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Sentenze con tag: affitto d'azienda

Tribunale di Bologna, 4 Ottobre 2024, n. 1094/2024
Mancata nomina del rappresentante persona fisica di persona giuridica amministratrice. Diligenza nella riscossione di crediti sociali
In caso di persona giuridica nominata amministratrice di una società di persone, la mancata designazione di un rappresentante persona fisica...

In caso di persona giuridica nominata amministratrice di una società di persone, la mancata designazione di un rappresentante persona fisica non può determinare l’impossibilità di individuare un soggetto a cui imputare la responsabilità per atti di mala gestio. Diversamente opinando, le norme in tema di responsabilità degli amministratori sarebbero facilmente eludibili mediante la semplice astensione dall'indicare una persona fisica chiamata in concreto a svolgere l’attività gestoria. Conseguentemente, rappresentante della persona giuridica amministratrice è colui che, di fatto, abbia esercitato la funzione di amministratore.

Nelle ipotesi in cui non vengano rispettate le formalità dell’art. 2361, comma 2, c.c., ivi inclusa la mancata designazione del rappresentante persona fisica, l’imputazione degli atti ricade sulla persona fisica che ha agito. Tale soggetto assume la qualifica di socio di fatto e di amministratore di fatto della società di persone, con conseguente assoggettamento alle responsabilità di tale carica, ivi inclusa la responsabilità di cui all’art. 2260 c.c., anche per la gestione della s.a.s. anteriore alla sua trasformazione in s.r.l.; la circostanza che i soci di società di persone rispondano illimitatamente dei debiti sociali non esclude l’azione risarcitoria per mala gestio. Tale principio opera a fortiori in caso di società in accomandita semplice, nelle quali l’attività di immistione comporta l’assunzione di responsabilità illimitata.

Non costituisce condotta diligente di riscossione di crediti sociali – e non consente pertanto l’esonero da responsabilità per mala gestio – il mero invio di una richiesta di pagamento priva di una precisa quantificazione del debito e rimasta priva di riscontro; il mancato recupero dei canoni di affitto d’azienda dovuti da una società amministrata dalla stessa persona che gestiva di fatto la concedente costituisce condotta non semplicemente negligente ma dolosa.

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21/09/2026
Data sentenza: 04/10/2024
Numero: 1094/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 12977 –  2020
Tribunale di Firenze, 23 Settembre 2026
Legittimazione del licenziatario ex art. 122-bis c.p.i., produzioni nel cautelare e abbandono dei marchi registrati a favore di quelli di fatto
In assenza di specifica previsione negoziale, la legittimazione del licenziatario ad agire per la contraffazione del marchio è regolata dall’art....

In assenza di specifica previsione negoziale, la legittimazione del licenziatario ad agire per la contraffazione del marchio è regolata dall’art. 122-bis c.p.i., in base al quale il licenziatario può avviare l’azione soltanto con il consenso del titolare o se questi, previa messa in mora, non agisce entro termini appropriati; il contratto di affitto di ramo d’azienda che trasferisca i diritti esclusivi di sfruttamento e uso dei marchi non attribuisce di per sé all’affittuario la legittimazione ad agire, che può tuttavia essere sanata, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con la produzione in corso di procedimento del consenso del titolare.

Nel procedimento cautelare non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, sicché è possibile produrre documenti fino all’udienza di discussione, anche quando l’udienza sia stata rinviata per consentire alle parti di ricercare una soluzione conciliativa; data la natura telematica del fascicolo, l’unico modo per introdurre i documenti è il deposito telematico.

Quando il titolare abbia da anni abbandonato l’uso dei marchi registrati per utilizzare esclusivamente marchi di fatto, i profili di somiglianza tra il segno del concorrente e i marchi registrati non fondano la tutela cautelare, per difetto di attualità della condotta e dunque di periculum in mora, e possono essere fatti valere solo nel giudizio di merito; a fronte dell’eccezione di decadenza per non uso, il ricorrente deve quantomeno allegare un utilizzo anche sporadico dei marchi registrati. Ove il segno del concorrente non sia confondibile con i marchi di fatto attualmente in uso, viene meno anche ogni profilo di concorrenza sleale.

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13/09/2026
Data sentenza: 23/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Grasselli
Registro : RG – 3202 –  2025
Tribunale di Venezia, 23 Settembre 2026, n. 4041/2025
Affitto di ramo d’azienda e poteri del concedente: esclusi amministrazione di fatto, direzione e coordinamento, controllo esterno e abuso di dipendenza economica
Una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che designi un rappresentante persona fisica che...

Una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che designi un rappresentante persona fisica che eserciti le funzioni gestorie, assoggettato agli obblighi e alle responsabilità dell’amministratore in solido con la società designante. L’amministratore di fatto si individua per la compresenza della mancanza di un’efficace investitura assembleare, di un’attività gestoria continuativa e dell’autonomia decisionale interna ed esterna, con inserimento organico in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale; non integra amministrazione di fatto della società affittuaria da parte del concedente l’attività di coordinamento e supervisione svolta da un dipendente di quest’ultimo che si limiti a proporre migliorie e suggerimenti, né vi sono i vincoli contrattuali su orari, spazi comuni, divise e standard qualitativi imposti dalla necessità di coordinare l’attività affittata con quella svolta dal concedente nella medesima struttura.

L’attività di direzione e coordinamento è un’attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte gestorie degli amministratori della società eterodiretta e si distingue dall’amministrazione di fatto, poiché l’ente dirigente non compie atti di gestione rilevanti verso i terzi né spende il nome della società diretta, ma ne determina le scelte gestorie che si traducono in atti degli amministratori di questa; la responsabilità ex art. 2497 c.c. richiede la prova dell’esercizio dell’attività, della sua antigiuridicità, del pregiudizio al valore o alla redditività della partecipazione e del nesso causale. Il contratto di affitto di ramo d’azienda che riconosca al concedente il ruolo di dominus delle scelte strategiche relative agli orari, alla gestione delle parti comuni e all’immagine coordinata della struttura non attribuisce al concedente un potere di ingerenza e direzione sulla gestione dell’affittuario, ma esprime un’esigenza di coordinamento tra attività svolte all’interno della stessa struttura.

Il controllo esterno di cui all’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. postula rapporti contrattuali la cui costituzione e il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata, carattere da desumere non dal tipo di contratto in sé ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto; esso non sussiste quando la società che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali e instaurare identici rapporti con altre società, e non è dimostrato dalla mera stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda di durata triennale, la cui cessazione anticipata sia stata concordata bilateralmente, in difetto di prova, anche soltanto indiziaria, dell’impossibilità per l’affittuaria di proseguire la propria attività caratteristica.

Il divieto di abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 della l. n. 192/1998, applicabile al di là del rapporto di subfornitura, presuppone una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, nonché l’abuso di tale situazione, che ricorre quando la condotta arbitraria sia contraria a buona fede o volta ad appropriarsi del margine di profitto altrui; grava sull’impresa che invoca l’abuso l’onere di provare l’impossibilità di trovare altri sbocchi di mercato.

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12/09/2026
Data sentenza: 23/09/2026
Numero: 4041/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 4162 –  2021
Tribunale di Perugia, 10 Dicembre 2024
La tutela cautelare nell’affitto d’azienda
Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso...

Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. La nozione di controversia sulla proprietà o sul possesso va intesa in senso ampio, potendo ricomprendere anche azioni personali o contrattuali dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio del bene; tuttavia, non è sufficiente la mera contestazione della legittimità o convenienza di un contratto avente ad oggetto il bene, ove la futura azione di merito non comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso né una condanna restitutoria in favore del ricorrente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario dell’azienda oggetto di un contratto di affitto, quando il ricorrente non contesti la proprietà o il possesso del ramo d’azienda in capo alla società concedente, ma deduca esclusivamente l’illegittimità del contratto per carenza di poteri dell’organo amministrativo, incongruità del canone o asserita finalità fraudolenta. L’azione di nullità del contratto ha infatti natura dichiarativa e di mero accertamento; le azioni di annullamento o inefficacia, pur avendo natura costitutiva, non comportano di per sé una condanna alla restituzione dell’azienda in favore del socio ricorrente, sicché difetta il necessario rapporto di strumentalità tra cautela richiesta e futura decisione di merito.

In materia di affitto d’azienda, è astrattamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’anticipazione degli effetti restitutori o la cessazione degli effetti del contratto, quando tale misura sia funzionale a evitare un pregiudizio imminente e irreparabile alla continuità e funzionalità aziendale. Tale tutela, tuttavia, richiede la sussistenza di un periculum in mora attuale e imminente, non ravvisabile qualora le parti del contratto abbiano consensualmente differito l’efficacia dell’affitto d’azienda a una data futura, con possibilità di ulteriore posticipazione, sicché il pericolo allegato non presenta il carattere dell’incombente minaccia del pregiudizio.

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04/08/2026
Data sentenza: 10/12/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Sara Fioroni
Registro : RI – 3303 –  2024
Tribunale di Roma, 23 Settembre 2026
Affitto di azienda e sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario sovrintende al precipuo scopo di provvedere alla custodia ed alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad...

Il sequestro giudiziario sovrintende al precipuo scopo di provvedere alla custodia ed alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli ad atti di disposizione materiale da parte di chi li detiene, mediante l’affidamento degli stessi ad un custode. I presupposti che la legge richiede per la concessione del sequestro giudiziario sono: a) l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nell’ambito della quale sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. “fumus boni iuris”); b) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”).

Nel sequestro giudiziario, l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. “periculum in mora”) è stata in passato ravvisata dalla giurisprudenza, oltre che in caso di “pericolo attuale di sottrazione o di distruzione” del bene da sottoporre a sequestro, anche in presenza della prospettazione della “semplice possibilità di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio che le spetta”.

Deve escludersi che la stipula di un contratto di affitto di azienda possa di per sé determinare il pericolo di sottrazione del bene, assumendo l’affittuario la posizione di mero detentore qualificato, in quanto tale non legittimato ad alienare a terzi l’universalità di beni.

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12/06/2026
Data sentenza: 23/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannacone
Registro : RG – 5231 –  2024
Tribunale di Ancona, 23 Settembre 2026, n. 985/2024
Affitto d’azienda, poteri dell’amministratore e azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra,...

In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2479, co. II, n. 5, c.c., ove non sia dimostrato che l’operazione abbia determinato la cessazione dell’attività operativa della società e uno stabile mutamento del rischio d’impresa. Grava sulla società che invoca la nullità del contratto di affitto d’azienda l’onere di allegare e provare che l’operazione abbia comportato l’effettivo svuotamento dell’attività sociale e la trasformazione della società in mera percettrice di canoni, non essendo sufficiente il solo dato formale dell’avvenuto affitto dell’azienda.

L’affitto dell’azienda, in difetto di prova della cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, costituisce atto di gestione rientrante nei poteri dell’amministratore e non determina, di per sé, una modifica dell’oggetto sociale.

Nelle società a responsabilità limitata, agli amministratori è attribuito un generale potere di rappresentanza ex art. 2475 bis c.c., con la conseguenza che le limitazioni ai poteri rappresentativi risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, ancorché pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che sia dimostrato che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata presuppone una deliberazione assembleare che ne autorizzi l’esercizio, la cui esistenza e specificità devono essere verificate anche d’ufficio dal giudice, attenendo alla legittimazione processuale della società attrice.

In caso di esercizio di azione ex art. 2476 c.c., incombe sulla società attrice l’onere di allegare e provare le condotte asseritamente illecite dell’amministratore, il danno concretamente subito e il nesso causale, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire a carenze allegatorie o probatorie.

Non integra condotta distrattiva, ai fini della responsabilità dell’amministratore, il sostenimento di spese riconducibili all’attività sociale, ove la società attrice non alleghi e provi il carattere personale o ingiustificato degli esborsi né il loro effettivo addebito alla società.

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13/02/2026
Data sentenza: 23/09/2026
Numero: 985/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 255 –  2021
Tribunale di Torino, 21 Giugno 2022
Ambito di applicazione dell’art. 2560, co. 2, c.c. sui debiti relativi all’azienda
Al termine dell’affitto d’azienda, l’affittante risponde in solido con l’affittuario delle obbligazioni assunte da quest’ultimo durante l’affitto, dovendosi pur in...

Al termine dell'affitto d'azienda, l'affittante risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo durante l'affitto, dovendosi pur in tal caso applicare l’art. 2560, co. 2, c.c., secondo una lettura della norma che trova indiretta conferma nell’art. 104 bis, co. 6, l.fall., il quale stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 c.c.: il che significa che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'art. 2560 c.c., che determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario.

Il rigore dell’art. 2560, co. 2, c.c., per il quale l’acquirente dell’azienda non risponde dei debiti contratti dall’alienante, se non risultano dalle scritture contabili obbligatorie, cessa di essere applicabile nel caso limite dell’identità soggettiva – sostanziale, se non formale – tra alienante e acquirente, la quale è significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all’art. 2560 c.c., come nel caso di un conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale.

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10/04/2024
Data sentenza: 21/06/2022
Registro : RG – 19902 –  2020
Tribunale di Milano, 6 Maggio 2020
Principi in tema di affitto di azienda e opzione di acquisto
Il diritto di opzione si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo...

Il diritto di opzione si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta del promittente ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che, saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente, perfeziona il negozio giuridico di trasferimento.

Nel contratto di affitto di azienda, in mancanza di una pattuizione specifica di un corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione del complesso aziendale, lo stesso è da considerarsi conferito a titolo gratuito, non essendo l’onerosità un requisito necessario previsto dall’art. 1331 c.c. Inoltre, la mancata previsione di un corrispettivo per l’opzione costituisce indice del fatto che le parti abbiano determinato l’ammontare del canone non già quale corrispettivo di utilizzazione dell’azienda ma quale corresponsione frazionata anticipata del prezzo per l’acquisto dell’azienda alla prevista scadenza.

L'opzione determina la nascita in capo all’opzionario di un diritto potestativo che se esercitato conclude automaticamente il contratto, mentre la posizione del concedente si concreta in una soggezione a mantenere ferma la sua proposta contrattuale, senza ricevere alcuna tutela giuridica che assicuri l’effettiva conclusione dell’affare oggetto della sua proposta. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l’esercizio del diritto di opzione da parte dell’oblata determina automaticamente il trasferimento della proprietà dell’azienda in capo alla stessa.

L'affitto di azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati e di tutti gli elementi unificati in senso funzionale, con riguardo alla loro destinazione, in ragione del comune fine della intrapresa attività imprenditoriale.

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17/02/2024
Data sentenza: 06/05/2020
Registro : RG – 47052 –  2016
Tribunale di Firenze, 20 Marzo 2023
Data sentenza: 20/03/2023
Registro : RG – 2839 –  2020
Corte d’appello di Torino, 6 Dicembre 2022
Data sentenza: 06/12/2022
Registro : RG – 1241 –  2020
Tribunale di Milano, 5 Novembre 2017
Evidenza
I limiti dei poteri gestori sono opponibili al terzo contraente in buona fede in caso di decisioni fondamentali per la vita della società assunte in assenza di previa deliberazione assembleare
Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall’art. 2479 co. 2° n. 5 c.c....

Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall'art. 2479 co. 2° n. 5 c.c. deve considerarsi invalido quando, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda alberghiera, la società abbia trasformato (altro…)

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21/04/2022
Data sentenza: 05/11/2017
Registro : RG – 42004 –  2017
Tribunale di Torino, 7 Novembre 2017
Amministratore unico di s.r.l. tra interessi contrastanti con quello della società e carenza di poteri
Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in...

Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in persona dell'altra convenuta che agiva in nome e per conto pur consapevole dell'intenzione dei soci di revocarle l'incarico di amministratore unico per comportamenti contrastanti con gli interessi della società (altro…)

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20/04/2022
Data sentenza: 07/11/2017
Registro : RG – 27204 –  2015
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