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Sentenze con tag: nullità parziale

Tribunale di Roma, 23 Ottobre 2026, n. 1495/2026
Nullità parziale della fideiussione omnibus, decadenza del creditore e usura pattuita in corso di rapporto
Integra usura originaria, e non sopravvenuta, la pattuizione intervenuta nel corso del rapporto di conto corrente con cui siano fissati...

Integra usura originaria, e non sopravvenuta, la pattuizione intervenuta nel corso del rapporto di conto corrente con cui siano fissati un tasso di sconfinamento e un corrispettivo sull’accordato che, sommati, superano il tasso soglia del trimestre, perché l’usura sopravvenuta irrilevante è soltanto quella prodotta dalla variazione del parametro, sicché vanno detratti dal saldo tutti gli interessi addebitati da quel momento [conto corrente di una s.r.l. con apertura di credito di oltre settecentomila euro concessa nel 2010, garantito da una fideiussione omnibus prestata nel 2004 dal legale rappresentante e da un terzo, con credito ceduto a una società di cartolarizzazione].

Caduta per nullità la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riprodotta dallo schema contrattuale censurato, il fideiussore è liberato se il creditore non ha proposto istanza giudiziale contro il debitore principale entro il termine di legge, e la richiesta stragiudiziale di pagamento rileva soltanto ai fini della decorrenza del termine.

La garanzia che richiama costantemente la figura della fideiussione e prevede il pagamento a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore e la deroga all’art. 1957 c.c. va qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, perché la clausola riguarda solo modalità e tempi del pagamento e, nel dubbio, va preferita la figura tipica, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. al modulo predisposto dalla banca e considerato che il garante non rilascia professionalmente garanzie autonome.

Sono nulle per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 le clausole di reviviscenza, di rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione omnibus che coincidono con lo schema contrattuale dell’associazione bancaria, mentre la nullità non si estende all’intero contratto perché le clausole tutelano la banca e la loro caduta non incide sulla causa del negozio.

La sezione specializzata del tribunale di Roma, competente in via funzionale per le controversie antitrust dei distretti indicati dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003, è competente sull’intera opposizione a decreto ingiuntivo in cui il fideiussore eccepisca la nullità antitrust della garanzia, quale che sia il foro ordinario individuato, anche per connessione ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, e la causa va decisa in composizione collegiale.

La clausola sulla commissione di massimo scoperto è determinata quando indica aliquota, base di calcolo e misura massima, e la sottoscrizione apposta in calce all’ultima pagina del contratto si riferisce all’intera dichiarazione, sicché chi intende sottrarsi al contenuto dei fogli non firmati deve proporre querela di falso.

Il creditore al quale il credito sia riconosciuto in misura ridotta non è soccombente ai fini delle spese, anche se il decreto ingiuntivo viene revocato integralmente.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1495/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Vittorio Carlomagno
Registro : RG – 19153 –  2020
Tribunale di Roma, 23 Ottobre 2026, n. 1521/2026
Domanda di nullità totale della fideiussione su schema ABI e anatocismo bancario dal 2014
Poiché la nullità della fideiussione conforme allo schema contrattuale oggetto dell’intesa anticoncorrenziale è necessariamente parziale e riguarda le sole clausole...

Poiché la nullità della fideiussione conforme allo schema contrattuale oggetto dell’intesa anticoncorrenziale è necessariamente parziale e riguarda le sole clausole che lo riproducono, il fideiussore deve formulare apposita domanda di nullità parziale, e la domanda di nullità totale della garanzia va respinta senza che il giudice possa dichiarare d’ufficio la nullità parziale in suo luogo, trattandosi di domande diverse, l’una conservativa e l’altra caducatoria [conto corrente di una società immobiliare garantito da una fideiussione prestata nel 2008 da quattro persone fisiche, con credito ingiunto dalla banca e poi ceduto in blocco a una società di cartolarizzazione intervenuta nel giudizio di opposizione].

Dal 1° gennaio 2014 il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, comma 2, t.u.b. nel testo modificato dalla l. 147/2013 opera anche in mancanza della delibera attuativa del CICR e si applica ai contratti di conto corrente in corso con riferimento alle operazioni successive, sicché gli interessi anatocistici maturati da tale data vanno espunti, mentre la capitalizzazione trimestrale regolarmente pattuita resta valida per il periodo anteriore.

Non integra usura rilevante il superamento del tasso soglia verificatosi in alcuni trimestri del rapporto in assenza di nuove pattuizioni degli interessi, di esercizio dello ius variandi o di stipulazione di contratti accessori, trattandosi di usura sopravvenuta.

Il contratto di conto corrente sottoscritto dal solo cliente soddisfa il requisito della forma scritta previsto dall’art. 117 t.u.b., potendo il consenso della banca desumersi dal suo comportamento concludente.

Il cessionario di crediti in blocco prova l’inclusione dello specifico credito nella cessione con l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quando questo ne indichi le caratteristiche in modo da individuare con certezza il perimetro della cessione.

Se la banca non produce gli estratti conto dall’inizio del rapporto e non prova la formazione del saldo iniziale del primo estratto disponibile, quel saldo va azzerato.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1521/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Maria Pia De Lorenzo
Registro : RG – 61568 –  2019
Tribunale di Genova, 23 Ottobre 2026, n. 1854/2025
Fideiussioni omnibus del 2018 e prova della perdurante intesa anticoncorrenziale tra le banche
Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con...

Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 (2002-2005), la nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI richiede la prova della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione, di un’intesa illecita avente per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. Tale prova può essere tratta dall’acquisizione, su ordine del giudice, dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati in epoca coeva dai principali istituti di credito: le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, se applicate in modo uniforme dalle principali banche, discendono da un’intesa del ceto bancario da qualificarsi anticoncorrenziale e illecita [nella specie, fideiussioni sottoscritte nel gennaio 2018].

La nullità delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza non determina la nullità dell’intero contratto di fideiussione quando non sia emersa la prova che le disposizioni invalide rivestissero, nell’economia complessiva del contratto, un rilievo tale da far presumere che le parti non avrebbero stipulato l’accordo in loro assenza.

I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, perché restrittive in concreto della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d’ufficio.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1854/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Daniele Bianchi
Registro : RG – 665 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 23 Ottobre 2026, n. 2589/2026
Nullità antitrust delle fideiussioni bancarie e prova della persistenza dell’intesa vietata
Chi deduce la nullità, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990, di fideiussioni stipulate a notevole distanza...

Chi deduce la nullità, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990, di fideiussioni stipulate a notevole distanza di tempo dal periodo considerato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia deve provare, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., l’effettiva esistenza dell’intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale conforme allo schema vietato anche all’epoca della stipulazione, perché l’accertamento compiuto dall’autorità non consente di presumere la persistenza dell’intesa in epoca successiva e il suo valore presuntivo si riduce con il crescere della distanza temporale, sicché non è sufficiente la sola produzione di quel provvedimento [fideiussioni specifiche rilasciate nel 2008 e nel 2010 a garanzia di finanziamenti concessi a una società in accomandita semplice].

Le fideiussioni a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità garante sono parzialmente nulle, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema vietato, salvo che risulti una diversa volontà delle parti; l’estensione della nullità all’intero contratto presuppone la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, che grava sulla parte interessata alla caducazione totale e non può essere rilevata d’ufficio.

In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 385/1993, il cessionario che interviene nel giudizio quale successore a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. deve provare l’inclusione del credito controverso nell’operazione; l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente quando l’esistenza del contratto di cessione non sia contestata e l’avviso indichi caratteristiche idonee a ricondurvi con certezza il credito, mentre se l’esistenza della cessione è specificamente contestata occorre provare il contratto, ferma la rilevanza della mancata contestazione della titolarità del credito.

Quando la nullità della fideiussione a valle di un’intesa anticoncorrenziale è fatta valere in via di azione sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, senza necessità di verificare l’interesse della parte a ottenere un accertamento con efficacia di giudicato.

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12/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2589/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Mario Rocco Vincenzo
Registro : RG – 3251 –  2018
Tribunale di Roma, 3 Agosto 2022, n. 3655/2022
Fideiussione conforme allo schema ABI: nullità parziale anche per la garanzia di un debito specifico
Sono affette da nullità parziale, di natura derivata e posta a presidio dell’ordine pubblico economico, le fideiussioni stipulate a valle...

Sono affette da nullità parziale, di natura derivata e posta a presidio dell’ordine pubblico economico, le fideiussioni stipulate a valle dell’intesa restrittiva della concorrenza accertata dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, limitatamente alle clausole che riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenuti in contrasto con l’art. 2, secondo comma, lett. a), della l. n. 287/1990, restando valide le altre clausole, secondo i principi di Cass., sez. un., n. 41994/2021. L’estensione della nullità all’intero contratto richiede che la parte interessata provi l’essenzialità delle clausole nulle, prova difficilmente configurabile quando il fideiussore, socio della debitrice principale, abbia un interesse economico al finanziamento e la banca abbia interesse a conservare la garanzia.

Il provvedimento dell’autorità costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, e il giudice non deve accertare se le banche abbiano poi dato concreta attuazione all’intesa, ma soltanto se le clausole convenute, anche a distanza di anni, coincidano con quelle oggetto dell’intesa. La nullità parziale opera anche per la fideiussione a garanzia di un debito specifico, e non solo per quella omnibus, quando le sue clausole riproducano quelle dello schema; la produzione in giudizio della copia della garanzia priva della sottoscrizione dei fideiussori equivale all’assunzione della sua paternità, e il rigetto della domanda principale di nullità totale giustifica la compensazione parziale delle spese.

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29/09/2026
Data sentenza: 03/08/2022
Numero: 3655/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 23095 –  2019
Tribunale di Bologna, 23 Ottobre 2026, n. 1877/2025
Riformulazione delle rivendicazioni ex art. 79 c.p.i. e nullità parziale; concorrenza sleale per brochure inesatte
Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, terzo comma, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e...

Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, terzo comma, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e il brevetto deve essere dichiarato parzialmente nullo per le parti corrispondenti; le limitazioni introdotte nel corso del giudizio sono ammissibili se non ampliano l’ambito della tutela e non estendono l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, e il brevetto riformulato, se valido, resta opponibile ai terzi nel testo limitato.

L’ordine al terzo di esibire la chiave crittografica necessaria per accedere al codice sorgente acquisito in sede di descrizione non è coercibile, e il rifiuto della convenuta di consentire prove tecniche sul prototipo, lecita scelta processuale, può indurre un sospetto di interferenza ma non conferisce gravità sufficiente alla prova presuntiva della contraffazione, che non può desumersi dalla generica denominazione con cui il macchinario è promosso.

Integra mendacio concorrenziale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., da inibire, la diffusione anche in un solo episodio, in una fiera di settore, di una brochure che vanti come brevettato un prodotto privo di privative e attribuisca al fondatore dell’impresa la paternità del primo prodotto della categoria, in realtà introdotto in Italia da un’altra società; non ricorre invece l’appropriazione di pregi quando il pregio della brevettazione non appartenga esclusivamente al prodotto del concorrente, né costituisce mendacio rilevante la velocità di lavoro mostrata in un video promozionale. Non vanno disposte la penale per l’inosservanza dell’inibitoria, quando la reiterazione sia del tutto astratta, né la pubblicazione della sentenza, in difetto di prova di una significativa diffusione del materiale; esclusa la contraffazione, le spese del parere tecnico di parte che la affermava non possono essere poste a carico del convenuto.

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21/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1877/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 11298 –  2019
Corte d'appello di Cagliari, 23 Ottobre 2026, n. /
Fideiussione omnibus: clausola a prima richiesta e nullità parziale delle clausole vietate dallo schema ABI
In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé,...

In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé, la trasformazione del contratto in garanzia autonoma. Tale clausola è compatibile con la natura accessoria della fideiussione quando non risulti la rinuncia del garante a sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, potendo essa configurarsi come una pattuizione di tipo solve et repete diretta a consentire l’immediata escutibilità della garanzia, senza incidere sull’accessorietà del vincolo.

Le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sono affette da nullità parziale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che concretano l’intesa anticoncorrenziale vietata. La nullità non si estende all’intero contratto, salvo che risulti o sia dimostrata una diversa volontà delle parti di non concludere l’accordo in assenza di tali pattuizioni.

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26/03/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: /
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Maria Teresa Spanu
Registro : RG – 199 –  2023
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
Tutela cautelare nel franchising: obblighi post-contrattuali e clausole di non concorrenza
Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del...

Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.

La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.

Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.

La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale

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05/03/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Relatore: Lorena Casiraghi
Registro : RG – 40234 –  2024
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
I requisiti della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e il relativo onere probatorio
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di...

L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.

Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.

Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.

L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.

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14/02/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro : RG – 41407 –  2024
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 306/2025
La nullità parziale delle fideiussioni stipulate “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale
La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per...

La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. La regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò deriva il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

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16/12/2025
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 306/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Edmondo Tota
Registro : RG – 2621 –  2021
Tribunale di Catanzaro, 23 Ottobre 2026, n. 2205/2024
Le fideiussioni specifiche non rientrano nell’ambito dell’accertamento del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d’Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 era...

Lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d’Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 era stato predisposto dall’Associazione bancaria italiana nel corso dell’anno 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie che, essendo un modello contrattuale di uso corrente, per la sua diffusività avrebbe comportato l’estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, finendo così per ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante. Tale valutazione sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. Dunque, la mera corrispondenza di alcune clausole contenute in una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un’intesa vietata, cioè non può avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Da tale ricostruzione deriva che, in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente, che abbia accertato l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art.2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, relativa alla formulazione delle tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI, l’onere probatorio relativo all’esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all’epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

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28/08/2025
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2205/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 1851 –  2021
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 7283/2024
Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni...

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, l'attrice contestava la nullità delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in una fideiussione specifica, rilasciata nel 2007  a garanzia di un contratto di leasing finanziario. Il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia quale prova privilegiata. Trattandosi, quindi, di causa "stand alone", l'attrice avrebbe dovuto provare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale; prova che, tuttavia, non era stata fornita].

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28/08/2025
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 7283/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 12756 –  2020
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