I poteri degli amministratori di società si determinano con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque ne siano la rilevanza economica e la natura giuridica e anche se eccedono i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, perché la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile per i beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 c.c.) è diversa da quella rilevante in materia societaria. Salve le limitazioni specificamente previste dallo statuto, rientrano pertanto nella competenza dell’amministratore tutti gli atti inerenti alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri gli atti di disposizione o di alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente e perciò esorbitanti dall’oggetto sociale e con esso contrastanti.
Le compravendite immobiliari stipulate dall’amministratore [di società il cui oggetto sociale comprende la costruzione e la vendita di case e terreni] sono atti di ordinaria amministrazione, in quanto direttamente strumentali all’oggetto sociale.
Il giudice che dichiari improcedibile l’azione di responsabilità contro l’amministratore [di s.r.l.], devolvendone la cognizione all’arbitro previsto dalla clausola compromissoria statutaria, può esaminare le questioni di merito comuni al solo fine di decidere le domande proposte nei confronti degli altri convenuti [terzi acquirenti che non abbiano sollevato l’eccezione di compromesso].
L’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorrano particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che lo distingue dalle impugnazioni a critica vincolata.
Spetta alla società l’esclusiva legittimazione ad agire contro il terzo per l’illecito commesso a suo danno, anche se gli effetti negativi della condotta si riflettono sul socio in termini di azzeramento del valore della partecipazione e delle attese di redditività dell’investimento. I danni riferiti alla perdita di potenzialità reddituali della società possono essere fatti valere solo dalla società danneggiata; al socio in proprio residua un limitato margine di legittimazione per i soli danni che subisce direttamente in quanto persona, attinenti alla sua attività economica e alla sua vita personale e relazionale (danno all’immagine, all’onorabilità, alla perdita di opportunità economiche e lavorative).
Il socio può ottenere il risarcimento soltanto se il pregiudizio sofferto è autonomo, ossia non riconducibile a una porzione del danno subito dalla società né collegato al complesso dei diritti inerenti alla sua posizione di membro della compagine sociale, e incide su situazioni giuridiche personalmente riconducibili a lui: danni non patrimoniali, quali la lesione dell’onore, della reputazione e dell’immagine, o patrimoniali, quali la perdita della capacità lavorativa, di opportunità economiche o del merito creditizio. La regola evita che il terzo sia obbligato a un duplice risarcimento del medesimo danno, previene una surrettizia restituzione ai soci di valori in grado di ledere l’integrità del capitale e assicura la parità di trattamento tra i soci.
La qualifica di unico titolare e beneficiario economico (beneficial owner) di una società coincide con quella di socio unico e titolare effettivo della partecipazione e non corrisponde ad alcuna posizione giuridica distinta, perché la società resta autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di un patrimonio non sovrapponibile a quello del socio. Ammettere il socio, ancorché unico, a far valere in proprio i danni arrecati alla società [estromessa dalla compagine di altre società] significherebbe identificarlo con la società e consentirgli di far valere nel processo diritti altrui, in violazione dell’art. 81 c.p.c.
La legittimazione del socio a costituirsi parte civile, quale persona offesa, nel procedimento penale relativo ai fatti che hanno condotto all’estromissione della società partecipata è irrilevante ai fini della sua legittimazione ad agire in sede civile per il risarcimento dei danni arrecati direttamente al patrimonio di quella società.
L’appellante che impugna la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si è pronunciato su una domanda, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale [quale il difetto di legittimazione attiva], ha soltanto l’onere di riproporla nel rispetto dell’art. 346 c.p.c., senza dover formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima.
Quando la causa è trattenuta in decisione, non vi è più spazio per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., che il giudice pronuncia con ordinanza quando ritiene fin da subito che l’impugnazione non abbia ragionevole probabilità di essere accolta.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non è opponibile a chi non ne è mai stato socio.
La nullità della citazione si produce, a norma dell’art. 164, quarto comma, c.p.c., solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda; l’oggetto della domanda va identificato avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti allegati. L’eccezione va comunque disattesa per raggiungimento dello scopo quando i convenuti hanno preso compiutamente posizione su tutti i fatti posti a fondamento della domanda.
Proposta in primo grado domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce domanda nuova in appello, e quindi va rigettata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., quella di risoluzione dello stesso contratto per impossibilità sopravvenuta, attesa la completa diversità della prima di tali domande (regolata dagli artt. 1453 a 1462 c.c.) dalla seconda (disciplinata dagli artt. 1463 a 1466 c.c.), fondate, rispettivamente, su un inadempimento colpevole (art. 1218 c.c.) e su un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.).
In merito alla valutazione di ammissibilità dell’appello, nella giurisprudenza della Suprema Corte è divenuto ius receptum il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'articolo 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalla argomentazioni che la sorreggano.
L’appello deve necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Dunque, i motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deve individuare le parti di cui viene richiesta la riforma e gli errori da cui sono affette.
Pertanto, risulta inammissibile l’impugnazione della sentenza che si fondi solo sulla mancata ammissione delle prove, poiché non integra di per sé un motivo di appello. Occorre, invece, collegarle alla decisione e precisare come la loro ammissione avrebbe portato a una decisione diversa. In breve, si può ritenere che il motivo di appello sia specifico, quando, in base a un giudizio ex ante, l’eventuale fondatezza dell’argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata.
E' onere della parte procurarsi copia degli atti del processo, senza che la stessa possa lamentare l'indisponibilità di atti e documenti che, con l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto essere acquisiti in copia durante l'ordinario svolgimento del processo. Difatti, la parte, nell'esercizio del suo potere dispositivo delle prove (art. 115 c.p.c.), ha la facoltà di ritirare e di non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti, senza altra sanzione che quella della soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando il documento non più ridepositato si riveli a lei favorevole, in quanto il giudice deve decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione; mentre l'altra parte - ove tale documento le giovi - qualora non abbia provveduto ai sensi dell'art. 76 disp. attuaz. c.p.c. a farsi rilasciare dal cancelliere copia di tale documento idoneo, in ipotesi, a fornire la prova del diritto posto a base della propria pretesa, non può dolersi delle conseguenza derivanti dalla sua inattività. Non può attribuirsi rilievo all'affermazione secondo cui all'omesso deposito del fascicolo di parte sarebbe conseguita l'impossibilità di proporre tempestivamente la querela di falso: è vero, infatti, che la tardività della contestazione preclude l'esercizio della facoltà di disconoscere ex art. 2719 c.c. la conformità della copia fotostatica del documento al relativo originale, ma è altrettanto vero che la querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Resta pertanto salva ed impregiudicata la possibilità di presentarla in grado d'appello, con gli effetti, in caso di ritenuta rilevanza del documento ai fini della decisione della causa, di cui all'art. 355 c.p.c. (sospensione del processo di secondo grado in attesa della definizione del giudizio di falso).
L'ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento.
La querela di falso può essere proposta anche in grado di appello, purché la decisione sulla falsità del documento sia rilevante ai fini della decisione della causa nella quale la querela è proposta.
La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini e accolga anche una seconda, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", nè contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Quando la sentenza assoggettata a impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse.
Nel giudizio avente a oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più amministratori responsabili in solido, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello.
In grado di appello, l’esame delle anteriorità di un brevetto va ristretto a quelle prese in considerazione dal ctu nel corso della consulenza tecnica in primo grado, dovendosi escludere quelle offerte dopo la chiusura delle operazioni peritali o nel corso del giudizio di appello stesso. La possibilità di produrre nuova documentazione durante la consulenza tecnica di ufficio (art. 121, comma 5, cpi) trova, infatti, un limite nell’esito dell’indagine peritale, nonché, chiaramente, nel divieto di produzione di nuovi documenti nella fase di appello, ai sensi dell’art. 345 cpc.