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Sentenze con tag: contratto preliminare di cessione di quote

Tribunale di Torino, 12 Ottobre 2026, n. 3076/2025
Opzione o preliminare nella cessione di quote e valore confessorio della quietanza di acconto
Va qualificato come contratto preliminare di cessione di quote, e non come esercizio di un’opzione con effetti reali immediati, l’accordo...

Va qualificato come contratto preliminare di cessione di quote, e non come esercizio di un’opzione con effetti reali immediati, l’accordo che si perfeziona con un’offerta, pur intitolata «diritto di opzione sulle quote sociali», con la quale il titolare «promette di cedere» le quote [e di modificare lo statuto della società partecipata], e con una risposta con cui l’oblato dichiara di esercitare l’opzione riservandosi di pagare il prezzo una volta eseguite le modifiche statutarie promesse, perché tra le parti sorgono soltanto effetti obbligatori, consistenti nell’obbligo di cedere le quote e di apportare le modifiche promesse e nell’obbligo di acquistarle e di pagarne il prezzo. Il promittente venditore che non provi di aver offerto la cessione non può addurre a giustificazione del proprio inadempimento la generica incompatibilità con la legge straniera [slovacca] delle modifiche statutarie, tanto più quando queste siano state da lui stesso proposte.

La dichiarazione sottoscritta dal promittente venditore di aver già ricevuto una somma in acconto sul prezzo delle quote ha valore di quietanza e quindi di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., sicché, in caso di risoluzione del contratto, il dichiarante è tenuto a restituire l’importo quietanzato e può impugnare la dichiarazione solo provando, ai sensi dell’art. 2732 c.c., che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza, essendo insufficiente la prova della sua non veridicità.

Quando nessuna delle parti agisca più per l’esecuzione del contratto preliminare e nessuna formuli domande risarcitorie, la risoluzione deve essere comunque dichiarata, anche ove non fosse possibile addebitare all’una o all’altra un inadempimento colposo, perché le contrapposte manifestazioni di volontà sono dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto.

È inammissibile perché tardiva l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.

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10/10/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 3076/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 20443 –  2022
Tribunale di Firenze, 3 Gennaio 2025, n. 742/2025
Condizione sospensiva mista nel preliminare di cessione di quote e obbligo di buona fede
Nel contratto preliminare di cessione dell’intero capitale di una società, la condizione sospensiva costituita dal rilascio di un’autorizzazione amministrativa [per...

Nel contratto preliminare di cessione dell’intero capitale di una società, la condizione sospensiva costituita dal rilascio di un’autorizzazione amministrativa [per una struttura turistico ricettiva di rilevanti dimensioni sull’immobile della società], alla cui attuazione il promissario acquirente si sia impegnato, ha carattere misto ed è soggetta all’obbligo di buona fede previsto dall’art. 1358 c.c. Tale obbligo non impone la presentazione di un progetto o di un’istanza formale, se il contratto non la prevede, ed è adempiuto con l’effettiva attivazione presso gli enti competenti per verificare la fattibilità dell’opera, quando ne emerga l’incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

La finzione di avveramento prevista dall’art. 1359 c.c. non opera quando la condizione sia posta anche nell’interesse della parte che non l’ha realizzata e il mancato avveramento non le sia imputabile. Qualora la clausola colleghi l’inefficacia del contratto al mero mancato rilascio dell’autorizzazione entro il termine, la condizione si considera non avverata anche in assenza di un diniego espresso dell’amministrazione.

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04/10/2026
Data sentenza: 03/01/2025
Numero: 742/2025
Carica: Presidente
Giudice: Linda Pattonelli
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 6844 –  2022
Tribunale di Bologna, 12 Ottobre 2026, n. 1056/2025
Cessione quote in violazione di prelazione statutaria: effetti
La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per...

La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per l'efficacia reale, l'inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes) verso gli altri soci e la società, pur senza che ciò implichi un diritto di retratto per il socio pretermesso.

La sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. modifica la titolarità delle quote, sicché la stessa va iscritta - solo una volta divenuta definitiva - al RI, anche a cura della parte attrice stessa. Non possono invece essere impartiti “ordini” a soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né al Conservatore del RI, in difetto di specifica domanda da parte dell’attore.

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25/06/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 1056/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 2605 –  2022
Tribunale di Bologna, 7 Aprile 2024, n. 1972/2024
Esperibilità dell’art. 2932 c.c. per il preliminare di compravendita di quote
Nell’ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle...

Nell'ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle due parti si obbliga a concludere un futuro contratto, con diritto dell’altra parte a pretendere la conclusione del contratto; tale figura non coincide con la opzione, che pure vede una posizione di vantaggio di una sola parte, per il fatto che nella opzione uno dei due soggetti non ha alcun obbligo ma solo una soggezione, rispetto ad una opposta posizione di diritto potestativo. Peraltro, anche nel preliminare unilaterale sono esperibili i rimedi del preliminare, fra i quali il rimedio in forma specifica, di cui all’articolo 2932 c.c.

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13/05/2026
Data sentenza: 07/04/2024
Numero: 1972/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 15060 –  2021
Tribunale di Brescia, 6 Ottobre 2024, n. 2433/2024
Prelazione statutaria e condizione sospensiva nel preliminare di cessione di quote
In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola...

In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola deve essere interpretata nel senso che l’efficacia del contratto dipende dal mancato esercizio effettivo della prelazione, e non dalla sola manifestazione espressa di rinuncia del socio prelazionario. Ne consegue che, ove lo statuto preveda che il trasferimento si perfezioni con la dichiarazione di esercizio della prelazione, la successiva stipulazione dell’atto formale di cessione non integra, di per sé, rinuncia tacita, neppure se conclusa a condizioni non del tutto coincidenti con quelle indicate nella denuntiatio, quando tali differenze rispondano all’esigenza di completare la disciplina negoziale o di adeguarla a sopravvenienze.

Le questioni relative alla simulazione dell’esercizio della prelazione o del successivo contratto con il socio prelazionario, se non proposte come autonome domande, possono essere esaminate solo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. La prova della simulazione o della rinuncia tacita richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficienti elementi equivoci o compatibili con diverse ricostruzioni dei fatti. In difetto di prova del verificarsi della condizione, non può essere dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, né riconosciuta responsabilità risarcitoria.

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11/05/2026
Data sentenza: 06/10/2024
Numero: 2433/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 14583 –  2021
Tribunale di Brescia, 6 Marzo 2024, n. 2297/2024
Prova dell’inadempimento, obbligo di concludere il contratto preliminare di cessione quote e tipicità delle forme di tutela costitutiva per l’annullamento delle delibere assembelari
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.

Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.

Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.

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15/03/2026
Data sentenza: 06/03/2024
Numero: 2297/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 11306 –  2019
Tribunale di Catanzaro, 12 Ottobre 2026
Trasferimento di quote di s.r.l.: libertà di forma e prova del contratto
Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo...

Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo ai fini dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese; pertanto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a un contratto preliminare di cessione di quote non assume rilievo ai fini della prova dell’intervenuta stipula dello stesso.

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05/03/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ottavia Urto
Registro : RG – 2181 –  2025
Tribunale di Milano, 18 Marzo 2025, n. 1793/2025
Evidenza
Domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita di quote: presupposti
Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine – non...

Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine - non rispettato alla scadenza - per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non presuppone necessariamente la natura essenziale di tale termine né l’intimazione di una diffida ad adempiere a carico della controparte. E’ infatti sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del definitivo, che determina di per sé l’interesse alla pronuncia costitutiva.

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25/05/2025
Data sentenza: 18/03/2025
Numero: 1793/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Alima Zana
Registro : RI – 35794 –  2021
Tribunale di Milano, 26 Febbraio 2025, n. 1684/2025
Evidenza
Clausola penale e caparra confirmatoria nel contratto preliminare per la compravendita di quote sociali
In uno stesso contratto preliminare di compravendita delle quote sociali di una S.r.l., le parti possono prevedere sia una clausola...

In uno stesso contratto preliminare di compravendita delle quote sociali di una S.r.l., le parti possono prevedere sia una clausola penale, sia una caparra confirmatoria, avente ad oggetto lo stesso importo.

Attesa l’alternatività dei rimedi del recesso con ritenzione di caparra confirmatoria - da un lato - e della risoluzione del contratto con risarcimento del danno - dall’altro - la domanda dell’attore di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare inadempiuto è incompatibile con l’incameramento automatico della caparra confirmatoria, giacché il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

 

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19/05/2025
Data sentenza: 26/02/2025
Numero: 1684/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Alima Zana
Registro : RI – 33711 –  2021
Tribunale di Roma, 4 Ottobre 2023
Data sentenza: 04/10/2023
Registro : RI – 53701 –  2018
Tribunale di Roma, 3 Agosto 2023
Annullamento per dolo del contratto preliminare di cessione di quote
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno...

In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell’onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite.

Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del deceptor – dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.

In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra a titolo di "caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un corretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci al contratto possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare a una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.

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10/04/2024
Data sentenza: 03/08/2023
Registro : RG – 63442 –  2018
Tribunale di Milano, 12 Dicembre 2022
Data sentenza: 12/12/2022
Registro : RG – 3697 –  2020
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