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Il c.d. controllo qualificatorio del Conservatore del Registro delle Imprese
Esula dai poteri del Conservatore – e, quindi, del Giudice del Registro – il controllo sul merito di una (possibile)...

Esula dai poteri del Conservatore - e, quindi, del Giudice del Registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell’atto. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene
l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale. In particolare, deve affermarsi che all’ufficio ed al Giudice del Registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile (fermo restando che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato).

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Opera originaria e diritti di remake
L’opera cinematografica è protetta come opera composta creata con il contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica...

L’opera cinematografica è protetta come opera composta creata con il contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica composta appositamente e del regista, che ne sono considerati coautori.

Il soggetto è l’opera letteraria, originale o derivata da una opera letteraria preesistente, che svolge l’argomento e l’intreccio narrativo destinato ad essere trasposto in forma cinematografica.

I diritti di remake si identificano con il diritto di trasporre ed elaborare il soggetto dell’opera originaria, perché l’elemento cruciale dell’elaborazione è rappresentato dallo sviluppo dell’idea narrativa originale di base.

L’opera successiva è tutelabile come opera nuova ancorché derivata – e quindi suscettibile di avere un autore o autori diversi dalla precedente – a condizione che essa presenti aspetti di relativa novità o di rielaborazione delle forme rappresentative ed espressive dell’opera originaria. L'opera derivata è autonomamente protetta in virtù del suo specifico carattere creativo ed i suoi autori e originari titolari dei diritti di utilizzazione sono i rielaboratori, mentre si deve escludere una comunione nel diritto d'autore sull’opera derivata fra autore dell’opera originaria ed elaboratore, in quanto contrastante con l'espressa disciplina normativa.

L’utilizzazione dell’opera derivata può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originaria, attraverso un contratto col quale questi si assicura il controllo dell’utilizzazione della propria opera.

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Rapporti tra Enti associativi senza scopo di lucro e tutela del nome, del marchio e da condotta anticoncorrenziale
Per costante giurisprudenza, ai fini della applicabilità della disciplina della concorrenza sleale, la nozione di imprenditore deve essere interpretata in...

Per costante giurisprudenza, ai fini della applicabilità della disciplina della concorrenza sleale, la nozione di imprenditore deve essere interpretata in modo estensivo, così da ricomprendere anche associazioni ed enti che operino per scopi ideali e svolgano, senza fine di lucro, mediante un’organizzazione stabile, un’attività continuativa di natura obiettivamente economica.

Ai fini della configurazione del rapporto di concorrenzialità mentre l’assenza di scopo di lucro può essere irrilevante "l’identità del settore si deve desumere dal fatto che entrambe [le associazioni] offrono servizi alla platea delle piccole e medie imprese e che il supporto all’internazionalizzazione non costituisce che una species del genus dei servizi alle imprese".

La sussistenza del rapporto di concorrenzialità "va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, l'offerta dei medesimi prodotti e servizi alla medesima clientela".

La riproduzione illecita della denominazione sociale e del marchio denominativo di un Ente viola l'art. 2564 c.c. e l'art. 22 c.p.i.

L’appropriazione dei segni distintivi può determinare confusione fra l’attività ed i servizi [delle due imprese] che ove accertata consente di “ravvisare la concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 c.c. n. 1”.

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Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel...

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. (altro…)

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Cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito della dichiarazione di inefficacia del trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria
Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue...

Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue l’ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione di tale trasferimento.

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Rapporti interni all’associazione temporanea di imprese di tipo verticale
Nelle associazioni temporanee di impresa di tipo verticale la divisione dei lavori tra le imprese partecipanti è di tipo qualitativo...

Nelle associazioni temporanee di impresa di tipo verticale la divisione dei lavori tra le imprese partecipanti è di tipo qualitativo in quanto vi è l’esigenza di più categorie di specializzazione, di modo che si ha una suddivisione dell’esecuzione dell’appalto ben individuata, dove la mandataria esegue i lavori della categoria prevalente, mentre le imprese mandanti (altro…)

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Perdita della qualità di socio nel corso del giudizio di responsabilità contro l’amministratore: improcedibilità dell’azione
L’art. 2476, terzo comma, c.c., laddove accorda a ciascun socio la legittimazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli...

L'art. 2476, terzo comma, c.c., laddove accorda a ciascun socio la legittimazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni al patrimonio sociale derivanti dall'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, contempla un'ipotesi di sostituzione processuale. Con il rimedio in oggetto il socio (altro…)

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Presupposti per la responsabilità ex art. 2476, co. 7 (già co. 6), c.c.
La responsabilità risarcitoria dell’amministratore di una s.r.l. verso il socio o il terzo, ex art. 2476, co. 6, c.c., non...

La responsabilità risarcitoria dell’amministratore di una s.r.l. verso il socio o il terzo, ex art. 2476, co. 6, c.c., non è invocabile in base al mero riscontro dell’inopportunità delle scelte gestionali dell’amministratore e della loro incidenza negativa sul patrimonio del socio, ma esige un fatto illecito, cioè un comportamento doloso o colposo che integri violazione degli obblighi dell’amministratore medesimo, siano quelli specifici inerenti alla carica, ovvero quelli generali stabiliti dall’ordinamento. L’azione individuale spettante ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o ai terzi come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio e del terzo sia in rapporto causale diretto con l’azione degli amministratori.

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Azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l. esercitata dal curatore fallimentare: natura dell’azione, onere probatorio, individuazione dei doveri imposti agli amministratori, responsabilità degli amministratori di fatto e liquidazione degli interessi compensativi
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt....

Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può (altro…)

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Individuazione dell’amministratore di fatto
Ormai da tempo dottrina e giurisprudenza hanno totalmente equiparato la figura dell’amministratore di fatto a quella dell’amministratore di diritto. Ed,...

Ormai da tempo dottrina e giurisprudenza hanno totalmente equiparato la figura dell’amministratore di fatto a quella dell’amministratore di diritto. Ed, invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali si siano ingeriti (in maniera non occasionale, ma sistematica e continuativa) nella gestione sociale (e non limitatamente ad attività meramente esecutive) in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società.

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Sequestro conservativo dei beni di proprietà dell’amministratore per presunti atti di mala gestio
Per la concessione di un provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza di due requisiti: quello del fumus boni juris e quello...

Per la concessione di un provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza di due requisiti: quello del fumus boni juris e quello del periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa creditoria, e -il secondo- come (altro…)

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Intenzionalità dell’atto dannoso e responsabilità del socio
Ai sensi del settimo comma dell’art. 2476 c.c. sono altresì solidamente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o...

Ai sensi del settimo comma dell'art. 2476 c.c. sono altresì solidamente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale. L’intenzionalità, cui fa riferimento la norma, deve essere interpretata quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto dannoso e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi; quindi, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio non amministratore, è sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell’atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell’ordinamento giuridico, con l’accettazione che da tale condotta possano derivare danni.

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