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Sentenze con tag: recesso ad nutum

Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026, n. 4725/2025
Recesso ad nutum escluso nella s.r.l. a tempo determinato anche con termine molto lontano
Nella s.r.l. il diritto del socio di recedere ad nutum, previsto dall’art. 2473, comma 2, c.c., spetta soltanto quando la...

Nella s.r.l. il diritto del socio di recedere ad nutum, previsto dall’art. 2473, comma 2, c.c., spetta soltanto quando la società è contratta a tempo indeterminato e non si estende alla società costituita a tempo determinato, ancorché il termine finale sia fissato a notevole distanza di tempo e risulti, di fatto, non ragionevole rispetto alle prevedibili aspettative di vita del socio.

L’equiparazione della s.r.l. con termine di durata molto lontano alla società contratta a tempo indeterminato è esclusa dal tenore letterale dell’art. 2473, comma 2, c.c., che limita tassativamente il recesso ad nutum a quest’ultima ipotesi, e dalla prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire il progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione e all’integrità della garanzia patrimoniale, che nelle società di capitali è offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, diversamente da quanto accade nelle società di persone.

In assenza di una delle cause di recesso previste dalla legge o dall’atto costitutivo, il recesso esercitato dal socio di s.r.l. contratta a tempo determinato è illegittimo e il socio non ha diritto alla liquidazione della partecipazione.

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23/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 4725/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Valentina D'Aprile
Registro : RG – 12098 –  2018
Corte d'appello di Genova, 1 Novembre 2024, n. 32/2024
Recesso ad nutum dell’associante nell’associazione in partecipazione a tempo indeterminato e diritti dell’associato
Nell’associazione in partecipazione priva di limite di durata è ammissibile la previsione contrattuale della facoltà di recesso ad nutum dell’associante,...

Nell’associazione in partecipazione priva di limite di durata è ammissibile la previsione contrattuale della facoltà di recesso ad nutum dell’associante, salvo preavviso. Il recesso così esercitato è valido ed efficace anche in assenza di una condotta illecita dell’associato; all’associato spettano soltanto gli utili maturati fino al recesso e la restituzione dell’apporto e, se il preavviso non è stato dato, gli utili che avrebbe conseguito nel periodo di preavviso.

L’associato in partecipazione partecipa agli utili quale corrispettivo del suo apporto e alle perdite nei limiti dell’apporto (artt. 2549 e 2553 c.c.); cessata l’associazione, può pretendere soltanto la liquidazione di una somma di denaro corrispondente alla quota di utili spettante e all’entità dell’apporto, secondo l’esito positivo o negativo dei risultati. Quando l’apporto consiste esclusivamente nell’opera lavorativa [senza vincolo di subordinazione], l’associato non può ottenere la restituzione delle spese sostenute per la conduzione dell’impresa, che non sono riconducibili all’apporto convenuto e senza le quali gli utili percepiti non si sarebbero prodotti.

L’art. 2289 c.c., che disciplina la liquidazione della quota del socio uscente da società di persone, riguarda il rapporto sociale e resta estraneo alle pretese restitutorie fondate sul contratto di associazione in partecipazione. L’esclusione del socio dalla società e il recesso dal contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le stesse parti sono vicende distinte, perché la prima attiene al rapporto sociale e il secondo al contratto di associazione.

L’interposizione fittizia di persona presuppone un’intesa trilaterale, con la partecipazione del terzo contraente all’accordo simulatorio. Il pactum fiduciae presuppone il trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, e va escluso quando il fiduciario abbia acquistato [l’azienda] direttamente dal terzo e non risulti assunto alcun obbligo di ritrasferimento o di destinazione degli utili.

Il motivo d’appello privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, che si limiti a riprodurre atti e documenti senza censurarne specificamente le ragioni, è infondato al limite dell’inammissibilità. La richiesta di revisione della statuizione sulle spese quale mera conseguenza dell’accoglimento del gravame non costituisce autonomo motivo di appello.

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20/10/2026
Data sentenza: 01/11/2024
Numero: 32/2024
Carica: Presidente
Giudice: Rosella Silvestri
Relatore: Riccardo Baudinelli
Registro : RG – 311 –  2023
Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026, n. 2895/2025
Recesso del curatore fallimentare da s.r.l. e tipicità delle cause legali e statutarie
Il curatore del fallimento della società titolare di una partecipazione in s.r.l. può recedere dalla società partecipata soltanto nelle ipotesi...

Il curatore del fallimento della società titolare di una partecipazione in s.r.l. può recedere dalla società partecipata soltanto nelle ipotesi previste dall’atto costitutivo o dalla legge, perché il recesso del curatore non trova fondamento in alcuna norma della legge fallimentare; il recesso ad nutum esercitato in assenza di tali presupposti è illegittimo.

Nella s.r.l. il recesso del socio è ammesso solo nelle ipotesi espressamente previste dall’atto costitutivo e in quelle previste dall’art. 2473 c.c., e le cause legali che legittimano la fuoriuscita del socio vanno interpretate restrittivamente. Resta esclusa l’estensione della disciplina dell’art. 2285 c.c., dettata per le società di persone, nelle quali prevale l’intuitus personae, per esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società di capitali al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, sulla cui sola garanzia generica essi possono fare affidamento, a differenza dei creditori delle società di persone, che possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.

La clausola statutaria di prelazione [che renda le partecipazioni liberamente trasferibili decorso il termine per il suo esercizio o in caso di rinuncia preventiva dei soci], in mancanza di clausole di gradimento o di altri vincoli al trasferimento delle quote, è estranea all’ipotesi dell’art. 2469 c.c. e non attribuisce al socio il diritto di recesso, specie quando gli altri soci abbiano rinunciato preventivamente all’esercizio della prelazione.

Ai fini del recesso del socio di società di capitali, la società contratta per un tempo lungo [con termine di durata fissato a una data lontana] non è assimilabile alla società contratta a tempo indeterminato, anche in considerazione dell’eccessiva aleatorietà dell’opposta impostazione, in mancanza di parametri oggettivi e predeterminati per stabilire quando la durata statutaria legittimi il recesso ad nutum del socio.

Il diritto di recesso del socio di s.r.l. va esercitato nel termine previsto dallo statuto e, in mancanza, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, senza applicazione analogica dei ridotti termini di decadenza fissati per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c., stante la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari; spetta al giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del recesso e la congruità del termine entro il quale è avvenuto.

La controversia sulla legittimità del recesso del socio di s.r.l. appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, perché ha ad oggetto la costituzione e l’estinzione del rapporto sociale fra socio e società.

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20/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 2895/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 7286 –  2022
Tribunale di Venezia, 6 Novembre 2026, n. 11512/2026
Recesso dalla società consortile a responsabilità limitata e clausola statutaria priva di cause
La clausola dello statuto di una società consortile a responsabilità limitata che ammette il recesso «anche per cause non imputabili»...

La clausola dello statuto di una società consortile a responsabilità limitata che ammette il recesso «anche per cause non imputabili» alla società, senza individuare gli eventi ai quali il diritto è ricollegato né prevedere la giusta causa o il recesso ad nutum, non introduce alcuna causa convenzionale di recesso e si limita a disciplinare le modalità di esercizio di quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo; ne consegue che il venir meno dell’interesse del socio alla partecipazione, per mancanza di materiale da conferire, non lo legittima a recedere, perché il recesso ad nutum richiede un’espressa previsione statutaria e non può desumersi dalla soppressione, in sede di modifica dello statuto, della clausola che consentiva il recesso per giusta causa [consorzio per lo smaltimento dei rifiuti speciali conferiti dai consorziati].

Il diritto di recesso ad nutum previsto dall’art. 2473, comma 2, c.c. spetta al socio di s.r.l. soltanto quando la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche quando lo statuto fissi un termine di durata, ancorché particolarmente lontano, in ragione del tenore letterale della norma e dell’esigenza di tutelare i creditori sociali sotto il profilo della conservazione del patrimonio e della conoscibilità delle cause di recesso [durata fissata al 2070].

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12/10/2026
Data sentenza: 06/11/2026
Numero: 11512/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 8166 –  2024
Tribunale di Bologna, 25 Ottobre 2026, n. 3878/2025
Libertà di recesso e tutela della s.r.l.: il ruolo del preavviso nel recesso ad nutum
Quanto al termine di decorrenza del recesso, in generale, la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio,...

Quanto al termine di decorrenza del recesso, in generale, la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali, sicché, non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola ricezione notifica. Tuttavia, tali considerazioni non possono trovare applicazione nel caso di esercizio del recesso ad nutum, previsto dal secondo comma dell’art. 2473 c.c. In tali casi, infatti, gli effetti del recesso coincidono con la scadenza del termine del preavviso, poiché il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in modo che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente. Nelle ipotesi di recesso ad nutum, infatti, non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio “reagisce” uscendo dalla società, ma il legislatore ha inteso concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto sine die, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, che vede con sfavore vincoli contrattuali perpetui, bilanciandolo, tuttavia, con l’interesse economico della società.

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28/07/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 3878/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 3723 –  2025
Tribunale di Campobasso, 25 Ottobre 2026, n. 1081/2025
Recesso ad nutum in s.r.l. e derogabilità del criterio legale di liquidazione della quota
Il recesso ad nutum esercitato dal socio di società a responsabilità limitata contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2473,...

Il recesso ad nutum esercitato dal socio di società a responsabilità limitata contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c., produce i propri effetti non dalla data della relativa dichiarazione, bensì dalla scadenza del termine di preavviso di centottanta giorni, il quale è previsto nell'esclusivo interesse della società al fine di consentirle di valutare le conseguenze dell'uscita del socio recedente e di esercitare consapevolmente le opzioni di rimborso di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c. per l'esecuzione del rimborso della partecipazione decorre, conseguentemente, dalla scadenza del termine di preavviso e non dalla data della dichiarazione di recesso: diversamente opinando, la posizione della società a fronte di un recesso ad nutum risulterebbe di fatto sovrapponibile a quella determinata da qualsiasi altra ipotesi di recesso tipizzata dalla legge, con frustrazione della ratio sottesa alla disciplina del preavviso.
La norma di cui all'art. 2473, comma 3, c.c., la quale prevede che la liquidazione della quota del socio recedente sia determinata tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso, non è inderogabile: non contenendo alcun espresso divieto di deroga convenzionale, essa può essere sostituita da una clausola statutaria che stabilisca un criterio alternativo di determinazione del valore di rimborso della partecipazione, purché tale previsione non risulti illegittima, arbitraria, indeterminata ovvero contraria a norme imperative o di ordine pubblico. La clausola statutaria che àncora la liquidazione della quota al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero da un apposito bilancio infraannuale, è espressione dell'ampia autonomia negoziale e statutaria propria delle società a responsabilità limitata — più accentuata rispetto alla disciplina delle società per azioni — e non è affetta da invalidità, atteso che il criterio convenzionale non fa riferimento alla sola quota del capitale sociale nominale, ma considera il patrimonio netto nella sua integralità, assicurando un'equa valorizzazione della partecipazione; la circostanza che il criterio statutario risulti deteriore rispetto a quello legale non ne inficia la validità, specie ove il socio recedente abbia concorso alla redazione dello statuto medesimo.
La facoltà di acquisto della quota del socio receduto, riconosciuta agli altri soci o a terzi dall'art. 2473, comma 4, c.c., non è suscettibile di essere esercitata in sede giudiziale, trattandosi di un'opzione da esercitarsi successivamente al compimento delle operazioni di quantificazione del valore della partecipazione e, dunque, non azionabile prima che tale valore sia stato definitivamente determinato; essa non può pertanto formare oggetto di domanda riconvenzionale formulata in termini condizionati all'accettazione, da parte del socio recedente, dell'importo offerto.
L'obbligazione di liquidare la quota del socio receduto ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., con la conseguenza che il riconoscimento della rivalutazione monetaria può avvenire soltanto in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., su prova — che incombe sul socio receduto — del maggior danno subito rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori.

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12/05/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1081/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Barbara Previati
Registro : RG – 1942 –  2021
Tribunale di Catania, 7 Marzo 2025, n. 3397/2025
Compravendita di partecipazioni a un istituto bancario ed esercizio del diritto di recesso
Nelle società di capitali è previsto, dagli artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum...

Nelle società di capitali è previsto, dagli artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della stessa società. Tuttavia, nelle società di capitali, la previsione di un tempo di durata tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci non può essere equiparata alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum. Un’opzione ermeneutica volta a riconoscere il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata della società eccedente l'aspettativa di vita dei soci sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori.

Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo le previsioni di Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

Nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d’Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l’interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge.

Deve essere escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto dalla legge, ed un correlativo obbligo di acquisto da parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso, in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale dell'istituto e dell’intero sistema finanziario.

L’inadempimento della banca, o in generale dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi sugli stessi gravanti è fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese.

Si considera valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale il ricorso azionato da parte attrice all’Arbitro per le Controversie Finanziarie avente ad oggetto il non corretto adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento.

Nel contesto della trattazione di strumenti finanziari illiquidi — tra cui rientrano anche le azioni non quotate di banche popolari — occorre considerare che tali prodotti si caratterizzano per la difficoltà, per l’investitore, di disinvestire o liquidare l’investimento. Proprio per questa limitata possibilità di smobilizzo, è necessario che la banca o l’intermediario adotti specifiche cautele nel proporre e autorizzare tali operazioni, a maggior ragione nei casi in cui l’intermediario coincida con l’emittente degli strumenti stessi.

Gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari, quali specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente-investitore, non qualificabile come soggetto professionale, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L’obiettivo cui mirano tali obblighi è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all’investitore — soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose — di effettuare una scelta realmente consapevole.

La circostanza, allegata dalla banca intermediaria, di aver effettuato la profilatura MiFID, nonché di aver inserito negli ordini di acquisto le diciture “FMR” o “titolo illiquido”, non è di per sé idonea a dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, essendo invece necessario che l’investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche dello specifico titolo venduto e le conseguenze di tale illiquidità.

Il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto ex lege all’intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell’investitore su base individuale, il risultato riflesso dell'efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di un'inalterata sussistenza dell’asimmetria informativa che, per forza di cose, connota i rapporti tra intermediario e cliente retail.

In ipotesi di iniziativa giudiziaria volta alla risoluzione del contratto di investimento, ad essere aggredito è il contratto base e non l’ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo. In ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all’art 1458 c.c. e viene, quindi, travolto il contratto limitatamente ai soli ordini negoziati in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base.

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29/04/2026
Data sentenza: 07/03/2025
Numero: 3397/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vera Marletta
Registro : RG – 9076 –  2023
Tribunale di Catania, 25 Ottobre 2026, n. 3103/2025
Recesso del socio da banca popolare e obblighi di correttezza, trasparenza e informazione
Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è...

Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è configurabile esclusivamente in presenza di una società costituita a tempo indeterminato. Ne consegue che la previsione statutaria di una durata particolarmente lunga, ancorché eccedente l’aspettativa di vita dei soci, non è equiparabile alla durata indeterminata e non legittima l’esercizio del recesso ad nutum.

In assenza di una specifica previsione di legge o statutaria, deve escludersi il diritto del socio di ottenere il riacquisto delle proprie azioni da parte della banca emittente, nonché un correlativo obbligo di acquisto in capo a quest’ultima, atteso che la dismissione della partecipazione avviene normalmente mediante circolazione tra privati e che esigenze di tutela della solidità patrimoniale e del sistema finanziario impediscono di configurare un generalizzato obbligo di liquidazione delle azioni.

La Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009 del 2 marzo 2009 pur priva di efficacia vincolante, costituisce criterio interpretativo degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione gravanti sugli intermediari nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (tra questi anche le azioni non quotate in borsa di una banca popolare), imponendo l’adozione in capo alla banca/intermediario di cautele rafforzate in considerazione delle difficoltà di smobilizzo dell’investimento, a maggior ragione ove l’intermediario coincida con l’emittente dei prodotti. Le azioni di banche popolari di difficile smobilizzo, non negoziate su mercati regolamentati ma su sistema multilaterale di negoziazione, rientrano tra i prodotti finanziari illiquidi, con conseguente obbligo per gli intermediari di fornire un’informazione rafforzata e continuativa al cliente circa le difficoltà di smobilizzo e le condizioni di negoziazione dei titoli.

A fronte dell’allegazione – da parte dell’investitore – dell’inadempimento degli obblighi informativi, l’onere di dimostrare il corretto e diligente assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi.

In materia di servizi di investimento, la valutazione di adeguatezza, ai sensi del Regolamento Consob n. 16190/2007, è richiesta esclusivamente in caso di prestazione di servizi di consulenza o di gestione di portafogli, mentre, negli altri casi, l’intermediario è tenuto alla sola valutazione di appropriatezza, consistente nella verifica del livello di esperienza e conoscenza del cliente e nell’obbligo di avvertirlo qualora l’operazione risulti inappropriata. L’intermediario non adempie all’obbligo di valutazione dell’appropriatezza mediante la mera indicazione formale della non appropriatezza dell’operazione nell’ordine di acquisto, essendo necessario che tale valutazione sia effettivamente parametrata al livello di esperienza e conoscenza del cliente; in ogni caso, la segnalazione di non appropriatezza o non adeguatezza non esonera dall’ulteriore e autonomo obbligo di fornire un’informativa completa e specifica sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario.

In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi e valutativi gravanti sull’intermediario, espressione dei doveri di cui all’art. 21 TUF, sono funzionali a colmare l’asimmetria informativa con il cliente retail e a garantire scelte di investimento consapevoli, imponendo non solo la segnalazione dell’inadeguatezza o inappropriatezza dell’operazione, ma anche l’esplicitazione delle relative ragioni; la loro violazione integra un inadempimento contrattuale, quale vizio funzionale del rapporto, che legittima il cliente a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

In materia di intermediazione finanziaria, l’azione di risoluzione per inadempimento investe il contratto quadro di investimento e non i singoli ordini, che costituiscono meri atti esecutivi; trattandosi di contratto di durata, la risoluzione opera, ai sensi dell’art. 1458 c.c., limitatamente alle operazioni eseguite in violazione degli obblighi di condotta dell’intermediario e comporta il diritto alle reciproche restituzioni secondo la disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Gli obblighi di restituzione derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento, essendo debiti di valuta a favore della parte non inadempiente, non sono soggetti a rivalutazione monetaria e danno diritto esclusivamente agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.

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23/04/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 3103/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Mariano Sciacca
Registro : RG – 9788 –  2023
Tribunale di Bologna, 3 Dicembre 2025, n. 618/2025
Recesso ad nutum del socio di società di persone, efficacia differita e criteri di liquidazione della quota
In tema di società di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo superi la normale aspettativa di vita...

In tema di società di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo superi la normale aspettativa di vita del socio, la società deve considerarsi contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà di recesso ad nutum ex art. 2285 c.c.

La dichiarazione di recesso può essere comunicata con efficacia differita, sicché, ai fini della liquidazione della quota ex art. 2289 c.c., la situazione patrimoniale della società va determinata con riferimento alla data in cui il recesso diviene efficace e non a quella della mera ricezione della relativa comunicazione; nella stima del valore della quota devono inoltre essere considerati anche l’avviamento e la futura redditività dell’impresa, con detrazione degli utili già corrisposti al socio receduto ove già inclusi nel valore patrimoniale della società.

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08/04/2026
Data sentenza: 03/12/2025
Numero: 618/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 9000 –  2020
Tribunale di Catania, 25 Ottobre 2026
Società di capitali: durata statutaria e insussistenza del diritto di recesso ad nutum
Nelle società di capitali è previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c. il diritto di recedere ad nutum in caso...

Nelle società di capitali è previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c. il diritto di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della società. Tuttavia nelle società di capitali un tempo di durata lungo della società, tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum.

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08/04/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Chiara Salamone
Registro : RG – 3544 –  2023
Tribunale di Catania, 25 Ottobre 2026, n. 4555/2024
Inammissibilità del recesso ad nutum nelle s.r.l. contratte a tempo determinato
Il recesso “ad nutum” del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in...

Il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

L'aspettativa di vita di un socio rispetto al termine di durata della società indicato nell'atto costitutivo (nel caso di specie fissato al 2050) è irrilevante ai fini della qualificazione della società come società contratta a tempo sostanzialmente indeterminato.

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28/10/2025
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 4555/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 16493 –  2017
Tribunale di Milano, 9 Gennaio 2024
Boicottaggio e disdetta dal contratto di concessione di vendita
Il fenomeno del boicottaggio consiste in un comportamento contrario ai principi di correttezza professionale di interferenza nelle altrui relazioni commerciali,...

Il fenomeno del boicottaggio consiste in un comportamento contrario ai principi di correttezza professionale di interferenza nelle altrui relazioni commerciali, tramite comportamenti volti all’induzione alla violazione di relazioni commerciali già esistenti o all’impedimento di future relazioni e realizzato attraverso il rifiuto a contrarre (boicottaggio primario), oppure esercitando pressioni su altri imprenditori affinché si astengono da rapporti commerciali con un certo imprenditore, onde estrometterlo dal mercato o ostacolarne l’attività e la permanenza (boicottaggio secondario).

Il contratto di concessione di vendita costituisce un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva per il concessionario/distributore il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.

Il concessionario, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, è tenuto ad effettuare specifici investimenti, mirati all'allestimento di una rete distributiva rispondente alle peculiari esigenze del concedente, nonché idonea a soddisfare pienamente criteri da questo prefissati. È, dunque, connaturale alla stessa struttura e funzione del contratto, che si atteggia come un contratto quadro o di tipo normativo, una certa soggezione del concessionario all'ingerenza, operata dal concedente, sfera decisionale ed organizzativa dei singoli rivenditori, che, in caso di scioglimento del rapporto, comporta la difficoltà per il concessionario stesso di conservare - come parte del suo patrimonio - gli investimenti fatti per promuovere e provvedere alla vendita degli altrui prodotti, ciò ragionevolmente in ragione della durata del contratto e della misura degli impegni pattuiti.

L’istituto della disdetta e l’istituto del recesso sono due strumenti giuridici contrattuali diversi. Il primo consente alle parti di impedire il rinnovo automatico di un contratto, ed è normalmente previsto con apposite clausole nei contratti a termine, unitamente, di regola, alla previsione di un termine congruo di preavviso. Il secondo, invece, in deroga al principio generale secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per reciproco consenso tra le parti o per i motivi stabiliti dalla legge” (art. 1372 c.c.), consente alle parti di sottrarsi unilateralmente al vincolo contrattuale, determinandone lo scioglimento: si tratta di una facoltà che opera o nei casi previsti dalla legge o perché previsto espressamente dalle parti, che lo introducono in apposite clausole contrattuali.

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26/07/2024
Data sentenza: 09/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 31062 –  2020
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