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Sentenze con tag: contraffazione di marchio

Tribunale di Torino, 6 Ottobre 2026
Spontanea rimozione del segno contraffattivo e insussistenza del periculum per l’inibitoria
Sebbene l’art. 131 c.p.i. ammetta l’inibitoria anche per evitare il proseguimento o la ripetizione delle violazioni in atto, anche in...

Sebbene l’art. 131 c.p.i. ammetta l’inibitoria anche per evitare il proseguimento o la ripetizione delle violazioni in atto, anche in materia industriale non può prescindersi da un apprezzabile grado di pericolo che renda attuale e perdurante il rischio di pregiudizio per il ricorrente. Il periculum in mora difetta quando il resistente, pur contestando la fondatezza della pretesa, abbia rimosso il segno contestato subito dopo la notifica del ricorso cautelare e il ricorrente non alleghi elementi concreti da cui desumere un pericolo di reiterazione, sicché non vi è più alcuna violazione in atto né un concreto rischio di ripetizione [marchio figurativo riprodotto sul sito internet del resistente per contraddistinguere prodotti vegani; unica diffida inviata in periodo di chiusura aziendale e rimasta inosservata, seguita dal deposito del ricorso].

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02/10/2026
Data sentenza: 06/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marisa Gallo
Registro : RG – 16732 –  2025
Tribunale di Torino, 6 Ottobre 2026
Licenza e partnership sul marchio congiunto, eccezione di inadempimento e periodo di smaltimento delle scorte
Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo,...

Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti a marchio congiunto, e in considerazione della collaborazione commerciale promessa dal concedente siano fissati gli obiettivi minimi di vendita e le royalties minime garantite, l’obbligo di collaborazione del concedente entra a far parte del sinallagma al pari della concessione della licenza, a prescindere dalla sua natura di obbligazione di mezzi o di risultato. Il licenziatario può pertanto opporre al concedente, che non provi di aver adempiuto agli obblighi di collaborazione, l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. rispetto al pagamento delle royalties, sicché la successiva risoluzione del contratto non può ritenersi imputabile al suo inadempimento [contratto denominato trademark licensing and partnership agreement, che prevedeva la risoluzione anche per violazione degli obblighi di collaborazione del concedente].

Non integra contraffazione del marchio, e non giustifica la tutela inibitoria, l’uso del marchio congiunto da parte dell’ex licenziatario per la commercializzazione e la promozione delle scorte di prodotti, quando sia compatibile con il periodo di smaltimento che il contratto riconosce al licenziatario in caso di risoluzione non dovuta a suo inadempimento [periodo contrattuale di sei mesi per la liquidazione delle scorte della collezione già realizzata].

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02/10/2026
Data sentenza: 06/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro : RG – 18004 –  2023
Tribunale di Torino, 10 Maggio 2025
Doppia identità del marchio di forma e irrilevanza della qualità e del prezzo dei prodotti contestati
Le modifiche estetiche di mero dettaglio, talmente insignificanti da passare inosservate al consumatore medio di riferimento, non escludono l’identità tra...

Le modifiche estetiche di mero dettaglio, talmente insignificanti da passare inosservate al consumatore medio di riferimento, non escludono l’identità tra la forma del prodotto contestato e il marchio tridimensionale registrato per la medesima categoria di beni, ai fini della cosiddetta doppia identità di cui all’art. 9, lett. a), del Reg. UE n. 1001/2017; né la esclude la mancanza nel prodotto contestato di una caratteristica che non incide sulla somiglianza nella visione d’insieme [borse con manici di diversa lunghezza, linguette della cerniera e anello della tracolla di forma diversa, non pieghevoli a differenza dei prodotti del titolare].

In caso di doppia identità sono irrilevanti la qualità inferiore dei prodotti contestati, il loro minor prezzo e la diversa platea dei destinatari, perché il titolare può vietare l’uso del segno che comprometta una qualsiasi delle funzioni del marchio e non soltanto la funzione di indicazione d’origine, di cui il rischio di confusione rappresenta il diretto pregiudizio. Tra queste rientra la funzione di investimento, intesa come idoneità del segno ad attrarre la clientela e a indurre all’acquisto.

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02/10/2026
Data sentenza: 10/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alberto La Manna
Registro : RG – 16642 –  2025
Tribunale di Torino, 11 Ottobre 2025
Cautelare autonomo in pendenza del giudizio di merito sul medesimo marchio e diffide a terzi
È inammissibile la domanda cautelare proposta in via autonoma quando penda tra le stesse parti un giudizio di merito avente...

È inammissibile la domanda cautelare proposta in via autonoma quando penda tra le stesse parti un giudizio di merito avente a oggetto il medesimo diritto, perché ai sensi dell’art. 669 quater c.p.c. essa va proposta al giudice della causa di merito. Il diritto fatto valere è il medesimo quando la domanda cautelare rientri nell’ambito della domanda di accertamento e di inibitoria proposta nel giudizio di merito, anche se la specifica condotta denunciata in sede cautelare non è allegata tra i fatti dedotti in quel giudizio [inibitoria dell’invio a terzi di diffide all’uso del marchio della ricorrente, chiesta mentre pendeva fra le parti un giudizio di contraffazione e di concorrenza sleale comprensivo della domanda di inibire l’uso dei segni anche nelle comunicazioni propagandistiche].

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02/10/2026
Data sentenza: 11/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alberto La Manna
Registro : RG – 19366 –  2025
Tribunale di Ancona, 6 Ottobre 2026
Uso del marchio da parte dell’ex licenziatario dopo la risoluzione: contraffazione, denominazione confondibile e periculum
L’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene...

L’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento dell’effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, riservato al giudizio di concorrenza sleale; la tutela è configurabile solo tra prodotti identici o affini, cioè appartenenti allo stesso genere in relazione alla loro natura, alla clientela e ai bisogni che soddisfano, affinità che implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti e non la mera appartenenza a un medesimo ambito culturale o di costume, e che non è vincolata all’inclusione nella stessa classe merceologica.

Integra contraffazione, e insieme concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c., la prosecuzione dell’uso del marchio da parte dell’ex licenziatario di un centro di snellimento dopo la risoluzione del contratto di licenza per clausola risolutiva espressa, tanto più quando il segno sia affiancato a metodologie e macchinari concorrenti, perché il marchio rinomato è usato in funzione di richiamo della clientela, che è indotta a credere nell’esistenza di un rapporto di affiliazione, e il rischio di confusione comprende il rischio di associazione; l’inserimento del marchio altrui nella propria denominazione sociale per un’attività identica o affine comporta automaticamente il rischio di confusione e legittima l’ordine di eliminare la parola dalla denominazione. Sussistendo il fumus, nel diritto industriale il periculum in mora è in re ipsa, stante la difficoltà di quantificare il danno per equivalente; l’inibitoria può essere assistita dalla penale ex art. 131 c.p.i., con decorrenza differita per i tempi tecnici di rimozione, e dalla pubblicazione del dispositivo su quotidiani nazionali a spese della resistente contumace.

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22/09/2026
Data sentenza: 06/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 3042 –  2025
Tribunale di Bologna, 3 Agosto 2024, n. 765/2024
Sul rapporto tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale (per imitazione servile e agganciamento)
Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista...

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale (in tal senso è chiaramente l’incipit dell’art. 2598 c.c.), va condiviso il principio per cui la medesima condotta può integrare sia la contraffazione del marchio sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 2598 c.c., cioè a dire che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione, se – in altre parole ancora – le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno (o del brevetto).

Dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno (o del brevetto) cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

L’illecito concorrenziale confusorio ex art. 2598 n. 1 c.c. è assorbito dalla contraffazione del marchio, qualora vi sia l’identità della condotta e la mancata allegazione di una connotazione confusoria ulteriore rispetto all’uso di segno uguale o simile.

Il contraffattore del marchio risponde anche della concorrenza sleale ai sensi del n. 2 dell’art. 2598 c.c. qualora nella condotta in violazione della privativa sia evidente l’agganciamento al prodotto altrui (di cui è replicata la composizione e imitato il nome) con indebito vantaggio derivante dalla potenziale sottrazione di clientela; di tale fattispecie illecita risponde anche il soggetto produttore in outsourcing (sebbene non si ponga in diretta concorrenza con il titolare del marchio violato, non commercializzando direttamente i prodotti), a fronte del consistente apporto materiale e morale dato dalla stretta relazione di interessi comuni con l’imprenditore avvantaggiato.

Qualora sia assente la prova (anche indiziaria), di una diminuzione di guadagno dell’attrice in correlazione con l’attività illecita, non può riconoscersi alcun risarcimento a titolo di lucro cessante, neppure equitativamente in base al criterio del cd. “giusto consenso” ex art. 125, comma 2, c.p.i., che introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, pur mediante indizi e presunzioni che tuttavia nella fattispecie non sono stati forniti. Può invece farsi applicazione del criterio della retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i., che consiste in un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente delle attività contraffattive, in applicazione del quale il soggetto contraffattore deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione senza che sia necessario dimostrare né la corrispondenza con un mancato guadagno, né l'elemento psicologico.

Qualora il rivenditore (estraneo alla catena di contraffazione, né collegato direttamente al produttore o al sub-fornitore) sia convenuto solo per finalità di costruzione artificiosa della competenza del giudice adito, avendo sede nel territorio di competenza, si realizza un uso strumentale dell’art. 33 c.p.c., integrandosi così il classico forum shopping, che è fenomeno da contrastare perché contrario al principio costituzionale del giudice naturale, con conseguenze sul piano della liquidazione delle spese di lite [nella specie, pur nell’accoglimento delle domande attoree, le spese sono state liquidate nei valori minimi tariffari].

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21/09/2026
Data sentenza: 03/08/2024
Numero: 765/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro : RG – 16588 –  2019
Tribunale di Venezia, 6 Ottobre 2026, n. 3871/2025
Onere di specifica eccezione di incompetenza territoriale e presupposti di tutela del marchio rinomato
Il convenuto deve eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,...

Il convenuto deve eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, in caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., con riguardo a tutti i convenuti), indicando in modo specifico, per ciascun criterio, quale sia il giudice ritenuto competente. In mancanza, o qualora l’eccezione risulti inefficace, il giudice non può rilevare d’ufficio profili di incompetenza non dedotti, con la conseguenza che la competenza resta radicata in base al criterio non contestato o non adeguatamente argomentato. Trattandosi, inoltre, di un’eccezione di rito in senso stretto, la sua formulazione richiede un’esplicita attività argomentativa sotto entrambi i profili indicati.

Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo e le campagne pubblicitarie svolte.

Non sussiste violazione del marchio rinomato nel caso in cui la somiglianza sia talmente vaga da impedire un reale richiamo a detto marchio o ad una condotta preordinata a trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo del segno distintivo o dalla sua rinomanza o l'esistenza di un pregiudizio agli stessi.

Il risultato di un’indagine demoscopica non è attendibile se basata su domande non a risposta aperta, ma chiusa e dunque in qualche modo idonee ad orientare il risultato.

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15/09/2026
Data sentenza: 06/10/2026
Numero: 3871/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 5319 –  2021
Tribunale di Bari, 6 Ottobre 2026
Contraffazione di marchio notorio in sede cautelare e registrazione del segno in mala fede
Qualora in sede cautelare si lamenti la contraffazione di marchi la cui notorietà non sia contestata dal resistente, il fumus...

Qualora in sede cautelare si lamenti la contraffazione di marchi la cui notorietà non sia contestata dal resistente, il fumus boni iuris sussiste in forza della tutela rafforzata riconosciuta al marchio notorio, che prescinde dalla necessità di accertare un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente la somiglianza tra i marchi e il segno contestato.

La registrazione del marchio in mala fede, causa di nullità ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.i., ricorre anche quando il soggetto pregiudicato non vanti la titolarità di un segno anteriore ma soltanto la legittima aspettativa di accedere alla registrazione, frustrata da chi, conoscendo o ignorando colpevolmente le attività preparatorie altrui, ne ostacoli il progetto imprenditoriale depositando a proprio nome il segno; la disposizione si applica anche a chi registri un marchio la cui notorietà è in fieri o di cui conosca l’altrui titolarità su altri mercati.

In caso di contraffazione di privative industriali il periculum in mora è in re ipsa, derivando dallo stesso uso del marchio altrui e del corrispondente nome a dominio, a maggior ragione quando l’evento in cui si farebbe uso dei segni contestati sia imminente e il pregiudizio risulti perciò irreparabile.

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11/09/2026
Data sentenza: 06/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Giuseppe Marseglia
Registro : RG – 3390 –  2024
Tribunale di Bologna, 6 Ottobre 2026, n. 2003/2025
Marchio: rifiuto di fornitura all’ex licenziataria contraffattrice, eccezione all’esaurimento, cumulo con la concorrenza sleale, liquidazione equitativa e pubblicazione della sentenza
Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova...

Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova licenziataria, non vincola quest’ultima, in assenza di un accordo relativo al riassortimento e/o di un contratto di fornitura tra tali due società.

Sussistendo la contraffazione del marchio, i titolari di quest’ultimo hanno motivo legittimo per opporsi – in via di eccezione rispetto al cosiddetto principio di esaurimento - all’ulteriore commercializzazione, nei confronti del contraffattore, dei prodotti contraddistinti dal marchio. Non incorre, quindi, in inadempimento contrattuale la licenziataria del marchio che rifiuti di dare corso alla fornitura nei confronti del contraffattore, su impulso dei titolari del marchio.

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Ne consegue che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione e se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno, poiché dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

Non è possibile dare corso alla liquidazione equitativa del danno laddove non venga fornito al giudice alcun valido criterio in base al quale procedere in tal senso.

Laddove le finalità – di prevenzione e risarcitorie – cui la misura della pubblicazione è preordinata siano già state realizzate mediante l’ordine di pubblicazione disposto con l’ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, la richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 126 c.p.i. non può trovare accoglimento, in quanto del tutto incompatibile con il principio di proporzionalità previsto dall’art. 124 c.p.i.

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11/09/2026
Data sentenza: 06/10/2026
Numero: 2003/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 11732 –  2021
Tribunale di Milano, 5 Marzo 2025, n. 3596/2025
Patto di non concorrenza nella cessione di partecipazioni e concorrenza esercitata dall’estero via internet
Il patto di non concorrenza post-contrattuale assunto dal venditore in un contratto di alienazione dell’intero capitale sociale costituisce la traduzione...

Il patto di non concorrenza post-contrattuale assunto dal venditore in un contratto di alienazione dell'intero capitale sociale costituisce la traduzione negoziale della regola dettata dall'art. 2557 cod. civ. in tema di trasferimento d'azienda – manifestazione saliente del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, secondo cui l'alienante deve assicurare all'acquirente il pieno e indisturbato godimento dell'azienda oggetto di trasferimento e non può riappropriarsi dell'avviamento che ne costituisce normalmente una parte essenziale del valore – sicché, nel dubbio circa la reale volontà dei contraenti, la portata e i limiti territoriali dell'obbligazione di non facere devono essere ricostruiti in modo coerente con le finalità di quella norma, volta ad inibire al venditore l'inizio di una nuova impresa idonea per oggetto, ubicazione o altre circostanze a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Si configura pertanto violazione del divieto convenzionale di concorrenza – così come potrebbe configurarsi violazione dell'art. 2557 cod. civ. in mancanza di un patto espresso – allorché il venditore intraprenda una nuova attività economica nell'ambito dello stesso mercato, in senso merceologico e geografico, in cui operava l'azienda ceduta, rivolgendo la propria offerta alla medesima clientela e ponendosi in concorrenza diretta con essa. A tal fine non rileva soltanto il luogo fisico in cui viene realizzata la produzione del bene o si attua la prestazione del servizio, giacché il luogo in cui si svolge l'attività d'impresa non è unicamente quello in cui è localizzata l'attività produttiva o si colloca la sede legale e un patto di non concorrenza è diretto per definizione a impedire l'azione competitiva su un mercato definito nei suoi confini dal tipo di prodotto e dall'area geografica verso cui si indirizza l'iniziativa commerciale: è quindi decisivo il mercato di riferimento, cioè la collettività di consumatori, localizzati in una determinata area geografica, a cui si rivolge l'offerta concorrente del soggetto obbligato, con la conseguenza che l'attività formalmente stabilita in uno Stato estero, ma promossa mediante un sito internet tradotto nella lingua del mercato protetto, con recapiti telefonici nazionali e claims pubblicitari idonei a sollecitare i consumatori ivi residenti, esplica i propri effetti concorrenziali anche su quel territorio e viola il divieto.

Là dove il patto di non concorrenza estenda il divieto al territorio nazionale e ai suoi "territori limitrofi", il criterio letterale è insufficiente a delimitarne in modo univoco il campo di applicazione, oscillando il campo semantico dell'aggettivo tra un'area di significato più definita – territorio o nazione che ha in comune un tratto di confine, il quale non è soltanto terrestre ma anche marittimo – e un'area meno definita di prossimità o di immediata vicinanza; l'incertezza circa l'effettiva intenzione delle parti impone allora di ricercare un significato obiettivo del patto che tenga conto degli interessi concretamente perseguiti, alla luce del complesso dell'atto e della sua funzione, escludendo secondo buona fede interpretazioni cavillose in contrasto con lo spirito della convenzione, e conduce a qualificare come territorio limitrofo la località estera collocata nelle immediate vicinanze del territorio nazionale e concretamente idonea, per la sua ubicazione, a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Non è per questa via nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che, sostanzialmente riproduttiva della norma di legge, inibisce al venditore l'inizio di una nuova impresa idonea per oggetto, ubicazione o altre circostanze a sviare quella clientela, condividendo essa il medesimo tasso di elasticità del divieto enunciato dall'art. 2557 cod. civ.

La clausola penale stipulata per la violazione degli obblighi di non concorrenza non è soggetta alla procedura di indennizzo convenuta nel medesimo contratto di cessione di partecipazioni per l'esercizio dei diritti di indennizzo conseguenti alla violazione delle dichiarazioni e garanzie del venditore, né ai limiti e alle condizioni che l'accompagnano, quando l'obbligo di pagamento della penale sia associato al mero inadempimento e prescinda dalla circostanza che l'acquirente sia venuto a conoscenza di un danno. La diversa formulazione delle clausole si riconduce, sul piano funzionale, al divario che corre tra l'obbligo d'indennizzo, il quale presuppone indefettibilmente la prova e, ancor prima, la conoscenza del pregiudizio sofferto dalla parte che lamenta una diminuzione patrimoniale, e la penale, dovuta indipendentemente dalla prova del danno ai sensi dell'art. 1382, comma 2, cod. civ. e perciò slegata dal positivo accertamento di una diminuzione patrimoniale e finanche dalla possibilità di una sua effettiva conoscenza: di qui l'opportunità di un contraddittorio anticipato sulle richieste di indennizzo entro un breve termine dalla scoperta dell'evento dannoso, così da permettere nell'immediatezza al venditore le indagini ragionevolmente necessarie, e viceversa la sostanziale irrilevanza di tale contraddittorio rispetto all'obbligo di pagamento della penale.

Le clausole di "rimedio esclusivo" o di "unico rimedio" (sole remedy) sono normalmente adottate nella prassi dei contratti di alienazione di partecipazioni azionarie con l'intento di escludere l'operatività dei rimedi legali prefigurati dagli artt. 1490 ss. cod. civ. per la presenza di vizi redibitori o per la mancanza di qualità della cosa venduta e, soprattutto, per evitare l'operatività delle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto, limitando al piano risarcitorio gli effetti che derivano dall'inattendibilità delle dichiarazioni e delle garanzie rilasciate dal venditore in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento. L'estensione della disciplina convenzionale del sole remedy agli ulteriori obblighi di non concorrenza vale a contenere sul piano monetario le conseguenze della loro violazione e implica la rinuncia preventiva dell'acquirente ad avvalersi del potere di risoluzione contrattuale, in un contesto nel quale l'autonomia di tali obblighi e la loro espressa qualificazione come elemento essenziale nella formazione del consenso gli avrebbero altrimenti permesso di ottenere lo scioglimento del contratto in alternativa o in aggiunta al rimedio risarcitorio.

Il patto di non concorrenza può vincolare, oltre al venditore, i suoi soci, senza che l'obbligazione di pagamento della penale prevista per la violazione incomba su tutti i soggetti obbligati: qualora la clausola, pur riferendo la violazione al venditore ovvero ad alcuno dei suoi soci, identifichi nel solo venditore il soggetto tenuto al pagamento, i soci ne restano implicitamente esclusi, e la conclusione è confermata dalla separata scrittura con la quale il socio abbia assunto personalmente un divieto di concorrenza ricalcato sulla formulazione contrattuale senza però obbligarsi al pagamento di alcuna penale.

L'esercizio del potere di riduzione della penale per manifesta eccessività presuppone il previo assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività, e il relativo giudizio non può prescindere da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, della quale la penale costituisce predeterminazione forfetaria. Qualora le parti abbiano dichiarato che l'osservanza degli obblighi di non concorrenza costituisce elemento essenziale nella formazione del consenso dell'acquirente e che il prezzo è stato stabilito tenendo in considerazione tali obblighi, una parte del prezzo deve intendersi corrispettivo dell'obbligazione di non fare, sicché il danno ipoteticamente risarcibile è formato da due distinte voci – il danno provocato dall'esercizio dell'attività concorrente vietata e quello derivante dal pagamento di un corrispettivo per una prestazione di non fare rimasta in tutto o in parte inadempiuta – e il difetto di allegazione e prova sulla seconda preclude il giudizio di manifesta eccessività. La penale può essere invece diminuita equamente, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., per essere stata l'obbligazione principale eseguita in parte, quando l'obbligazione di non fare pattuita per una determinata durata sia stata pacificamente rispettata per una frazione di essa e violata per il periodo residuo, con riduzione dell'importo alla quota corrispondente al periodo di inadempimento.

L'uso, in un'offerta in vendita o in una pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovano nell'Unione, di un segno identico o simile a un marchio registrato nell'Unione non è sottratto all'applicazione delle norme sulla protezione del marchio per il solo fatto che il soggetto all'origine dell'offerta o della pubblicità è stabilito in uno Stato terzo, ivi abbia registrato il segno e ivi si trovi il server del sito utilizzato; e se è vero che la mera accessibilità di un sito internet in un territorio non è sufficiente a concludere che le offerte in esso contenute siano destinate ai consumatori che vi si trovano, spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di elementi pertinenti in senso contrario, ravvisabili nella traduzione del sito nella lingua di quel territorio, nella predisposizione di un numero telefonico gratuito nazionale con risposta di operatori nella medesima lingua, nella riconducibilità del nome a dominio e dell'indirizzo di posta elettronica al soggetto obbligato e in claims pubblicitari inequivoci circa l'obiettivo di attrarre la clientela di quel mercato. Il titolare del nome è abilitato ad usarlo nell'esercizio dell'attività economica nonostante l'esistenza di un marchio già registrato da altri soltanto in quanto l'uso sia conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale, e tale non può considerarsi, di regola, l'uso del patronimico come marchio in settori merceologici identici o affini e con funzione distintiva anziché soltanto descrittiva; tanto meno può considerarsi conforme a quelle pratiche l'uso del nome come marchio per contraddistinguere gli stessi servizi da parte di chi poco tempo prima abbia ceduto a titolo oneroso, unitamente al complesso aziendale identificato con quel nome e come tale riconosciuto dalla clientela, il marchio che lo contiene, impegnandosi espressamente a non utilizzare denominazioni simili. Il segno formato da un nome anagrafico non può d'altronde essere considerato debole quando il nome non presenti alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti, sicché la presenza dell'elemento patronimico comporta un forte carattere distintivo del marchio anteriore e rende particolarmente accentuato il rischio di confusione; resta però esclusa l'inibitoria dell'uso del nome in quanto tale e delle denominazioni meramente descrittive del servizio offerto, che non determinano di per sé alcun agganciamento confusorio.

Quando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver compiuto tempestivamente quell'atto; l'acquirente che non provi la tempestività delle proprie richieste di indennizzo rispetto al termine convenzionale, stabilito a pena di decadenza e decorrente dalla scoperta dell'evento, e che non indichi neppure nei propri scritti difensivi il momento in cui gli eventi sono stati scoperti, decade dal diritto agli indennizzi, con correlativo diritto del venditore ad ottenere il pagamento delle somme trattenute a titolo di residuo prezzo sul conto di deposito fiduciario vincolato.

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01/08/2026
Data sentenza: 05/03/2025
Numero: 3596/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Edmondo Tota
Registro : RG – 152 –  2021
Tribunale di Roma, 5 Settembre 2024
Contraffazione di marchio e concorrenza sleale
La tutela cautelare è ammissibile, in punto di periculum in mora e anche in difetto di precipua prova degli elementi...

La tutela cautelare è ammissibile, in punto di periculum in mora e anche in difetto di precipua prova degli elementi costitutivi dello stesso, purché la condotta lesiva sia ancora in itinere e suscettibile di ulteriori e imprevedibili o incontrollabili sviluppi.

L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

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19/07/2026
Data sentenza: 05/09/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Pia De Lorenzo
Registro : RG – 5217 –  2024
Tribunale di Campobasso, 4 Novembre 2024
Contraffazione di marchio e rischio di confusione
In tema di marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve...

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro.

La contraffazione si verifica anche in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. I caratteri distintivi del marchio registrato devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la somiglianza tra i prodotti od i servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione e per determinare se sussista identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, è necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, vale a dire la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

La valutazione del rischio di confusione deve tener conto anche della natura identica o strettamente affine dei prodotti interessati oltre al grado di somiglianza dei segni in esame sul piano visivo. La possibilità di confusione va valutata solo sotto il profilo della potenzialità non essendo necessario un accertamento concreto di fatti confusori.

Un possibile sviamento della clientela, un danno di immagine derivante dalla confusione tra i prodotti, della stessa natura, di difficile risarcibilità anche sotto il profilo quantitativo, nonché un offuscamento dell’immagine commerciale e il rischio di svilimento del marchio sono tutti elementi sufficienti ai fini della sussistenza del periculum in mora.

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25/04/2026
Data sentenza: 04/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Scarlatelli
Registro : RG – 2108 –  2023
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