L’esistenza di un gruppo societario di fatto non introduce di per sé alcuna deroga ai principi generali che governano la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali, ispirati a una logica atomistica, imperniata sulla singola società indipendentemente dalla sua appartenenza a un gruppo. Manca un interesse imprenditoriale di gruppo idoneo a legittimare il sacrificio dell’interesse della singola società, sicché risponde l’amministratore che sia venuto meno al dovere di operare nell’interesse della società amministrata; il sindacato del giudice riguarda la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e resta estraneo al merito delle scelte gestionali.
Il gruppo societario è un insieme di società sottoposte a gestione unitaria che conservano la propria autonomia gestionale e patrimoniale; può essere verticale, fondato sul controllo, od orizzontale, derivante dal mero coordinamento, e può nascere da una partecipazione al capitale, da un contratto o, di fatto, da legami commerciali che creino una dipendenza economica. Ai fini della prova di una holding di fatto sono insufficienti l’appartenenza delle società alla medesima famiglia, l’operatività nel medesimo settore e l’esistenza di rapporti contrattuali tra le società, perché occorre dimostrare il controllo o almeno il coordinamento, individuando la società che svolge l’attività di direzione unitaria.
Costituisce scelta gestoria irrazionale e comunque contraria ai doveri di diligenza la concessione di finanziamenti infruttiferi e privi di garanzie a società legate alla finanziatrice dalla sola appartenenza al medesimo gruppo familiare, in assenza di poteri di controllo o di coordinamento e di una previa valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria delle beneficiarie e delle prospettive di restituzione; a tal fine sono irrilevanti le modalità con cui i finanziamenti sarebbero stati rimborsati.
Il patto relativo alla produzione di interessi richiede la forma scritta ai sensi dell’art. 1284 c.c., sicché la natura fruttifera dei finanziamenti erogati dalla società non può essere provata per testimoni.
Viola il dovere di diligenza l’amministratore che, a fronte dell’inadempimento dell’affittuario dell’azienda sociale, ometta di promuovere la risoluzione del contratto, così da evitare l’aggravamento dell’esposizione debitoria dell’affittuario e recuperare l’azienda per ricollocarla sul mercato.
In caso di illegittima distribuzione di utili ai soci, il danno risarcibile dagli amministratori corrisponde alla differenza tra le somme distribuite e gli utili distribuibili.
L’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.fall. ha natura contrattuale, sicché l’attore deve dedurre le violazioni degli obblighi gravanti sugli amministratori e provare il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre spetta agli amministratori dimostrare di avere adempiuto con diligenza o che l’inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile. A fronte di incassi registrati in contabilità cui non corrispondano versamenti sui conti sociali o movimenti in uscita con indicazione del destinatario e della causale, grava pertanto sugli amministratori la prova del diverso impiego delle somme a vantaggio della società, in difetto della quale esse si considerano distratte.
La disciplina della responsabilità degli amministratori delle società di capitali si applica anche a chi si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsiasi investitura, ancorché irregolare o implicita. Ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto occorre che l’ingerenza nella gestione, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, riveli caratteri di sistematicità e completezza, eccedendo il compimento di atti eterogenei e occasionali; la relativa prova si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase o settore dell’attività sociale, come i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti.
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui si manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti; è inidonea a manifestare tale insufficienza una perdita di esercizio di modesta entità della quale sia stata deliberata la copertura.
La sentenza penale di patteggiamento è priva, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, di efficacia di vincolo o di giudicato e lascia immutato il riparto dell’onere della prova, perché costituisce soltanto un indizio utilizzabile insieme ad altri elementi convergenti, in presenza dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.
Le dichiarazioni di terzi raccolte dal curatore fallimentare e allegate alla relazione ex art. 33 l.fall. costituiscono elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice; il relativo verbale fa fede, fino a prova contraria, sul tenore e sul contenuto delle dichiarazioni raccolte, che il giudice può valutare e le parti controllare.
L’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. costituisce un’ipotesi di sostituzione processuale consentita dalla legge ai sensi dell’art. 81 c.p.c., che attribuisce al socio, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione, una legittimazione straordinaria, concorrente e disgiuntiva, che si cumula con quella della società senza eliderla. A differenza dell’azione promossa dalla società, l’azione del socio prescinde dall’autorizzazione assembleare e può essere esercitata anche quando l’assemblea abbia deliberato di confermare l’organo amministrativo e di non promuovere l’azione di responsabilità.
La responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società ha natura contrattuale, sicché chi agisce ha l’onere di dimostrare le violazioni poste in essere dall’amministratore e il nesso di causalità fra gli inadempimenti e il danno, mentre incombe sull’amministratore l’onere di fornire anzitutto una credibile allegazione e poi la prova liberatoria della non imputabilità a sé degli atti dannosi, in applicazione del principio di vicinanza della prova. In difetto di adeguata giustificazione, le fuoriuscite di denaro dalle casse sociali [con causali generiche quali giroconti] costituiscono una sottrazione di risorse sociali per finalità extrasociali, in frontale violazione dei doveri di corretta gestione, con danno per la società pari a quanto fuoriuscito.
I pagamenti in favore di una società riconducibile all’amministratore, giustificati soltanto da una lettera di incarico di portata ampia e generica e da fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti, costituiscono distrazioni per finalità extrasociali ed esulano dalla sfera delle scelte gestorie sottratte al sindacato giudiziale. L’accertamento compiuto in sede di indagine [della polizia tributaria] sull’inesistenza delle operazioni spiega nel giudizio civile una convincente funzione di elemento di prova.
L’indicazione nel bilancio dei rapporti con una parte correlata e l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, atto dovuto per legge, sono inidonee a precludere ai soci o alla società l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità per atti di non corretta amministrazione emersi successivamente.
L’unico soggetto legittimato a domandare l’annullamento dei contratti conclusi dall’amministratore in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. è la società, come risulta dal tenore letterale della norma e dall’art. 81 c.p.c. Il socio che proponga la domanda in nome proprio difetta di legittimazione attiva, a meno che la società [costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale] vi aderisca tempestivamente facendola propria.
Sono inammissibili gli addebiti di mala gestio allegati e qualificati per la prima volta nella comparsa conclusionale, a termini istruttori scaduti, anche quando i fatti emergano da documenti già trascritti nelle memorie istruttorie; su tali profili non si forma il giudicato ed essi possono essere riproposti in altro processo.
L’eccezione di nullità del contratto ex art. 1418 c.c. sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale è tardiva, perché la rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali opera nel rispetto delle regole e delle tempistiche del processo civile, che impongono la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio per consentire al giudice le necessarie valutazioni e l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.
Le affermazioni contenute negli atti difensivi che risultino funzionali alle argomentazioni svolte a sostegno della propria tesi e all’accoglimento della domanda rientrano nella non punibilità prevista dall’art. 598, comma 1, c.p. e non danno luogo alla condanna al risarcimento di cui al comma 2.
La mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni non autorizza alcuna presunzione di rinuncia, che può desumersi soltanto quando dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte risulti inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare la domanda.
L’addebito relativo al mancato adempimento dell’obbligazione di legge di pagamento di imposte e tributi, con conseguente aggravio del passivo della società, fonda l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 255 CCII; detta azione, alla stregua di quella di cui all’art. 147 l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, la prima avente natura contrattuale e la seconda natura extracontrattuale. Tali azioni, anche se esercitate cumulativamente, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
L'inadempimento degli obblighi fiscali da parte dell’amministratore della società in bonis lo espone a responsabilità verso la società per il carico sanzionatorio derivante dalle violazioni riscontrate in sede di accertamento tributario, non potendo in tal caso l’amministratore invocare il principio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), che non copre gli illeciti, tributari o meno, trattandosi di regola non invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica e, dunque, tanto meno in presenza di inequivoche violazioni di legge, come nel caso di violazione di norme tributarie.
Il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori, giacché la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia, sottolineando come, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporti per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori. Integra, pertanto, condotta di mala gestio, lesiva della par condicio creditorum, il pagamento preferenziale di taluni creditori; il danno che da tale condotta deriva è il cd. danno da maggior falcidia dei crediti ammessi ed è pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta concorsuale, tale essendo l’ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori.
In tema di compenso dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ove l’amministratore abbia consapevolmente e formalmente dichiarato di ridurre i propri emolumenti e di rinunciare al rimborso delle spese documentate, subordinando il ripristino degli accordi precedenti al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, il credito per le somme oggetto di riduzione o rinuncia non può essere riconosciuto qualora tale miglioramento non si sia verificato e la società sia stata successivamente posta in liquidazione. In mancanza di una clausola di recupero degli importi decurtati svincolata dal superamento della situazione di difficoltà, le pretese creditorie azionate dall’amministratore devono ritenersi infondate.
In tema di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata, la legittimazione attiva non è attribuita in via esclusiva al socio, ma ha natura disgiuntiva e concorrente rispetto a quella della società. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce infatti al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria, riconducibile alla sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c., ferma restando la legittimazione della società ad agire per l’accertamento della mala gestio e per il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla violazione dei doveri gestori.
Non è imputabile all’amministratore un danno da omessa informazione, né può ritenersi sussistente un nesso causale tra la sua condotta e la prosecuzione dell’attività d’impresa, quando emerga che il socio sia stato costantemente informato dell’andamento economico non positivo della società e abbia consapevolmente deciso di proseguire l’attività, pur in un quadro di evidenti difficoltà e di risultati non in linea con le previsioni. In tale ipotesi, il risultato economico finale dell’impresa non può essere ricondotto ad atti di mala gestio dell’amministratore.
Nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore di s.r.l., la circostanza che il socio cessionario delle quote fosse sempre stato informato dell'attività di gestione compiuta dall'amministratore non assume rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'amministratore per atti illeciti causativi di danni alla società, così come non rileva l'eventuale ruolo di amministratore di fatto rivestito dal socio cessionario, qualora nessuna domanda risarcitoria sia stata svolta nei suoi confronti.
Costituisce onere dell'amministratore conoscere e rispettare la normativa applicabile alla società in relazione al tipo di attività esercitata, sicché non è invocabile a esclusione della responsabilità per omessa presentazione delle dichiarazioni tributarie la dedotta ignoranza dell'esistenza dell'obbligo. Il danno corrispondente consiste nelle sanzioni applicate, perché i tributi la società avrebbe dovuto pagarli comunque; la circostanza che non vi sia prova dell'avvenuto pagamento delle sanzioni da parte della società non esclude il danno, poiché l'esposizione debitoria dell'ente permane anche se l'obbligazione non è adempiuta.
Le spese sostenute dalla società per l'adeguamento degli impianti elettrico e antincendio alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non costituiscono danno risarcibile a carico dell'amministratore, in quanto la società avrebbe in ogni caso dovuto sostenerle.
Non è configurabile un danno risarcibile in favore della società corrispondente alle somme indebitamente percepite da una dipendente quando la società stessa, pur avendo introdotto autonomo giudizio per la ripetizione, abbia definito la controversia con verbale di conciliazione: eventuali rinunce a maggiori somme nell'ambito della conciliazione interrompono il nesso di causalità con il danno lamentato, dovendosi escludere in radice l'esistenza stessa del pregiudizio, posto che il credito restitutorio avrebbe potuto essere integralmente soddisfatto nella sede propria.
Il debito da risarcimento del danno determinato nel quantum a carico dell'amministratore per atti di mala gestio ha natura di debito di valuta, sicché non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo. [nella specie, condanna dell’ex amministratore di una s.r.l. di gestione di parcheggi al pagamento di circa 20.300 euro].
Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., non si configura conflitto di interessi tra i soci attori e la società, né è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ove i soci agiscano quali meri sostituti processuali della società e non emerga alcuna contrapposizione o divergenza tra la loro posizione e quella dell’ente, convenuto quale litisconsorte necessario.
La domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento del danno causato dalla mala gestio dell’amministratore proposta nell’interesse della società ha natura contrattuale. Pertanto, fermi a carico dell’attore gli oneri di prova del danno e del nesso causale con l’inadempimento, l’allegazione dell’inadempimento deve essere qualificata, ossia deve sostanziarsi nella specifica indicazione e prova di singole circostanze idonee a integrare la violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore dalla legge o dallo statuto e a ingenerare il danno in concreto lamentato.
La circostanza che la condotta di mala gestio sia stata condivisa con altro amministratore non esonera l’amministratore convenuto dal risponderne direttamente, ove l’addebito risulti accertato e non sia specificamente contestato il relativo quantum.
Accolta la domanda, la società rimborsa ai soci attori le spese del giudizio ai sensi dell’art. 2393-bis, comma 5, c.c. [nella specie, condanna dell’amministratore di una s.p.a. familiare a risarcire circa 75.200 euro per gli oneri di un rapporto di lavoro fittizio con il figlio; respinti gli altri addebiti].
Ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., l'amministratore è responsabile, costituendo grave irregolarità nella gestione societaria, di aver omesso le necessarie cautele, verifiche e controlli circa l'attività effettivamente svolta da un professionista incaricato, circa il rispetto della diligenza qualificata dello stesso, circa la congruità del compenso professionale pagato.
Costituisce grave irregolarità amministrativa l'adozione della deliberazione di determinazione dell'amministratore unico con il solo voto di quest'ultimo nella sua contestuale qualità di socio, rilevante ai fini del disposto di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c., ove il compenso sia fissato in maniera irragionevole (valutato in base al fatturato e alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa), ove detto compenso non si possa concretamente rapportare all'impegno profuso per la gestione della società. Infatti, l'aver percepito quale amministratore della s.r.l. un compenso sproporzionato ed irragionevole, ove rapportato al fatturato ed alla dimensione economia dell'impresa, per contro non giustificato da un particolare impegno per la gestione della società o da rilevanti e comprovati risultati di esercizio, costituisce condotta distrattiva del patrimonio.
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. A, della legge fallimentare (norma applicabile ratione temporis), avente natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumulativa delle diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società (di natura contrattuale) e dei creditori sociali (di natura extracontrattuale), onde il curatore può formulare istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori, tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto con riferimento ai presupposti della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, la curatela fallimentare soggiace alla disciplina dell’azione individuata, anche in punto di onere di allegazione e di prova.
L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2394 c.c. (dettata in materia di società per azioni, ma pacificamente ritenuta applicabile, per analogia, anche alle società a responsabilità limitata), volta ad accertare il pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale causato dalla mala gestio dell’amministratore mediante condotte a lui imputate, riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., ove il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, e trova, quindi, la propria ratio nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito (artt. 2043 e 2740 c.c.), avendo quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione. Ne deriva che il curatore, che agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, deve provare la violazione, da parte dell’amministratore, dei propri doveri di gestione conservativa del patrimonio sociale nonché l’insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori.
Qualora il dissesto della società sia stato causato dalla mala gestio dell’amministratore, concretizzatasi nella prosecuzione dell’attività d'impresa, e la curatela fallimentare agisca ex art. 2394 c.c. nei confronti dell’amministratore contestandogli quale condotta ritenuta fonte di responsabilità esclusivamente la distrazione di determinate somme, che invece è stata mera causa di aggravamento del dissesto, il danno risarcibile non può essere quantificato nell’importo pari alla differenza tra il disavanzo alla data del fallimento e il disavanzo al momento in cui l’attività aziendale si sarebbe dovuta interrompere, bensì deve essere parametrato a tale aggravamento, quantificabile in misura pari all’importo distratto.
La condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, benché integri un’ipotesi di inosservanza dei doveri gestori da parte dell’amministratore, non è, tuttavia, di per sé, sufficiente ad affermare la responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 2394 c.c. in assenza di prova in ordine alla specifica condotta causativa di danno imputabile all’amministratore, del danno causato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata. Nelle azioni di responsabilità esercitate dalla curatela nei confronti degli amministratori per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda e, quindi, del riconoscimento e della liquidazione del danno, che la curatela abbia previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte idonee a produrre un danno patrimoniale, non potendo, quindi, il giudice individuare d’ufficio tali condotte, nemmeno tramite l’ausilio di un C.T.U.
Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e, pertanto, rispetto alla somma liquidata in giudizio deve essere applicata la rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT dalla data del fatto generativo di danno all’attualità e deve essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Sulla somma così individuata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al saldo effettivo gli interessi legali.
La nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e, quindi, l’impossibilità per il convenuto di apprestare adeguate difese nel merito, sicché essa non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, che non deve essere limitato alla parte di atto destinata a contenere le conclusioni, ma, al contrario, deve essere esteso anche alla parte espositiva.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie deve riguardare condotte attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, non essendo sufficiente l’allegazione di singoli atti illegittimi o di condotte lesive di prerogative individuali del socio, ove non emerga un pregiudizio attuale o potenziale per la società, i suoi interessi o la sua integrità patrimoniale.
Il socio della società controllante non è legittimato, ai sensi dell’art. 2409 c.c., a dolersi di irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore della società controllata, né a chiedere misure direttamente incidenti sull’organizzazione di quest’ultima, salvo che siano dedotte condotte dell’organo amministrativo della controllante nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, potenzialmente dannose per il patrimonio della controllante.
La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce stabilmente nella gestione sociale esercitando in modo sistematico e continuativo funzioni proprie dell’organo amministrativo. Costituiscono indici rivelatori di tale ruolo, tra gli altri, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al suo vaglio. Non è invece sufficiente il compimento di atti isolati o occasionali, quali la sottoscrizione di un singolo contratto in nome della società, ove tali condotte risultino compatibili con le mansioni proprie di un impiegato amministrativo di una s.r.l. di piccole dimensioni e non rivelino un’effettiva ingerenza stabile nella gestione sociale.
In tema di azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare nei confronti degli ex amministratori, è inammissibile il ricorso ante causam volto a ottenere un sequestro conservativo qualora la condotta omissiva posta a fondamento della nuova richiesta (nella specie, il mancato versamento di ritenute fiscali) sia già stata dedotta all'interno di un giudizio di merito pendente tra le medesime parti; pertanto, l'introduzione di una nuova domanda cautelare autonoma comporterebbe un'inammissibile duplicazione di procedimenti in violazione dei principi generali del processo civile.
La sopravvenuta esecuzione di una confisca obbligatoria in sede penale per i medesimi reati tributari non costituisce una nuova ed autonoma causa petendi, bensì un effetto legale riconducibile alla stessa condotta di mala gestio già oggetto di contestazione nel processo principale.
L’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., proposta dal creditore della società eterodiretta, presuppone l’esistenza del credito verso la controllata, l’incapienza di quest’ultima, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento e la riconducibilità degli atti dannosi a specifiche direttive della controllante, poste nell’interesse proprio o di terzi; è onere del danneggiato provare tali presupposti.
Ai fini della responsabilità ex art. 2497 c.c., la mera coincidenza degli organi gestori della controllante e della controllata e il controllo totalitario non sono sufficienti a dimostrare l’esercizio illecito dell’attività di direzione e coordinamento, occorrendo la prova del collegamento tra gli atti di mala gestio e il perseguimento di un interesse proprio della controllante o del gruppo.
Il creditore di una società a responsabilità limitata può agire contro i suoi amministratori ai sensi degli artt. 2394 e 2476 sesto comma c.c. quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento del credito, dovendo provare la propria posizione creditoria, la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, l’insufficienza patrimoniale e il nesso causale tra condotta e danno.
Integra mala gestio la condotta degli amministratori che, mediante inadempimenti verso i creditori, mancata difesa nei giudizi e assenza di iniziative a tutela del patrimonio sociale, consenta il depauperamento del patrimonio della società, rendendolo incapiente rispetto alle pretese creditorie.
Il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo può essere desunto anche da una valutazione prognostica negativa circa la capacità del debitore di conservare il proprio patrimonio con la necessaria prudenza, desunta da una pregressa condotta gestoria negligente e pregiudizievole per i creditori.