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Tribunale di Napoli, 11 Maggio 2022

Arbitrabilità dell’impugnazione della delibera di nomina degli amministratori con lista unica e tutela cautelare

Tribunale di Napoli, 11 Maggio 2022
Arbitrabilità dell’impugnazione della delibera di nomina degli amministratori con lista unica e tutela cautelare

È arbitrabile la controversia sull’impugnazione della delibera assembleare [di società consortile a responsabilità limitata] che elegge i componenti del consiglio di amministrazione mediante un’unica lista comprendente i candidati espressi dalle diverse categorie di soci, perché la delibera incide sul diritto di voto del socio impugnante, il quale agisce uti singulus a tutela di un interesse individuale e disponibile; la controversia esula dalle ipotesi di indisponibilità, quali l’esautoramento dell’assemblea nella nomina degli amministratori, la proroga della carica oltre i termini legali e le cause di nullità previste dall’art. 2379 c.c.

L’area dell’indisponibilità del diritto, che segna il limite dell’arbitrabilità delle controversie societarie ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali, perché la natura sociale o collettiva dell’interesse lo sottrae soltanto alla volontà individuale dei singoli soci e lascia integra la volontà collettiva espressa dalla società secondo le regole della propria organizzazione; ne è esempio l’azione sociale di responsabilità, posta a tutela di un interesse collettivo e tuttavia transigibile e rinunziabile (art. 2393, comma 6, c.c.). L’interesse sotteso alla delibera è indisponibile quando la sua protezione è assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da ogni iniziativa di parte, come le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio.

Il discrimen tra diritto disponibile e indisponibile dipende dalla natura dispositiva o imperativa della norma di protezione, perché nel primo caso prevale l’interesse del singolo all’autodeterminazione, mentre nel secondo l’interesse del singolo soccombe dinanzi all’interesse di ordine pubblico. Ai fini dell’arbitrabilità delle controversie tra soci e società occorre quindi verificare se gli interessi coinvolti riguardino i soci come singoli, nel qual caso la controversia è arbitrabile perché il socio agisce uti singulus, oppure si riferiscano unicamente alla società, nel qual caso l’arbitrabilità è esclusa perché il socio agisce uti socius, nell’interesse sociale inteso come sintesi degli interessi individuali connessi dal vincolo sociale.

Anche quando la controversia è devoluta ad arbitri, competenti a pronunciare la sospensione della delibera ai sensi degli artt. 34 e 35, comma 5, d.lgs. 5/2003, la sospensione può essere chiesta al tribunale in funzione vicaria e suppletiva quando gli arbitri non possono in concreto intervenire efficacemente, per il tempo necessario alla costituzione e all’operatività del collegio arbitrale, a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. L’intervento suppletivo è escluso quando il ricorrente non ha attivato il procedimento arbitrale, perché il vuoto di tutela è allora imputabile alla parte stessa.

La sospensione delle delibere dell’assemblea di società consortile a responsabilità limitata, soggetta agli artt. 2479-ter, ultimo comma, e 2378, comma 3, c.c., va chiesta in corso di causa o contestualmente alla domanda di merito di nullità o annullamento; l’esistenza di tale rimedio tipico esclude il ricorso al provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., norma di chiusura del sistema di carattere residuale, il cui impiego si giustifica invece per i consorzi in ragione della lacunosità della relativa disciplina.

È valida la clausola compromissoria statutaria che affida la nomina degli arbitri al presidente del tribunale, soggetto estraneo alla società, in conformità all’art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003.

Ente Giudicante: Tribunale di Napoli
Data Sentenza: 11/05/2022
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Graziano
Registro: RG 4837 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/04/2023
Massima a cura di: Eleonora Failla
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