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Sentenze con tag: principi contabili

Tribunale di Bari, 24 Ottobre 2026, n. 1800/2024
Non arbitrabilità dell’impugnazione per nullità della delibera di approvazione del bilancio illecito
La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e società che possano formare oggetto di compromesso...

La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e società che possano formare oggetto di compromesso non comprende l’impugnazione per nullità della deliberazione di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza, perché il bilancio assolve una funzione informativa verso i soci e il mercato ai sensi dell’art. 2423 c.c., presidiata da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, sicché la controversia attiene a diritti indisponibili. Rientrano invece nella competenza arbitrale le impugnazioni di altre deliberazioni assembleari e le domande dei soci di accertamento dei propri crediti verso la società.

Le regole di redazione del bilancio, pur tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione di approvazione ai sensi dell’art. 2379 c.c., con operatività del termine triennale di impugnazione in luogo di quello di novanta giorni previsto dall’art. 2377 c.c. e legittimazione estesa a chiunque vi abbia interesse. Le scelte dei redattori sono sempre sindacabili, salvo che siano riconducibili all’ambito delle scelte insindacabili di gestione.

In forza del principio di continuità tra gli esercizi, la verifica della correttezza del bilancio presuppone l’analisi, anche solo incidentale, dei valori patrimoniali contabilizzati nei bilanci precedenti. Viola i principi di chiarezza, verità e correttezza il bilancio che iscriva per la prima volta poste [crediti della società verso i soci per il ripianamento delle perdite] riferibili a fatti di esercizi precedenti, mai rappresentati nei bilanci anteriori, neutralizzandone l’effetto con l’iscrizione di un corrispondente debito in modo da non far emergere alcuna perdita; a tal fine sono irrilevanti le ragioni di fatto sottostanti alla scelta dei redattori.

Accertata la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio, il giudice si limita a dichiararla, spettando alla società apportare le conseguenti rettifiche.

L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione di approvazione del bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali sussiste, oltre che per la frustrazione dell’aspettativa a un dividendo o a un immediato vantaggio patrimoniale, ogni volta che la scorrettezza o la poca chiarezza del bilancio gli impedisca di disporre delle informazioni sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, destinate a riflettersi anche sul valore della sua partecipazione. L’impugnante ha l’onere di indicare quali poste siano state iscritte in violazione dei principi legali, spettando poi al giudice verificarne la conformità ai precetti di legge.

Dopo la riforma dell’art. 819 ter c.p.c., il rapporto tra arbitri e giudice ordinario si configura in termini di competenza, e l’eccezione di compromesso ha natura processuale; essa è correttamente proposta anche se qualificata atecnicamente come difetto di giurisdizione, e il suo esame precede quello delle eccezioni di inammissibilità e di tardività dell’impugnazione.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1800/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Paola Cesaroni
Registro : RG – 10088 –  2020
Corte d'appello di Genova, 24 Ottobre 2026, n. 423/2025
Preclusione all’impugnazione del bilancio ex art. 2434 bis c.c. e irrilevanza dell’approvazione dei bilanci precedenti
La preclusione all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio prevista dall’art. 2434 bis c.c. opera soltanto quando sia stato approvato...

La preclusione all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio prevista dall’art. 2434 bis c.c. opera soltanto quando sia stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo, che dal bilancio impugnato dipende ed è con esso in continuità. L’avvenuta approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti non impedisce l’impugnazione, perché il principio di continuità dei bilanci rileva solo in relazione ai bilanci successivi approvati e dipendenti da quello impugnato.

L’accettazione, da parte del socio, dei documenti contabili e dei bilanci di esercizi precedenti, con i criteri contabili in essi adottati, non preclude l’impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio successivo che impieghi i medesimi criteri, con il solo limite dell’intervenuta approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello impugnato.

Quando un contratto concluso con una parte correlata [locazione di immobili dalla controllante alla controllata] preveda un corrispettivo superiore ai correnti valori di mercato, la nota integrativa deve dare atto dello scostamento e indicarne le ragioni; è pertanto insufficiente la generica dichiarazione che i rapporti con le parti correlate sono regolati da normali condizioni di mercato.

In applicazione del principio di competenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 3, c.c., i contributi in conto esercizio erogati a copertura dei costi di esercizio di un servizio possono essere imputati al bilancio solo quando tali costi sono sostenuti e stanziati, perché solo allora sussiste la correlazione tra costi e ricavi; a tal fine è irrilevante che sia stata avviata una fase sperimentale del progetto finanziato.

Le immobilizzazioni materiali destinate a uscire dal ciclo produttivo [per rottamazione già disposta alla data di chiusura dell’esercizio] vanno riclassificate nell’attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, in conformità al principio contabile OIC 16, anche se restano temporaneamente in servizio nell’esercizio successivo.

Il bilancio di esercizio delle società di capitali, che ha la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore. Tali regole, pur tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l’illiceità del bilancio e la nullità della delibera che lo approva, perché le scelte operate dai redattori sono sempre sindacabili, salvo che rientrino tra le scelte insindacabili di gestione.

Il requisito della chiarezza attiene al contenuto informativo del bilancio, anche mediante le spiegazioni fornite nella relazione degli amministratori, mentre i requisiti di correttezza e veridicità attengono al risultato economico e impongono l’iscrizione di componenti positivi di reddito non meramente ipotetici. L’art. 2423, comma 2, c.c. mira così a garantire, oltre alla veridicità e correttezza dei risultati contabili, la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 423/2025
Carica: Presidente
Giudice: Rosella Silvestri
Relatore: Marco Rossi
Registro : RG – 569 –  2022
Corte d'appello di Ancona, 4 Dicembre 2024, n. 588/2024
Facoltà di capitalizzare i costi di sviluppo e presupposti della loro iscrizione nell’attivo
L’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale costituisce una facoltà degli amministratori, perché l’art. 2426,...

L’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale costituisce una facoltà degli amministratori, perché l’art. 2426, primo comma, n. 5, c.c. usa il predicato «possono essere iscritti»; tali costi possono quindi essere imputati per intero al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La lettura è confermata dal punto 49 del principio contabile nazionale OIC 24, che discorre di «legittimità di capitalizzazione», e dal principio di competenza enunciato dall’art. 2423 bis c.c.

Le immobilizzazioni immateriali che si sostanziano in oneri pluriennali, come i costi di sviluppo, possono essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità secondo criteri di prudenza, oltre al consenso del collegio sindacale. La scelta di capitalizzarli, pur rispondendo a criteri di discrezionalità tecnica, resta subordinata alla verifica di tali presupposti e deve conformarsi al principio di prudenza.

Il requisito della recuperabilità dei costi di sviluppo presuppone che i ricavi attesi dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per il suo studio, dedotti gli altri costi di sviluppo e i costi di produzione e di vendita necessari alla commercializzazione del prodotto, sicché i benefici economici futuri devono poter essere ragionevolmente maggiori dei costi sostenuti. La relativa valutazione deve fondarsi su dati concreti e documentati, anche tratti da specifiche indagini di settore; è insufficiente la mera aspettativa di guadagno esposta nella nota integrativa.

L’art. 108 t.u.i.r., secondo cui le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, si applica soltanto quando i costi pluriennali siano stati iscritti nell’attivo patrimoniale e non impone, pertanto, la loro capitalizzazione ai fini civilistici.

La conformità del bilancio ai principi di chiarezza, verità e correttezza si verifica mediante l’esame comparato dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; quest’ultima, ai sensi dell’art. 2427 c.c., svolge anche una funzione integrativa, e le valutazioni in essa contenute non sono suscettibili di essere integrate o modificate in sede giudiziale.

Nelle società di capitali il bilancio di esercizio, avendo la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore. Tali regole, pur tratte dai principi contabili e dotate di un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione comporta l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare che lo approva; le scelte dei redattori sono pertanto sempre sindacabili, salvo che rientrino nell’ambito delle scelte insindacabili di gestione.

I principi contabili nazionali, pur non essendo fonti di diritto, hanno funzione interpretativa e integrativa delle disposizioni codicistiche in materia di bilancio.

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23/10/2026
Data sentenza: 04/12/2024
Numero: 588/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 1117 –  2021
Corte d'appello di Ancona, 12 Agosto 2024, n. 1724/2024
Responsabilità dell’amministratore verso il fallimento, consulenza contabile e svalutazione dei crediti infragruppo
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l.fall., la consulenza tecnica d’ufficio contabile che, applicando i principi contabili,...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l.fall., la consulenza tecnica d’ufficio contabile che, applicando i principi contabili, rettifichi i bilanci della società fallita costituisce valido fondamento della decisione quando le contestazioni dell’amministratore convenuto si risolvano in mere allegazioni prive di riscontro documentale. In particolare, è corretta la svalutazione, secondo il principio di competenza, del credito verso una società collegata all’amministratore per versamenti privi di documentazione giustificativa, e la capitalizzazione di costi di ricerca, pubblicità, software e sviluppo richiede la prova dei presupposti previsti dai principi contabili; l’onere di produrre i contratti e le fatture che giustificherebbero tali poste grava sull’amministratore, che poteva chiederne l’esibizione, mentre il curatore, quale pubblico ufficiale, attesta il loro mancato reperimento nella contabilità.

Nel giudizio di responsabilità contro l’amministratore della società fallita fanno stato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti nel giudizio revocatorio, sulle condotte che hanno determinato il dissesto [nella specie, finanziamenti a società collegate, prelievo di compensi superiori a quelli deliberati, acquisti antieconomici da società riferibili all’amministratore e prosecuzione dei costi dopo l’affitto dei rami d’azienda].

Le scelte imprenditoriali dell’amministratore non sono sindacabili nel merito, ma il giudice può valutare l’omissione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive che la scelta richiedeva; non sono coperte dalla business judgement rule operazioni prive di adeguata giustificazione economica, finanziamenti infragruppo non documentati, prelievi eccedenti il compenso deliberato e operazioni gestionali che aggravino il dissesto.

Il giudice istruttore, nell’esercizio dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c., può stabilire non solo i termini ma anche le modalità di deposito delle osservazioni dei consulenti di parte alla consulenza tecnica d’ufficio, prescrivendone il deposito telematico per assicurarne la conoscibilità da parte di tutte le parti, conformemente all’art. 90, comma 3, disp. att. c.p.c.; l’onere del deposito grava sulla parte, che vi provvede a mezzo del difensore.

La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia di giudicato né di vincolo nel giudizio civile di risarcimento e non inverte l’onere della prova, ma costituisce un elemento di prova di cui il giudice civile può tenere conto nella valutazione complessiva delle risultanze.

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18/10/2026
Data sentenza: 12/08/2024
Numero: 1724/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gianmichele Marcelli
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 1106 –  2021
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 3271/2025
Cessione di azienda: sorte dei debiti e relativa contabilizzazione
La disciplina dell’art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l’alienante l’azienda non è liberato dei debiti della stessa se...

La disciplina dell'art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l'alienante l'azienda non è liberato dei debiti della stessa se non risulta che i debitori vi hanno consentito; e il comma 2 prevede che l'acquirente subentra in essi se risultano dai libri contabili. Si tratta di un regime ineludibile e certamente non derogabile per fatti dell'alienante e del cessionario. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 2560 c.c., parte cedente non è liberata dai debiti e deve dunque inserirli a bilancio (ove essa sia una società), e pagarli. Il paragrafo 73 contenuto nel principio contabile n. 19 riferito ai debiti, che stabilisce che “la società elimina del tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita” può avere applicazione solo quando l’obbligazione sia trasferita in senso proprio, e la cedente se ne sia realmente liberata, e non quando si compia un negozio che pur comportando l’avvento di un nuovo debitore non liberi il soggetto originario. I principi OIC infatti non formano legge, ma dettano le regole contabili che traducono il portato della legge.

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16/02/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 3271/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 4302 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 24 Luglio 2024, n. 1512/2024
I principi di riferimento per la redazione del bilancio
Le regole sulla formazione del bilancio sono previste agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, contenenti i principi di...

Le regole sulla formazione del bilancio sono previste agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, contenenti i principi di carattere generale; per quanto non espressamente disposto dalla disciplina codicistica, poi, sopperiscono i Principi Contabili emanati dalla Fondazione OIC (Organismo Italiano di Contabilità), che, ai sensi dell’art. 20 del D.L. 91 del 24.06.2014 (convertito con L. n. 116 del 11-08.2014), costituiscono gli standard di riferimento per la redazione dei bilanci redatti in base alle disposizioni del Codice Civile.

A completamento della disciplina codicistica sui crediti è inoltre dedicato il principio contabile OIC 15, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Secondo quanto riportato nel suddetto principio contabile, i crediti rappresentano “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.

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25/11/2024
Data sentenza: 24/07/2024
Numero: 1512/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Carmen Ranieli
Registro : RG – 4365 –  2018
Tribunale di Venezia, 12 Giugno 2024, n. 1974/2024
Sulla legittimazione a impugnare il bilancio per violazione dei principi di verità e chiarezza
Rientrano nel novero delle delibere nulle, in quanto aventi un oggetto illecito ex art. 2379 c.c., le delibere con cui...

Rientrano nel novero delle delibere nulle, in quanto aventi un oggetto illecito ex art. 2379 c.c., le delibere con cui risulta approvato un bilancio non conforme ai principi di cui all'art. 2423 c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio. Trattasi, infatti, di norme imperative inderogabili, poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Non è, tuttavia, sufficiente per l’impugnante far valere un generico interesse al rispetto della legalità, laddove impugni per nullità una delibera assembleare, ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. Pertanto, la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto, purché titolare di un interesse concreto ed attuale all'impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.

I singoli soci di s.r.l. possono volontariamente costituirsi nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare, a mezzo di intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza.

Nell'ipotesi di inerzia degli amministratori nell'accertamento di scioglimento della società, l’art. 2485, co. 2, c.c. prevede che i singoli soci possano agire avanti al tribunale chiedendo l’emissione di un decreto in sede di volontaria giurisdizione o di una sentenza resa all’esito di cognizione piena, che accerti il verificarsi della causa di scioglimento, con obbligo di iscrizione al registro imprese. La legittimazione dei soci trova la sua giustificazione nell’interesse qualificato del socio all’avvio della procedura di liquidazione, anche per evitare le conseguenze dannose in capo alla società potenzialmente derivanti dalle omissioni dell’organo amministrativo.

In tema di valutazione dei crediti, il criterio legale non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità, con prudente apprezzamento della situazione economica e patrimoniale del debitore e della sua solvibilità: pertanto, anche i crediti liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che - secondo un prudente apprezzamento - si presume di poter realizzare.

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11/10/2024
Data sentenza: 12/06/2024
Numero: 1974/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 193 –  2016
Tribunale di Genova, 27 Dicembre 2022
Nullità della delibera di approvazione del bilancio non chiaro
L’art. 2423, co. 2, c.c. deve leggersi in combinato disposto con i principi elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i...

L’art. 2423, co. 2, c.c. deve leggersi in combinato disposto con i principi elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i quali, pur non essendo fonte del diritto, hanno comunque funzione interpretativa e integrativa.

Nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

La normativa codicistica applicabile impone uno standard di chiarezza tale da consentire una comprensione del bilancio anche, e soprattutto, dall’esterno, in quanto la verità e la chiarezza del bilancio sono canoni posti a tutela non soltanto dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori.

Pertanto, le integrazioni e le precisazioni del bilancio che si rendono necessarie a tal fine risultano non tanto opportune, quanto piuttosto obbligatorie, poiché funzionali al raggiungimento dello scopo che la legge assegna al bilancio.

La mancata redazione del bilancio in conformità ai principi contabili prescritti dalle disposizioni di legge e dai principi contabili nazionali comporta la nullità, per illiceità dell’oggetto, della relativa deliberazione di approvazione.

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

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01/07/2024
Data sentenza: 27/12/2022
Registro : RG – 10987 –  2019
Tribunale di Genova, 27 Dicembre 2022
Violazione dei principi di chiarezza e verità nella redazione del bilancio di esercizio
Il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio, ma è dotato di autonoma...

Il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. La verità e la chiarezza del bilancio sono canoni posti a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e, in particolare, dei creditori. Pertanto, è nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione con cui sia stato approvato il bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi in materia, essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, essendo essi altresì destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza, verità e precisione. Ciò non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

I principi elaborati dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), pur non essendo fonte del diritto, hanno comunque funzione interpretativa e integrativa.

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29/01/2024
Data sentenza: 27/12/2022
Registro : RG – 10987 –  2019
Tribunale di Torino, 22 Dicembre 2021
Nullità della delibera di approvazione del bilancio privo del requisito di chiarezza e informativa in merito alle operazioni con parti correlate
Il giudizio circa la liceità del bilancio non può dipendere da precedenti gestioni, mai contestate, neppure in nome della continuità,...

Il giudizio circa la liceità del bilancio non può dipendere da precedenti gestioni, mai contestate, neppure in nome della continuità, che non può legittimare una deroga ai principi di chiarezza e trasparenza. La circostanza che il bilancio d’esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante, ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. Né giova in senso contrario fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

Il disposto di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo espresso contenuto nell’art. 2479 ter, ult. co., c.c., impedisce l’annullamento della deliberazione impugnata, ma a condizione che quella sostitutiva sia stata assunta in conformità alla legge e allo statuto della società; l’effetto che ne consegue, di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, deve quindi misurarsi con la legittimità della delibera sostitutiva, senza alcun effetto automatico.

La circostanza che la società sia ammessa a redigere il bilancio in forma abbreviata non la esonera dal rispetto dei principi generali espressi dall’art. 2423, co. 2, c.c., posti non solo a tutela del socio, ma anche di una pluralità di terzi, non indifferenti alle sorti della società. Gli amministratori devono soddisfare l’interesse del socio a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio al fine di realizzare il diritto di informazione previsto dall’art. 2423 c.c., che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, sicché sono obbligati a rispondere alla domanda d’informazione pertinente e a cui non ostino oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.

Ciascun principio racchiuso nella previsione di cui all’art. 2423, co. 2, c.c., appare dotato di una propria autonoma valenza, senza che sussista alcuna gerarchia, anche rispetto ai valori che esprime. Invero, nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2, c.c. è illecito ed è nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

La descrizione delle operazioni con parti correlate costituisce specifica voce della nota integrativa di bilancio ex art. 2427, n. 22 bis, c.c., applicabile anche nelle ipotesi di bilancio redatto in forma abbreviata. Le informazioni da fornire in base alla previsione in commento debbono poi essere integrate attraverso il principio contabile internazionale adottato dall’UE (IAS 24) e dal principio contabile OIC 12. Sono quindi parti correlate (IAS 24) le persone fisiche o le entità societarie che esercitano un controllo o comunque un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio, mentre le normali condizioni di mercato, che esonerano dall’obbligo di informativa, non attengono solo al prezzo praticato nell’operazione, ma si estendono anche alle ragioni che hanno condotto a porre in essere quell’affare con tale parte e non con altri soggetti terzi. L’esigenza di fornire informazioni in merito costituisce una declinazione del più generale principio di trasparenza del bilancio, poiché la conclusione di contratti con società collegate o controllate ovvero con persone fisiche in stretto rapporto con chi è tenuto alla redazione del bilancio può indurre il sospetto di conflitti d’interesse e di scelte di favore, non del tutto adeguate e rispondenti all’interesse della società. Le informazioni sono necessarie a fronte di operazioni che, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, sono suscettibili di orientare ed influenzare le decisioni di coloro che usufruiscono delle indicazioni ed informazioni contenute nel bilancio. Quanto alle “normali condizioni di mercato”, all’interpretazione del criterio concorrono le indicazioni di cui al principio contabile OIC 12, che indica quali elementi di valutazione non solo il prezzo, ma anche le motivazioni in base a cui si è concluso l’affare con tale controparte contrattuale piuttosto che con soggetti terzi.

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27/01/2023
Data sentenza: 22/12/2021
Registro : RG – 21088 –  2017
Tribunale di Bologna, 13 Dicembre 2021
Incompromettibilità della lite sulla violazione dei principi di redazione del bilancio
La controversia vertente sulla lamentata violazione dei principi contabili di redazione del bilancio non può rientrare nell’ambito di applicazione della...

La controversia vertente sulla lamentata violazione dei principi contabili di redazione del bilancio non può rientrare nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria, per effetto della indisponibilità di cui all’art. 806, 1° comma, c.p.c. In particolare, l’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza, la verità e la precisione del bilancio. In altre parole, l’indisponibilità del diritto costituisce il limite alla operatività della clausola compromissoria che, però, mantiene la sua efficacia con riferimento alle altre domande compromettibili, ovvero quelle che non investono direttamente la violazione dei principi inderogabili nell’interesse pubblico, di veridicità e chiarezza del bilancio.

Sono, quindi, esclusi dalla compromettibilità solo quei vizi capaci di pregiudicare il bene giuridico tutelato della chiarezza e veridicità del bilancio, posto a garanzia, non tanto e non solo dei singoli soci, ma della generalità dei consociati.

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05/11/2022
Data sentenza: 13/12/2021
Registro : RVG – 11948 –  2018
Tribunale di Milano, 11 Novembre 2021
Note sostanziali e processuali dell’impugnazione della delibera di bilancio. Legittimazione dell’ex socio ad impugnare la delibera ex art. 2447 c.c.
Dev’essere considerata ammissibile la precisazione, effettuata in prima memoria, della domanda di impugnazione di una delibera assembleare quale domanda di...

Dev’essere considerata ammissibile la precisazione, effettuata in prima memoria, della domanda di impugnazione di una delibera assembleare quale domanda di nullità, allorché riguardi la mera qualificazione dell’impugnazione in riferimento a presupposti di invalidità della delibera già prospettati in citazione.

Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio per vizi attinenti alla violazione delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili.

Colui il quale abbia perso la qualità di socio, non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale, conserva la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare adottata ex art. 2447 c.c., in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, co. 1 Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Il corretto richiamo, in nota integrativa, dei principi contabili di cui si è fatta applicazione nella redazione del bilancio esclude l’invalidità della relativa delibera di approvazione [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto corretta la scelta degli amministratori di svalutare integralmente le immobilizzazioni, dopo aver rilevato la perdita del requisito della continuità aziendale, a fronte di un ingente fabbisogno finanziario immediato, rispetto al quale i soci non avevano manifestato alcuna disponibilità ad intervenire con versamenti o  finanziamenti].

Non può ritenersi annullabile per abuso di maggioranza la delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale ex art. 2447 c.c., allorché le alternative astrattamente percorribili dalla società – i.e. il rinvio annuale delle iniziative di cui all’art. 2447 c.c. data la natura di PMI innovativa della società, la trasformazione, il ricorso al credito bancario ovvero l’acquisto delle partecipazioni dei soci di minoranza da parte di quelli di maggioranza – non avrebbero comunque consentito il recupero della continuità aziendale o avrebbero presupposto delle valutazioni aventi carattere discrezionale, in quanto tali libere.

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19/06/2022
Data sentenza: 11/11/2021
Registro : RG – 53987 –  2019
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