La legittimazione attiva del socio di società a responsabilità limitata a proporre ricorso cautelare per la revoca degli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. sussiste in capo a chi risulti formalmente intestatario della quota al momento dell’esercizio dell’azione, non essendo ostativa la pendenza di un giudizio di accertamento della simulazione del negozio traslativo della partecipazione, il cui eventuale esito favorevole all’alienante costituirebbe soltanto un evento futuro e incerto, allo stato inidoneo a privare il ricorrente della titolarità della partecipazione.
La mancata impugnazione, nei termini di cui all’art. 2377 c.c., delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci non preclude al socio la possibilità di dedurre in sede cautelare le irregolarità contabili risultanti da tali documenti, qualora tale allegazione sia finalizzata non all’annullamento delle delibere, bensì alla dimostrazione della mala gestio degli amministratori a sostegno dell’istanza di revoca.
L’azione cautelare di revoca degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. è strutturalmente strumentale all’azione di responsabilità prevista dalla medesima norma, avendo la funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende chiedere il risarcimento nel giudizio di merito; non è configurabile un nesso di strumentalità rispetto a un’autonoma azione di revoca nel merito. Ai fini del fumus boni iuris dell’istanza cautelare di revoca, è necessario che i comportamenti imputati all’amministratore abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento per effetto della permanenza in carica dell’amministratore medesimo; in difetto di tale danno viene meno il presupposto dell’azione di responsabilità alla cui realizzazione la misura cautelare è finalizzata.
Quando la persona fisica di cui è chiesta la revoca sia titolare del potere di rappresentanza sostanziale della società, è necessario, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, che alla persona giuridica venga nominato un curatore speciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c., in ragione del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; l’omessa nomina costituisce vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.
La sostituzione dell’amministratore di società a responsabilità limitata nel corso del procedimento cautelare impedisce al giudice ogni pronuncia sull’istanza di revoca. Il giudice che pronuncia la revoca ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. non è investito del potere di procedere alla nomina del sostituto, spettando tale determinazione esclusivamente ai soci.