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Sentenze con tag: dolo

Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2026, n. 6654/2026
Nullità della rinuncia all’azione di responsabilità e della manleva per fatti occultati dall’amministratore
Sono nulle la rinuncia all’azione sociale di responsabilità deliberata dall’assemblea e la manleva rilasciata dagli acquirenti dell’intero capitale sociale in...

Sono nulle la rinuncia all’azione sociale di responsabilità deliberata dall’assemblea e la manleva rilasciata dagli acquirenti dell’intero capitale sociale in favore dell’amministratore, quando la responsabilità sia fatta valere per fatti emersi soltanto dopo l’acquisizione e celati al momento della cessione. Pur essendo in astratto ammissibile la rinuncia preventiva a un diritto risarcitorio futuro, essa trova un limite invalicabile nella determinatezza del suo oggetto, che richiede la consapevolezza dell’assemblea non solo dei singoli fatti di mala gestio ma anche dei loro effetti sul patrimonio sociale, e nell’art. 1229 c.c., che esclude la validità dei patti che esonerano preventivamente il debitore dalla responsabilità per dolo o colpa grave [rinuncia deliberata all’indomani della compravendita dell’intero capitale, riferita genericamente agli atti descritti in bilancio e nei libri sociali, a fronte di pagamenti corruttivi occultati dall’amministratore, che nel contratto di compravendita aveva garantito il rispetto delle normative anticorruzione].

La manleva rilasciata in favore dell’amministratore è nulla se non prevede un limite quantitativo, perché la regola dell’art. 1938 c.c. ha portata transtipica ed esprime un principio di ordine pubblico valido per tutte le garanzie personali, tipiche o atipiche, a maggior ragione quando la manleva riguardi fatti non determinati e non conosciuti dal mallevadore al momento del rilascio. La manleva è altresì nulla nella parte in cui abbia ad oggetto fatti dolosi, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1229, 1900 e 1917 c.c.

Il pagamento, autorizzato dall’amministratore, di commissioni a dipendenti delle società clienti per agevolare l’acquisizione di commesse, realizzato attraverso società schermo, fatture fittizie e contratti simulati, costituisce atto di mala gestio indipendentemente dalla configurabilità del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., perché si risolve nell’attribuzione senza titolo a terzi di somme per prestazioni inesistenti, sottratte al patrimonio sociale. Alla società basta provare l’uscita delle somme, mentre spetta all’amministratore giustificarne l’impiego; questi risponde inoltre, in mancanza di prova delle misure adottate, per non aver predisposto un assetto organizzativo adeguato anche alla prevenzione dei reati nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Quando l’amministratore convenuto per il risarcimento del danno derivante dal pagamento di commissioni corruttive invochi la compensatio lucri cum damno, deducendo il margine conseguito dalla società sulle commesse, spetta a lui provare in modo rigoroso e specifico che il vantaggio rientri nella serie causale dell’illecito, e dunque che i pagamenti siano stati determinanti per la conclusione dei contratti e in quale misura; in mancanza di tale prova il vantaggio non si detrae dal danno.

Sono risarcibili dall’amministratore responsabile di pagamenti illeciti le spese per l’indagine forense e finanziaria che ne ha consentito l’emersione, i costi della regolarizzazione fiscale e le sanzioni e gli interessi pagati con il ravvedimento operoso, anche quando una precedente verifica fiscale, svolta senza disporre della documentazione poi emersa, non abbia rilevato irregolarità, nonché il danno alla reputazione commerciale della società, liquidabile in via equitativa. Non sono risarcibili, invece, le spese sostenute per l’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001, che non è obbligatorio e non è in rapporto di causalità con gli illeciti.

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02/10/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 6654/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 2630 –  2021
Tribunale di Bari, 2 Marzo 2026, n. 685/2026
Dolo omissivo sui debiti fiscali della società nell’accordo tra soci e natura preliminare dell’accordo conciliativo
In tema di annullamento del contratto per dolo omissivo, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della...

In tema di annullamento del contratto per dolo omissivo, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la mera reticenza non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto, occorrendo che l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con astuzia o malizia, a realizzare l’inganno perseguito e a determinare l’errore del deceptus.

Ne consegue che va rigettata la domanda di annullamento dell’accordo quando difetti l’allegazione e la prova di un comportamento preordinato all’inganno e la circostanza taciuta avrebbe potuto essere verificata dall’altro contraente con l’ordinaria diligenza, come quando il socio di minoranza di una s.r.l. familiare, che impugna l’accordo conciliativo concluso in mediazione con il fratello amministratore, alleghi di avere appreso solo dopo, dalle cartelle esattoriali, debiti fiscali della società relativi a esercizi precedenti che avrebbe potuto verificare, e i testimoni riferiscano soltanto che della situazione debitoria non si era parlato.

L’accordo conciliativo con cui il socio di minoranza offre di acquistare la quota del socio di maggioranza, che accetta, prevedendo la stipula della cessione per atto notarile entro un termine e reciproci adempimenti preliminari, ha natura di contratto preliminare con efficacia obbligatoria e non traslativa: va quindi respinta la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento delle quote e di condanna al pagamento del prezzo, in difetto di domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; è inammissibile la domanda di risoluzione proposta per la prima volta nella prima memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. Difetta invece l’interesse alla condanna alla cessione dei beni in comproprietà che lo stesso accordo abbia già trasferito con efficacia immediata.

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25/09/2026
Data sentenza: 02/03/2026
Numero: 685/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaella Simone
Registro : RG – 863 –  2021
Corte d’appello di Torino, 9 Ottobre 2026, n. 952/2024
Maglia CR7 e marchio cromatico di fatto della Juventus: contraffazione, retroversione degli utili, font non tutelato e responsabilità del licenziante
Sulla stessa maglia da gioco possono coesistere il diritto del fornitore tecnico sul disegno non registrato e il marchio cromatico...

Sulla stessa maglia da gioco possono coesistere il diritto del fornitore tecnico sul disegno non registrato e il marchio cromatico di fatto della società calcistica, che se ne serve pubblicamente nell’attività sportiva e la commercializza. Contraffa tale marchio, e integra concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi, la maglia che riproduca le due bande bianca e nera con la striscia centrale rosa adottate dalla squadra per quella stagione e lo scudetto appena vinto, anche se reca il marchio, dotato di autonoma notorietà, del calciatore che vi militava. La retroversione degli utili prevista dall’art. 125, terzo comma, c.p.i. spetta in ogni caso, in alternativa al lucro cessante, e dagli utili si detraggono i soli costi di produzione e non la royalty pagata al licenziante del marchio; il danno emergente comprende le spese sostenute per accertare l’illecito.

Non è tutelabile né come opera dell’ingegno né come disegno o modello il carattere tipografico della società che si distingua in misura minima da un font anteriore, valutato sulla parola effettivamente riprodotta sulla maglia contestata, e un premio attribuito da una società commerciale del settore non ne attesta il valore creativo. Sono inammissibili in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., voci di danno non dedotte in primo grado, e non viola l’ordine di ritiro dal commercio il contraffattore che abbia sospeso le vendite dopo l’inibitoria, quando i prodotti restino in circolazione per rivendite di terzi acquirenti anteriori.

Il dolo che giustifica l’annullamento del contratto di licenza di marchio ai sensi dell’art. 1439 c.c. richiede la prova rigorosa, in quanto la fattispecie coincide con il delitto di truffa, degli artifici o raggiri, dell’animus decipiendi, della consapevolezza della falsa rappresentazione indotta nella vittima, della caduta in errore del deceptus e del nesso causale valutato anche alla luce dell’ordinaria diligenza della vittima. L’approvazione da parte del licenziante del modello di maglia predisposto dal licenziatario e allegato al contratto non integra alcuno di tali elementi, né vale come garanzia implicita che il prodotto non leda diritti di terzi.

L’assenza di lesione dei diritti di terzi da parte del modello inserito nella licenza su volontà anche del licenziatario non costituisce oggetto di un’obbligazione del licenziante e non rientra nel sinallagma, sicché l’inibitoria ottenuta dal terzo non integra un suo inadempimento né fonda la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.; la royalty versata in unica soluzione conferma che l’interesse a richiamare i segni del terzo era del licenziatario, titolare dei ricavi. Viola invece la buona fede nell’esecuzione il licenziante che rifiuti di autorizzare un modello alternativo non interferente, e il danno può essere liquidato equitativamente in una frazione modesta dei ricavi della maglia contraffatta, perché un prodotto privo dei colori della squadra avrebbe avuto un riscontro commerciale assai inferiore.

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22/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 952/2024
Carica: Presidente
Giudice: Emanuela Germano Cortese
Relatore: Francesco Rizzi
Registro : RG – 100 –  2023
Tribunale di Bari, 9 Ottobre 2026, n. 3363/2024
Cessione di quote e dei crediti del socio, intestazione fiduciaria e prova dei vizi del consenso negli atti tra coniugi
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si determina con valutazione ex ante della domanda e si estende,...

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si determina con valutazione ex ante della domanda e si estende, per connessione, alle domande di annullamento di donazioni e compravendite immobiliari tra coniugi prospettate come parte della medesima vicenda di trasferimento delle quote.

Il socio che, ceduta la partecipazione, pretenda dalla società la restituzione dei finanziamenti e dei versamenti in conto futuro aumento di capitale difetta di titolarità dei crediti quando li abbia ceduti con coeve scritture private, sottoscritte alla presenza di testimoni e non disconosciute, la cui esistenza trovi conferma nelle note integrative dei bilanci della società che danno atto della rinuncia o della cessione dei finanziamenti in favore del nuovo socio. Gli atti con cui il fiduciario retrocede al fiduciante le quote e i crediti oggetto di intestazione fiduciaria, acquisiti con provvista messa a disposizione dal fiduciante, costituiscono adempimento dell’obbligo gravante sull’intestatario e non possono essere qualificati come donazioni, neppure ai fini dell’applicazione degli artt. 48 e 50 della legge notarile, e la dichiarazione del cedente di ricoprire le posizioni solo fiduciariamente ne conferma la giustificazione causale.

Il dolo invalidante richiede raggiri, anche omissivi, preordinati a indurre in errore, e il mero silenzio non basta se non inserito in un comportamento malizioso; non ricorre quando il donante avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, valutare diversamente la richiesta del coniuge. L’errore sul motivo della donazione rileva ai sensi dell’art. 787 c.c. solo se risulti dall’atto come unico motivo determinante, e tale non è la dichiarazione di imputare la donazione alla legittima. L’annullamento per violenza richiede la prova di una minaccia specificamente finalizzata a estorcere il consenso, proveniente dalla controparte o da un terzo e idonea a incidere con efficienza causale sulla determinazione del contraente; non bastano tensioni familiari, timori meramente interni o personali valutazioni di convenienza, tanto più quando il contraente abbia successivamente dichiarato per iscritto di nulla avere a pretendere.

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20/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 3363/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 5735 –  2021
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2024, n. 8211/2024
Responsabilità precontrattuale e violazione degli obblighi di buona fede nei contatti di cessione di quote sociali
La cessione di azioni o quote delle società  di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente...

La cessione di azioni o quote delle società  di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente il compendio dei beni di cui la società è proprietaria. Di conseguenza, le garanzie ex art. 1492 e 1497 c.c. non operano relativamente alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale, a meno che il cedente la partecipazione abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo, ovvero abbia agito con dolo.

In caso di contratto di cessione di partecipazioni, l’obbligo risarcitorio che l’art. 1440 c.c. pone in capo al contraente in mala fede, suppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche nella forma della menzogna o della semplice reticenza qualificata sulle qualità della partecipazione ceduta, tali che senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni diverse da quelle pattuite. In merito al profilo probatorio, in tema di dolus incidens (art. 1440 cod.), l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.

Dunque, l’azione risarcitoria ex art. 1440 c.c. presuppone una responsabilità di natura precontrattuale che impone all’attore di provare la “condotta illecita” posta in essere dall’altro contraente ovvero l’esistenza di un raggiro o di “una reticenza qualificata” su un elemento non trascurabile del contratto e, nella specifica ipotesi di cessione di partecipazioni sociali, “sulle qualità della partecipazione ceduta”.

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05/01/2025
Data sentenza: 23/09/2024
Numero: 8211/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 29299 –  2021
Tribunale di Genova, 9 Giugno 2023
(In)validità della cessione di brevetto per vizi del consenso
Nel giudizio sulla validità della cessione di brevetto industriale per vizi del consenso, va rilevato dapprima che l’atto di cessione...

Nel giudizio sulla validità della cessione di brevetto industriale per vizi del consenso, va rilevato dapprima che l’atto di cessione di un brevetto non richiede la forma scritta ad substantiam, che è prevista solo per la trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti. Al riguardo, la giurisprudenza riconosce la possibilità di provare l’avvenuta cessione dei diritti patrimoniali del brevetto anche tramite presunzioni semplici. Pertanto, non ha pregio la tesi per cui il conferimento del brevetto dall’inventore a un terzo avrebbe dovuto richiedere la stipula di un atto pubblico redatto da un notaio.

L’uso della lingua inglese non può in alcun modo integrare un artifizio o un raggiro in quanto chi si appresta a sottoscrivere un contratto ben potrebbe pretendere dal proponente la versione del documento contrattuale in lingua italiana o rivolgersi ad un interprete per la traduzione del testo.

Ai fini della validità della cessione rileva anche l’eventuale manifestazione di intenti sottoscritta tra le parti precedentemente alla cessione, da cui emerga la volontà di trasferire il brevetto, ma ne sia esclusa la vincolatività delle pattuizioni in essa contenute, se il successivo comportamento delle parti abbia confermato la volontà di dare attuazione a tale regolamento negoziale.

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20/07/2024
Data sentenza: 09/06/2023
Registro : RI – 15391 –  2019
Tribunale di Roma, 3 Agosto 2023
Annullamento per dolo del contratto preliminare di cessione di quote
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno...

In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell’onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite.

Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del deceptor – dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.

In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra a titolo di "caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un corretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci al contratto possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare a una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.

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10/04/2024
Data sentenza: 03/08/2023
Registro : RG – 63442 –  2018
Tribunale di Genova, 17 Novembre 2022
Annullamento per dolo del contratto di compravendita di quote sociali
L’errore provocato dall’altrui azione ingannatrice costituisce causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del...

L’errore provocato dall’altrui azione ingannatrice costituisce causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare.

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30/11/2023
Data sentenza: 17/11/2022
Registro : RG – 6787 –  2020
Tribunale di Milano, 15 Febbraio 2023
Promessa di un beneficio ed invalidità del contratto per violenza e dolo
La promessa di un beneficio, quale quello di ritirare una denuncia già presentata in relazione a reati perseguibili d’ufficio, non...

La promessa di un beneficio, quale quello di ritirare una denuncia già presentata in relazione a reati perseguibili d’ufficio, non integra né la fattispecie della violenza ex art. 1434 e ss. c.c., non potendo la stessa rappresentare la prospettazione di un male ingiusto, né del dolo ex art. 1439 c.c., non rappresentando una menzognera rappresentazione attuale di una realtà inesistente, ma consistendo al contrario in una rappresentazione di un possibile comportamento futuro [nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha rigettato le pretese dell’attore, il quale aveva agito per l’annullamento per violenza o dolo di un contratto di cessione di quote societarie].

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24/04/2023
Data sentenza: 15/02/2023
Registro : RG – 6502 –  2019
Tribunale di Napoli, 28 Settembre 2021
Data sentenza: 28/09/2021
Registro : RG – 10135 –  2018
Corte d'appello di Milano, 21 Febbraio 2020
Licenza d’uso: (necessaria) l’espressa pattuizione degli obblighi della licenziante nei confronti della licenziataria
Va disattesa e non accolta la “domanda di risoluzione per inadempimento … ove gli obblighi della licenziante [nella specie di...

Va disattesa e non accolta la “domanda di risoluzione per inadempimento … ove gli obblighi della licenziante [nella specie di messa a disposizione per la licenziataria di canali di vendita o di attività di supporto] non siano previsti contrattualmente e non emergano dal chiaro tenore letterale delle disposizioni pattizie”.

Va disattesa e non accolta la “domanda di annullamento del contratto per dolo … ove la … prova dei fatti costitutivi della domanda azionata …. non comprovi il ricorrere di …. circostanze false, o l’omissione di elementi rilevanti e idonei a carpire, con artifici e raggiri, il consenso della controparte”. Se un “elemento” si rivela “di per sé particolarmente fragile” non è “idoneo, neppure a livello indiziario, a fondare il dolo richiesto dall’art. 1427 c.c., [posto che rifluisce su scelte imprenditoriali non sindacabili, in quanto non irragionevoli]”.

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25/08/2022
Data sentenza: 21/02/2020
Registro : RG – 4972 –  2018
Tribunale di Bologna, 13 Maggio 2021
L’azione di responsabilità contro gli amministratori esperita per ottenere la riduzione del prezzo di (avvenuto) acquisto delle azioni della società
Per la determinazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c., avente natura contrattuale, non è sufficiente il risultato negativo...

Per la determinazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c., avente natura contrattuale, non è sufficiente il risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti. Occorre invero provare la sussistenza di specifiche violazioni - da parte degli amministratori - dei doveri loro imposti dalla legge e/o dallo statuto, nonché il nesso di causalità tra le violazioni medesime e il danno verificatosi. L’onus probandi della non imputabilità del fatto dannoso alla propria condotta spetta invece all’amministratore, il quale deve fornire prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.

Ciò posto, resta fermo che – in ottemperanza alla cd. business judgement rule o giudizio prognostico postumo – all’organo giudicante non è dato vagliare il merito delle scelte di gestione, dovendo l’analisi di questo limitarsi alla diligenza degli amministratori, ivi compresa la correttezza procedurale delle decisioni adottate e/o attuate da tali soggetti.

La domanda in sede giudiziale della riduzione del prezzo di (avvenuto) acquisto delle azioni di una società, asseritamente inficiato dal comportamento doloso del precedente amministratore, giustificata invocando l’invalidità del contratto per vizio del consenso, deve essere accompagnata dalla dimostrazione de: (i) l’artificio o raggiro posto in essere per indurre la conclusione del contratto che non sarebbe stato altrimenti concluso ovvero che sarebbe stato concluso a condizioni diverse; (ii) il fatto che l’altrui dolo fosse idoneo a viziare la propria volontà, i.e. che l’agente avesse contezza  delle false rappresentazioni indotte e fosse convinto di poter inficiare l’altrui volontà, traendola specificamente in inganno, con artifici, raggiri e menzogne.

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23/05/2022
Data sentenza: 13/05/2021
Registro : RG – 2952 –  2018
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