Il promittente cedente di una partecipazione di s.r.l. può ottenere ai sensi dell’art. 2932 c.c. la sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso per inadempimento del promissario acquirente, con effetto traslativo subordinato al pagamento dell’intero prezzo pattuito da parte dell’acquirente, da eseguire al passaggio in giudicato della sentenza [preliminare di cessione del ventotto per cento del capitale di una società di mediazione creditizia per trentacinquemila euro, pagabili in parte al rogito e in parte a rate, con promissaria acquirente rimasta inerte alla diffida a fissare l’atto notarile e contumace].
Fino all’esecuzione della sentenza che tiene luogo del contratto definitivo la partecipazione resta di proprietà del promittente cedente, che continua a esercitare i diritti del socio, sicché egli non ha diritto agli interessi sul prezzo.
Nel giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c. l’attore deve provare il titolo e il proprio adempimento o la propria offerta di adempiere e allegare l’inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto provare di avere adempiuto.
Il riconoscimento di un debito pregresso del promittente venditore verso i promissari acquirenti, contenuto nel contratto preliminare di cessione di quote sociali, ha valenza autonoma rispetto alla promessa di cessione, sicché sopravvive al contratto definitivo anche se in esso non riprodotto, e il definitivo che modifichi le modalità di pagamento del prezzo previste dal preliminare non ne determina la caducazione. Ne consegue che il debito riconosciuto, certo, liquido ed esigibile, può essere compensato giudizialmente con il credito del cedente al pagamento del prezzo.
Quando alla stipula del contratto preliminare segue la conclusione del contratto definitivo tra le stesse parti, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e degli obblighi relativi al negozio voluto, e la sua disciplina, anche se diversa da quella del preliminare, si presume l’unica regolamentazione del rapporto. La presunzione può essere vinta, nel silenzio del definitivo, soltanto dalla prova di un accordo, coevo alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni previsti dal preliminare sopravvivono, ferma la sopravvivenza delle clausole del preliminare dotate di autonomia.
La ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, e grava sul debitore l’onere di dimostrarne l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione; sono pertanto irrilevanti i capitoli di prova volti a dimostrare soltanto [il conferimento al debitore di un incarico di investimento dal quale il debito avrebbe avuto origine], senza riferimento all’inesistenza o all’estinzione del rapporto.
Nel procedimento semplificato di cognizione la mancata produzione dei documenti con il ricorso non comporta decadenza, perché l’art. 281 undecies c.p.c. non prevede alcuna sanzione e i documenti possono essere prodotti con la prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., se autorizzata dal giudice.
Risolto il contratto preliminare di cessione di quote, per inadempimento o per mutuo dissenso tacito, il promittente venditore deve restituire la parte del prezzo ricevuta, perché gli effetti restitutori sono identici in entrambe le ipotesi. A tale obbligo non si può opporre l’inadempimento parziale del promissario acquirente al pagamento rateale, se il promittente non ne ha mai chiesto l’adempimento e ha anzi ceduto per primo le quote a terzi, né il fatto che il promissario abbia attinto la provvista dalle casse della società, circostanza che potrebbe al più integrare un fatto di mala gestio ai danni della società. È contraddittoria, e va respinta, la pretesa del promittente di ottenere il pagamento delle rate rimaste insolute insieme all’accertamento della risoluzione del contratto.
La prova delle condizioni dell’azione, e in particolare della legittimazione ad agire, non è soggetta a preclusioni istruttorie. Il giudice può dare ai fatti dedotti e alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il contratto preliminare che obbliga il promittente venditore a nominare amministratori le persone indicate dal promissario acquirente non pone a carico di quest’ultimo obblighi gestori: la fonte del potere e dei doveri di amministrare è la successiva delibera di nomina, e la responsabilità per la cattiva gestione non deriva dal contratto. La domanda del promittente fideiussore della società che lamenta di aver dovuto pagare debiti sociali per la cattiva gestione dell’amministratore va quindi qualificata come azione individuale del terzo ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c.
L’azione individuale del terzo ex art. 2476, co. 7, c.c., di natura extracontrattuale, richiede un danno diretto al suo patrimonio, che non sia mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale. Il fideiussore che paga i debiti della società non subisce un danno diretto, perché il pagamento è adempimento di un’obbligazione volontariamente assunta, e il pregiudizio derivante dall’impossibilità di agire utilmente in regresso per l’incapienza della società è un danno indiretto. La domanda non può essere riqualificata come azione dei creditori sociali ex art. 2476, co. 6, c.c., se mancano le allegazioni essenziali, quali l’essere divenuto creditore della società per effetto del pagamento e l’aver esercitato senza esito il regresso o l’essersi insinuato nel passivo senza ottenere riparti; né vi è danno per la garanzia non ancora escussa.
L’azione di responsabilità esercitata dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. ha natura derivativa, perché il socio agisce come sostituto processuale della società: egli perde quindi la legittimazione quando cessa il rapporto sociale, anche per effetto della cessione delle quote, a prescindere dalla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società. [Nella specie, il promittente venditore aveva ceduto le quote a un terzo prima di agire per la perdita di valore della partecipazione].
Va qualificato come contratto preliminare di cessione di quote, e non come esercizio di un’opzione con effetti reali immediati, l’accordo che si perfeziona con un’offerta, pur intitolata «diritto di opzione sulle quote sociali», con la quale il titolare «promette di cedere» le quote [e di modificare lo statuto della società partecipata], e con una risposta con cui l’oblato dichiara di esercitare l’opzione riservandosi di pagare il prezzo una volta eseguite le modifiche statutarie promesse, perché tra le parti sorgono soltanto effetti obbligatori, consistenti nell’obbligo di cedere le quote e di apportare le modifiche promesse e nell’obbligo di acquistarle e di pagarne il prezzo. Il promittente venditore che non provi di aver offerto la cessione non può addurre a giustificazione del proprio inadempimento la generica incompatibilità con la legge straniera [slovacca] delle modifiche statutarie, tanto più quando queste siano state da lui stesso proposte.
La dichiarazione sottoscritta dal promittente venditore di aver già ricevuto una somma in acconto sul prezzo delle quote ha valore di quietanza e quindi di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., sicché, in caso di risoluzione del contratto, il dichiarante è tenuto a restituire l’importo quietanzato e può impugnare la dichiarazione solo provando, ai sensi dell’art. 2732 c.c., che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza, essendo insufficiente la prova della sua non veridicità.
Quando nessuna delle parti agisca più per l’esecuzione del contratto preliminare e nessuna formuli domande risarcitorie, la risoluzione deve essere comunque dichiarata, anche ove non fosse possibile addebitare all’una o all’altra un inadempimento colposo, perché le contrapposte manifestazioni di volontà sono dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto.
È inammissibile perché tardiva l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
Nel contratto preliminare di cessione dell’intero capitale di una società, la condizione sospensiva costituita dal rilascio di un’autorizzazione amministrativa [per una struttura turistico ricettiva di rilevanti dimensioni sull’immobile della società], alla cui attuazione il promissario acquirente si sia impegnato, ha carattere misto ed è soggetta all’obbligo di buona fede previsto dall’art. 1358 c.c. Tale obbligo non impone la presentazione di un progetto o di un’istanza formale, se il contratto non la prevede, ed è adempiuto con l’effettiva attivazione presso gli enti competenti per verificare la fattibilità dell’opera, quando ne emerga l’incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.
La finzione di avveramento prevista dall’art. 1359 c.c. non opera quando la condizione sia posta anche nell’interesse della parte che non l’ha realizzata e il mancato avveramento non le sia imputabile. Qualora la clausola colleghi l’inefficacia del contratto al mero mancato rilascio dell’autorizzazione entro il termine, la condizione si considera non avverata anche in assenza di un diniego espresso dell’amministrazione.
La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per l'efficacia reale, l'inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes) verso gli altri soci e la società, pur senza che ciò implichi un diritto di retratto per il socio pretermesso.
La sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. modifica la titolarità delle quote, sicché la stessa va iscritta - solo una volta divenuta definitiva - al RI, anche a cura della parte attrice stessa. Non possono invece essere impartiti “ordini” a soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né al Conservatore del RI, in difetto di specifica domanda da parte dell’attore.
Nell'ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle due parti si obbliga a concludere un futuro contratto, con diritto dell’altra parte a pretendere la conclusione del contratto; tale figura non coincide con la opzione, che pure vede una posizione di vantaggio di una sola parte, per il fatto che nella opzione uno dei due soggetti non ha alcun obbligo ma solo una soggezione, rispetto ad una opposta posizione di diritto potestativo. Peraltro, anche nel preliminare unilaterale sono esperibili i rimedi del preliminare, fra i quali il rimedio in forma specifica, di cui all’articolo 2932 c.c.
In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola deve essere interpretata nel senso che l’efficacia del contratto dipende dal mancato esercizio effettivo della prelazione, e non dalla sola manifestazione espressa di rinuncia del socio prelazionario. Ne consegue che, ove lo statuto preveda che il trasferimento si perfezioni con la dichiarazione di esercizio della prelazione, la successiva stipulazione dell’atto formale di cessione non integra, di per sé, rinuncia tacita, neppure se conclusa a condizioni non del tutto coincidenti con quelle indicate nella denuntiatio, quando tali differenze rispondano all’esigenza di completare la disciplina negoziale o di adeguarla a sopravvenienze.
Le questioni relative alla simulazione dell’esercizio della prelazione o del successivo contratto con il socio prelazionario, se non proposte come autonome domande, possono essere esaminate solo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. La prova della simulazione o della rinuncia tacita richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficienti elementi equivoci o compatibili con diverse ricostruzioni dei fatti. In difetto di prova del verificarsi della condizione, non può essere dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, né riconosciuta responsabilità risarcitoria.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.
Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.
Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.
Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo ai fini dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese; pertanto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a un contratto preliminare di cessione di quote non assume rilievo ai fini della prova dell’intervenuta stipula dello stesso.
Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine - non rispettato alla scadenza - per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non presuppone necessariamente la natura essenziale di tale termine né l’intimazione di una diffida ad adempiere a carico della controparte. E’ infatti sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del definitivo, che determina di per sé l’interesse alla pronuncia costitutiva.
In uno stesso contratto preliminare di compravendita delle quote sociali di una S.r.l., le parti possono prevedere sia una clausola penale, sia una caparra confirmatoria, avente ad oggetto lo stesso importo.
Attesa l’alternatività dei rimedi del recesso con ritenzione di caparra confirmatoria - da un lato - e della risoluzione del contratto con risarcimento del danno - dall’altro - la domanda dell’attore di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare inadempiuto è incompatibile con l’incameramento automatico della caparra confirmatoria, giacché il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.