In merito alla valutazione di ammissibilità dell’appello, nella giurisprudenza della Suprema Corte è divenuto ius receptum il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'articolo 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalla argomentazioni che la sorreggano.
L’appello deve necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Dunque, i motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deve individuare le parti di cui viene richiesta la riforma e gli errori da cui sono affette.
Pertanto, risulta inammissibile l’impugnazione della sentenza che si fondi solo sulla mancata ammissione delle prove, poiché non integra di per sé un motivo di appello. Occorre, invece, collegarle alla decisione e precisare come la loro ammissione avrebbe portato a una decisione diversa. In breve, si può ritenere che il motivo di appello sia specifico, quando, in base a un giudizio ex ante, l’eventuale fondatezza dell’argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata.
E' onere della parte procurarsi copia degli atti del processo, senza che la stessa possa lamentare l'indisponibilità di atti e documenti che, con l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto essere acquisiti in copia durante l'ordinario svolgimento del processo. Difatti, la parte, nell'esercizio del suo potere dispositivo delle prove (art. 115 c.p.c.), ha la facoltà di ritirare e di non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti, senza altra sanzione che quella della soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando il documento non più ridepositato si riveli a lei favorevole, in quanto il giudice deve decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione; mentre l'altra parte - ove tale documento le giovi - qualora non abbia provveduto ai sensi dell'art. 76 disp. attuaz. c.p.c. a farsi rilasciare dal cancelliere copia di tale documento idoneo, in ipotesi, a fornire la prova del diritto posto a base della propria pretesa, non può dolersi delle conseguenza derivanti dalla sua inattività. Non può attribuirsi rilievo all'affermazione secondo cui all'omesso deposito del fascicolo di parte sarebbe conseguita l'impossibilità di proporre tempestivamente la querela di falso: è vero, infatti, che la tardività della contestazione preclude l'esercizio della facoltà di disconoscere ex art. 2719 c.c. la conformità della copia fotostatica del documento al relativo originale, ma è altrettanto vero che la querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Resta pertanto salva ed impregiudicata la possibilità di presentarla in grado d'appello, con gli effetti, in caso di ritenuta rilevanza del documento ai fini della decisione della causa, di cui all'art. 355 c.p.c. (sospensione del processo di secondo grado in attesa della definizione del giudizio di falso).
L'ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento.
La querela di falso può essere proposta anche in grado di appello, purché la decisione sulla falsità del documento sia rilevante ai fini della decisione della causa nella quale la querela è proposta.
La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini e accolga anche una seconda, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", nè contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Quando la sentenza assoggettata a impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse.
Nel giudizio avente a oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più amministratori responsabili in solido, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello.
In grado di appello, l’esame delle anteriorità di un brevetto va ristretto a quelle prese in considerazione dal ctu nel corso della consulenza tecnica in primo grado, dovendosi escludere quelle offerte dopo la chiusura delle operazioni peritali o nel corso del giudizio di appello stesso. La possibilità di produrre nuova documentazione durante la consulenza tecnica di ufficio (art. 121, comma 5, cpi) trova, infatti, un limite nell’esito dell’indagine peritale, nonché, chiaramente, nel divieto di produzione di nuovi documenti nella fase di appello, ai sensi dell’art. 345 cpc.