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Sentenze con tag: ripetizione di indebito

Tribunale di Campobasso, 9 Ottobre 2026, n. 586/2024
Opposizione a decreto ingiuntivo sul prezzo di cessione di quote: competenza della sezione imprese e disconoscimento della scrittura
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa al pagamento del corrispettivo residuo di un...

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa al pagamento del corrispettivo residuo di un contratto di cessione di quote di s.r.l. e di crediti, trattandosi di procedimento “relativo al trasferimento delle partecipazioni sociali” ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, senza che assuma rilievo la circostanza che la domanda concerna il mero adempimento del prezzo e non incida direttamente sulla composizione soggettiva della società: l’orientamento restrittivo che limita la competenza delle sezioni specializzate alle cause che incidono sulla compagine sociale introduce un criterio discretivo non previsto dalla norma.

In caso di disconoscimento della sottoscrizione apposta su scrittura privata prodotta in copia, il mancato deposito dell’originale comporta l’impossibilità di procedere alla verificazione grafologica e determina la non utilizzabilità del documento ai fini della decisione, non potendo ritenersi attendibile un esame svolto su mere fotocopie.

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, che si converte in giudizio ordinario di cognizione, la parte opposta (creditore ingiungente), quale attore in senso sostanziale, ha l’onere di provare la fonte del proprio diritto di credito e l’esistenza del credito nell’an e nel quantum, mentre la parte opponente, quale convenuto sostanziale, è tenuta ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato; il rigetto dell’opposizione consegue quando la documentazione prodotta dal creditore, anche al netto della scrittura disconosciuta e non verificata, consente di ritenere provato il credito azionato in sede monitoria, tenuto conto che l’importo scomputato in forza della scrittura disconosciuta, non richiesto nel ricorso, è stato riconosciuto come non dovuto dallo stesso creditore.

Non è ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c. nei confronti del cedente la somma che il cessionario abbia corrisposto non a lui ma ai creditori della società le cui quote sono state trasferite, trattandosi non di un pagamento indebito ma di un costo che il cessionario vorrebbe far ricadere sul cedente; né il cessionario può invocare a tal fine le clausole di un contratto preliminare stipulato tra il cedente e un soggetto diverso, al quale egli sia rimasto estraneo. Le spese della consulenza grafologica non espletata per la mancata produzione dell’originale vanno poste a carico della parte che se ne voleva avvalere.

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23/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 586/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Di Dedda
Relatore: Rossella Casillo
Registro : RG – 829 –  2020
Tribunale di Ancona, 9 Ottobre 2026, n. 504/2025
Competenza della sezione specializzata secondo il petitum sostanziale: restituzione dei conferimenti in una costituenda s.r.l.
In tema di liti in cui siano coinvolti soci e società, qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che...

In tema di liti in cui siano coinvolti soci e società, qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi a un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia - sulla base di tale “petitum” sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell’esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell’attore non risulti in modo evidente pretestuosa e artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice. Anche la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un’apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie.

Non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma in quella del tribunale ordinario in composizione monocratica, la domanda di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. e di restituzione di prestiti proposta, anche da chi non è mai stato socio, nei confronti del socio e amministratore che abbia ricevuto somme destinate a conferimenti in una costituenda s.r.l. e a finanziamenti della società, perché il petitum sostanziale non attiene a un rapporto societario ma a un rapporto obbligatorio tra le parti.

Chi abbia incassato le somme senza versarle alla società per lo scopo convenuto ha l’onere di provarne l’impiego, e in mancanza è tenuto a restituirle al solvens, come per la quota di capitale versata in misura inferiore a quella ricevuta. Va invece respinta la domanda nei confronti della società, costituita dopo la scrittura e mai destinataria delle somme, e quella relativa ai bonifici che il solvens abbia eseguito, per sua specifica disposizione, a favore di un’altra società amministrata dallo stesso convenuto, per ripianarne i debiti come condizione per l’ingresso nella nuova iniziativa. In mancanza di domanda non sono dovuti gli interessi.

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20/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 504/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Willelma Monterotti
Registro : RG – 3885 –  2022
Tribunale di Catania, 9 Ottobre 2026, n. 3103/2025
Recesso del socio da banca popolare e obblighi di correttezza, trasparenza e informazione
Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è...

Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è configurabile esclusivamente in presenza di una società costituita a tempo indeterminato. Ne consegue che la previsione statutaria di una durata particolarmente lunga, ancorché eccedente l’aspettativa di vita dei soci, non è equiparabile alla durata indeterminata e non legittima l’esercizio del recesso ad nutum.

In assenza di una specifica previsione di legge o statutaria, deve escludersi il diritto del socio di ottenere il riacquisto delle proprie azioni da parte della banca emittente, nonché un correlativo obbligo di acquisto in capo a quest’ultima, atteso che la dismissione della partecipazione avviene normalmente mediante circolazione tra privati e che esigenze di tutela della solidità patrimoniale e del sistema finanziario impediscono di configurare un generalizzato obbligo di liquidazione delle azioni.

La Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009 del 2 marzo 2009 pur priva di efficacia vincolante, costituisce criterio interpretativo degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione gravanti sugli intermediari nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (tra questi anche le azioni non quotate in borsa di una banca popolare), imponendo l’adozione in capo alla banca/intermediario di cautele rafforzate in considerazione delle difficoltà di smobilizzo dell’investimento, a maggior ragione ove l’intermediario coincida con l’emittente dei prodotti. Le azioni di banche popolari di difficile smobilizzo, non negoziate su mercati regolamentati ma su sistema multilaterale di negoziazione, rientrano tra i prodotti finanziari illiquidi, con conseguente obbligo per gli intermediari di fornire un’informazione rafforzata e continuativa al cliente circa le difficoltà di smobilizzo e le condizioni di negoziazione dei titoli.

A fronte dell’allegazione – da parte dell’investitore – dell’inadempimento degli obblighi informativi, l’onere di dimostrare il corretto e diligente assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi.

In materia di servizi di investimento, la valutazione di adeguatezza, ai sensi del Regolamento Consob n. 16190/2007, è richiesta esclusivamente in caso di prestazione di servizi di consulenza o di gestione di portafogli, mentre, negli altri casi, l’intermediario è tenuto alla sola valutazione di appropriatezza, consistente nella verifica del livello di esperienza e conoscenza del cliente e nell’obbligo di avvertirlo qualora l’operazione risulti inappropriata. L’intermediario non adempie all’obbligo di valutazione dell’appropriatezza mediante la mera indicazione formale della non appropriatezza dell’operazione nell’ordine di acquisto, essendo necessario che tale valutazione sia effettivamente parametrata al livello di esperienza e conoscenza del cliente; in ogni caso, la segnalazione di non appropriatezza o non adeguatezza non esonera dall’ulteriore e autonomo obbligo di fornire un’informativa completa e specifica sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario.

In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi e valutativi gravanti sull’intermediario, espressione dei doveri di cui all’art. 21 TUF, sono funzionali a colmare l’asimmetria informativa con il cliente retail e a garantire scelte di investimento consapevoli, imponendo non solo la segnalazione dell’inadeguatezza o inappropriatezza dell’operazione, ma anche l’esplicitazione delle relative ragioni; la loro violazione integra un inadempimento contrattuale, quale vizio funzionale del rapporto, che legittima il cliente a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

In materia di intermediazione finanziaria, l’azione di risoluzione per inadempimento investe il contratto quadro di investimento e non i singoli ordini, che costituiscono meri atti esecutivi; trattandosi di contratto di durata, la risoluzione opera, ai sensi dell’art. 1458 c.c., limitatamente alle operazioni eseguite in violazione degli obblighi di condotta dell’intermediario e comporta il diritto alle reciproche restituzioni secondo la disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Gli obblighi di restituzione derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento, essendo debiti di valuta a favore della parte non inadempiente, non sono soggetti a rivalutazione monetaria e danno diritto esclusivamente agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.

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23/04/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 3103/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Mariano Sciacca
Registro : RG – 9788 –  2023
Tribunale di Milano, 6 Ottobre 2023
Diritto al rimborso del finanziamento effettuato dal socio in favore della società e azione di regresso
Il socio che effettua un finanziamento alla società, così diventando creditore di questa, non è comparabile al terzo creditore, sia...

Il socio che effettua un finanziamento alla società, così diventando creditore di questa, non è comparabile al terzo creditore, sia perché il socio amministratore agisce in conflitto di interessi sia perché, in caso contrario, avrebbe l’inusitato potere di rendere gli altri soci immediatamente suoi debitori, senza una loro adesione volontaria ed a prescindere dall’incapienza della società finanziata.
In tema di società in nome collettivo, nell'ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali - trovando generale applicazione la disposizione di cui all'art. 2290 cod. civ. - ma non nei confronti della società o dei cessionari; ne consegue che né la società, né i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.
Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 cod. civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.

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15/06/2024
Data sentenza: 06/10/2023
Registro : RG – 35655 –  2021
Tribunale di Firenze, 20 Aprile 2023
Azione di ripetizione nei confronti di un socio di S.r.l. beneficiario di somme oggetto di distrazione
La domanda di ripetizione di un pagamento non dovuto promossa dalla società a responsabilità limitata nei confronti di un proprio...

La domanda di ripetizione di un pagamento non dovuto promossa dalla società a responsabilità limitata nei confronti di un proprio socio, non in qualità di socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli atti di distrazione dannosi per la società ex art. 2476, comma 8, cc., ma come soggetto terzo a cui sono stati indebitamente effettuati dei pagamenti non dovuti, consente di inquadrare la fattispecie all’interno della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c. c. Peranto, la società attrice ha il solo onere di allegare (ma non di provare) l’inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.

Ai fini della ripetizione dell’indebito oggettivo non è necessario che il solvens versi in errore circa l’esistenza dell’obbligazione, posto che, diversamente dall’indebito soggettivo ex persona debitoris (in cui l’errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l’esigenza di tutelare l’affidamento dell’accipiens), nell’ipotesi di cui all’art. 2033 non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l’accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi.

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28/10/2023
Data sentenza: 20/04/2023
Registro : RG – 7237 –  2018
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