Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. non assolve l’onere di allegazione la società che si limiti a elencare le società, riconducibili agli amministratori, con le quali sarebbero stati intrattenuti rapporti asseritamente illegittimi, senza specificare la tipologia e la portata delle singole operazioni, il tempo in cui sarebbero state compiute, l’amministratore che le avrebbe poste in essere, il depauperamento patrimoniale che ne sarebbe derivato e il nesso di causalità con il danno. A fronte di una deduzione così generica, la difesa del convenuto non può che essere altrettanto generica e resta idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sull’attore, perché l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente per entrambe le parti.
Il principio di cui all’art. 115 c.p.c. deve essere sempre coordinato con l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto e non può essere invocato per eludere l’assenza di elementi a sostegno delle proprie ragioni o per derogare alle regole sul riparto dell’onere della prova. Resta quindi in capo alla società l’onere di dimostrare, anche per presunzioni, l’esistenza di un danno concreto e, attesa la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori, la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste e il danno.
La banca che abbia svincolato per errore la somma oggetto di pegno, rendendola disponibile sui conti della società, non risponde verso quest’ultima in concorso con gli amministratori quando manchi la prova del danno cagionato alla società e dell’illecita appropriazione della somma da parte degli amministratori, difettando altresì il nesso di causalità tra la condotta della banca e l’illecito contestato agli amministratori.
È inammissibile, per la natura sussidiaria dell’azione generale di arricchimento, la domanda ex art. 2041 c.c. con cui l’amministratore chieda alla società un indennizzo per la fideiussione prestata in suo favore, quando sussista un titolo specifico sul quale fondare la pretesa; il giudice, anche d’ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni o per l’indennizzo del pregiudizio subito.
Nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore e investe anche gli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza; a fronte della prova della violazione del dovere, compete all’amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti idonei a escludere o ad attenuare la sua responsabilità.
La nozione di finanziamento dei soci di cui all’art. 2467 c.c. comprende i finanziamenti effettuati «in qualsiasi forma», e quindi ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della futura restituzione, compresi il rilascio di garanzie e le forniture senza corrispettivo che si traducano in un volontario apporto economico del socio tale da consentire alla società di non sostenere immediatamente un costo. Vi rientra pertanto anche la concessione in locazione alla società di un immobile, quando si traduca, in ragione della prolungata mancata riscossione dei canoni, in un volontario e utile apporto economico del socio che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo.
La postergazione opera già durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito del socio, finché perdura la situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento o nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, sicché la società, e in caso di fallimento il curatore opponendosi all’ammissione al passivo, deve rifiutarne il rimborso. La regola, dettata per la s.r.l., si estende agli altri tipi sociali, compresa la società in accomandita semplice, quando il socio finanziatore si trovi, per l’assetto dell’ente o per la posizione concretamente rivestita, in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l., coerentemente con la finalità di contrasto della sottocapitalizzazione nominale e con l’art. 2497-quinquies c.c. La degradazione del credito a postergato è compatibile con una prelazione ipotecaria o pignoratizia soltanto in presenza di più creditori postergati.
In tema di pegno su quote sociali, il diritto a chiedere la cancellazione del vincolo e la restituzione delle quote spetta esclusivamente al costituente del pegno, non anche al debitore garantito. Finché il pegno permane, il creditore pignoratizio conserva il diritto di voto inerente alle quote, salvo diversa convenzione ai sensi dell’art. 2352 c.c.; non è pertanto ammissibile una sospensione o scissione del diritto di voto dal diritto di pegno, se non nei limiti previsti dalla legge o da accordo espresso tra le parti.
Eventuali abusi nell’esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio possono dar luogo a responsabilità nei confronti del costituente, ma non giustificano la privazione del diritto di voto stesso.
L’abuso della cosa data in pegno previsto dall’art. 2793 c.c. rimanda alla violazione da parte del creditore garantito dell’obbligo di custodia della cosa e del divieto del suo uso con modalità eccedenti le esigenze della sua conservazione previste dagli articoli 2790 e 2792 c.c. che, ove l’oggetto del pegno sia la posizione giuridica complessa derivante dalla partecipazione sociale, si traducono nel divieto di esercizio delle prerogative del creditore pignoratizio in violazione dell’obbligo di conservazione del suo valore inteso come porzione corrispondente del patrimonio sociale. Se, quindi, l’attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce un elemento “connaturale” al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dall’art. 2352 c.c. e 2471 bis c.c., espressione dello spossessamento della peculiare res data in garanzia, l’ eventualità del suo esercizio con finalità diverse da quella della conservazione del valore economico della partecipazione si connota di per sé, quale che sia la giustificazione addotta, come abuso del pegno rilevante ai sensi dell’art. 2793 c.c.
La costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell’art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese. Secondo l’impianto codicistico della disciplina del pegno, infatti, di cui agli articoli 2784 e seguenti, le partecipazioni di s.r.l. rientrerebbero nella normativa sui diritti diversi dai crediti di cui all’articolo 2806. Ai sensi di tale norma, il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo restando il disposto del terzo comma dell’articolo 2787. Il trasferimento della partecipazione nel caso di s.r.l. è regolato dall’articolo 2470 del codice civile secondo cui il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il diritto di pegno su quote, pertanto, si costituisce soltanto con l’iscrizione dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese. Da tale momento l’atto costitutivo esprime la sua efficacia rendendo il diritto di pegno opponibile a terzi.
La nullità del pegno per violazione del divieto di patto commissorio non può che derivare da un vizio genetico dell’atto costitutivo di una garanzia che sia congegnata in modo tale da attribuire al creditore la proprietà del bene vincolato nell’ipotesi di inadempimento con modalità che espongano il debitore al rischio di perdere un bene di valore superiore al credito. Come tale, deve necessariamente emergere dall’analisi del contenuto delle pattuizioni negoziali da cui l’effetto sostanziale vietato dalla norma promana, a prescindere dalle modalità di buona o mala fede con cui le parti le abbiano attuate.
L’attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce elemento connaturale al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dagli artt. 2352 e 2471 bis c.c., espressione dello spossessamento della peculiare res data in garanzia e non equivale affatto all’attribuzione al creditore pignoratizio di un diritto dominicale sulla partecipazione che possa comportare la violazione del divieto di patto commissorio.
L’abuso del diritto di pegno delineato dall’art. 2793 c.c. presuppone che il creditore pignoratizio nell’esercizio dei diritti derivanti dal possesso della res acquisita in funzione di garanzia ne stia pregiudicando l’integrità ed il valore e, in tema di pegno su partecipazioni sociali, stia, dunque, esercitando il diritto di voto in assemblea in modo tale da pregiudicare l’interesse sociale alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Non è sufficiente a configurare l’abuso del diritto di pegno da parte del creditore la semplice designazione nell’organo amministrativo di componenti di sua fiducia, ma è necessaria anche la prova che costoro stiano tenendo condotte predatorie, lesive dell’integrità del patrimonio sociale, su istruzioni e nell’interesse esclusivo del soggetto che li ha designati.
In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.
Non è ravvisabile alcun difetto di causa del pegno qualora lo stesso risulti costituito a garanzia dell'adempimento di una obbligazione (pagamento del canone di affitto di azienda) derivante da un rapporto contrattuale già esistente e risultando chiaramente determinati sia i soggetti del rapporto, sia l’oggetto della prestazione.
La delibera dell'assemblea dei soci non può essere impugnata dalla società stessa.
Non è accoglibile una domanda di "vendita anticipata" ex art. 2795 c.c. formulata in via cautelare nel corso del procedimento di opposizione alla "vendita privata" ex art. 2796 c.c., in quanto il provvedimento richiesto viene a coincidere con la pronuncia di merito relativa al rigetto dell'opposizione ovvero all'assegnazione della cosa, senza che la disciplina normativa consenta tale anticipazione. (altro…)
Il pegno costituito in funzione di una obbligazione principale diviene inefficace qualora sia venuta meno l’obbligazione per la quale era stata originariamente prestata tale garanzia.
Il pegno non può essere costituito a favore di un credito non ancora esistente, e tale è da qualificarsi il regolamento concordato fra i coniugi avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una successiva separazione, che acquista efficacia giuridica e vincola le parti solo con la relativa omologazione. Pertanto, il pegno costituito in relazione a un successivo procedimento di separazione, non manifestando alcun tratto di autonomia rispetto all'obbligazione principale, in virtù del principio di accessorietà diviene inefficace in caso di mancata omologazione dell’accordo di separazione.
14 giugno 2019
La surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 3, c.c., non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa ex art. 1299 c.c.; essa, dunque, opera anche a favore del fideiussore ed, in generale, del garante che abbia soddisfatto il debito garantito. In particolare (altro…)