La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476 c.c. è strumentale all’azione di responsabilità, sicché il fumus boni iuris richiede l’allegazione e la prova di atti di mala gestio forieri di un pregiudizio per la società, e non di mere irregolarità di gestione. Si impone dunque un quid pluris rispetto alla violazione dei doveri gravanti sull’organo gestorio e al c.d. danno evento, perché occorre dimostrare anche un danno conseguenza, che si sostanzi in una concreta lesione dell’integrità del patrimonio sociale.
La revoca cautelare dell’amministratore non può essere disposta allo scopo di impedire contatti personali tra l’amministratore e un socio, perché tale finalità esula dai poteri del tribunale delle imprese e la misura presuppone in ogni caso atti di mala gestio concretamente pregiudizievoli per il patrimonio sociale. [La sottoposizione dell’amministratore a una misura cautelare personale] non impedisce di per sé la gestione della società quando gli sia consentito di recarsi presso la sede sociale previa autorizzazione o di avvalersi di delegati per il compimento degli atti gestori.
A fronte di uscite finanziarie risultanti dalla contabilità grava sull’amministratore l’onere di dimostrare che le risorse della società sono state impiegate per finalità sociali. L’onere è assolto quando [l’amministratore documenti di aver versato nelle casse sociali il controvalore dei titoli dismessi per far fronte a una crisi di liquidità della società].
La riforma del 2003 ha previsto la possibilità per i soci delle s.r.l. di richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore, ai sensi dell’art 2476, co. 3, c.c., qualora questi si renda responsabile di gravi irregolarità nella gestione, con tale intendendosi ogni inadempimento degli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per norma statutaria, potenzialmente foriere di danno per la società. Nel caso in cui, nelle more del procedimento, intervenga la sostituzione dell’amministratore resistente, tale iniziativa esclude il rischio del compimento da parte di questi di ulteriori azioni pregiudizievoli per la società. Ed invero, costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico in discussione: 1) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per “gravi irregolarità nella gestione della società” al momento della decisione sull’istanza; 2) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio; 3) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui possa derivare danno al patrimonio sociale ovvero danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti.
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. ha natura anticipatoria rispetto al giudizio di merito volto alla revoca definitiva dell’amministratore e non è strumentale all’azione sociale di responsabilità, con la quale non condivide né i presupposti né la finalità. L’attribuzione al socio del potere di ottenere la revoca in via interinale implica infatti quello di conseguire nel merito una tutela piena e definitiva del medesimo interesse; in questa prospettiva il limite dell’art. 2908 c.c. è superato, perché è lo stesso art. 2476 c.c. ad attribuire implicitamente al giudice il potere di incidere sul rapporto di amministrazione.
In ragione della strumentalità attenuata propria delle misure anticipatorie, la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. conserva efficacia anche se il giudizio di merito non viene instaurato ed è destinata a essere assorbita dalla sentenza che lo definisce. La misura presuppone soltanto gravi irregolarità di gestione e prescinde dalla prova di un danno, anche potenziale, perché mira ad allontanare dall’incarico amministratori che si sono rivelati incapaci o scorretti.
Nel procedimento cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l., anche quando proposto ante causam, legittimato passivo è l’amministratore di cui si chiede la revoca, mentre la società è litisconsorte necessaria, in quanto portatrice di un interesse distinto e potenzialmente autonomo da quello del socio ricorrente. Qualora si chieda la revoca dell’amministratore unico, la società partecipa al giudizio per mezzo di un curatore speciale.
Le gravi irregolarità che giustificano la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. comprendono l’inadempimento di tutti gli obblighi che gli fanno capo per legge o per statuto, non solo quelli strettamente gestionali ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione sociale e ai rapporti con i soci e con gli altri organi. Integrano pertanto gravi irregolarità l’irreperibilità dell’amministratore unico e l’abbandono di fatto della società, la mancata partecipazione alle assemblee, l’assenza di notizie sulle scritture contabili e prelievi e pagamenti dai conti sociali privi di giustificazione.
La revoca cautelare dell'amministratore può essere proposta anche ante causam.
La revoca cautelare dell’amministratore di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. presuppone la prova di gravi irregolarità gestorie già poste in essere e concretamente idonee a pregiudicare la società, non essendo sufficiente la mera prospettazione di condotte future, di operazioni solo potenzialmente svantaggiose o di occasioni economiche non colte.
La configurabilità della figura dell’amministratore di fatto richiede la dimostrazione dell’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, anche mediante spendita del nome sociale nei rapporti esterni, non potendo desumersi né dalla sola influenza sulle scelte dell’amministratore di diritto né dal mero interesse economico nelle operazioni compiute dalla società.
Le scelte imprenditoriali rientrano nella discrezionalità gestoria e non sono sindacabili in sede giudiziale in assenza di prova di mala gestio o di concreto danno, così come la mera situazione di concorrenza dell’amministratore, rilevante ai sensi dell’art. 2390 c.c., non integra di per sé causa di revoca giudiziale, occorrendo la dimostrazione di specifici atti gestori in concreto confliggenti e dannosi per la società. L’eventuale conflitto di interessi del socio il cui voto sia stato determinante per la nomina dell’amministratore può essere fatto valere solo con l’impugnazione della delibera [nella specie, ricorso di soci di minoranza rigettato con condanna alle spese].
I presupposti per la revoca cautelare dell'amministratore risiedono nell'intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale. A titolo esemplificativo, la revoca può essere disposta in una fattispecie in cui l'amministratore non aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci di più esercizi, sussistendo in tal caso la prosecuzione nell'attività gestoria senza ordine, atteso che mancava un'aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale. Per converso, non è stata disposta la revoca quando si è accertato che il socio-ricorrente aveva partecipato a tutte le assemblee, anche approvando i bilanci.
La morte dell’amministratore, in assenza di elementi di segno contrario, determina l'inammissibilità della domanda di revoca del medesimo, essendo l’esistenza giuridica del soggetto convenuto quale amministratore una condizione di ammissibilità per la domanda di revoca.
Integra “grave irregolarità” rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c. la mancata predisposizione del progetto di bilancio e la mancata convocazione dell’assemblea nei termini di legge e di statuto, specie se accompagnate da un sistematico silenzio verso le richieste del socio e del curatore speciale e da ulteriori condotte omissive suscettibili di cagionare pregiudizio al patrimonio sociale (revoca immotivata di strumenti di pagamento, interruzione dei rapporti con fornitori, mancato riscontro ai clienti). Il periculum in mora sussiste quando la perdurante opacità gestionale impedisce al socio – ancor più se di maggioranza – di esercitare i propri diritti di controllo e quando l’inerzia dell’amministratore espone l’impresa a rischi economici concreti, indipendentemente dalla prova di un danno già verificatosi.
La revoca cautelare degli amministratori è ammissibile solo in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli, tali da far temere un danno non rimediabile per la società nelle more del giudizio di merito. Non integra danno risarcibile l’omesso pagamento di imposte dovute né la maturazione di interessi passivi, mentre costituiscono danno le sanzioni, ove riferibili a inadempimenti imputabili agli amministratori e di entità apprezzabile rispetto alla consistenza patrimoniale della società.
La revoca cautelare dell’amministratore ai sensi del combinato disposto degli articoli 700 c.cp. e 2476 comma 3 c.c. può essere disposta quando vi sia fondato motivo di rilevare gravi irregolarità nella gestione della società e vi sia urgenza di provvedere. Si deve procedere alla predisposizione di misure meno radicali di una revoca se le condotte rilevate non sono da considerarsi irregolari, ma al più censurabili nel merito.
Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto a quelle che integrano giusta causa di revoca, richiedendo, le prime, atti contrari all’interesse sociale oltre che un pericolo di danno per il patrimonio sociale nel tempo necessario a giungere a sentenza.
L’art. 2476, comma 3, c.c. accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede che il socio possa “altresì” chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. che sia proposta ante causam.
Tale interpretazione appare preferibile anche alla luce del tenore della relazione ministeriale illustrativa della riforma del diritto societario sostanziale di cui al d.l.vo 6/2003, secondo cui, par. 11 “...da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”.
L’azione intrapresa dal socio, ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., costituisce un’azione chiaramente connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.