Il liquidatore non è legittimato ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore in mancanza di una (anteriore) delibera assembleare.
Il liquidatore esercita, nella fase liquidatoria, gli stessi poteri degli amministratori.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
Il terzo o il socio è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) nei confronti dell'amministratore di società a norma dell'art. 2395 c.c..
L'art. 2476, terzo comma, c.c., laddove accorda a ciascun socio la legittimazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni al patrimonio sociale derivanti dall'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, contempla un'ipotesi di sostituzione processuale. Con il rimedio in oggetto il socio (altro…)
La responsabilità risarcitoria dell’amministratore di una s.r.l. verso il socio o il terzo, ex art. 2476, co. 6, c.c., non è invocabile in base al mero riscontro dell’inopportunità delle scelte gestionali dell’amministratore e della loro incidenza negativa sul patrimonio del socio, ma esige un fatto illecito, cioè un comportamento doloso o colposo che integri violazione degli obblighi dell’amministratore medesimo, siano quelli specifici inerenti alla carica, ovvero quelli generali stabiliti dall’ordinamento. L’azione individuale spettante ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o ai terzi come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio e del terzo sia in rapporto causale diretto con l’azione degli amministratori.
E' logicamente erroneo calcolare un danno per differenza tra una stima previsionale iniziale ed il costo finale dell'opera realizzata, ponendosi, con ciò, in una prospettiva di carattere patrimoniale: all'esito delle operazioni il committente diviene proprietario di un'opera che - in casi di intervento di radicale ristrutturazione - subisce un aumento di valore pari al costo effettivo dell'intervento. Dunque, quand'anche la previsione iniziale (altro…)
In nessun caso, in materia di responsabilità contrattuale - nemmeno nel caso di danno diretto causato dall'amministratore al terzo creditore in occasione della stipula o esecuzione di un contratto con la Società (artt. 2395 c.c. e 2476, co. 6, c.c.) - l'amministratore risponde dei debiti sociali e il creditore può rivolgersi a lui a tale titolo: il titolo in forza del quale risponde l'amministratore verso il creditore non è contrattuale ma risarcitorio extracontrattuale.
In tema di responsabilità degli amministratori, nonostante il silenzio dell'art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale (altro…)
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può (altro…)
Ormai da tempo dottrina e giurisprudenza hanno totalmente equiparato la figura dell’amministratore di fatto a quella dell’amministratore di diritto. Ed, invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali si siano ingeriti (in maniera non occasionale, ma sistematica e continuativa) nella gestione sociale (e non limitatamente ad attività meramente esecutive) in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società.
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori (altro…)
La responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell’organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato il quale, pertanto, assume l’impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere la funzione gestoria con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico. Pertanto, (altro…)