La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. ha natura anticipatoria rispetto al giudizio di merito volto alla revoca definitiva dell’amministratore e non è strumentale all’azione sociale di responsabilità, con la quale non condivide né i presupposti né la finalità. L’attribuzione al socio del potere di ottenere la revoca in via interinale implica infatti quello di conseguire nel merito una tutela piena e definitiva del medesimo interesse; in questa prospettiva il limite dell’art. 2908 c.c. è superato, perché è lo stesso art. 2476 c.c. ad attribuire implicitamente al giudice il potere di incidere sul rapporto di amministrazione.
In ragione della strumentalità attenuata propria delle misure anticipatorie, la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. conserva efficacia anche se il giudizio di merito non viene instaurato ed è destinata a essere assorbita dalla sentenza che lo definisce. La misura presuppone soltanto gravi irregolarità di gestione e prescinde dalla prova di un danno, anche potenziale, perché mira ad allontanare dall’incarico amministratori che si sono rivelati incapaci o scorretti.
Nel procedimento cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l., anche quando proposto ante causam, legittimato passivo è l’amministratore di cui si chiede la revoca, mentre la società è litisconsorte necessaria, in quanto portatrice di un interesse distinto e potenzialmente autonomo da quello del socio ricorrente. Qualora si chieda la revoca dell’amministratore unico, la società partecipa al giudizio per mezzo di un curatore speciale.
Le gravi irregolarità che giustificano la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. comprendono l’inadempimento di tutti gli obblighi che gli fanno capo per legge o per statuto, non solo quelli strettamente gestionali ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione sociale e ai rapporti con i soci e con gli altri organi. Integrano pertanto gravi irregolarità l’irreperibilità dell’amministratore unico e l’abbandono di fatto della società, la mancata partecipazione alle assemblee, l’assenza di notizie sulle scritture contabili e prelievi e pagamenti dai conti sociali privi di giustificazione.
La revoca cautelare dell'amministratore può essere proposta anche ante causam.
La revoca cautelare dell’amministratore di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. presuppone la prova di gravi irregolarità gestorie già poste in essere e concretamente idonee a pregiudicare la società, non essendo sufficiente la mera prospettazione di condotte future, di operazioni solo potenzialmente svantaggiose o di occasioni economiche non colte.
La configurabilità della figura dell’amministratore di fatto richiede la dimostrazione dell’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, anche mediante spendita del nome sociale nei rapporti esterni, non potendo desumersi né dalla sola influenza sulle scelte dell’amministratore di diritto né dal mero interesse economico nelle operazioni compiute dalla società.
Le scelte imprenditoriali rientrano nella discrezionalità gestoria e non sono sindacabili in sede giudiziale in assenza di prova di mala gestio o di concreto danno, così come la mera situazione di concorrenza dell’amministratore, rilevante ai sensi dell’art. 2390 c.c., non integra di per sé causa di revoca giudiziale, occorrendo la dimostrazione di specifici atti gestori in concreto confliggenti e dannosi per la società. L’eventuale conflitto di interessi del socio il cui voto sia stato determinante per la nomina dell’amministratore può essere fatto valere solo con l’impugnazione della delibera [nella specie, ricorso di soci di minoranza rigettato con condanna alle spese].
I presupposti per la revoca cautelare dell'amministratore risiedono nell'intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale. A titolo esemplificativo, la revoca può essere disposta in una fattispecie in cui l'amministratore non aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci di più esercizi, sussistendo in tal caso la prosecuzione nell'attività gestoria senza ordine, atteso che mancava un'aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale. Per converso, non è stata disposta la revoca quando si è accertato che il socio-ricorrente aveva partecipato a tutte le assemblee, anche approvando i bilanci.
La morte dell’amministratore, in assenza di elementi di segno contrario, determina l'inammissibilità della domanda di revoca del medesimo, essendo l’esistenza giuridica del soggetto convenuto quale amministratore una condizione di ammissibilità per la domanda di revoca.
Integra “grave irregolarità” rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c. la mancata predisposizione del progetto di bilancio e la mancata convocazione dell’assemblea nei termini di legge e di statuto, specie se accompagnate da un sistematico silenzio verso le richieste del socio e del curatore speciale e da ulteriori condotte omissive suscettibili di cagionare pregiudizio al patrimonio sociale (revoca immotivata di strumenti di pagamento, interruzione dei rapporti con fornitori, mancato riscontro ai clienti). Il periculum in mora sussiste quando la perdurante opacità gestionale impedisce al socio – ancor più se di maggioranza – di esercitare i propri diritti di controllo e quando l’inerzia dell’amministratore espone l’impresa a rischi economici concreti, indipendentemente dalla prova di un danno già verificatosi.
La revoca cautelare degli amministratori è ammissibile solo in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli, tali da far temere un danno non rimediabile per la società nelle more del giudizio di merito. Non integra danno risarcibile l’omesso pagamento di imposte dovute né la maturazione di interessi passivi, mentre costituiscono danno le sanzioni, ove riferibili a inadempimenti imputabili agli amministratori e di entità apprezzabile rispetto alla consistenza patrimoniale della società.
La revoca cautelare dell’amministratore ai sensi del combinato disposto degli articoli 700 c.cp. e 2476 comma 3 c.c. può essere disposta quando vi sia fondato motivo di rilevare gravi irregolarità nella gestione della società e vi sia urgenza di provvedere. Si deve procedere alla predisposizione di misure meno radicali di una revoca se le condotte rilevate non sono da considerarsi irregolari, ma al più censurabili nel merito.
Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto a quelle che integrano giusta causa di revoca, richiedendo, le prime, atti contrari all’interesse sociale oltre che un pericolo di danno per il patrimonio sociale nel tempo necessario a giungere a sentenza.
L’art. 2476, comma 3, c.c. accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede che il socio possa “altresì” chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. che sia proposta ante causam.
Tale interpretazione appare preferibile anche alla luce del tenore della relazione ministeriale illustrativa della riforma del diritto societario sostanziale di cui al d.l.vo 6/2003, secondo cui, par. 11 “...da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”.
L’azione intrapresa dal socio, ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., costituisce un’azione chiaramente connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.
La domanda cautelare (ex art. 2476, comma 3 c.c.) di provvisoria revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, da intendersi quale domanda diretta alla pronuncia, ante causam, di un provvedimento cautelare conservativo, idoneo cioè ad attribuire al ricorrente un’utilità strumentale (in senso ampio) rispetto a una futura azione di merito; con la precisazione che quest’ultima consiste in un’azione di responsabilità, da esercitarsi (anche qui, ex art. 2476 c.c.) proprio nei confronti dell’amministratore revocando e diretta – non anche alla definitiva revoca, dunque, ma esclusivamente – a una condanna al risarcimento del danno, per atti di mala gestio compiuti dall’amministratore medesimo. La funzione della revoca cautelare consiste, pertanto, nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3 c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui in esame.
L’art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato, su richiesta anche del singolo socio, provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora). Le gravi irregolarità possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società. Inoltre, sebbene la norma parli di irregolarità “di gestione”, non è dubbio che tale termine debba ritenersi comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, cioè gli adempimenti o atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario [nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato una grave irregolarità comportante la revoca dell’amministratore nella delega totale dei compiti gestori ad un terzo per un lungo periodo di tempo senza alcuna valida giustificazione e in violazione degli oneri di minima diligenza incombenti sull’amministratore].