Rispondono del danno i sindaci [di un intermediario finanziario] che, pur pienamente consapevoli di un investimento dell’amministratore avente carattere distrattivo e della sua rischiosità a fronte dell’incapacità patrimoniale della società, omettano di denunciare le gravi irregolarità alla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 52 e 110 TUB e propongano il ricorso ex art. 2409 c.c. con notevole ritardo rispetto alla conoscenza o conoscibilità del carattere pregiudizievole dell’operazione. L’inerzia nella denuncia e il ritardo nel ricorso al Tribunale pregiudicano infatti la possibilità di intervenire, anche in via cautelare, per escludere o limitare i danni, tenuto conto dei poteri autoritativi riconosciuti ai commissari nominati dalla Banca d’Italia.
La piena consapevolezza, da parte dei sindaci, dell’operazione pregiudizievole e della sua rischiosità rende irrilevanti, ai fini dell’esclusione della loro responsabilità, il successivo sequestro della documentazione contabile e la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte di autorità che abbiano svolto accertamenti di diversa natura.
Assume carattere obiettivamente distrattivo, secondo una valutazione da compiere necessariamente ex ante, la decisione dell’amministratore [di un intermediario finanziario] di investire l’intera liquidità sociale, già destinata a soddisfare le richieste di escussione delle garanzie prestate, in obbligazioni subordinate emesse da una società di recente costituzione e con capitale sociale limitato, in mancanza di qualsivoglia valutazione preventiva sul merito e sulla sicurezza dell’investimento.
Il caricamento nel software di gestione del processo civile telematico del provvedimento di designazione del collegio è un adempimento di carattere amministrativo, che in quanto tale non incide sulla validità della sentenza. È pertanto infondata l’eccezione di nullità della sentenza fondata sulla designazione del collegio in data successiva alla camera di consiglio, quando non sia stata contestata, con querela di falso, l’attestazione che la decisione è stata assunta dal collegio indicato in epigrafe nella data riportata. L’eventuale violazione delle tabelle organizzative sulla formazione dei collegi integra una mera irregolarità, che non incide sulla validità della decisione.
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di appello con cui si censuri una violazione processuale che non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. Convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivo di impugnazione, l’impugnante deve indicare specificamente, a pena d’inammissibilità, quale pregiudizio l’invocato vizio processuale abbia arrecato alle proprie attività difensive.
Il dovere di controllo posto a carico dei sindaci eccede la mera verifica formale e si estende a tutta l’attività sociale, in funzione di tutela dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali. Compito essenziale del collegio sindacale è verificare, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c., il rispetto dei principi di corretta amministrazione, controllando in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. Il controllo di legalità affidato ai sindaci investe quindi il contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori, allo scopo di verificare che le scelte discrezionali restino entro i limiti della buona amministrazione.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è compatibile con lo stato di liquidazione della società. Integrano gravi irregolarità, idonee a giustificare la revoca dei liquidatori e la nomina di amministratori giudiziari con i poteri dell’organo liquidatorio, l’insanabile conflitto tra i liquidatori che impedisce la prosecuzione della liquidazione, l’assunzione di obbligazioni in contrasto con le finalità liquidatorie, gli ostacoli opposti alla vigilanza del collegio sindacale [anche tenendo riunioni dell’organo liquidatorio senza preventiva comunicazione ai sindaci], la mancata approvazione dei bilanci di liquidazione e le carenze gestionali attestate dalla società di revisione, trattandosi di una situazione potenzialmente dannosa per l’interesse sociale.
Agli amministratori giudiziari nominati in sostituzione dei liquidatori revocati possono essere conferiti, ai sensi dell’art. 92, comma 4, disp. att. c.c., anche i poteri dell’assemblea di approvazione dei bilanci di liquidazione, quando l’organo liquidatorio sia disfunzionale e l’assemblea, per il conflitto tra i soci, non riesca a pervenire all’approvazione.
La tardiva approvazione dei progetti di bilancio da parte del collegio dei liquidatori non elide la gravità del ritardo nella procedura di liquidazione, specie quando la società di revisione abbia dichiarato di non poter esprimere un giudizio e i bilanci non risultino approvati dall’assemblea.
Il liquidatore che, in situazione di conflitto di interessi, conferisca incarichi a società riferibili al proprio convivente more uxorio deve provare la funzionalità delle operazioni alla liquidazione e l’utilità per la società dei contratti conclusi; in difetto, tali condotte concorrono a integrare le gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c.
La denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione è applicabile alla società a responsabilità limitata in forza dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c., introdotto dall’art. 379 d.lgs. 14/2019, che ne costituisce il fondamento normativo espresso e autonomo, e il richiamo di tale disposizione all’art. 2409 c.c., abrogato dal d.lgs. 47/2026, deve intendersi riferito all’art. 2396-quater c.c., che disciplina ora il medesimo istituto; il rimedio si affianca alla revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. senza sovrapporsi a essa, perché diversi sono la legittimazione e i provvedimenti che il tribunale può adottare.
La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e amministratori non esclude la competenza del tribunale sulla denuncia di gravi irregolarità, perché il procedimento ha natura lato sensu cautelare e si conclude con provvedimenti inidonei al giudicato, mentre l’art. 818 c.p.c. attribuisce agli arbitri il potere cautelare soltanto se espressamente previsto dalle parti, e perché coinvolge anche interessi generali, come dimostra la legittimazione del pubblico ministero [clausola statutaria priva di previsioni sulla competenza cautelare degli arbitri].
Il ricorso per denuncia di gravi irregolarità non deve indicare la domanda di merito che si intende proporre, perché la natura cautelare del procedimento va intesa in senso lato, con riguardo alla funzione preventiva delle misure, e manca la strumentalità rispetto a un giudizio di cognizione, anche di responsabilità, la cui proposizione è meramente eventuale.
Le omissioni dell’amministratore rispetto alle richieste del socio di consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. non integrano gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario, perché non sono idonee a cagionare un danno diretto alla società e possono essere rimosse con il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
Le irregolarità nella convocazione, nell’informazione preassembleare e nella verbalizzazione di una singola assemblea non giustificano il controllo giudiziario, perché le irregolarità rilevanti devono investire l’intera attività sociale e i singoli atti autonomamente impugnabili vanno censurati con l’impugnazione della deliberazione, salvo che la violazione delle norme di funzionamento sia ripetuta al punto da divenire abituale [avviso privo della data di seconda convocazione, documentazione economico-finanziaria non messa a disposizione dei soci e verbale asseritamente distorsivo].
La denuncia di una gestione imprudente che non individui specifiche condotte dell’amministratore, gli obblighi violati e le ragioni della manifesta imprudenza delle scelte non è sufficiente a fondare il sospetto di gravi irregolarità, perché l’ispezione assumerebbe una funzione meramente esplorativa [esposizione debitoria derivante da contenziosi in materia di responsabilità sanitaria, a fronte di bilanci in utile costante con crescita del valore della produzione e riduzione dell’indebitamento].
La compromissione del rapporto fiduciario tra il socio e l’amministratore e i conflitti familiari tra i soci non rilevano ai fini del controllo giudiziario, perché non riguardano atti compiuti in nome o nell’interesse della società e il procedimento non è strumento per dirimere le controversie tra soci o tra soci e amministratori [amministratore unico, fratello del socio, che aveva preso posizione contro quest’ultimo in un procedimento familiare].
Il fondato sospetto di gravi irregolarità richiede l’allegazione e la documentazione di fatti dotati di riscontro obiettivo e non di meri sospetti o supposizioni, e le irregolarità rilevanti consistono in violazioni di regole giuridiche idonee a compromettere la corretta gestione, restando insindacabile il merito delle scelte gestorie salvo che appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti o compiute in conflitto di interessi, e devono essere gravi, attuali e idonee a cagionare alla società un danno anche solo futuro purché patrimonialmente rilevante, perché il controllo giudiziario ha finalità ripristinatoria e non sanzionatoria.
Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. è un controllo di legalità che non si estende all’opportunità e alla convenienza delle scelte gestorie, sicché non integra grave irregolarità l’operazione infragruppo [cessione di una partecipazione dalla controllante alla controllata per estinguere un debito intercompany] assentita in sede assembleare, preceduta da pareri tecnici e non contraria a criteri di ragionevolezza o a principi contabili, normativi o statutari, perché la mera possibilità di ottenere un prezzo più vantaggioso attiene all’interesse dei singoli soci più che a quello della società, specie quando la denuncia sia espressione del dissidio tra gruppi di soci titolari di quote paritetiche.
Nel reclamo avverso il decreto che rigetta la denuncia ex art. 2409 c.c., le operazioni gestorie la cui valutazione non sia stata impugnata restano estranee al devoluto e non possono essere valorizzate come condotte reiterate per desumerne l’irregolarità dell’unica operazione riproposta all’esame della corte.
In tema di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., i soci legittimati a procedere alla denunzia di gravi irregolarità sono normalmente abilitati ad accedere ad ulteriori rimedi per contrastare condotte gestionali irregolari, rimedi che, talvolta, hanno in comune con la prima taluni presupposti o taluni effetti (si pensi, ad esempio, alla denunzia di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 c.c., alle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di gestione o di controllo, alla revoca cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c.). La denunzia al tribunale non può essere qualificata, in termini rigidi, come rimedio di «ultima istanza», sotto il duplice profilo che, ai fini della possibilità di ricorrere allo strumento di cui all’art. 2409 c.c., da un lato, non sarebbe necessario preliminarmente avere esperito ogni altro rimedio concesso dall’ordinamento e, dall’altro, le gravi irregolarità oggetto della denunzia non debbono essere, sotto il profilo ontologico, diverse dai fatti che hanno dato origine (o che possono dare origine) all’attivazione degli altri strumenti rimediali.
L’autonomia del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. rispetto agli altri strumenti di tutela, endosocietari o giudiziari, previsti dalla legge contro le irregolarità compiute dall’organo gestorio, discende direttamente dalla sua stessa natura, volta a garantire l’interesse generale alla corretta amministrazione della società. Quanto al rapporto tra denunzia ex art. 2409 c.c. e impugnazione delle delibere degli organi societari, occorre considerare che le relative impugnazioni possono attenere a questioni diverse dall’esercizio dell’attività di impresa e non richiedono il danno (attuale o potenziale) alla società, sì da non avere in via di principio alcuna rilevanza ai fini del controllo giudiziario. Tuttavia, anche in tali casi, i vizi invalidanti potrebbero consistere in violazioni delle regole organizzative e di diritti dei singoli soci o di terzi suscettibili di influire negativamente sulla gestione della società, quantomeno in via potenziale (ad esempio, in quanto tentano di escludere uno o più soci dalla partecipazione alla vita societaria). In breve, i vizi di cui possono essere affette le delibere degli organi sociali non sono sempre idonei a configurare gravi irregolarità rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c., ma possono coincidere con tale fattispecie, qualora suscettibili di influire sull’esito della gestione: in quest’ultima ipotesi, gli stessi fatti costituiscono il presupposto di distinte iniziative giudiziali, aventi finalità ed effetti diversi. Inoltre, le irregolarità che danno luogo a vizi delle delibere societarie possono costituire l’indice rivelatore della volontà del gruppo di comando di una società di estromettere dalla vita sociale altri soci e, comunque, della presenza di ulteriori irregolarità che, proprio attraverso impedimenti alla partecipazione alle assemblee o al controllo degli atti sociali, vengono celate. Il rapporto tra denuncia ex art. 2409 c.c. e impugnazione delle delibere societarie va dunque risolto in termini di piena «autonomia» del primo istituto rispetto al secondo (e, pertanto, di «concorrenza» e non di reciproca esclusione): il giudice chiamato a valutare l’esistenza delle gravi irregolarità nella gestione potrà, incidentalmente, prendere in esame vizi, formali o sostanziali, che afferiscono alle delibere, al fine di valutare non già l’atto in sé ovvero la sua eliminazione (che va chiesta attraverso l’impugnazione delle deliberazioni), ma le ripercussioni di quei vizi sulla corretta gestione societaria. In questa prospettiva, un bilancio asseritamente illegittimo potrà essere censurato mediante l’impugnazione della delibera che lo ha approvato allorquando il socio intenda eliminare quel documento contabile dal mondo giuridico ovvero contestare le singole appostazioni; ma ciò non esclude che il socio, che abbia interesse a valutare l’incidenza dei vizi contabili sulla gestione operativa della società, possa fare ricorso al diverso rimedio di cui all’art. 2409 c.c. In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’oggetto e gli effetti dell’impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio e del procedimento di cui all’art. 2409 c.c. sono differenti e solo parzialmente coincidenti: nella prima si controverte e si decide, all’esito di un processo a cognizione piena ed esauriente concluso con sentenza idonea al giudicato, della rispondenza del bilancio a chiarezza e del rispetto dei principi di verità e correttezza, posti dall’art. 2423 c.c. e valutati alla stregua dei criteri di cui agli artt. 2423-bis e ss. c.c.; nel secondo, si accerta sommariamente la fondatezza o meno della denuncia di gravi irregolarità nella gestione della società, nell’interesse esclusivo di quest’ultima, senza statuire definitivamente su diritti soggettivi dei soci o dei terzi.
Le irregolarità gestorie costituiscono motivo necessitante l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. in quanto le stesse siano tali da determinare, quanto meno, un pericolo di danno attuale per la società, nell’ambito della quale le stesse sono state poste in essere, così da legittimare l’intervento giudiziale in funzione non solo ripristinatoria della legalità (normativa e statutaria) violata dagli amministratori, ma soprattutto tendenzialmente eliminatoria (mediante l’affidamento, nei casi più gravi, dei compiti gestori dell’ente ad amministratore nominato dal Tribunale) del pericolo di danno determinato dall’azione irregolare degli amministratori, il tutto nell’interesse della società, dei suoi creditori e dei terzi comunque in rapporto con l’ente. Pertanto, qualora gli effetti dannosi si siano interamente prodotti e non sia oggettivamente possibile rimuovere le irregolarità medesime, non vi è più spazio per l’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c., dovendosi considerare la denuncia disciplinata da tale norma caratterizzata, come suo elemento tipizzante, dalla potenzialità dannosa delle gravi irregolarità gestorie – potenzialità di danno da valutare con giudizio prognostico – e dalla possibilità che, attraverso l’intervento del Tribunale, si riesca ad impedire o a rimuovere o quanto meno a ridurre il potenziale danno che le accertate gravi irregolarità possano arrecare alla società.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione societaria. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società che “una o più società controllate” (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata. Le violazioni devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, solo indirettamente agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale (la norma, infatti, fa riferimento non a “gravi irregolarità” in genere, ma a “gravi irregolarità nella gestione”). In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) degli amministratori, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria. Le irregolarità devono involgere l'attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.. Quindi, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile.
Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta non siano più tangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c. In conclusione, il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità e, in particolare, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili e non rilevano le irregolarità i cui effetti non siano più attuali.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Oggetto di denuncia è il “fondato sospetto” di “gravi irregolarità nella gestione”, purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.
L'istituto è privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni tipiche delle azioni di responsabilità.
Il presupposto della potenzialità del danno comporta che l'intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l'azione lesiva abbia esaurito i propri effetti, in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società, nell’ottica di tutela, dell'ente e dei suoi soci, a non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale. Tale natura dello strumento ex art. 2409 c.c. (apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio) impedisce che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.
La denuncia ex art 2409 c.c. non è strumento mediante il quale dirimere le controversie tra soci o tra soci e amministratori e, in ogni caso, l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l'andamento economico dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità. Gravi irregolarità gestionali, in violazione dei doveri, sono quindi integrate da tutti quei comportamenti degli amministratori che concretizzino un adempimento degli obblighi di legge e di statuto effettuato in modo inesatto ed inadeguato, ovvero che comportino una grave inosservanza, con un comportamento attivo o anche omissivo, di uno o più doveri che gli amministratori avrebbero dovuto ottemperare, tali da arrecare (o poter, in concreto, arrecare) grave pregiudizio alla società. Le gravi irregolarità possono quindi consistere nella violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico, previsti da norme civili, penali, tributarie e amministrative, ovvero riguardare anche violazioni di generici obblighi di gestione diligente; in ogni caso, le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. devono essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la società.
A fronte di una conclamata situazione di confusione e irregolarità gestoria e in considerazione dell'ingiustificato protrarsi dell'inerzia della gestione (anche di fatto) rispetto ai propri obblighi, nonché della situazione economico-patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2482-bis c.c., così come denunciate dal sindaco unico, è necessario procedere alla revoca dell'amministratore unico e alla nomina di un amministratore giudiziario esterno dotato di specifiche competenze ed esperienze. Date le gravi e preoccupanti anomalie nell'assetto gestorio della società a fronte di un amministratore unico che, una volta scoperta ex post la propria nomina, omette comunque di adottare misure volte a evitare il protrarsi delle gravi irregolarità, è necessario altresì disporre l'immediata efficacia del provvedimento del Tribunale ex art. 741 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 2409 c.c. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull'organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.
L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società: oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. L’attualità delle irregolarità denunziate ex art. 2409 c.c., assurge, da sempre, a presupposto indispensabile per l’intervento suppletivo del Tribunale nel senso che la mancanza di attualità esclude la funzione stessa del procedimento in quanto la sostituzione dell’organo amministrativo si spiega e giustifica quando sussiste e persiste, nel momento del procedimento, una situazione di irregolarità cui (l’amministratore giudiziario è chiamato a) porre rimedio. Le irregolarità devono essere attuali in termini non soltanto di permanenza delle conseguenze negative per la corretta gestione della società ma anche di concreta possibilità di rimuoverle mediante, appunto, i provvedimenti che il Tribunale potrebbe adottare in esito al procedimento camerale; non è dunque consentita l’adozione di provvedimenti giudiziali nel contesto di un procedimento ex art. 2409 c.c. non soltanto quando le conseguenze pregiudizievoli abbiano perso il requisito dell’attualità perché rimosse in epoca successiva ma anche quando le irregolarità denunciate abbiano già esaurito tutti i loro effetti e non ne sia più possibile la rimozione, residuando, al più e soltanto, il rimedio risarcitorio.
Il requisito dell'attualità del pregiudizio ai fini della denunzia al Tribunale , pur non esplicitamente dichiarato, è chiaramente enucleabile da una lettura sistematica delle varie norme scaturenti dal disposto dell’art. 2409 c.c. e, ancor più, appare essere il naturale portato del suo terzo comma, ove si dispone che il Tribunale «non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute». Pertanto, lo scopo della denuncia ex art. 2409 c.c. è mettere i soci di maggioranza di fronte all’alternativa tra eliminare spontaneamente le irregolarità o ottenerne l’eliminazione attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Pertanto, qualora i nuovi amministratori abbiano eliminato le irregolarità delle precedenti gestioni societarie, l’azione in questione non potrà trovare accoglimento.
L’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.
Con riferimento al rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ., va osservato che la nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” - a differenza della precedente formulazione che richiedeva il “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci” - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Le gravi irregolarità devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.