Il contratto di associazione in partecipazione, caratterizzato dal sinallagma fra l’attribuzione all’associato di una quota degli utili dell’impresa o dell’affare dell’associante e l’apporto conferito dall’associato, non dà vita a un soggetto nuovo né a un patrimonio autonomo, e l’impresa o l’affare restano di esclusiva pertinenza dell’associante, il quale soltanto fa propri gli utili e subisce le perdite. L’associato può pretendere unicamente la liquidazione di una somma di denaro corrispondente alla quota di utili spettante e all’apporto; gli è preclusa l’attribuzione di una quota degli incrementi patrimoniali, compreso l’avviamento, anche quando le parti l’abbiano prevista nel contratto, perché una simile clausola è tipica dello schema societario e, come tale, incompatibile con la figura disciplinata dagli artt. 2549 e segg. cod. civ.; al contratto complesso così configurato si applica soltanto la disciplina dell’associazione in partecipazione, ove ne sia accertata la funzione in concreto prevalente.
La clausola del contratto di associazione in partecipazione che riconosce all’associato una quota del valore dell’azienda va interpretata in coerenza con la natura del contratto, e quindi senza ricomprendervi l’avviamento.
Qualora l’associato abbia eseguito un apporto inferiore a quello contrattualmente pattuito, la quota di utili a lui spettante subisce una riduzione corrispondente all’apporto effettivamente conferito.
Nel rendiconto dell’associazione in partecipazione, i compensi corrisposti al familiare che presta attività lavorativa nell’impresa dell’associante [quale collaboratore ai sensi dell’art. 230 bis c.c.] sono imputati ai costi di gestione e incidono sugli utili da ripartire con l’associato; quando il contratto prevede la ripartizione degli utili al netto degli oneri fiscali, vanno detratte le imposte calcolate sull’utile d’impresa dichiarato annualmente al fisco.
La domanda di condanna dell’associato al versamento della parte non eseguita dell’apporto, proposta per la prima volta in sede di riassunzione del giudizio, è domanda nuova e tardiva, e come tale inammissibile, rispetto alla domanda riconvenzionale di rideterminazione in riduzione della quota di partecipazione agli utili, che ha natura di domanda quanti minoris.
L’accipiens che abbia ricevuto somme sine titulo senza essere in buona fede [per averne sollecitato con insistenza il pagamento] è tenuto alla restituzione con la rivalutazione monetaria, perché soltanto la buona fede limita l’obbligo restitutorio alla sorte capitale e agli interessi dal giorno della domanda.
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone che la parte abbia provato l’esistenza dell’an debeatur e che la determinazione del quantum risulti impossibile o eccessivamente difficile; essa non supplisce alla mancata allegazione e prova dell’entità dei pregiudizi subiti e della loro riconducibilità causale all’inadempimento.
I soci di società di capitali possono ricevere dal patrimonio sociale soltanto le quote di utili, con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 2478-bis c.c., restando esclusi prelevamenti a titolo personale dalle casse sociali; il rimborso di eventuali finanziamenti da essi effettuati in favore della società soggiace alla regola della postergazione rispetto agli altri creditori ai sensi dell’art. 2467 c.c. Le somme prelevate in violazione di tali regole vanno restituite alla curatela del fallimento della società [a titolo di ripetizione di indebito].
Il prelievo eseguito dal socio a titolo di acconto sugli utili, in assenza di una delibera di distribuzione adottata in sede di approvazione del bilancio, è privo di giustificazione e viola l’art. 2478-bis c.c., anche quando gli esercizi si chiudano in utile.
Viola la regola della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. il rimborso del finanziamento al socio eseguito quando la società presenta un indebitamento complessivo eccessivo rispetto a un patrimonio netto esiguo [e chiude l’esercizio in perdita].
In deroga ai principi di cui all’art. 2709 c.c., la documentazione contabile e i bilanci sociali regolarmente approvati costituiscono piena prova delle posizioni creditorie della società nei confronti dei soci che abbiano concorso ad approvarli; tale efficacia probatoria opera anche a favore della curatela fallimentare, che subentra nella posizione sostanziale e processuale della società.
L’obbligazione del socio di restituire le somme indebitamente prelevate dalle casse sociali costituisce debito di valuta, sul quale decorrono gli interessi legali dalla domanda, senza rivalutazione monetaria.
La procura alle liti conserva efficacia ai sensi dell’art. 85 c.p.c. nonostante la rinuncia al mandato del difensore, e la condotta della parte che, ricevuta rituale comunicazione della rinuncia, non nomini un nuovo difensore è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Non sono inefficaci ex art. 167, comma 2, l.fall. i pagamenti eseguiti dalla società in concordato preventivo al proprio consulente contabile e fiscale per le prestazioni rese durante la procedura, perché si tratta di un servizio imprescindibile per l’attività d’impresa anche in concordato, svolto indirettamente nell’interesse dei creditori, che rientra tra i costi di funzionamento necessari sostenibili dal debitore che conserva la gestione dell’impresa. Tali pagamenti, inoltre, riguardano crediti sorti in pendenza della procedura, prededucibili ex art. 111, comma 2, l.fall., e non violano la par condicio creditorum. La natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto va valutata caso per caso, con riguardo esclusivo all’interesse dei creditori e alla finalità dell’atto rispetto al loro miglior soddisfacimento.
Nell’azione di ripetizione di pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, grava sulla curatela attrice l’onere di provare la mancanza di causa dei versamenti. Non è indebito il pagamento di cui non sia provata la provenienza dalla società [nella specie, i testimoni avevano riferito che il corrispettivo della cessione delle quote era stato pagato dal socio promissario acquirente con risorse proprie], né quello riferibile, in base a fatture, estratti conto, mastrini e prove testimoniali, a prestazioni professionali effettivamente rese alla società.
La mancata indicazione del professionista tra i creditori nella proposta di concordato preventivo è un fatto neutro, che non esclude la sussistenza del rapporto professionale con la società, potendo dipendere dal regolare pagamento dei crediti anteriori; l’ammissione al passivo del credito del professionista, sia pure con riserva di ripetizione proposta dal curatore, conferma invece, in sede di valutazione sommaria, la sussistenza di quel rapporto.
È improcedibile la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento proposta nei confronti della società fallita, perché ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l.fall. ogni credito verso la procedura deve essere fatto valere con l’insinuazione al passivo, nel rispetto della regola del concorso [nella specie, si trattava del credito di regresso del fideiussore escusso].
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa al pagamento del corrispettivo residuo di un contratto di cessione di quote di s.r.l. e di crediti, trattandosi di procedimento “relativo al trasferimento delle partecipazioni sociali” ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, senza che assuma rilievo la circostanza che la domanda concerna il mero adempimento del prezzo e non incida direttamente sulla composizione soggettiva della società: l’orientamento restrittivo che limita la competenza delle sezioni specializzate alle cause che incidono sulla compagine sociale introduce un criterio discretivo non previsto dalla norma.
In caso di disconoscimento della sottoscrizione apposta su scrittura privata prodotta in copia, il mancato deposito dell’originale comporta l’impossibilità di procedere alla verificazione grafologica e determina la non utilizzabilità del documento ai fini della decisione, non potendo ritenersi attendibile un esame svolto su mere fotocopie.
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, che si converte in giudizio ordinario di cognizione, la parte opposta (creditore ingiungente), quale attore in senso sostanziale, ha l’onere di provare la fonte del proprio diritto di credito e l’esistenza del credito nell’an e nel quantum, mentre la parte opponente, quale convenuto sostanziale, è tenuta ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato; il rigetto dell’opposizione consegue quando la documentazione prodotta dal creditore, anche al netto della scrittura disconosciuta e non verificata, consente di ritenere provato il credito azionato in sede monitoria, tenuto conto che l’importo scomputato in forza della scrittura disconosciuta, non richiesto nel ricorso, è stato riconosciuto come non dovuto dallo stesso creditore.
Non è ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c. nei confronti del cedente la somma che il cessionario abbia corrisposto non a lui ma ai creditori della società le cui quote sono state trasferite, trattandosi non di un pagamento indebito ma di un costo che il cessionario vorrebbe far ricadere sul cedente; né il cessionario può invocare a tal fine le clausole di un contratto preliminare stipulato tra il cedente e un soggetto diverso, al quale egli sia rimasto estraneo. Le spese della consulenza grafologica non espletata per la mancata produzione dell’originale vanno poste a carico della parte che se ne voleva avvalere.
In tema di liti in cui siano coinvolti soci e società, qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi a un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia - sulla base di tale “petitum” sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell’esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell’attore non risulti in modo evidente pretestuosa e artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice. Anche la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un’apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie.
Non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma in quella del tribunale ordinario in composizione monocratica, la domanda di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. e di restituzione di prestiti proposta, anche da chi non è mai stato socio, nei confronti del socio e amministratore che abbia ricevuto somme destinate a conferimenti in una costituenda s.r.l. e a finanziamenti della società, perché il petitum sostanziale non attiene a un rapporto societario ma a un rapporto obbligatorio tra le parti.
Chi abbia incassato le somme senza versarle alla società per lo scopo convenuto ha l’onere di provarne l’impiego, e in mancanza è tenuto a restituirle al solvens, come per la quota di capitale versata in misura inferiore a quella ricevuta. Va invece respinta la domanda nei confronti della società, costituita dopo la scrittura e mai destinataria delle somme, e quella relativa ai bonifici che il solvens abbia eseguito, per sua specifica disposizione, a favore di un’altra società amministrata dallo stesso convenuto, per ripianarne i debiti come condizione per l’ingresso nella nuova iniziativa. In mancanza di domanda non sono dovuti gli interessi.
Nelle società di capitali, il diritto di recesso ad nutum del socio, previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c., è configurabile esclusivamente in presenza di una società costituita a tempo indeterminato. Ne consegue che la previsione statutaria di una durata particolarmente lunga, ancorché eccedente l’aspettativa di vita dei soci, non è equiparabile alla durata indeterminata e non legittima l’esercizio del recesso ad nutum.
In assenza di una specifica previsione di legge o statutaria, deve escludersi il diritto del socio di ottenere il riacquisto delle proprie azioni da parte della banca emittente, nonché un correlativo obbligo di acquisto in capo a quest’ultima, atteso che la dismissione della partecipazione avviene normalmente mediante circolazione tra privati e che esigenze di tutela della solidità patrimoniale e del sistema finanziario impediscono di configurare un generalizzato obbligo di liquidazione delle azioni.
La Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009 del 2 marzo 2009 pur priva di efficacia vincolante, costituisce criterio interpretativo degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione gravanti sugli intermediari nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (tra questi anche le azioni non quotate in borsa di una banca popolare), imponendo l’adozione in capo alla banca/intermediario di cautele rafforzate in considerazione delle difficoltà di smobilizzo dell’investimento, a maggior ragione ove l’intermediario coincida con l’emittente dei prodotti. Le azioni di banche popolari di difficile smobilizzo, non negoziate su mercati regolamentati ma su sistema multilaterale di negoziazione, rientrano tra i prodotti finanziari illiquidi, con conseguente obbligo per gli intermediari di fornire un’informazione rafforzata e continuativa al cliente circa le difficoltà di smobilizzo e le condizioni di negoziazione dei titoli.
A fronte dell’allegazione – da parte dell’investitore – dell’inadempimento degli obblighi informativi, l’onere di dimostrare il corretto e diligente assolvimento degli stessi grava sulla banca intermediaria. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da questi.
In materia di servizi di investimento, la valutazione di adeguatezza, ai sensi del Regolamento Consob n. 16190/2007, è richiesta esclusivamente in caso di prestazione di servizi di consulenza o di gestione di portafogli, mentre, negli altri casi, l’intermediario è tenuto alla sola valutazione di appropriatezza, consistente nella verifica del livello di esperienza e conoscenza del cliente e nell’obbligo di avvertirlo qualora l’operazione risulti inappropriata. L’intermediario non adempie all’obbligo di valutazione dell’appropriatezza mediante la mera indicazione formale della non appropriatezza dell’operazione nell’ordine di acquisto, essendo necessario che tale valutazione sia effettivamente parametrata al livello di esperienza e conoscenza del cliente; in ogni caso, la segnalazione di non appropriatezza o non adeguatezza non esonera dall’ulteriore e autonomo obbligo di fornire un’informativa completa e specifica sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario.
In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi e valutativi gravanti sull’intermediario, espressione dei doveri di cui all’art. 21 TUF, sono funzionali a colmare l’asimmetria informativa con il cliente retail e a garantire scelte di investimento consapevoli, imponendo non solo la segnalazione dell’inadeguatezza o inappropriatezza dell’operazione, ma anche l’esplicitazione delle relative ragioni; la loro violazione integra un inadempimento contrattuale, quale vizio funzionale del rapporto, che legittima il cliente a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
In materia di intermediazione finanziaria, l’azione di risoluzione per inadempimento investe il contratto quadro di investimento e non i singoli ordini, che costituiscono meri atti esecutivi; trattandosi di contratto di durata, la risoluzione opera, ai sensi dell’art. 1458 c.c., limitatamente alle operazioni eseguite in violazione degli obblighi di condotta dell’intermediario e comporta il diritto alle reciproche restituzioni secondo la disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Gli obblighi di restituzione derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento, essendo debiti di valuta a favore della parte non inadempiente, non sono soggetti a rivalutazione monetaria e danno diritto esclusivamente agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
Il socio che effettua un finanziamento alla società, così diventando creditore di questa, non è comparabile al terzo creditore, sia perché il socio amministratore agisce in conflitto di interessi sia perché, in caso contrario, avrebbe l’inusitato potere di rendere gli altri soci immediatamente suoi debitori, senza una loro adesione volontaria ed a prescindere dall’incapienza della società finanziata.
In tema di società in nome collettivo, nell'ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest'ultima dell'inesistenza dei debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali - trovando generale applicazione la disposizione di cui all'art. 2290 cod. civ. - ma non nei confronti della società o dei cessionari; ne consegue che né la società, né i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.
Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 cod. civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
La domanda di ripetizione di un pagamento non dovuto promossa dalla società a responsabilità limitata nei confronti di un proprio socio, non in qualità di socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli atti di distrazione dannosi per la società ex art. 2476, comma 8, cc., ma come soggetto terzo a cui sono stati indebitamente effettuati dei pagamenti non dovuti, consente di inquadrare la fattispecie all’interno della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c. c. Peranto, la società attrice ha il solo onere di allegare (ma non di provare) l’inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
Ai fini della ripetizione dell’indebito oggettivo non è necessario che il solvens versi in errore circa l’esistenza dell’obbligazione, posto che, diversamente dall’indebito soggettivo ex persona debitoris (in cui l’errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l’esigenza di tutelare l’affidamento dell’accipiens), nell’ipotesi di cui all’art. 2033 non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l’accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi.
La delibera dell’AGCM che accerta un abuso di posizione dominante e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine posti in atto dall’Autorità, una prova particolarmente qualificata («prova privilegiata») della posizione rivestita sul mercato dall’impresa indagata, della qualificazione di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e della sua qualificazione come abuso. Tale efficacia probatoria non si estende agli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime, quali la sussistenza del danno, il nesso di causalità, la quantificazione del risarcimento e l’analisi delle diverse componenti del danno.
A fronte di provvedimenti dell’AGCM consolidatisi a seguito della conclusione delle fasi di impugnazione davanti al giudice amministrativo, nel giudizio civile possono assumere rilievo soltanto precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate, idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva; restano irrilevanti le considerazioni generali già tenute presenti dall’Autorità e le difese che ripropongono lo stesso materiale probatorio o le stesse argomentazioni già disattese nei provvedimenti sanzionatori.
I corrispettivi (airport fees) richiesti dai gestori aeroportuali per l’uso dei beni e delle infrastrutture necessari al servizio di rifornimento di carburante sono legittimi solo se effettivamente connessi ai costi sostenuti per l’offerta del servizio. I corrispettivi non orientati ai costi non sono però del tutto privi di giustificazione, perché devono comunque remunerare costi effettivamente sostenuti dal gestore; i pagamenti sono pertanto privi di causa, e ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c., soltanto per la parte eccedente la misura della corrispondenza ai costi, e resta esclusa la radicale nullità delle clausole in base alle quali le somme sono state richieste.
Spetta al gestore aeroportuale, tenuto per legge al rispetto del criterio di orientamento ai costi e alla tenuta di una contabilità separata, esplicitare e giustificare la commisurazione delle airport fees ai costi sostenuti e a un’adeguata remunerazione del capitale. L’inadempimento di tale onere non consente tuttavia di ritenere provato un danno effettivo a carico dell’utente per periodi diversi da quello oggetto del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM [in particolare per il periodo successivo, nel quale, secondo lo stesso provvedimento, il gestore si era adeguato alle indicazioni dell’ente di vigilanza sul calcolo dei corrispettivi].
In assenza di prova della sussistenza dello stesso presupposto dell’illecito non può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa di un ipotetico danno.
Il consulente tecnico d’ufficio non può, neppure in presenza di un ordine del giudice o dell’acquiescenza delle parti, indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati, acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni o procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova. Alla regola può derogarsi quando la prova del fatto costitutivo non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte; sono pertanto legittime le richieste con cui il consulente, nell’ambito di un’indagine di natura percipiente, chiede alle parti documenti nella loro esclusiva disponibilità per riscontrare una prospettazione dell’illecito che trova già altrove il suo fondamento giuridico e probatorio.
Nelle controversie in cui è dedotto un abuso di posizione dominante il giudice deve valorizzare gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, anche interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d’ufficio, al fine di esercitare, anche d’ufficio, i poteri di indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili a ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. Ciò è conforme alla direttiva 2014/104/UE, secondo la quale rigide disposizioni che impongano all’attore di precisare dettagliatamente tutti i fatti all’inizio dell’azione e di presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento, considerate la complessa analisi fattuale ed economica richiesta e la frequente detenzione delle prove da parte della controparte o di terzi.
Nell’azione di risarcimento del danno antitrust grava sull’autore della violazione che eccepisce la traslazione a valle del sovrapprezzo (passing-on) l’onere di dimostrare l’esistenza e l’entità del trasferimento. L’eccezione non può essere accolta sulla base della sola considerazione che sarebbe controintuitivo ritenere che la vittima abbia escluso dalla formazione del prezzo dei propri servizi il costo maggiorato, perché ciò introdurrebbe indebitamente una presunzione, sia pure semplice, che la legge esclude, e tale considerazione non integra un fatto notorio.
L’indagine sulla passing-on defence richiede l’analisi specifica delle scelte imprenditoriali in concreto assunte e sfugge di regola a considerazioni di ordine astratto; il trasferimento a valle del sovrapprezzo può del resto determinare altri effetti dannosi, in termini di perdita di clientela, di quote di mercato e di lucro cessante, idonei ad attribuire alla vittima titolo a un ristoro proporzionato al pregiudizio effettivamente subito. Non integra condotta ostruzionistica della vittima la difficoltà di esame della sua documentazione contabile, messa a completa disposizione del consulente tecnico, quando essa non sia soggetta ad alcun obbligo contabile di dare evidenza delle singole componenti dei prezzi praticati alla clientela.
Quando il mancato accertamento dei costi effettivamente sostenuti dal gestore aeroportuale per il servizio di rifornimento dipende dall’omessa tenuta, da parte sua, della contabilità separata imposta dalla disciplina di settore, l’ammontare dei pagamenti privi di causa può essere determinato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 3/2017 in attuazione della direttiva 2014/104/UE, utilizzando gli elementi emersi dall’istruttoria dell’ente di vigilanza e dell’AGCM [con criterio prudenziale, in una percentuale dei pagamenti eseguiti nel periodo di rilevanza delle condotte illecite, che si arresta alla data dalla quale il gestore si è adeguato alle indicazioni dell’ente di vigilanza].
La delibera dell’AGCM che accerta un abuso di posizione dominante e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine posti in atto dall’Autorità, una prova particolarmente qualificata («prova privilegiata») della posizione rivestita sul mercato dall’impresa indagata, della qualificazione di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e della sua qualificazione come abuso. Tale efficacia probatoria non si estende agli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime, quali la sussistenza del danno, il nesso di causalità, la quantificazione del risarcimento e l’analisi delle diverse componenti del danno.
A fronte di provvedimenti dell’AGCM consolidatisi a seguito della conclusione delle fasi di impugnazione davanti al giudice amministrativo, nel giudizio civile possono assumere rilievo soltanto precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate, idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva; restano irrilevanti le considerazioni generali già tenute presenti dall’Autorità e le difese che ripropongono lo stesso materiale probatorio o le stesse argomentazioni già disattese nei provvedimenti sanzionatori.
I corrispettivi (airport fees) richiesti dai gestori aeroportuali per l’uso dei beni e delle infrastrutture necessari al servizio di rifornimento di carburante sono legittimi solo se effettivamente connessi ai costi sostenuti per l’offerta del servizio. I corrispettivi non orientati ai costi non sono però del tutto privi di giustificazione, perché devono comunque remunerare costi effettivamente sostenuti dal gestore; i pagamenti sono pertanto privi di causa, e ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c., soltanto per la parte eccedente la misura della corrispondenza ai costi, e resta esclusa la radicale nullità delle clausole in base alle quali le somme sono state richieste.
Spetta al gestore aeroportuale, tenuto per legge al rispetto del criterio di orientamento ai costi, esplicitare e giustificare la commisurazione delle airport fees ai costi sostenuti e a un’adeguata remunerazione del capitale, quando intenda fondatamente contestare la domanda di ripetizione dell’utente.
La società di factoring cessionaria dei crediti del fornitore, che si è limitata a incassare i corrispettivi da questo fatturati, è tenuta in solido con il fornitore alla restituzione dei pagamenti indebiti ricevuti [nei limiti della durata del rapporto di factoring e della prescrizione], e ha diritto di essere manlevata dal fornitore, che ha fatturato e indicato al debitore quanto pagare, perché nessuna discrezionalità o autonoma iniziativa le è imputabile nella percezione delle somme non dovute.
La domanda con cui il fornitore di carburante, convenuto in ripetizione dal vettore aereo, chiede di essere tenuto indenne dai gestori aeroportuali che gli hanno imposto airport fees eccessive integra un’ipotesi di garanzia impropria, perché quanto il fornitore deve restituire trova fonte nei corrispondenti importi da esso pagati ai gestori per lo stesso titolo, e l’illiceità della pretesa dei gestori, frutto dell’abuso di posizione dominante, si riverbera a valle nel rapporto tra fornitore e vettore.
Il consulente tecnico d’ufficio non può, neppure in presenza di un ordine del giudice o dell’acquiescenza delle parti, indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati, acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni o procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova. Alla regola può derogarsi quando la prova del fatto costitutivo non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte; sono pertanto legittime le richieste con cui il consulente, nell’ambito di un’indagine di natura percipiente, chiede alle parti documenti nella loro esclusiva disponibilità per riscontrare una prospettazione dell’illecito che trova già altrove il suo fondamento giuridico e probatorio.
Nelle controversie in cui è dedotto un abuso di posizione dominante il giudice deve valorizzare gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, anche interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d’ufficio, al fine di esercitare, anche d’ufficio, i poteri di indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili a ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. Ciò è conforme alla direttiva 2014/104/UE, secondo la quale rigide disposizioni che impongano all’attore di precisare dettagliatamente tutti i fatti all’inizio dell’azione e di presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento, considerate la complessa analisi fattuale ed economica richiesta e la frequente detenzione delle prove da parte della controparte o di terzi.
Sulla somma dovuta in restituzione dell’indebito, trattandosi di debito di valuta, gli interessi legali decorrono, in mancanza di precedenti atti di messa in mora, dalla notificazione dell’atto di citazione, mentre la rivalutazione monetaria non spetta in mancanza di prova di un pregiudizio ulteriore rispetto alla misura degli interessi legali.