Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: dolo

Tribunale di Catanzaro, 8 Ottobre 2026, n. 3403/2026
Dolo determinante nella cessione di quote di s.r.l. e risarcimento dell’interesse negativo
Integra dolo determinante ai sensi dell’art. 1439 c.c., e giustifica l’annullamento del contratto con il quale una partecipazione in società...

Integra dolo determinante ai sensi dell’art. 1439 c.c., e giustifica l’annullamento del contratto con il quale una partecipazione in società a responsabilità limitata viene acquistata in cambio della cessione di un bene, la condotta del cedente che rappresenta falsamente all’acquirente che l’unico bene produttivo della società partecipata fruisce già di un incentivo pubblico, tacendo che la relativa domanda si fondava su una falsa attestazione e che il bene non è mai entrato nel patrimonio della società, quando tale circostanza costituisce la ragione determinante del consenso [società fornitrice di un piccolo impianto eolico che, per indurre l’acquirente insoddisfatto a desistere dall’azione di risoluzione, gli trasferisce una quota del 4,5% di una società asseritamente titolare di una turbina eolica da 600 kW già ammessa alla tariffa incentivante, ricevendo in cambio l’impianto e i relativi diritti verso il gestore dei servizi energetici; annullamento del contratto e dell’accordo integrativo, con restituzioni reciproche in natura e rigetto delle domande risarcitorie].

In caso di annullamento per dolo del contratto con il quale è stata acquistata una partecipazione sociale, il risarcimento dovuto dal contraente autore del raggiro è commisurato all’interesse negativo, sicché non è risarcibile il mancato guadagno che l’acquirente avrebbe tratto dall’esecuzione del contratto annullato, che attiene all’interesse positivo, né sono risarcibili gli interessi e i costi del mutuo contratto per finanziare un precedente contratto tra le stesse parti rimasto valido ed efficace, perché manca il nesso causale tra tali oneri e il raggiro che ha viziato soltanto il contratto successivo, mentre la perdita di occasioni contrattuali alternative deve essere allegata e provata con l’indicazione di elementi specifici.

L’annullamento del contratto con il quale le parti si sono scambiate prestazioni in natura, quali la cessione di un impianto con i relativi diritti all’incentivo e la cessione di una partecipazione sociale, comporta la restituzione reciproca in natura delle rispettive attribuzioni e non genera obbligazioni restitutorie di carattere pecuniario.

È incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., e la sua deposizione non è utilizzabile, il socio della società le cui quote sono oggetto del contratto di cessione impugnato, perché l’annullamento della cessione inciderebbe sulla compagine sociale, sulle maggioranze assembleari e sulla distribuzione degli utili, conferendogli un interesse giuridico concreto e attuale che lo legittimerebbe quanto meno a un intervento adesivo dipendente.

La clausola compromissoria contenuta in un contratto di fornitura non si estende alla controversia relativa all’annullamento di un successivo e autonomo contratto, concluso tra le stesse parti, con il quale una di esse ha acquistato una partecipazione sociale, quando la domanda non investe la validità, l’efficacia o l’esecuzione del primo contratto, e grava sulla parte che eccepisce la competenza arbitrale l’onere di provare l’esistenza e il contenuto di una convenzione arbitrale riferita allo specifico rapporto dedotto in giudizio.

Nel giudizio di annullamento del contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata non sono litisconsorti necessari la società partecipata e gli altri soci, perché la pronuncia produce effetti soltanto tra cedente e cessionario e la posizione della società è meramente riflessa, dovendo essa limitarsi a prendere atto della titolarità delle quote quale risulterà dal giudicato.

La qualità di imprenditore dell’acquirente non esclude il dolo determinante, perché l’errore indotto dal raggiro rileva anche se non riconoscibile e il contraente di normale diligenza non è tenuto a verificare autonomamente una circostanza affermata con certezza dalla controparte, unica a conoscere pienamente i fatti rilevanti.

Il dolo determinante richiede che il raggiro abbia provocato un errore causalmente efficiente sulla determinazione volitiva, inducendo a concludere un contratto che altrimenti non sarebbe stato concluso, e non richiede che l’errore sia essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c., potendo riguardare i presupposti, gli elementi, gli effetti, l’esecuzione o i motivi di fatto del contratto, nonché il valore e le qualità del bene.

Il dolo omissivo rileva quando il silenzio si inserisce in un complesso comportamento preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito.

Il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata è un contratto consensuale, al quale si applicano le norme sui vizi del consenso e sulla risoluzione per inadempimento.

L’accoglimento della domanda principale comporta l’assorbimento della domanda proposta in via subordinata, sulla quale il giudice non può pronunciarsi in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza che richiede la prova, a carico del danneggiato, della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, e non può essere desunto da allegazioni generiche.

Non sussiste responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando le domande proposte siano state in parte accolte e si fondino su argomenti giuridici e fattuali adeguatamente documentati, perché il rigetto di alcune di esse non integra di per sé la temerarietà della lite.

Leggi tutto
23/10/2026
Data sentenza: 08/10/2026
Numero: 3403/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ciro Luca Lotoro
Registro : RG – 2507 –  2021
Corte d'appello di Brescia, 25 Ottobre 2026, n. 179/2025
Libertà della s.p.a. nella determinazione del sovrapprezzo delle azioni emesse in aumento di capitale
La disciplina dell’aumento di capitale di s.p.a. (artt. 2438 ss. c.c.) non prevede alcun criterio rigido per la determinazione del...

La disciplina dell’aumento di capitale di s.p.a. (artt. 2438 ss. c.c.) non prevede alcun criterio rigido per la determinazione del sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, sicché la società emittente può fissare un prezzo di emissione non coincidente con il proprio valore patrimoniale. La regola che impone di determinare il prezzo di emissione in base al valore del patrimonio netto, dettata dall’art. 2441, co. 6, c.c. per l’aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ha carattere eccezionale e resta inapplicabile quando il diritto di opzione sia stato regolarmente offerto e [un socio] abbia sottoscritto tutte le nuove azioni a seguito della rinuncia all’opzione da parte degli altri soci.

La determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione in misura superiore al valore calcolato in proporzione al patrimonio netto della società resta estranea alle ipotesi di impossibilità o illiceità dell’oggetto della deliberazione previste dall’art. 2379 c.c., perché si risolve, semmai, in un possibile pregiudizio economico per il socio che abbia aderito all’offerta in opzione; la violazione di norme, anche cogenti, poste a tutela dell’interesse individuale dei soci determina la mera annullabilità della delibera di aumento del capitale.

La facoltà della società emittente di fissare un prezzo di emissione delle nuove azioni non coincidente con il proprio valore patrimoniale esclude l’antigiuridicità della relativa condotta e preclude di per sé la configurabilità di un fatto ingiusto fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., quando la domanda aquiliana si fondi sulle medesime circostanze allegate a sostegno della domanda risarcitoria ex art. 2379-ter c.c.

Il diritto del socio al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2379-ter c.c. presuppone la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità della deliberazione di aumento di capitale nelle fattispecie tipizzate dall’art. 2379 c.c. (mancata convocazione, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell’oggetto); a tal fine è insufficiente un qualsiasi vizio invalidante della delibera.

La deliberazione di aumento del capitale e quella di approvazione del bilancio operano su piani distinti, sicché l’invalidità della seconda non comporta necessariamente quella della prima; la nullità derivata della delibera di aumento postula la previa declaratoria, con efficacia di giudicato, della nullità della delibera di approvazione del bilancio e un nesso di dipendenza tra le due deliberazioni. L’inosservanza dei criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. può condurre all’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, mentre resta estranea alla validità della delibera di emissione di azioni in aumento del capitale.

La scelta degli amministratori di valorizzare, ai fini della determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, una partecipazione detenuta dalla società sulla base del costo anziché del valore corrente di mercato è inidonea a integrare un artificio o raggiro rilevante ai sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c., tanto più nei confronti del socio sottoscrittore che, quale componente del consiglio di amministrazione, sia posto in condizione di conoscere la situazione della società partecipata.

Leggi tutto
23/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 179/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Magnoli
Registro : RG – 342 –  2021
Tribunale di Venezia, 25 Ottobre 2026, n. 6654/2026
Nullità della rinuncia all’azione di responsabilità e della manleva per fatti occultati dall’amministratore
Sono nulle la rinuncia all’azione sociale di responsabilità deliberata dall’assemblea e la manleva rilasciata dagli acquirenti dell’intero capitale sociale in...

Sono nulle la rinuncia all’azione sociale di responsabilità deliberata dall’assemblea e la manleva rilasciata dagli acquirenti dell’intero capitale sociale in favore dell’amministratore, quando la responsabilità sia fatta valere per fatti emersi soltanto dopo l’acquisizione e celati al momento della cessione. Pur essendo in astratto ammissibile la rinuncia preventiva a un diritto risarcitorio futuro, essa trova un limite invalicabile nella determinatezza del suo oggetto, che richiede la consapevolezza dell’assemblea non solo dei singoli fatti di mala gestio ma anche dei loro effetti sul patrimonio sociale, e nell’art. 1229 c.c., che esclude la validità dei patti che esonerano preventivamente il debitore dalla responsabilità per dolo o colpa grave [rinuncia deliberata all’indomani della compravendita dell’intero capitale, riferita genericamente agli atti descritti in bilancio e nei libri sociali, a fronte di pagamenti corruttivi occultati dall’amministratore, che nel contratto di compravendita aveva garantito il rispetto delle normative anticorruzione].

La manleva rilasciata in favore dell’amministratore è nulla se non prevede un limite quantitativo, perché la regola dell’art. 1938 c.c. ha portata transtipica ed esprime un principio di ordine pubblico valido per tutte le garanzie personali, tipiche o atipiche, a maggior ragione quando la manleva riguardi fatti non determinati e non conosciuti dal mallevadore al momento del rilascio. La manleva è altresì nulla nella parte in cui abbia ad oggetto fatti dolosi, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1229, 1900 e 1917 c.c.

Il pagamento, autorizzato dall’amministratore, di commissioni a dipendenti delle società clienti per agevolare l’acquisizione di commesse, realizzato attraverso società schermo, fatture fittizie e contratti simulati, costituisce atto di mala gestio indipendentemente dalla configurabilità del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., perché si risolve nell’attribuzione senza titolo a terzi di somme per prestazioni inesistenti, sottratte al patrimonio sociale. Alla società basta provare l’uscita delle somme, mentre spetta all’amministratore giustificarne l’impiego; questi risponde inoltre, in mancanza di prova delle misure adottate, per non aver predisposto un assetto organizzativo adeguato anche alla prevenzione dei reati nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Quando l’amministratore convenuto per il risarcimento del danno derivante dal pagamento di commissioni corruttive invochi la compensatio lucri cum damno, deducendo il margine conseguito dalla società sulle commesse, spetta a lui provare in modo rigoroso e specifico che il vantaggio rientri nella serie causale dell’illecito, e dunque che i pagamenti siano stati determinanti per la conclusione dei contratti e in quale misura; in mancanza di tale prova il vantaggio non si detrae dal danno.

Sono risarcibili dall’amministratore responsabile di pagamenti illeciti le spese per l’indagine forense e finanziaria che ne ha consentito l’emersione, i costi della regolarizzazione fiscale e le sanzioni e gli interessi pagati con il ravvedimento operoso, anche quando una precedente verifica fiscale, svolta senza disporre della documentazione poi emersa, non abbia rilevato irregolarità, nonché il danno alla reputazione commerciale della società, liquidabile in via equitativa. Non sono risarcibili, invece, le spese sostenute per l’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001, che non è obbligatorio e non è in rapporto di causalità con gli illeciti.

Leggi tutto
02/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 6654/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 2630 –  2021
Tribunale di Bari, 2 Marzo 2026, n. 685/2026
Dolo omissivo sui debiti fiscali della società nell’accordo tra soci e natura preliminare dell’accordo conciliativo
In tema di annullamento del contratto per dolo omissivo, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della...

In tema di annullamento del contratto per dolo omissivo, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la mera reticenza non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto, occorrendo che l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con astuzia o malizia, a realizzare l’inganno perseguito e a determinare l’errore del deceptus.

Ne consegue che va rigettata la domanda di annullamento dell’accordo quando difetti l’allegazione e la prova di un comportamento preordinato all’inganno e la circostanza taciuta avrebbe potuto essere verificata dall’altro contraente con l’ordinaria diligenza, come quando il socio di minoranza di una s.r.l. familiare, che impugna l’accordo conciliativo concluso in mediazione con il fratello amministratore, alleghi di avere appreso solo dopo, dalle cartelle esattoriali, debiti fiscali della società relativi a esercizi precedenti che avrebbe potuto verificare, e i testimoni riferiscano soltanto che della situazione debitoria non si era parlato.

L’accordo conciliativo con cui il socio di minoranza offre di acquistare la quota del socio di maggioranza, che accetta, prevedendo la stipula della cessione per atto notarile entro un termine e reciproci adempimenti preliminari, ha natura di contratto preliminare con efficacia obbligatoria e non traslativa: va quindi respinta la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento delle quote e di condanna al pagamento del prezzo, in difetto di domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; è inammissibile la domanda di risoluzione proposta per la prima volta nella prima memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. Difetta invece l’interesse alla condanna alla cessione dei beni in comproprietà che lo stesso accordo abbia già trasferito con efficacia immediata.

Leggi tutto
25/09/2026
Data sentenza: 02/03/2026
Numero: 685/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaella Simone
Registro : RG – 863 –  2021
Corte d’appello di Torino, 25 Ottobre 2026, n. 952/2024
Maglia CR7 e marchio cromatico di fatto della Juventus: contraffazione, retroversione degli utili, font non tutelato e responsabilità del licenziante
Sulla stessa maglia da gioco possono coesistere il diritto del fornitore tecnico sul disegno non registrato e il marchio cromatico...

Sulla stessa maglia da gioco possono coesistere il diritto del fornitore tecnico sul disegno non registrato e il marchio cromatico di fatto della società calcistica, che se ne serve pubblicamente nell’attività sportiva e la commercializza. Contraffa tale marchio, e integra concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi, la maglia che riproduca le due bande bianca e nera con la striscia centrale rosa adottate dalla squadra per quella stagione e lo scudetto appena vinto, anche se reca il marchio, dotato di autonoma notorietà, del calciatore che vi militava. La retroversione degli utili prevista dall’art. 125, terzo comma, c.p.i. spetta in ogni caso, in alternativa al lucro cessante, e dagli utili si detraggono i soli costi di produzione e non la royalty pagata al licenziante del marchio; il danno emergente comprende le spese sostenute per accertare l’illecito.

Non è tutelabile né come opera dell’ingegno né come disegno o modello il carattere tipografico della società che si distingua in misura minima da un font anteriore, valutato sulla parola effettivamente riprodotta sulla maglia contestata, e un premio attribuito da una società commerciale del settore non ne attesta il valore creativo. Sono inammissibili in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., voci di danno non dedotte in primo grado, e non viola l’ordine di ritiro dal commercio il contraffattore che abbia sospeso le vendite dopo l’inibitoria, quando i prodotti restino in circolazione per rivendite di terzi acquirenti anteriori.

Il dolo che giustifica l’annullamento del contratto di licenza di marchio ai sensi dell’art. 1439 c.c. richiede la prova rigorosa, in quanto la fattispecie coincide con il delitto di truffa, degli artifici o raggiri, dell’animus decipiendi, della consapevolezza della falsa rappresentazione indotta nella vittima, della caduta in errore del deceptus e del nesso causale valutato anche alla luce dell’ordinaria diligenza della vittima. L’approvazione da parte del licenziante del modello di maglia predisposto dal licenziatario e allegato al contratto non integra alcuno di tali elementi, né vale come garanzia implicita che il prodotto non leda diritti di terzi.

L’assenza di lesione dei diritti di terzi da parte del modello inserito nella licenza su volontà anche del licenziatario non costituisce oggetto di un’obbligazione del licenziante e non rientra nel sinallagma, sicché l’inibitoria ottenuta dal terzo non integra un suo inadempimento né fonda la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.; la royalty versata in unica soluzione conferma che l’interesse a richiamare i segni del terzo era del licenziatario, titolare dei ricavi. Viola invece la buona fede nell’esecuzione il licenziante che rifiuti di autorizzare un modello alternativo non interferente, e il danno può essere liquidato equitativamente in una frazione modesta dei ricavi della maglia contraffatta, perché un prodotto privo dei colori della squadra avrebbe avuto un riscontro commerciale assai inferiore.

Leggi tutto
22/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 952/2024
Carica: Presidente
Giudice: Emanuela Germano Cortese
Relatore: Francesco Rizzi
Registro : RG – 100 –  2023
Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026, n. 3363/2024
Cessione di quote e dei crediti del socio, intestazione fiduciaria e prova dei vizi del consenso negli atti tra coniugi
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si determina con valutazione ex ante della domanda e si estende,...

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si determina con valutazione ex ante della domanda e si estende, per connessione, alle domande di annullamento di donazioni e compravendite immobiliari tra coniugi prospettate come parte della medesima vicenda di trasferimento delle quote.

Il socio che, ceduta la partecipazione, pretenda dalla società la restituzione dei finanziamenti e dei versamenti in conto futuro aumento di capitale difetta di titolarità dei crediti quando li abbia ceduti con coeve scritture private, sottoscritte alla presenza di testimoni e non disconosciute, la cui esistenza trovi conferma nelle note integrative dei bilanci della società che danno atto della rinuncia o della cessione dei finanziamenti in favore del nuovo socio. Gli atti con cui il fiduciario retrocede al fiduciante le quote e i crediti oggetto di intestazione fiduciaria, acquisiti con provvista messa a disposizione dal fiduciante, costituiscono adempimento dell’obbligo gravante sull’intestatario e non possono essere qualificati come donazioni, neppure ai fini dell’applicazione degli artt. 48 e 50 della legge notarile, e la dichiarazione del cedente di ricoprire le posizioni solo fiduciariamente ne conferma la giustificazione causale.

Il dolo invalidante richiede raggiri, anche omissivi, preordinati a indurre in errore, e il mero silenzio non basta se non inserito in un comportamento malizioso; non ricorre quando il donante avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, valutare diversamente la richiesta del coniuge. L’errore sul motivo della donazione rileva ai sensi dell’art. 787 c.c. solo se risulti dall’atto come unico motivo determinante, e tale non è la dichiarazione di imputare la donazione alla legittima. L’annullamento per violenza richiede la prova di una minaccia specificamente finalizzata a estorcere il consenso, proveniente dalla controparte o da un terzo e idonea a incidere con efficienza causale sulla determinazione del contraente; non bastano tensioni familiari, timori meramente interni o personali valutazioni di convenienza, tanto più quando il contraente abbia successivamente dichiarato per iscritto di nulla avere a pretendere.

Leggi tutto
20/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 3363/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 5735 –  2021
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2024, n. 8211/2024
Responsabilità precontrattuale e violazione degli obblighi di buona fede nei contatti di cessione di quote sociali
La cessione di azioni o quote delle società  di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente...

La cessione di azioni o quote delle società  di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente il compendio dei beni di cui la società è proprietaria. Di conseguenza, le garanzie ex art. 1492 e 1497 c.c. non operano relativamente alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale, a meno che il cedente la partecipazione abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo, ovvero abbia agito con dolo.

In caso di contratto di cessione di partecipazioni, l’obbligo risarcitorio che l’art. 1440 c.c. pone in capo al contraente in mala fede, suppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche nella forma della menzogna o della semplice reticenza qualificata sulle qualità della partecipazione ceduta, tali che senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni diverse da quelle pattuite. In merito al profilo probatorio, in tema di dolus incidens (art. 1440 cod.), l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.

Dunque, l’azione risarcitoria ex art. 1440 c.c. presuppone una responsabilità di natura precontrattuale che impone all’attore di provare la “condotta illecita” posta in essere dall’altro contraente ovvero l’esistenza di un raggiro o di “una reticenza qualificata” su un elemento non trascurabile del contratto e, nella specifica ipotesi di cessione di partecipazioni sociali, “sulle qualità della partecipazione ceduta”.

Leggi tutto
05/01/2025
Data sentenza: 23/09/2024
Numero: 8211/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 29299 –  2021
Tribunale di Genova, 9 Giugno 2023
(In)validità della cessione di brevetto per vizi del consenso
Nel giudizio sulla validità della cessione di brevetto industriale per vizi del consenso, va rilevato dapprima che l’atto di cessione...

Nel giudizio sulla validità della cessione di brevetto industriale per vizi del consenso, va rilevato dapprima che l’atto di cessione di un brevetto non richiede la forma scritta ad substantiam, che è prevista solo per la trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti. Al riguardo, la giurisprudenza riconosce la possibilità di provare l’avvenuta cessione dei diritti patrimoniali del brevetto anche tramite presunzioni semplici. Pertanto, non ha pregio la tesi per cui il conferimento del brevetto dall’inventore a un terzo avrebbe dovuto richiedere la stipula di un atto pubblico redatto da un notaio.

L’uso della lingua inglese non può in alcun modo integrare un artifizio o un raggiro in quanto chi si appresta a sottoscrivere un contratto ben potrebbe pretendere dal proponente la versione del documento contrattuale in lingua italiana o rivolgersi ad un interprete per la traduzione del testo.

Ai fini della validità della cessione rileva anche l’eventuale manifestazione di intenti sottoscritta tra le parti precedentemente alla cessione, da cui emerga la volontà di trasferire il brevetto, ma ne sia esclusa la vincolatività delle pattuizioni in essa contenute, se il successivo comportamento delle parti abbia confermato la volontà di dare attuazione a tale regolamento negoziale.

Leggi tutto
20/07/2024
Data sentenza: 09/06/2023
Carica: Presidente
Giudice: Mario Tuttobene
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RI – 15391 –  2019
Tribunale di Roma, 3 Agosto 2023
Annullamento per dolo del contratto preliminare di cessione di quote
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno...

In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell’onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite.

Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del deceptor – dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.

In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra a titolo di "caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un corretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci al contratto possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare a una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.

Leggi tutto
10/04/2024
Data sentenza: 03/08/2023
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Enrica Ciocca
Registro : RG – 63442 –  2018
Tribunale di Genova, 17 Novembre 2022
Annullamento per dolo del contratto di compravendita di quote sociali
L’errore provocato dall’altrui azione ingannatrice costituisce causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del...

L’errore provocato dall’altrui azione ingannatrice costituisce causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare.

Leggi tutto
30/11/2023
Data sentenza: 17/11/2022
Registro : RG – 6787 –  2020
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 1187/2023
Cessione di quote, promessa di ritirare una denuncia e annullamento per violenza o dolo
La promessa di “ritirare” una denuncia già presentata in relazione a reati perseguibili d’ufficio non integra un artificio o raggiro...

La promessa di “ritirare” una denuncia già presentata in relazione a reati perseguibili d’ufficio non integra un artificio o raggiro idoneo all’annullamento del contratto per dolo ai sensi dell’art. 1439 c.c., perché consiste nella rappresentazione di un possibile comportamento futuro anziché in una menzognera rappresentazione attuale di una realtà inesistente, ed è comunque intrinsecamente di scarsa serietà, sicché la parte che la riceve può immediatamente rendersene conto.

È contraddittoria la domanda di annullamento del contratto che fondi sulle medesime prospettazioni tanto la violenza quanto il dolo, perché la minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto correttamente recepita come tale dal destinatario, mentre il raggiro consiste nell’erronea prefigurazione, da parte del deceptus e per frode del deceptor, di un beneficio in realtà non conseguibile.

Le intese transattive tra alcuni soci e il socio amministratore in ordine all’esercizio dell’azione di responsabilità e a un connesso sequestro conservativo, cui segua la cessione delle quote dal secondo ai primi, esulano dallo schema dell’annullamento del contratto per violenza, a prescindere dal contesto di concitazione o di tensione in cui sia condotta la trattativa. A fronte di un consenso manifestato in forme ineccepibili [scrittura privata autenticata da notaio], è irrilevante l’indecisione o la riserva mentale del paciscente.

La rinuncia del socio alla restituzione di un finanziamento in conto capitale è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto, perché chi effettua tale versamento non ha diritto ad alcuna restituzione.

Per l’annullamento del contratto per violenza occorre che la minaccia, consistente nella prospettazione di un male ingiusto, sia specificamente finalizzata a estorcere il consenso e tale da incidere con efficienza causale sul determinismo del soggetto passivo; il contratto non può essere annullato quando la determinazione della parte sia dipesa da timori meramente interni o da personali valutazioni di convenienza. L’errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non giustifica l’annullamento, perché attiene alla sfera dei motivi e al rischio che il contraente si assume.

Leggi tutto
24/04/2023
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1187/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 6502 –  2019
Tribunale di Napoli, 28 Settembre 2021
Data sentenza: 28/09/2021
Registro : RG – 10135 –  2018
logo