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Sentenze con tag: diritto di controllo ed ispezione

Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2025
Il diritto di controllo ed ispezione del socio di s.r.l.: presupposti per il relativo esercizio
Il diritto di controllo e ispezione sulla gestione sociale, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. in favore del socio di...

Il diritto di controllo e ispezione sulla gestione sociale, previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. in favore del socio di s.r.l., ha natura di diritto potestativo intrinsecamente connesso alla qualità di socio e funzionale all'esercizio del potere di controllo individuale sulla gestione della società.

Ne consegue che tale diritto non può essere esercitato da chi abbia perso la qualifica di socio, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto sociale, come nel caso di recesso, esclusione o di mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale a seguito del suo azzeramento per perdite. La legittimazione all'esercizio del diritto di ispezione deve sussistere al momento della richiesta di accesso alla documentazione, risultando irrilevante che i documenti richiesti si riferiscano a un periodo in cui il richiedente era ancora socio; va quindi disattesa la tesi, sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, che ammette l’esercizio del diritto di controllo anche dopo il recesso o l’esclusione, fermo che il socio può esercitarlo prima del recesso proprio in funzione di una scelta consapevole.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui l’ex socio chieda l’accesso alla documentazione sociale difetta inoltre di strumentalità quando le azioni di merito prospettate non richiedano quei documenti: l’azione risarcitoria contro l’amministratore che, al di là della sua qualificazione, lamenti un danno riflesso al patrimonio sociale, esperibile ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., e l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale fondata soltanto sull’omessa redazione di una situazione patrimoniale aggiornata.

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22/09/2026
Data sentenza: 09/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 12537 –  2025
Tribunale di Roma, 23 Ottobre 2026
Diritto di ispezione del socio non amministratore ex art. 2476 c.c.: contenuto e limiti
Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie...

Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato.

Il diritto può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e, pertanto, incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

Se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

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02/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro : RG – 5718 –  2024
Tribunale di Roma, 23 Ottobre 2026
La pretesa di ricevere la documentazione sociale via e-mail è contraria a buona fede
L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e...

L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto permea il modello organizzativo del tipo s.r.l. ed è uno dei tratti distintivi più significativi rispetto al modello s.p.a. La rilevanza centrale del socio si impone anche in ragione delle materie riservate alla sua competenza e a quelle che un terzo del capitale sociale voglia sottoporre all’assemblea ex art. 2479 c.c.; stante l’ampio spettro dei fini in relazione ai quali può essere esercitato il controllo (prodromico all’impugnazione di delibera sociale, alla denunzia di fatti ex art. 2408 c.c., all’esercizio del diritto di recesso e altro) il socio che non è amministratore (né di diritto né di fatto) ha diritto di avere notizie sugli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato. La prerogativa riguarda i documenti relativi all’amministrazione e, dunque, legittima la richiesta di accedere, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, al libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo, al libro inventari, al libro giornale, ai registri IVA, alle dichiarazioni fiscali, alle fatture attive e passive, al registro cespiti, agli estratti conto bancari e a tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.

Il diritto di accesso può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e non necessita, in generale, di motivazione.

Il limite generale della correttezza e della buona fede non concorre a definire le caratteristiche identificative del diritto ma solo a modularne le modalità di esercizio. Il superamento del limite generale della buona fede può essere individuato in richieste oggettivamente vessatorie, ad esempio perché reiterative di istanze già evase o che manifestino nei tempi o nei modi, per l’eccessiva vaghezza, un carattere ostruzionistico o emulativo.

Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

Se è vero che al socio non amministratore di s.r.l. è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia (ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi), è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

La richiesta del socio di ricevere la documentazione sociale via e-mail a cura e spese (di gestione) della società travalica il diritto del socio a essere informato, in quanto, ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il socio non amministratore di una s.r.l. ha diritto ad accedere presso il luogo in cui la società conserva la propria documentazione sociale, contabile e amministrativa, e ha diritto a consultare tutta la documentazione che ivi si trova. Del resto, mentre la richiesta di invio di uno specifico atto anche tramite mail potrebbe ritenersi incluso nell’ambito del diritto del socio ad avere contezza degli affari sociali, interpretato in un’ottica di buona fede e correttezza, l’invio di tutta la documentazione contabile senz’altro esorbita dal diritto del socio.

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24/04/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 6028 –  2024
Tribunale di Venezia, 19 Aprile 2024, n. 1264/2024
Evidenza
L’amministratore di s.r.l. ha accesso diretto a tutta la documentazione sociale
Il diritto amministrativo concesso al socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c. dà per scontata l’appartenenza...

Il diritto amministrativo concesso al socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c. dà per scontata l'appartenenza in iure a chi amministra la società di simili, ed ancor più intensi, diritti, in quanto diretti artefici di quegli affari, nonché redattori e custodi di quei libri e documenti. Infatti, a differenza di quanto accade per il socio, il quale, per accedere alla documentazione di interesse, deve interagire necessariamente con l’organizzazione sociale, l’amministratore ha accesso diretto a tutta la documentazione sociale.

L'art. 2476, co. 2, c.c. riconosce ai soci di s.r.l. che non partecipano all'amministrazione il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Detta disposizione riconosce ai soci un diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all'intera documentazione sociale, a prescindere dalla entità della partecipazione al capitale sociale, il cui esercizio non è subordinato alla ricorrenza di esigenze e di interessi particolari e rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ossia nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio, il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatta valere.

Devono ritenersi illegittime le richieste di informazioni avanzate per perseguire finalità contrastanti con l'interesse della società, ossia quelle richieste di informazioni che appaiano palesemente avanzate al fine di pregiudicare la società e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell'impresa collettiva.

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16/10/2024
Data sentenza: 19/04/2024
Numero: 1264/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 3327 –  2024
Tribunale di Venezia, 29 Gennaio 2024
Domanda di ispezione del socio di s.r.l.: carattere abusivo della richiesta di accesso indiscriminato a tutte le mail aziendali
La richiesta di accesso indiscriminato a tutte le mail aziendali risulta connotata da abusività: il diritto di consultazione della documentazione...

La richiesta di accesso indiscriminato a tutte le mail aziendali risulta connotata da abusività: il diritto di consultazione della documentazione sociale non si estende a qualsivoglia documentazione presente in società ma solo a quella concernente la gestione della società. Tra essa vi può certamente rientrare anche la corrispondenza via mail qualora essa abbia la valenza di “documenti relativi all’amministrazione”, ma il diritto di consultazione non può ritenersi sussistente indistintamente con riferimento a tutte le mail sociali che di regola, hanno assai vario contenuto, anche “deformalizzato” e non necessariamente attinente a veri e propri atti gestori nel senso fatto proprio dalla normativa in esame. Pertanto, la pretesa di consultare in via del tutto indiscriminata ed indistinta tutta la corrispondenza via mail, senza alcuna perimetrazione neppure “di massima” e senza alcun ragionevole criterio di selezione rende non accoglibile la relativa istanza.

La competenza territoriale in tema di domanda di ispezione ex art. 2476, co. 2, c.c. va vagliata sulla scorta della proposizione della domanda, con la conseguenza che tale domanda deve essere necessariamente radicata ove i documenti sono collocati, quindi salvo prova contraria, presso la sede legale. In caso di società controllate, qualora il socio proponga due distinte domande ispettive (una per la documentazione della controllante ed una per la documentazione della controllata), non può essere invocato il cumulo di cui all’art 33 c.p.c., posto che il diritto ispettivo non riguarda i medesimi documenti, essendo relativi a due società differenti, benché una sia controllata dall’altra.

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24/09/2024
Data sentenza: 29/01/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 11895 –  2023
Tribunale di Torino, 10 Febbraio 2023
L’esercizio del diritto di ispezione dei soci di s.r.l.: il diritto di estrarre copia della documentazione
Deve essere concessa al socio la possibilità di estrarre copia della documentazione sociale consultata ai sensi dell’art. 2476, co. 2,...

Deve essere concessa al socio la possibilità di estrarre copia della documentazione sociale consultata ai sensi dell'art. 2476, co. 2, c.c., tenuto conto che tale possibilità appare connaturata alla effettività dell'esercizio del diritto di controllo, altrimenti in fatto limitato o, comunque, richiedente modalità di consultazione che, data la complessità della documentazione da esaminare, risulterebbero eccessivamente onerose ovvero non esaustive.

L’esercizio della facoltà di controllo non trova limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede e, in genere, dalle esigenze di tutela della società medesima; attengono all'esercizio della suddetta facoltà anche la possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta, nonché di operare l'esame così richiesto attraverso terzi professionisti appositamente incaricati.

Il diritto di controllo può essere esercitato in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l'utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali. Pertanto, salvi casi di palese violazione del dovere di buona fede e salve le esigenze di riservatezza della società, che possono comportare l’adozione di accorgimenti opportuni, come il mascheramento di dati sensibili o la stipulazione di accordi di riservatezza, negare al socio la possibilità di estrarre copia dei documenti, sia pure a sue spese, si traduce in una violazione mediata del diritto del socio a esercitare il controllo ex art. 2476, co. 2, c.c.

L’interesse del socio a informarsi e ispezionare la documentazione relativa alla gestione non è strettamente legato al tempo di formazione del singolo documento ed è ben possibile che una verifica sull’operato degli amministratori, anche ma non soltanto ai fini di un’azione di responsabilità, richieda l’esame combinato di documenti formatisi in tempi diversi, purché tuttora conservati dalla società e quindi nell’arco dei dieci anni previsti dall’art. 2220 c.c.

L’interesse del socio a informarsi e ispezionare i documenti sociali, per sua natura, è normalmente incompatibile con i tempi di un giudizio ordinario di cognizione.

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25/02/2024
Data sentenza: 10/02/2023
Registro : RG – 24028 –  2022
Tribunale di Palermo, 9 Agosto 2022
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c.
I contrasti fra la società e i soci aventi ad oggetto la presunta appropriazione, da parte dei primi, di beni...

I contrasti fra la società e i soci aventi ad oggetto la presunta appropriazione, da parte dei primi, di beni della seconda, pur se pregressi e documentati, non elidono il diritto di ispezione ex art. 2476, co. 2, c.c. dei soci non amministratori, ferma restando la pretesa restitutoria e risarcitoria della società laddove le contestazioni – da far valere in altro giudizio – risultino fondate. Tali conflitti possono semmai rilevare sotto il profilo processuale ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

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13/11/2023
Data sentenza: 09/08/2022
Registro : RG – 10251 –  2022
Tribunale di Milano, 19 Ottobre 2022
Estinzione della società e fenomeno successorio verso i soci dei rapporti giuridici non venuti meno
Le società di capitali si estinguono immediatamente per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui all’estinzione...

Le società di capitali si estinguono immediatamente per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui all’estinzione e alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società (di persone o di capitali che sia) non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, sia dal lato passivo avuto riguardo alle obbligazioni che dal lato attivo con riferimento ai diritti e ai beni non compresi nel bilancio di liquidazione. Detti diritti e beni vengono trasferiti ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei diritti di credito illiquidi e non ancora esigibili.

L’estinzione della società comporta il venir meno dell’ente, dei suoi organi, del contratto sociale e dei diritti sociali ad esso afferenti, salvi taluni diritti che potranno sopravvivere all’estinzione dell’ente od insorgere all’esito della liquidazione.

Il diritto di controllo ed ispezione di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto potestativo strumentale a qualunque prerogativa del socio e non solo all’esercizio dell’azione di responsabilità. Trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata, esso non può sopravvivere all’estinzione dell’ente. L’estinzione dell’ente e del contratto comportano il venir meno di tale diritto in capo all’ex socio e corrispondentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente.

L’art. 2496 c.c., proprio a conclusione della fase di liquidazione della società e della correlata estinzione, consente a chiunque – ivi compresi dunque gli ex soci – di esaminare i libri sociali che devono essere depositati e conservati presso l’ufficio del Registro delle Imprese per dieci anni.

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07/05/2023
Data sentenza: 19/10/2022
Registro : RI – 35426 –  2022
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