. 195 t.u.f. ratione temporis applicabile) nei confronti dei cessati amministratori dalla società quotata che ha effettuato (altro…)
Il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva a far valere in giudizio la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale l’organo gestorio della società ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) aggravandone il dissesto.
La prescrizione della responsabilità dell'istituto di credito per aver contribuito all'aggravamento del dissesto della società concedendole abusivamente del credito si interrompe ex art. 1310 c.c. là dove sia stato tempestivamente attivato un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci della società, per farne valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad
affidamenti e prestiti bancari.