In tema di compenso dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ove l’amministratore abbia consapevolmente e formalmente dichiarato di ridurre i propri emolumenti e di rinunciare al rimborso delle spese documentate, subordinando il ripristino degli accordi precedenti al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, il credito per le somme oggetto di riduzione o rinuncia non può essere riconosciuto qualora tale miglioramento non si sia verificato e la società sia stata successivamente posta in liquidazione. In mancanza di una clausola di recupero degli importi decurtati svincolata dal superamento della situazione di difficoltà, le pretese creditorie azionate dall’amministratore devono ritenersi infondate.
In tema di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata, la legittimazione attiva non è attribuita in via esclusiva al socio, ma ha natura disgiuntiva e concorrente rispetto a quella della società. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce infatti al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria, riconducibile alla sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c., ferma restando la legittimazione della società ad agire per l’accertamento della mala gestio e per il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla violazione dei doveri gestori.
Non è imputabile all’amministratore un danno da omessa informazione, né può ritenersi sussistente un nesso causale tra la sua condotta e la prosecuzione dell’attività d’impresa, quando emerga che il socio sia stato costantemente informato dell’andamento economico non positivo della società e abbia consapevolmente deciso di proseguire l’attività, pur in un quadro di evidenti difficoltà e di risultati non in linea con le previsioni. In tale ipotesi, il risultato economico finale dell’impresa non può essere ricondotto ad atti di mala gestio dell’amministratore.
Nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore di s.r.l., la circostanza che il socio cessionario delle quote fosse sempre stato informato dell'attività di gestione compiuta dall'amministratore non assume rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'amministratore per atti illeciti causativi di danni alla società, così come non rileva l'eventuale ruolo di amministratore di fatto rivestito dal socio cessionario, qualora nessuna domanda risarcitoria sia stata svolta nei suoi confronti.
Costituisce onere dell'amministratore conoscere e rispettare la normativa applicabile alla società in relazione al tipo di attività esercitata, sicché non è invocabile a esclusione della responsabilità per omessa presentazione delle dichiarazioni tributarie la dedotta ignoranza dell'esistenza dell'obbligo. Il danno corrispondente consiste nelle sanzioni applicate, perché i tributi la società avrebbe dovuto pagarli comunque; la circostanza che non vi sia prova dell'avvenuto pagamento delle sanzioni da parte della società non esclude il danno, poiché l'esposizione debitoria dell'ente permane anche se l'obbligazione non è adempiuta.
Le spese sostenute dalla società per l'adeguamento degli impianti elettrico e antincendio alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non costituiscono danno risarcibile a carico dell'amministratore, in quanto la società avrebbe in ogni caso dovuto sostenerle.
Non è configurabile un danno risarcibile in favore della società corrispondente alle somme indebitamente percepite da una dipendente quando la società stessa, pur avendo introdotto autonomo giudizio per la ripetizione, abbia definito la controversia con verbale di conciliazione: eventuali rinunce a maggiori somme nell'ambito della conciliazione interrompono il nesso di causalità con il danno lamentato, dovendosi escludere in radice l'esistenza stessa del pregiudizio, posto che il credito restitutorio avrebbe potuto essere integralmente soddisfatto nella sede propria.
Il debito da risarcimento del danno determinato nel quantum a carico dell'amministratore per atti di mala gestio ha natura di debito di valuta, sicché non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo. [nella specie, condanna dell’ex amministratore di una s.r.l. di gestione di parcheggi al pagamento di circa 20.300 euro].
Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., non si configura conflitto di interessi tra i soci attori e la società, né è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ove i soci agiscano quali meri sostituti processuali della società e non emerga alcuna contrapposizione o divergenza tra la loro posizione e quella dell’ente, convenuto quale litisconsorte necessario.
La domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento del danno causato dalla mala gestio dell’amministratore proposta nell’interesse della società ha natura contrattuale. Pertanto, fermi a carico dell’attore gli oneri di prova del danno e del nesso causale con l’inadempimento, l’allegazione dell’inadempimento deve essere qualificata, ossia deve sostanziarsi nella specifica indicazione e prova di singole circostanze idonee a integrare la violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore dalla legge o dallo statuto e a ingenerare il danno in concreto lamentato.
La circostanza che la condotta di mala gestio sia stata condivisa con altro amministratore non esonera l’amministratore convenuto dal risponderne direttamente, ove l’addebito risulti accertato e non sia specificamente contestato il relativo quantum.
Accolta la domanda, la società rimborsa ai soci attori le spese del giudizio ai sensi dell’art. 2393-bis, comma 5, c.c. [nella specie, condanna dell’amministratore di una s.p.a. familiare a risarcire circa 75.200 euro per gli oneri di un rapporto di lavoro fittizio con il figlio; respinti gli altri addebiti].
Ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., l'amministratore è responsabile, costituendo grave irregolarità nella gestione societaria, di aver omesso le necessarie cautele, verifiche e controlli circa l'attività effettivamente svolta da un professionista incaricato, circa il rispetto della diligenza qualificata dello stesso, circa la congruità del compenso professionale pagato.
Costituisce grave irregolarità amministrativa l'adozione della deliberazione di determinazione dell'amministratore unico con il solo voto di quest'ultimo nella sua contestuale qualità di socio, rilevante ai fini del disposto di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c., ove il compenso sia fissato in maniera irragionevole (valutato in base al fatturato e alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa), ove detto compenso non si possa concretamente rapportare all'impegno profuso per la gestione della società. Infatti, l'aver percepito quale amministratore della s.r.l. un compenso sproporzionato ed irragionevole, ove rapportato al fatturato ed alla dimensione economia dell'impresa, per contro non giustificato da un particolare impegno per la gestione della società o da rilevanti e comprovati risultati di esercizio, costituisce condotta distrattiva del patrimonio.
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. A, della legge fallimentare (norma applicabile ratione temporis), avente natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumulativa delle diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società (di natura contrattuale) e dei creditori sociali (di natura extracontrattuale), onde il curatore può formulare istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori, tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto con riferimento ai presupposti della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, la curatela fallimentare soggiace alla disciplina dell’azione individuata, anche in punto di onere di allegazione e di prova.
L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2394 c.c. (dettata in materia di società per azioni, ma pacificamente ritenuta applicabile, per analogia, anche alle società a responsabilità limitata), volta ad accertare il pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale causato dalla mala gestio dell’amministratore mediante condotte a lui imputate, riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., ove il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, e trova, quindi, la propria ratio nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito (artt. 2043 e 2740 c.c.), avendo quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione. Ne deriva che il curatore, che agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, deve provare la violazione, da parte dell’amministratore, dei propri doveri di gestione conservativa del patrimonio sociale nonché l’insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori.
Qualora il dissesto della società sia stato causato dalla mala gestio dell’amministratore, concretizzatasi nella prosecuzione dell’attività d'impresa, e la curatela fallimentare agisca ex art. 2394 c.c. nei confronti dell’amministratore contestandogli quale condotta ritenuta fonte di responsabilità esclusivamente la distrazione di determinate somme, che invece è stata mera causa di aggravamento del dissesto, il danno risarcibile non può essere quantificato nell’importo pari alla differenza tra il disavanzo alla data del fallimento e il disavanzo al momento in cui l’attività aziendale si sarebbe dovuta interrompere, bensì deve essere parametrato a tale aggravamento, quantificabile in misura pari all’importo distratto.
La condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, benché integri un’ipotesi di inosservanza dei doveri gestori da parte dell’amministratore, non è, tuttavia, di per sé, sufficiente ad affermare la responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 2394 c.c. in assenza di prova in ordine alla specifica condotta causativa di danno imputabile all’amministratore, del danno causato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata. Nelle azioni di responsabilità esercitate dalla curatela nei confronti degli amministratori per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda e, quindi, del riconoscimento e della liquidazione del danno, che la curatela abbia previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte idonee a produrre un danno patrimoniale, non potendo, quindi, il giudice individuare d’ufficio tali condotte, nemmeno tramite l’ausilio di un C.T.U.
Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e, pertanto, rispetto alla somma liquidata in giudizio deve essere applicata la rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT dalla data del fatto generativo di danno all’attualità e deve essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Sulla somma così individuata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al saldo effettivo gli interessi legali.
La nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e, quindi, l’impossibilità per il convenuto di apprestare adeguate difese nel merito, sicché essa non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, che non deve essere limitato alla parte di atto destinata a contenere le conclusioni, ma, al contrario, deve essere esteso anche alla parte espositiva.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie deve riguardare condotte attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, non essendo sufficiente l’allegazione di singoli atti illegittimi o di condotte lesive di prerogative individuali del socio, ove non emerga un pregiudizio attuale o potenziale per la società, i suoi interessi o la sua integrità patrimoniale.
Il socio della società controllante non è legittimato, ai sensi dell’art. 2409 c.c., a dolersi di irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore della società controllata, né a chiedere misure direttamente incidenti sull’organizzazione di quest’ultima, salvo che siano dedotte condotte dell’organo amministrativo della controllante nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, potenzialmente dannose per il patrimonio della controllante.
La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce stabilmente nella gestione sociale esercitando in modo sistematico e continuativo funzioni proprie dell’organo amministrativo. Costituiscono indici rivelatori di tale ruolo, tra gli altri, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al suo vaglio. Non è invece sufficiente il compimento di atti isolati o occasionali, quali la sottoscrizione di un singolo contratto in nome della società, ove tali condotte risultino compatibili con le mansioni proprie di un impiegato amministrativo di una s.r.l. di piccole dimensioni e non rivelino un’effettiva ingerenza stabile nella gestione sociale.
In tema di azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare nei confronti degli ex amministratori, è inammissibile il ricorso ante causam volto a ottenere un sequestro conservativo qualora la condotta omissiva posta a fondamento della nuova richiesta (nella specie, il mancato versamento di ritenute fiscali) sia già stata dedotta all'interno di un giudizio di merito pendente tra le medesime parti; pertanto, l'introduzione di una nuova domanda cautelare autonoma comporterebbe un'inammissibile duplicazione di procedimenti in violazione dei principi generali del processo civile.
La sopravvenuta esecuzione di una confisca obbligatoria in sede penale per i medesimi reati tributari non costituisce una nuova ed autonoma causa petendi, bensì un effetto legale riconducibile alla stessa condotta di mala gestio già oggetto di contestazione nel processo principale.
L’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., proposta dal creditore della società eterodiretta, presuppone l’esistenza del credito verso la controllata, l’incapienza di quest’ultima, l’esercizio di attività di direzione e coordinamento e la riconducibilità degli atti dannosi a specifiche direttive della controllante, poste nell’interesse proprio o di terzi; è onere del danneggiato provare tali presupposti.
Ai fini della responsabilità ex art. 2497 c.c., la mera coincidenza degli organi gestori della controllante e della controllata e il controllo totalitario non sono sufficienti a dimostrare l’esercizio illecito dell’attività di direzione e coordinamento, occorrendo la prova del collegamento tra gli atti di mala gestio e il perseguimento di un interesse proprio della controllante o del gruppo.
Il creditore di una società a responsabilità limitata può agire contro i suoi amministratori ai sensi degli artt. 2394 e 2476 sesto comma c.c. quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento del credito, dovendo provare la propria posizione creditoria, la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, l’insufficienza patrimoniale e il nesso causale tra condotta e danno.
Integra mala gestio la condotta degli amministratori che, mediante inadempimenti verso i creditori, mancata difesa nei giudizi e assenza di iniziative a tutela del patrimonio sociale, consenta il depauperamento del patrimonio della società, rendendolo incapiente rispetto alle pretese creditorie.
Il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo può essere desunto anche da una valutazione prognostica negativa circa la capacità del debitore di conservare il proprio patrimonio con la necessaria prudenza, desunta da una pregressa condotta gestoria negligente e pregiudizievole per i creditori.
I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell'amministratore anche in assenza della produzione degli estratti conto bancari, ove le relative movimentazioni trovino adeguato riscontro nella contabilità sociale.
La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non soltanto nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali. Ai fini della quantificazione del danno da restituzione di finanziamenti postergati, ove i finanziamenti soci siano caratterizzati da continui versamenti e restituzioni di breve durata, deve aversi riguardo alla massima esposizione registrata dalla società verso i soci e non alla sommatoria progressiva delle singole restituzioni.
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in essere successivamente al verificarsi dell'insolvenza e risultano essere meri effetti dell’incapienza patrimoniale della società, anziché cause della stessa. In mancanza di una chiara individuazione delle cause, nonché dell’esatta correlazione causale tra condotte degli amministratori e depauperamento del patrimonio sociale, difetta il presupposto dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale in capo agli amministratori della società. Parimenti, non può ritenersi provata l’insufficienza del patrimonio sociale quando dagli elementi contabili disponibili emergono dati incompatibili con l'assunto di incapienza, e il creditore non ha offerto un’analisi puntuale della situazione patrimoniale atta a evidenziare incoerenze tra rappresentazione contabile e reale consistenza del patrimonio. Ne deriva che la misura del sequestro conservativo non può essere concessa né mantenuta in assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dovendo il giudice revocare la misura concessa quando la domanda cautelare risulti ab origine priva di fondamento.
È responsabile l'amministratore di mala gestio distrattiva (anche penalmente illecita) che, in un periodo nel quale lo stato di insolvenza della società era già conclamato, smembra e rende privo di valore il principale cespite di quest'ultima. [Nel caso di specie, l'amministratrice ha alienato i componenti principali di un impianto ad una società integralmente riferibile al medesimo, senza incassare nessun corrispettivo dalla società acquirente, inviando, inoltre i beni all'estero, a un terzo soggetto, da renderli così non reintegrabili materialmente nel patrimonio della società].