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Sentenze con tag: elementi periculum in mora

Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2026
Denigrazione mediante comunicazione ai clienti comuni su un procedimento penale a carico del concorrente
Ai fini della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi possono riguardare non solo i prodotti del...

Ai fini della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi possono riguardare non solo i prodotti del concorrente ma anche la sua attività, la sua organizzazione o il modo di agire dell’imprenditore. È idonea a screditare il concorrente la comunicazione inviata a clienti comuni che li informa che gli amministratori del concorrente sono imputati di ricettazione di disegni tecnici sottratti al mittente e chiede di dettagliare le forniture ricevute dal concorrente, ai fini di una richiesta di maggiori danni, perché induce il destinatario a un giudizio negativo sulla correttezza professionale del concorrente e al timore di essere coinvolto nelle vicende giudiziarie, con la conseguenza naturale di sospendere i rapporti commerciali. [Nella specie, un cliente estero aveva interrotto la trattativa per l’acquisizione dell’impresa concorrente dopo aver ricevuto la lettera].

La verità delle notizie diffuse scrimina la denigrazione purché si accompagni alla continenza del linguaggio e la rappresentazione dei fatti non avvenga con modalità subdole o maliziose. Quando si divulgano notizie su procedimenti giudiziari, che il destinatario tende ad associare a una particolare attendibilità o a un giudizio di sospetto, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti devono essere ben esplicitati. Non è veritiera la comunicazione che lascia intendere ai destinatari che le forniture loro effettuate dal concorrente possano derivare da disegni illecitamente sottratti, quando il procedimento penale pendente ha un oggetto circoscritto dal capo di imputazione a commesse eseguite per clienti diversi.

La consulenza tecnica del pubblico ministero, legittimamente formatasi nel procedimento penale e legittimamente acquisita nel giudizio civile, è un elemento di prova utilizzabile in virtù del principio di atipicità dei mezzi di prova, anche se non è noto se il materiale analizzato coincida con la copia forense dichiarata inutilizzabile in un altro giudizio civile tra le stesse parti.

L’esimente della legittima difesa richiede che la reazione sia continente, proporzionata all’offesa ricevuta e veritiera. Chi ha subito una sottrazione di disegni con riguardo alle relazioni con alcuni clienti può al più reagire nei confronti di quei clienti, ma non può screditare il concorrente presso soggetti estranei a quanto emerso dalle indagini, sulla base del sospetto che condotte analoghe abbiano riguardato anche loro.

Ai fini della denigrazione non rileva il numero assoluto dei destinatari, ma l’effettiva idoneità della diffusione a cagionare il discredito del concorrente, da misurare in rapporto all’ampiezza del mercato in cui opera; è sufficiente una pluralità di destinatari. [Nella specie, la comunicazione, predisposta con un testo unico destinato a più clienti, era stata ricevuta da almeno tre clienti importanti in un mercato ristretto, quello degli organi di trasmissione per impianti siderurgici].

L’affissione nella bacheca dei propri locali dell’ingrandimento di un articolo di giornale sul procedimento penale a carico degli amministratori del concorrente non costituisce concorrenza sleale, perché manca la diffusione della notizia, si tratta della mera riproduzione di un articolo non contestato e la condotta non è idonea a recare danno commerciale; né integra un illecito ex art. 2043 c.c. in assenza di prova di un danno.

Il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 2, c.p.c. deve avere ad oggetto cose determinate e non può essere utilizzato come mezzo di ricerca della prova, per conoscere l’identità di ulteriori destinatari ignoti della comunicazione denigratoria; il sequestro delle copie della comunicazione è inoltre privo di utilità quando la sua ulteriore diffusione è già inibita.

In sede cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere ordinata la pubblicazione del provvedimento, come anticipazione dell’effetto riparatorio della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., che non ha funzione risarcitoria ma natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso. [Nella specie, pubblicazione di un estratto sulla home page del sito della resistente per 60 giorni e sulle riviste di settore, ma non su quotidiani generalisti, oltre a una penale ex art. 614 bis c.p.c. di € 50.000 per ogni violazione o giorno di ritardo].

Sussiste il periculum in mora quando l’ulteriore diffusione di notizie denigratorie può provocare l’interruzione dei rapporti commerciali con i clienti, con perdita di commesse che potrebbe essere definitiva, non essendovi certezza che il cliente torni a rivolgersi al concorrente all’esito del giudizio di merito.

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15/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro : RG – 21530 –  2023
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
Periculum in mora ex art. 700 c.p.c. negato all’organizzatore del campionato per l’interruzione dei dati da parte del licenziatario uscente
In materia cautelare il giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, può esaminare per primo il periculum in...

In materia cautelare il giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, può esaminare per primo il periculum in mora e, se lo esclude, ritenere assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità e il fumus boni iuris.

Il periculum richiesto dall’art. 700 c.p.c. non è, salvo situazioni peculiari, in re ipsa né discende automaticamente dalla lesione del diritto, ma richiede un pregiudizio concreto, imminente e irreparabile, che di regola incida su situazioni non patrimoniali e non sia compensabile per equivalente. L’imminenza ricorre quando il danno sia incombente, e anche quando, già verificatosi, le sue conseguenze siano destinate a protrarsi, ma non quando sia soltanto futuro o eventuale; l’irreparabilità consiste nell’irreversibilità della lesione o nell’impossibilità di quantificarne con esattezza il ristoro, e la tendenziale stabilità del provvedimento cautelare impone un’indagine rigorosa su tali presupposti.

Va pertanto respinto il ricorso dell’ente organizzatore del campionato che lamenti l’interruzione dei servizi di raccolta e distribuzione dei dati ufficiali per le scommesse da parte del licenziatario uscente, quando la proliferazione di dati non ufficiali, di per sé lecita e da sempre coesistente con quelli ufficiali, sia solo congetturata, i pregiudizi allegati siano meramente patrimoniali e in parte ipotetici, come il mancato conseguimento del corrispettivo variabile, il ricorrente avrebbe potuto individuare un nuovo licenziatario avvalendosi della collaborazione offerta dalla controparte per la transizione e il danno all’immagine sia allegato in termini generici.

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27/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Registro : RG – 41593 –  2024
Tribunale di Milano, 2 Maggio 2026
Tutela cautelare atipica per l’esercizio del diritto di voto
In tema di società a responsabilità limitata, è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in fase pre...

In tema di società a responsabilità limitata, è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. in fase pre assembleare al fine di ordinare alla società e al presidente dell’assemblea di consentire al socio l’esercizio del diritto di voto, ove tale prerogativa sia stata illegittimamente compressa in ragione di un asserito conflitto di interessi.
Il presidente dell’assemblea non può, infatti, negare preventivamente il voto al socio asseritamente in conflitto, spettando all’ordinamento un rimedio ex post di tipo caducatorio qualora la deliberazione assunta risulti dannosa per la società.

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04/08/2026
Data sentenza: 02/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RI – 39086 –  2025
Tribunale di Catania, 4 Settembre 2025
I requisiti della sospensione cautelare delle delibere assembleari ex art. 2378 cc
La sospensiva prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. configura una misura cautelare che consente la possibile adozione di...

La sospensiva prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. configura una misura cautelare che consente la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell’invocata cautela. In deroga al principio generale, per il quale il periculum in mora va valutato con riferimento alla posizione soggettiva di colui che chiede la cautela, l’art. 2378, comma 4, c.c., prevede, ai fini della delibazione sull’istanza di sospensione, che il giudice provveda valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione.

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03/07/2026
Data sentenza: 04/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vera Marletta
Registro : RG – 11124 –  2024
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori: prova del depauperamento patrimoniale
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli...

Non è configurabile la responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c. quando gli addebiti loro contestati attengono ad attività o omissioni poste in essere successivamente al verificarsi dell'insolvenza e risultano essere meri effetti dell’incapienza patrimoniale della società, anziché cause della stessa. In mancanza di una chiara individuazione delle cause, nonché dell’esatta correlazione causale tra condotte degli amministratori e depauperamento del patrimonio sociale, difetta il presupposto dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale in capo agli amministratori della società. Parimenti, non può ritenersi provata l’insufficienza del patrimonio sociale quando dagli elementi contabili disponibili emergono dati incompatibili con l'assunto di incapienza, e il creditore non ha offerto un’analisi puntuale della situazione patrimoniale atta a evidenziare incoerenze tra rappresentazione contabile e reale consistenza del patrimonio. Ne deriva che la misura del sequestro conservativo non può essere concessa né mantenuta in assenza di una compiuta dimostrazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dovendo il giudice revocare la misura concessa quando la domanda cautelare risulti ab origine priva di fondamento.

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17/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Simone Luerti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 27191 –  2025
Tribunale di Milano, 8 Luglio 2025
Recesso consensuale del socio di s.r.l.: vincolatività e tutela cautelare
È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita...

È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto materia disponibile e funzionale alla risoluzione di situazioni di contrasto tra soci. L’accordo di recesso, una volta recepito dalla società, integra un negozio bilaterale vincolante, non unilateralmente revocabile ai sensi dell’art. 1372 c.c., neppure mediante successiva deliberazione del socio residuo parte dell'accordo di recesso. In tale contesto, l’obbligazione assunta ex art. 1381 c.c. dal socio che abbia promesso il fatto del terzo ha natura risarcitoria, ove il promittente non solo non si attivi per l’adempimento, ma ostacoli l’esecuzione dell’accordo.

Ai fini del sequestro conservativo, il fumus boni iuris sussiste anche in presenza di una liquidazione convenzionale e forfettaria della quota del socio receduto, non essendo i criteri di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. inderogabili in melius in caso di recesso consensuale, mentre il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi idonei a evidenziare il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, anche in relazione a operazioni dispositive e alla riduzione delle attività sociali.

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17/06/2026
Data sentenza: 08/07/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 24885 –  2025
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
Sospensione della delibera di ricapitalizzazione: prevalenza dell’interesse sociale alla continuità aziendale
In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter...

In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c., il periculum in mora deve essere accertato in concreto attraverso una valutazione comparativa tra il pregiudizio che il socio ricorrente subirebbe dall’esecuzione della delibera e quello che la società subirebbe dalla sua sospensione, nonché mediante la verifica del nesso causale tra l'esecuzione o il perdurare dell'efficacia della deliberazione impugnata e il danno prospettato dal ricorrente. Non sussiste tale requisito ove il pregiudizio lamentato dal socio di minoranza – consistente nella perdita della sua qualità di socio – derivi non dall’esecuzione della deliberazione impugnata, bensì da una sua libera e discrezionale scelta di non sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato a seguito dell’azzeramento per perdite. In conclusione, in sede di periculum cd. comparativo, ove la sospensione della delibera esponga l’ente al rischio di perdita della continuità aziendale e a un pregiudizio potenzialmente irreparabile, deve ritenersi prevalente l’interesse della società alla ricapitalizzazione necessaria per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale e la prosecuzione dell’attività d’impresa, rispetto all'interesse personale del socio di minoranza al mero esercizio dei poteri di controllo della gestione.

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17/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Barbuto
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 26705 –  2025
Tribunale di Bologna, 10 Ottobre 2025
Sequestro giudiziario di quote s.r.l.: niente misura cautelare se il periculum non supera l’astratta possibilità di trasferimento a terzi
In tema di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto quote di s.r.l. detentrice di compendio immobiliare, il...

In tema di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto quote di s.r.l. detentrice di compendio immobiliare, il requisito del periculum in mora non può essere desunto in via automatica né dalla natura di bene mobile non registrato delle partecipazioni, con la correlata astratta applicabilità dell’art. 1153 c.c., né dal mero compimento di operazioni societarie di riorganizzazione (cambio di denominazione, trasferimento di sede, cancellazione da un diverso registro imprese, iscrizione di ipoteca a garanzia di debiti fiscali), trattandosi di scelte compatibili con una gestione imprenditoriale fisiologica. L’“opportunità della custodia” richiesta dall’art. 670 c.p.c. deve emergere da specifici elementi, anche presuntivi, sintomatici di un concreto e attuale rischio di dispersione o depauperamento del bene o della partecipazione; non sono sufficienti, a tal fine, la dedotta spregiudicatezza dell’acquirente, le modalità della due diligence o la gestione dell’immobile tramite contratto di affitto, ove risultino invece significativi investimenti sul compendio e non sia prospettata una probabile dismissione a breve termine.

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11/06/2026
Data sentenza: 10/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 12255 –  2025
Tribunale di Catanzaro, 23 Ottobre 2026
Il periculum in mora nel sequestro conservativo: presupposti oggettivi e soggettivi
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in...

Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio di merito, alla garanzia del credito ex art. 2740 c.c..

La concessione del sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum in mora, esso non può consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito, ma deve invece corrispondere ad una situazione reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli è propria. La sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata. Quanto alle situazioni di carattere soggettivo, si ritiene che l’elemento soggettivo del periculum possa essere individuato in comportamenti processuali o extraprocessuali del debitore, ivi compreso l’atteggiamento e la personalità del debitore sequestrando, valutati anche attraverso pregressi comportamenti negoziali e processuali, e che è pur sempre necessario che tali comportamenti lascino presagire un’imminente dispersione o depauperamento del proprio patrimonio.

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08/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ottavia Urto
Registro : RG – 5474 –  2024
Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2025
Responsabilità degli amministratori di S.r.l. e diritto di controllo dei Soci
In caso di mancato funzionamento della casella pec per causa imputabile al titolare della casella (nel caso di specie: la...

In caso di mancato funzionamento della casella pec per causa imputabile al titolare della casella (nel caso di specie: la casella risultava piena), trova applicazione ai fini della notifica l'art. 3-ter co. 2 l. 53/1994, secondo il quale "se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata".

Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall'art. 2476 ha natura potestativa e ha finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà. Tale diritto è esercitabile non solo al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l'onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva viene esercitata.

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19/05/2026
Data sentenza: 09/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 13585 –  2025
Tribunale di Trieste, 23 Ottobre 2026
Quietenza del fallito e opponibilità al fallimento
Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito,...

Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di una confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questo, con la conseguenza che la medesima quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito al pari di ogni altra prova acquisita al processo.

Il periculum in mora non può essere desunto alternativamente da soli elementi oggettivi o soggettivi.

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17/05/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RG – 851 –  2024
Tribunale di Milano, 4 Dicembre 2025
Sequestro conservativo: riduzione dell’importo e valutazione sommaria del credito
In sede di sequestro conservativo, il giudice può ridurre l’importo originariamente autorizzato ove, all’esito della valutazione sommaria propria della fase...

In sede di sequestro conservativo, il giudice può ridurre l’importo originariamente autorizzato ove, all’esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il credito azionato risulti solo parzialmente fondato, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti e delle contestazioni svolte. A tal fine, il giudice procede a una delibazione prima facie delle poste creditorie, rideterminando l’ammontare del credito cautelato sulla base degli elementi ritenuti allo stato sufficientemente provati, senza che ciò precluda la successiva verifica nel giudizio di merito.

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23/04/2026
Data sentenza: 04/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro : RG – 10276 –  2025
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