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Sentenze con tag: prova del danno

Corte d'appello di Ancona, 24 Ottobre 2026, n. 1398/2025
Omessa vigilanza del sindaco sulle frodi IVA dell’amministratore e prova del danno risarcibile
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro il sindaco per omessa vigilanza sulle operazioni con cui l’amministratore ha emesso fatture...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro il sindaco per omessa vigilanza sulle operazioni con cui l’amministratore ha emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di conseguire indebite detrazioni e compensazioni d’imposta, il danno-conseguenza, in difetto di specifici elementi probatori, resta distinto dal passivo fallimentare ed è limitato all’IVA illecitamente detratta e compensata, all’IRES evasa e alle relative sanzioni. Spetta alla curatela provarne l’an e il quantum con riferimento al periodo di carica del sindaco, in particolare mediante lo stato passivo recante l’ammissione del credito erariale; gli atti di verifica e la comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza costituiscono un dato di partenza insufficiente a dimostrare la definitiva pretesa dell’amministrazione finanziaria.

La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. ha un ambito di intervento limitato e residuale e opera solo quando l’esatta quantificazione del danno sia impossibile o oltremodo gravosa; essa è quindi inutilizzabile per supplire alle carenze probatorie del danneggiato che avrebbe potuto documentare l’entità del pregiudizio [delle imposte evase e delle relative sanzioni].

La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un’ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell’attore dell’inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell’amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l’adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno.

L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, convenuto dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere alla pretesa anche quando la domanda risarcitoria sia rigettata, e conserva l’interesse alla relativa pronuncia anche se le spese di lite siano poste a carico dell’attore soccombente. Il diritto, nei limiti dell’art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la prova dell’esborso effettivamente sostenuto e non si estende alle spese di soccombenza nei confronti di terzi chiamati in causa né alla quota delle spese di consulenza tecnica d’ufficio posta a carico dell’assicurato, estranee alle spese di resistenza.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1398/2025
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Vito Savino
Registro : RG – 1041 –  2023
Corte d'appello di Brescia, 24 Ottobre 2026, n. 820/2024
Prova del danno da sviamento della clientela nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l.
Nell’azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. per lo...

Nell’azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. per lo sviamento della clientela verso altra società da essi costituita e amministrata, occorre provare che la società avrebbe potuto, con la propria struttura organizzativa, occupare le quote di mercato coperte dall’altra società e svolgere un’attività ampliata conseguendo risultati utili significativi, e che l’avvio della nuova iniziativa sia stato causa del suo insuccesso o le abbia arrecato un sostanziale pregiudizio.

L’incapacità della società di conseguire utili già prima della costituzione dell’altra società è significativa, ai fini della valutazione prognostica degli sviluppi economici che sarebbero derivati dal mantenimento della clientela, perché indica la sua inidoneità a evolvere e a esprimere potenzialità di sviluppo anche a prescindere dalla nuova iniziativa; il fatturato realizzato dall’altra società con la clientela transitata è pertanto insufficiente a far prospettare una prosecuzione proficua dell’attività d’impresa o una sua plausibile espansione.

L’acquisizione della clientela di una società da parte di altra società costituita dai medesimi soci e amministratori costituisce concorrenza sleale solo se riconducibile ad attività illecita, e resta lecita quando sia frutto dell’operatività sul libero mercato e della scelta dei clienti di rivolgersi a un’impresa più strutturata, dotata di organizzazione più complessa, delle necessarie abilitazioni e di servizi più completi. La parziale identità dell’oggetto sociale e la ricorrenza delle medesime prestazioni nelle fatture sono insufficienti a dimostrare un rapporto di concorrenza tra imprese il cui profilo dimensionale, organizzativo e operativo sia del tutto diverso.

È generica la domanda del socio di risarcimento del danno da lesione del rapporto sociale fondata sull’asserito dirottamento verso altra iniziativa imprenditoriale delle opportunità economiche della società, quando non sia specificato quali possibilità sarebbero state sottratte alla società e avrebbero potuto determinarne lo sviluppo.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 820/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro : RG – 367 –  2020
Corte d'appello di Genova, 5 Agosto 2024, n. 742/2024
Garanzie sugli immobili nella cessione di quote e prova del danno da minore redditività della partecipazione
Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda il risarcimento del danno per la violazione delle garanzie rilasciate dal cedente...

Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda il risarcimento del danno per la violazione delle garanzie rilasciate dal cedente sulla regolarità urbanistica e sulle condizioni degli immobili aziendali deve provare la minore redditività della partecipazione acquistata, ossia la diminuzione degli utili distribuiti o da distribuire in conseguenza dell’inadempimento; tale onere non è assolto con la produzione delle scritture contabili sulle quali è stato stimato il prezzo provvisorio, in mancanza dei bilanci che attestino gli utili distribuiti, le spese sostenute e la mancata distribuzione di maggiori utili [nella specie, le opere abusive erano state regolarizzate mediante una convenzione con il comune che imponeva di riservargli gratuitamente un posto letto].

Nella cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia sulla condizione economica e patrimoniale della società ceduta, comprese quelle relative alle condizioni degli immobili aziendali, non sono riconducibili alle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta, perché la compravendita ha a oggetto le quote, alle quali i vizi non possono riferirsi; tali garanzie si consolidano nelle clausole di aggiustamento del prezzo, quando con esse le parti abbiano inteso correlare il prezzo a eventi futuri legati all’andamento economico e finanziario della società.

La semplice disposizione di bonifico impartita dal debitore e annotata nell’estratto conto non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento, trattandosi di un mandato alla banca revocabile in ogni momento; né provano le spese sostenute gli avvisi di parcella non quietanzati o la corrispondenza con l’amministrazione priva di quietanze.

L’obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le questioni di mero diritto, come l’interpretazione del contenuto di una clausola contrattuale, ma soltanto quelle di fatto o miste che richiedano prove o allegazioni diverse da quelle delle parti.

All’esito del giudizio di merito il giudice può rivalutare la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità tra tutela cautelare e merito, e regolare definitivamente anche quelle della fase di reclamo.

È inammissibile per difetto di interesse l’appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado volto soltanto a ottenere una modifica della motivazione.

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18/10/2026
Data sentenza: 05/08/2024
Numero: 742/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosella Silvestri
Registro : RG – 107 –  2022
Tribunale di Trieste, 24 Ottobre 2026, n. 697/2024
Confondibilità tra marchi di fantasia, presunzione di colpa superata e prova del danno da contraffazione
Ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi denominativi di fantasia, non può applicarsi alcuna precisa regola di pronuncia, perché...

Ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi denominativi di fantasia, non può applicarsi alcuna precisa regola di pronuncia, perché il consumatore, percependoli come nomi di fantasia, può optare liberamente tra le diverse pronunce possibili; non rileva quindi la tesi secondo cui uno dei segni evocherebbe una parola straniera o andrebbe letto come acronimo, quando nessun elemento di immediata evidenza induca il consumatore a percepirlo in tal senso [nella specie, «WYCON» e «WIQO», per prodotti cosmetici e dermocosmetici].

Il diritto di esclusiva attribuito dalla registrazione del marchio copre anche i prodotti affini, quando possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico: è sufficiente che i prodotti siano ricercati e acquistati in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate, tali che l’affinità funzionale induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’uniformità dei canali di commercializzazione.

La presunzione di colpa dell’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale è superata quando l’autore della condotta abbia svolto una ricerca di anteriorità prima della registrazione dei propri marchi, abbia adito per primo il giudice per l’accertamento negativo della contraffazione e abbia creato un’organizzazione di pubblicità e distribuzione del tutto autonoma e priva di riferimenti, anche indiretti, ai prodotti del titolare del marchio anteriore. In tal caso, accertata la contraffazione, il giudice può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato entro un termine che consenta di riorganizzare la produzione con un marchio diverso e può negare la pubblicazione della sentenza, che non consegue obbligatoriamente all’accertamento della contraffazione ed è rimessa alla sua discrezionalità.

Il danno da contraffazione e da concorrenza sleale non è in re ipsa e va provato secondo i principi generali sul risarcimento da fatto illecito, sicché soltanto la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione. Le richieste istruttorie sulla documentazione contabile e commerciale del contraffattore, pur utili a liquidare il lucro cessante, presuppongono la prova che dalla contraffazione sia derivato uno sviamento di clientela o un agganciamento parassitario; anche il danno all’immagine deve essere provato.

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti va compiuto in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione condotta con riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, raffrontando il marchio che il consumatore guarda con il mero ricordo mnemonico dell’altro.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 697/2024
Carica: Presidente
Giudice: Arturo Picciotto
Relatore: Monica Pacilio
Registro : RG – 2998 –  2021
Tribunale di Bari, 5 Dicembre 2025, n. 1799/2025
Il look-alike privo di carattere distintivo esclude la concorrenza sleale in difetto di rischio confusorio, mentre il danno da contraffazione non è in re ipsa e richiede specifica prova
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile e agganciamento, il fenomeno del c.d. look-alike rileva solo ove la combinazione...

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile e agganciamento, il fenomeno del c.d. look-alike rileva solo ove la combinazione degli elementi del prodotto sia idonea a generare un concreto rischio di confusione nel consumatore medio, da valutarsi in base all’impressione complessiva, dovendosi invece escludere l’illecito qualora gli elementi riprodotti siano privi di carattere distintivo e largamente diffusi nel settore, non risultando la somiglianza eccedente quella fisiologica tra prodotti concorrenti; inoltre, in materia di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, il danno non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell’illecito né la violazione dell’inibitoria o l’uso illecito del segno distintivo, anche mediante nome a dominio, mentre la liquidazione equitativa attiene al quantum e presuppone comunque la prova dell’an debeatur.

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15/10/2026
Data sentenza: 05/12/2025
Numero: 1799/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 3167 –  2020
Tribunale di Catania, 24 Ottobre 2026, n. 2190/2025
Prezzi inferiori del subappaltatore, denigrazione e mancata partecipazione alla mediazione delegata
L’offerta dei medesimi servizi a prezzi inferiori, rivolta dal subappaltatore ai clienti del proprio committente, non integra di per sé...

L’offerta dei medesimi servizi a prezzi inferiori, rivolta dal subappaltatore ai clienti del proprio committente, non integra di per sé concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., perché la vendita a prezzi particolarmente bassi è contraria alla correttezza professionale solo quando costituisce un illecito antitrust, praticato da un’impresa in posizione dominante con finalità di soppressione della concorrenza, e in difetto è espressione di una tipica dinamica concorrenziale.

La denigrazione prevista dall’art. 2598, n. 2, c.c. richiede l’effettiva divulgazione delle notizie o degli apprezzamenti screditanti a una pluralità di soggetti e non è configurabile in caso di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell’ambito di colloqui separati e limitati.

Non costituisce atto di concorrenza sleale l’incasso degli assegni ricevuti dal concorrente, che ne deduca la consegna a fini di garanzia, perché l’assegno ha un’intrinseca funzione di pagamento e la convenzione di garanzia sottostante deve essere provata da chi intende farla valere.

La parte che non partecipa senza giustificato motivo alla mediazione disposta dal giudice va condannata, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. n. 28/2010, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, e non vale a giustificare l’assenza la ritenuta mancanza di margini di accordo alla luce delle trattative già intercorse, perché le parti sono tenute per legge a partecipare.

Spetta a chi lamenta atti di concorrenza sleale provarne la commissione, secondo i principi della responsabilità extracontrattuale; l’accertamento dei fatti materiali di concorrenza sleale fa presumere la colpa ai sensi dell’art. 2600 c.c., mentre il danno non è in re ipsa e deve essere autonomamente provato da chi afferma di averlo subito.

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12/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 2190/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Salamone
Registro : RG – 7950 –  2017
Tribunale di Ancona, 8 Novembre 2025, n. 1357/2025
Boicottaggio secondario, denigrazione della persona dell’imprenditore e prova del danno da concorrenza sleale
Il boicottaggio secondario, consistente nelle pressioni esercitate da un’impresa su altri operatori affinché si astengano dall’intrattenere rapporti commerciali con un...

Il boicottaggio secondario, consistente nelle pressioni esercitate da un’impresa su altri operatori affinché si astengano dall’intrattenere rapporti commerciali con un concorrente, rientra nell’art. 2598, n. 3, c.c. e presuppone la forza contrattuale del boicottante nel mercato di riferimento, un accordo tra gli altri operatori o comunque la pressione su di essi, e una condotta diretta unicamente a ostacolare fino a escludere il concorrente, distinta dal mero comportamento aggressivo. Non sussiste quando l’attore [editore scolastico] non dimostri il venir meno dei propri rapporti con agenti e distributori e possa comunque rivolgersi ad agenti estranei alle imprese convenute, perché la fattispecie richiede un intervento sul mercato idoneo a determinare l’espulsione del concorrente.

Non integra concorrenza sleale per denigrazione la diffusione di apprezzamenti diffamatori che riguardino la sfera strettamente personale e privata dell’imprenditore, perché inidonei a incidere sulla considerazione di cui l’impresa gode presso il pubblico. Il danno da concorrenza sleale, anche all’immagine, non è in re ipsa e va provato nella sua esistenza e nel nesso causale con l’illecito, sicché non è sufficiente una quantificazione fondata sulla sola consulenza di parte, senza produzione di bilanci o scritture contabili.

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02/10/2026
Data sentenza: 08/11/2025
Numero: 1357/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 2664 –  2022
Tribunale di Milano, 6 Marzo 2025, n. 4466/2025
Il danno risarcibile derivante da operazione in conflitto di interessi
L’amministratore che, trovandosi in una situazione in cui abbia un concreto interesse nell’operazione, deve necessariamente seguire la procedura prevista dall’art....

L’amministratore che, trovandosi in una situazione in cui abbia un concreto interesse nell’operazione, deve necessariamente seguire la procedura prevista dall’art. 2391 c.c. Laddove ciò non accada, e questi non dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di tale interesse, risponde dei danni che la società ha subito per effetto di tale comportamento omissivo. Tuttavia, trattandosi di risarcimento del danno, alla società attrice è richiesto di provare che l’operazione compiuta sia del tutto irragionevole, fuori mercato o comunque che le abbia effettivamente cagionato un danno ingiusto. Contrariamente, qualora dal giudizio emerga che l’operazione abbia portato vantaggi alla società attrice, deve escludersi che possa sussistere un danno risarcibile.

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16/08/2026
Data sentenza: 06/03/2025
Numero: 4466/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 8810 –  2022
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026
Il calo del fatturato non basta a provare il danno da illecita condotta concorrenziale
La prova del danno da illecita condotta concorrenziale non può essere desunta dal mero calo di fatturato da un anno...

La prova del danno da illecita condotta concorrenziale non può essere desunta dal mero calo di fatturato da un anno all’altro in quanto non agevolmente “traducibile” nella perdita di guadagno. Infatti, non si può trascurare la possibilità che il calo del fatturato sia influenzato da un generale andamento negativo del mercato del settore, ovvero dalla presenza di prodotti sostituibili, ossia dalla presenza sul mercato di riferimento di concorrenti ulteriori che agiscano lecitamente. Sotto questo profilo, non ogni vendita realizzata dal contraffattore corrisponde a una vendita non realizzata dall'avente diritto e per altro verso, la dimostrazione di un calo di fatturato dell'impresa del titolare del diritto violato non è affatto un elemento imprescindibile per la prova del danno da contraffazione: in un contesto di andamento generale positivo del mercato di riferimento, ovvero di comprovato incremento ascendente della quota di mercato del titolare del diritto violato, remunerativa degli investimenti effettuati, è infatti ben possibile che il contraffattore con la sua condotta abbia semplicemente limitato la curva di incremento del fatturato del titolare del diritto, pur sempre positiva, anche se in misura minore di quella che si sarebbe realizzata nel contesto non perturbato dalla violazione.

Con riferimento alla prova del nesso causale fra condotta e danno, è escluso che la stessa possa essere tratta dalla semplice allegazione del calo di fatturato globale di periodo (ancorché rapportato al fatturato dei pretesi concorrenti). Occorrerà infatti valutare, a tal fine, tutta una serie di ulteriori fattori quali ad esempio l’andamento generale del mercato, il costo delle materie prime e l’andamento comparativo delle vendite del preteso concorrente, che non possono che formare oggetto di una indagine tecnico contabile che valuti gli utili che il danneggiato avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.

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09/10/2025
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 4216 –  2024
Tribunale di Venezia, 22 Luglio 2024, n. 2342/2024
Domande di revoca cautelare dell’amministratore e sequestro conservativo e mancata prova del danno
L’azione sostitutiva del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 3, c.c. ha la stessa natura dell’azione sociale, e dunque...

L’azione sostitutiva del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 3, c.c. ha la stessa natura dell’azione sociale, e dunque carattere contrattuale, onde il socio deve allegare, con sufficiente determinatezza, l’addebito e fornire prova del danno e del nesso causale fra illecito e danno; spettando invece agli amministratori fornire la prova di assenza di colpa o di buon operato.

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30/10/2024
Data sentenza: 22/07/2024
Numero: 2342/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 9512 –  2024
Tribunale di Genova, 5 Marzo 2023, n. 1038/2023
Azione di responsabilità del curatore contro il liquidatore e prova del danno al patrimonio sociale
Anche l’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro il liquidatore per le condotte successive alla messa in liquidazione della...

Anche l’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro il liquidatore per le condotte successive alla messa in liquidazione della società richiede, per essere accolta, la prova della causazione di un danno patrimoniale. Lo stralcio dalla contabilità di un credito della società verso un terzo [rilevato come sopravvenienza passiva] non integra di per sé un danno se il curatore non allega che il credito sia divenuto irrecuperabile o di difficile recupero; allo stesso modo, l’azzeramento di un credito mediante una compensazione convenuta con una transazione stipulata nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non dimostra il danno quando la curatela non abbia agito per la revoca della transazione ai sensi dell’art. 67 n. 2 l. fall.

Il curatore del fallimento di una società di capitali può proporre con un’unica azione, ai sensi dell’art. 146, co. 2 e 3, l. fall., domande risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, sia in relazione ai presupposti della responsabilità contrattuale verso la società, per inadempimento colposo agli obblighi generali di vigilanza e di intervento preventivo e successivo (artt. 2392 e 2407 c.c.), sia in relazione ai presupposti della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, necessaria all’assolvimento della sua funzione di garanzia generica (artt. 2394 e 2407 c.c.).

Nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore contro gli amministratori della società fallita la deduzione della violazione di norme di legge o dell’atto costitutivo, o della non corretta e oculata gestione della società, è insufficiente, perché occorre altresì dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio sociale e il nesso causale tra questa e le condotte contestate.

La transazione con la quale la curatela trasferisca un immobile sociale al terzo che ne abbia chiesto l’acquisto per usucapione, rinunciando alla relativa domanda risarcitoria, fa venir meno la pretesa risarcitoria nei confronti del liquidatore per il mancato incasso dei corrispettivi del godimento del bene da parte di quel terzo, in difetto di ulteriori profili di danno.

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11/03/2024
Data sentenza: 05/03/2023
Numero: 1038/2023
Carica: Presidente
Giudice: Mario Tuttobene
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RG – 6362 –  2020
Tribunale di Roma, 24 Luglio 2023
Evidenza
Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. su istanza del singolo socio e rapporto con la denuncia per gravi irregolarità
L’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso...

L’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. Si tratta di un’ipotesi di legittimazione straordinaria con la quale il socio in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio al proprio patrimonio, con conseguente partecipazione necessaria (art. 102 c.p.c.) del soggetto titolare del diritto (la società), che deve stare in giudizio quale litisconsorte necessario con un curatore. Nel merito, presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico in discussione sono: (i) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per gravi irregolarità nella gestione della società al momento della decisione sull’istanza; (ii) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio (accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell’amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall’inadempimento in questione); (iii) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di gravi irregolarità nella gestione della società, da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero che siano suscettibili di determinare ulteriori danni. Le gravi irregolarità non rilevano in sé ma in quanto produttive di danno.

I presupposti dell’azione della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. con la quale il socio può chiedere l’ispezione o la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario sono “gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società”, invece la domanda cautelare di revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c., essendo strumentale ad una azione risarcitoria di responsabilità, richiede che sia allegato il danno cagionato dalla condotta violativa degli obblighi di diligente e professionale gestione del liquidatore/amministratore.

L’azione intrapresa dal singolo socio di s.r.l. di cui all'art. 2476, co. 3, c.c. è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo la funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.

Mentre l’istituto ex art. 2409 c.c. risulta funzionale alla eliminazione di gravi irregolarità gestorie potenzialmente dannose per la società anche mediante l’attività di un amministratore nominato dal tribunale per il tempo necessario alla eliminazione delle stesse, al contrario, la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2476 c.c. evidenzia il carattere sanzionatorio della revoca dell’amministratore che abbia cagionato un danno alla stessa società mediante azioni ovvero omissioni costituenti anche gravi irregolarità di gestione. Da ciò consegue che la sostituzione dell’amministratore di società a responsabilità limitata nel corso del procedimento cautelare impedisce al giudice ogni pronuncia sull’istanza di revoca e che la legge non attribuisce al giudice che revochi l’amministratore di società a responsabilità limitata nel caso previsto dall’art. 2476 c.c. alcun potere di sostituire la propria volontà a quella dei soci della società nella nomina di altro amministratore in luogo di quello revocato. Al contrario, una diversa interpretazione della norma di cui all’art. 2476 c.c. - secondo la quale, per pervenire alla revoca dell’amministratore, sarebbe sufficiente provare l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione - implicherebbe una sostanziale sovrapposizione tra i due istituti, i quali verrebbero ad avere, nella sostanza, lo stesso oggetto e lo stesso ambito di operatività.

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29/01/2024
Data sentenza: 24/07/2023
Registro : RG – 10611 –  2023
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