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Sentenze con tag: schema ABI

Corte d'appello di Roma, 2 Marzo 2026, n. 923/2026
Fideiussione omnibus anteriore all’istruttoria della Banca d’Italia e prova specifica dell’intesa anticoncorrenziale
Quando la fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è stata stipulata in epoca anteriore non soltanto al provvedimento della Banca...

Quando la fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è stata stipulata in epoca anteriore non soltanto al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 ma anche al periodo oggetto dell’istruttoria che ha condotto alla sua adozione, il garante non può avvalersi dell’accertamento contenuto in tale provvedimento e deve fornire la prova specifica dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale alla data della stipula, che non può desumersi dalla sola sostanziale coincidenza delle clausole della garanzia con quelle dello schema successivamente sanzionato [fideiussione omnibus prestata nel 1998 da più garanti a favore di una banca per le obbligazioni di una società poi fallita, con successivi aumenti dell’importo garantito; domande di nullità parziale delle clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, di cancellazione dalla centrale dei rischi e di risarcimento del danno].

Per dimostrare che alla data di stipula della fideiussione esisteva un’intesa restrittiva della concorrenza sulle condizioni delle garanzie, il garante deve allegare e provare che le banche operanti nel mercato di riferimento, individuato soprattutto nell’area geografica in cui ha sede il debitore garantito, utilizzavano uniformemente lo schema contenente le clausole contestate senza consentire margini di trattativa, così da privare la clientela di una scelta effettiva tra prodotti alternativi, e che egli non avrebbe potuto prestare la garanzia a condizioni diverse rivolgendosi né ai principali istituti operanti a livello nazionale né alle banche locali e di credito cooperativo, perché a tal fine non è sufficiente la produzione di moduli contenenti clausole analoghe in uso presso alcune banche.

Gli atti con cui le parti elevano l’importo massimo di una fideiussione omnibus rinviando espressamente alle condizioni della garanzia originaria non costituiscono nuovi contratti di fideiussione né novano il rapporto, sicché ai fini dell’accertamento della nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust non rileva che tali atti siano stati stipulati nel periodo oggetto dell’accertamento dell’autorità di vigilanza.

Ai fini dell’illecito concorrenziale previsto dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990 rilevano anche i contratti conclusi in epoca anteriore all’accertamento dell’intesa da parte dell’autorità di vigilanza, sicché il giudice non può escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata prima del provvedimento che ha accertato la violazione.

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23/10/2026
Data sentenza: 02/03/2026
Numero: 923/2026
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Mario Montanaro
Registro : RG – 4230 –  2025
Corte d'appello di Roma, 2 Marzo 2026, n. 922/2026
Prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco e nullità parziale della fideiussione omnibus
Il cessionario in blocco dei crediti di una banca che interviene nel giudizio d’appello affermandosi successore della cedente deve provare,...

Il cessionario in blocco dei crediti di una banca che interviene nel giudizio d’appello affermandosi successore della cedente deve provare, a fronte della specifica contestazione della controparte, che tra i crediti ceduti è compreso quello oggetto della controversia, e a tal fine non è sufficiente l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che individui i crediti mediante un arco temporale molto ampio e il rinvio a un sito internet nel quale le posizioni sono identificate soltanto con il codice anagrafico del debitore, in mancanza di documenti che consentano di collegare tale codice al rapporto controverso [società di cartolarizzazione intervenuta nel giudizio d’appello promosso dai garanti per la dichiarazione di nullità di una fideiussione omnibus del 2005 conforme allo schema ABI, rilasciata a garanzia delle obbligazioni di una s.r.l. verso una banca rimasta contumace].

Il garante che chiede la condanna della banca alla cancellazione delle segnalazioni nella centrale dei rischi, quale conseguenza della nullità delle clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI, deve allegare e provare che la segnalazione è stata effettuata e che essa deriva dall’applicazione, da parte della banca, delle clausole nulle.

L’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione decisa, composti dalle Sezioni Unite soltanto dopo la notificazione dell’atto di appello, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi tra garanti e banca in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione.

La fideiussione omnibus stipulata nel periodo considerato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 e conforme al modello ABI sanzionato è affetta da nullità parziale, limitata alle clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, perché il contratto a valle che riproduce anche solo in parte il contenuto dell’intesa anticoncorrenziale ne costituisce lo strumento di attuazione, con conseguente applicazione delle disposizioni di legge derogate da tali clausole.

L’estensione all’intera fideiussione della nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI costituisce un’eccezione che deve essere provata dalla parte interessata, perché il garante legato al debitore principale avrebbe di regola prestato la garanzia anche senza tali clausole e la banca ha comunque interesse al mantenimento della garanzia.

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23/10/2026
Data sentenza: 02/03/2026
Numero: 922/2026
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro : RG – 3661 –  2021
Corte d'appello di Roma, 12 Febbraio 2025, n. 7228/2025
Fideiussioni omnibus del 2013 conformi allo schema ABI e prova della titolarità del cessionario intervenuto
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che ha accertato l’intesa anticoncorrenziale relativa allo schema ABI di fideiussione...

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che ha accertato l’intesa anticoncorrenziale relativa allo schema ABI di fideiussione omnibus, costituisce prova privilegiata della nullità delle clausole riprodotte nelle fideiussioni stipulate nel periodo coperto dall’istruttoria o in epoca di poco successiva, ma non di quelle stipulate in anni successivi, rispetto alle quali il garante deve dimostrare con altri mezzi che, al momento della sottoscrizione, un rilevante numero di istituti di credito era coinvolto in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai clienti modelli uniformi di fideiussione, privandoli di un’effettiva libertà di scelta [due fideiussioni omnibus prestate nel 2013 da una persona fisica a garanzia delle obbligazioni di due società verso una banca; il primo giudice aveva respinto la domanda di nullità ritenendo che per i contratti a valle dell’intesa fosse prevista soltanto la tutela risarcitoria].

Quando il debitore ceduto non formula specifici profili di contestazione delle operazioni di cessione, limitandosi a dedurre l’insufficienza della documentazione prodotta, la titolarità del credito in capo al cessionario intervenuto nel giudizio all’esito di due successive cessioni in blocco può ritenersi provata dagli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale che richiamano i contratti di cessione e la categoria dei crediti in sofferenza in cui rientra quello controverso, unitamente allo stralcio del contratto di cessione e alla dichiarazione di cessione del cedente intermedio, senza che rilevi che la sottoscrizione di quest’ultima sia un’immagine applicata sul documento informatico, in mancanza di specifiche deduzioni sulla difformità della copia dall’originale.

I contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità di vigilanza sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema costituente l’intesa vietata, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.

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23/10/2026
Data sentenza: 12/02/2025
Numero: 7228/2025
Carica: Presidente
Giudice: Camillo Romandini
Relatore: Lilia Papoff
Registro : RG – 78 –  2020
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 1495/2026
Nullità parziale della fideiussione omnibus, decadenza del creditore e usura pattuita in corso di rapporto
Integra usura originaria, e non sopravvenuta, la pattuizione intervenuta nel corso del rapporto di conto corrente con cui siano fissati...

Integra usura originaria, e non sopravvenuta, la pattuizione intervenuta nel corso del rapporto di conto corrente con cui siano fissati un tasso di sconfinamento e un corrispettivo sull’accordato che, sommati, superano il tasso soglia del trimestre, perché l’usura sopravvenuta irrilevante è soltanto quella prodotta dalla variazione del parametro, sicché vanno detratti dal saldo tutti gli interessi addebitati da quel momento [conto corrente di una s.r.l. con apertura di credito di oltre settecentomila euro concessa nel 2010, garantito da una fideiussione omnibus prestata nel 2004 dal legale rappresentante e da un terzo, con credito ceduto a una società di cartolarizzazione].

Caduta per nullità la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riprodotta dallo schema contrattuale censurato, il fideiussore è liberato se il creditore non ha proposto istanza giudiziale contro il debitore principale entro il termine di legge, e la richiesta stragiudiziale di pagamento rileva soltanto ai fini della decorrenza del termine.

La garanzia che richiama costantemente la figura della fideiussione e prevede il pagamento a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore e la deroga all’art. 1957 c.c. va qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, perché la clausola riguarda solo modalità e tempi del pagamento e, nel dubbio, va preferita la figura tipica, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. al modulo predisposto dalla banca e considerato che il garante non rilascia professionalmente garanzie autonome.

Sono nulle per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 le clausole di reviviscenza, di rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione omnibus che coincidono con lo schema contrattuale dell’associazione bancaria, mentre la nullità non si estende all’intero contratto perché le clausole tutelano la banca e la loro caduta non incide sulla causa del negozio.

La sezione specializzata del tribunale di Roma, competente in via funzionale per le controversie antitrust dei distretti indicati dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003, è competente sull’intera opposizione a decreto ingiuntivo in cui il fideiussore eccepisca la nullità antitrust della garanzia, quale che sia il foro ordinario individuato, anche per connessione ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, e la causa va decisa in composizione collegiale.

La clausola sulla commissione di massimo scoperto è determinata quando indica aliquota, base di calcolo e misura massima, e la sottoscrizione apposta in calce all’ultima pagina del contratto si riferisce all’intera dichiarazione, sicché chi intende sottrarsi al contenuto dei fogli non firmati deve proporre querela di falso.

Il creditore al quale il credito sia riconosciuto in misura ridotta non è soccombente ai fini delle spese, anche se il decreto ingiuntivo viene revocato integralmente.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1495/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Vittorio Carlomagno
Registro : RG – 19153 –  2020
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 1521/2026
Domanda di nullità totale della fideiussione su schema ABI e anatocismo bancario dal 2014
Poiché la nullità della fideiussione conforme allo schema contrattuale oggetto dell’intesa anticoncorrenziale è necessariamente parziale e riguarda le sole clausole...

Poiché la nullità della fideiussione conforme allo schema contrattuale oggetto dell’intesa anticoncorrenziale è necessariamente parziale e riguarda le sole clausole che lo riproducono, il fideiussore deve formulare apposita domanda di nullità parziale, e la domanda di nullità totale della garanzia va respinta senza che il giudice possa dichiarare d’ufficio la nullità parziale in suo luogo, trattandosi di domande diverse, l’una conservativa e l’altra caducatoria [conto corrente di una società immobiliare garantito da una fideiussione prestata nel 2008 da quattro persone fisiche, con credito ingiunto dalla banca e poi ceduto in blocco a una società di cartolarizzazione intervenuta nel giudizio di opposizione].

Dal 1° gennaio 2014 il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, comma 2, t.u.b. nel testo modificato dalla l. 147/2013 opera anche in mancanza della delibera attuativa del CICR e si applica ai contratti di conto corrente in corso con riferimento alle operazioni successive, sicché gli interessi anatocistici maturati da tale data vanno espunti, mentre la capitalizzazione trimestrale regolarmente pattuita resta valida per il periodo anteriore.

Non integra usura rilevante il superamento del tasso soglia verificatosi in alcuni trimestri del rapporto in assenza di nuove pattuizioni degli interessi, di esercizio dello ius variandi o di stipulazione di contratti accessori, trattandosi di usura sopravvenuta.

Il contratto di conto corrente sottoscritto dal solo cliente soddisfa il requisito della forma scritta previsto dall’art. 117 t.u.b., potendo il consenso della banca desumersi dal suo comportamento concludente.

Il cessionario di crediti in blocco prova l’inclusione dello specifico credito nella cessione con l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quando questo ne indichi le caratteristiche in modo da individuare con certezza il perimetro della cessione.

Se la banca non produce gli estratti conto dall’inizio del rapporto e non prova la formazione del saldo iniziale del primo estratto disponibile, quel saldo va azzerato.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1521/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Maria Pia De Lorenzo
Registro : RG – 61568 –  2019
Tribunale di Napoli, 24 Ottobre 2026, n. 11941/2025
Nullità antitrust della fideiussione omnibus stipulata dopo il 2005 e separazione dall’opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio riassunto davanti alla sezione specializzata dopo che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha separato la sola domanda...

Nel giudizio riassunto davanti alla sezione specializzata dopo che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha separato la sola domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, dichiarandosi incompetente su di essa e sospendendo il giudizio sulle altre domande, non può essere decisa l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, perché oggetto esclusivo del giudizio è l’accertamento della nullità [fideiussione omnibus del 2009, poi estesa nel 2011, prestata dai soci a garanzia del conto corrente della società, con credito ceduto a una società di cartolarizzazione].

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per il periodo compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005, sicché il fideiussore che abbia sottoscritto la garanzia nel 2009 deve allegare e provare con elementi specifici la persistenza di un’intesa cui abbiano aderito quasi tutte le banche, e non basta la coincidenza delle clausole con lo schema uniforme.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 11941/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro : RG – 18922 –  2023
Tribunale di Genova, 24 Ottobre 2026, n. 1854/2025
Fideiussioni omnibus del 2018 e prova della perdurante intesa anticoncorrenziale tra le banche
Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con...

Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 (2002-2005), la nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI richiede la prova della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione, di un’intesa illecita avente per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. Tale prova può essere tratta dall’acquisizione, su ordine del giudice, dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati in epoca coeva dai principali istituti di credito: le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, se applicate in modo uniforme dalle principali banche, discendono da un’intesa del ceto bancario da qualificarsi anticoncorrenziale e illecita [nella specie, fideiussioni sottoscritte nel gennaio 2018].

La nullità delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza non determina la nullità dell’intero contratto di fideiussione quando non sia emersa la prova che le disposizioni invalide rivestissero, nell’economia complessiva del contratto, un rilievo tale da far presumere che le parti non avrebbero stipulato l’accordo in loro assenza.

I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, perché restrittive in concreto della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d’ufficio.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1854/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Daniele Bianchi
Registro : RG – 665 –  2022
Tribunale di Napoli, 24 Ottobre 2026, n. 1372/2026
Nullità antitrust della fideiussione posteriore allo schema ABI e surrogazione del Fondo PMI
Nell’azione di nullità per violazione della normativa antitrust di una fideiussione stipulata dopo il periodo coperto dall’istruttoria conclusa con il...

Nell’azione di nullità per violazione della normativa antitrust di una fideiussione stipulata dopo il periodo coperto dall’istruttoria conclusa con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 [fideiussione omnibus del 2009], che ha natura di azione stand alone, l’attore deve allegare e provare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale al momento della stipulazione e la conseguente standardizzazione contrattuale; a tal fine non basta la riproduzione nel contratto delle clausole dello schema ABI, perché la standardizzazione contrattuale è un fatto di per sé neutro, che può dipendere da un’esigenza lecita di tipizzazione uniforme delle clausole e non prova che l’uniformità sia stata concertata a monte, mentre la presenza tra i modelli prodotti di formulari bancari privi delle clausole contestate depone per l’assenza della stessa standardizzazione.

Il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che, escussa la garanzia pubblica dal finanziatore, agisce in via di recupero nei confronti dei fideiussori del debitore principale è surrogato ai sensi dell’art. 1203 c.c. nella posizione del finanziatore ed è quindi legittimato passivo rispetto alla domanda di nullità della fideiussione; il fideiussore può opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del creditore originario, perché la natura incondizionata della garanzia del Fondo rileva soltanto nel rapporto con il soggetto finanziatore garantito.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1372/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ulisse Forziati
Relatore: Valerio Colandrea
Registro : RG – 6358 –  2023
Tribunale di Napoli, 2 Aprile 2026, n. 1776/2026
Fideiussione a semplice richiesta, nullità della deroga all’art. 1957 c.c. e richiesta stragiudiziale
Dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riproduttiva dello schema ABI, nella fideiussione contenente la clausola di...

Dichiarata la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riproduttiva dello schema ABI, nella fideiussione contenente la clausola di pagamento «a semplice richiesta scritta» la decadenza del creditore è impedita dalla richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro il termine semestrale; la diligenza nel continuare le istanze richiesta dall’art. 1957, comma 1, c.c. si riferisce soltanto alle iniziative giudiziali, sicché, inviata la richiesta, resta irrilevante il successivo comportamento del creditore [mancato intervento nell’espropriazione dell’immobile ipotecato], che può rilevare soltanto ai sensi dell’art. 1955 c.c., causa di liberazione distinta che il giudice non può applicare d’ufficio in luogo di quella invocata.

La contestazione della titolarità del credito ceduto in blocco, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, è tardiva quando il debitore abbia tenuto per tutto il giudizio una linea difensiva incompatibile con la negazione della titolarità [proponendo contro il cessionario la domanda di nullità della garanzia], perché la contestazione di un elemento della fattispecie costituisce un’allegazione negativa soggetta alle preclusioni.

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17/10/2026
Data sentenza: 02/04/2026
Numero: 1776/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ulisse Forziati
Registro : RG – 5775 –  2023
Tribunale di Napoli, 2 Maggio 2026, n. 1877/2026
Fideiussioni conformi allo schema ABI stipulate fuori dal periodo accertato dalla Banca d’Italia
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale sullo schema ABI di fideiussione omnibus soltanto per...

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale sullo schema ABI di fideiussione omnibus soltanto per il periodo oggetto dell’accertamento istruttorio, sicché per le fideiussioni stipulate in epoca successiva grava su chi ne eccepisce la nullità l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., che alla data della stipula l’intesa a monte fosse ancora in atto e che il modulo ne costituisse attuazione, non bastando la coincidenza testuale delle clausole con lo schema.

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17/10/2026
Data sentenza: 02/05/2026
Numero: 1877/2026
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Arminio Salvatore Rabuano
Registro : RG – 655 –  2024
Tribunale di Napoli, 2 Maggio 2026, n. 1854/2026
Giudicato del decreto ingiuntivo e nullità antitrust della fideiussione conforme allo schema ABI
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore e divenuto definitivo [per inammissibilità dell’opposizione tardiva] acquista autorità di giudicato anche...

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore e divenuto definitivo [per inammissibilità dell’opposizione tardiva] acquista autorità di giudicato anche sulla validità della fideiussione, quale fatto costitutivo della pretesa azionata in via monitoria, sicché preclude la successiva azione di nullità, totale o parziale, della garanzia per riproduzione dello schema ABI frutto di intesa anticoncorrenziale, nonché le domande conseguenti di liberazione del fideiussore per inosservanza del termine dell’art. 1957 c.c. e di risarcimento del danno.

Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto o tardivamente opposto non preclude al fideiussore consumatore di far valere il carattere vessatorio delle clausole della garanzia ai sensi degli artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005, se la questione non è stata espressamente esaminata, ma la relativa domanda va qualificata come opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. e proposta davanti al giudice che ha emesso il decreto; la medesima deroga al giudicato non opera per la nullità derivante dalla violazione della l. 287/1990, che non è normativa diretta in via immediata alla tutela del consumatore.

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17/10/2026
Data sentenza: 02/05/2026
Numero: 1854/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ulisse Forziati
Registro : RG – 20463 –  2022
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Litispendenza tra nullità antitrust della fideiussione e opposizione all’esecuzione
Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. tra il giudizio di accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus...

Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. tra il giudizio di accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus per violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e il giudizio di opposizione all’esecuzione previamente instaurato dal fideiussore davanti ad altro tribunale, quando in quest’ultimo la nullità sia stata fatta valere non come eccezione volta al mero rigetto della pretesa esecutiva, ma come domanda diretta alla declaratoria della nullità e delle sue conseguenze [fideiussione riproduttiva delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI]. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende infatti dal risultato processuale perseguito e non dal titolo posto a base della difesa; in ogni caso, la domanda di accertamento della nullità contrattuale è autodeterminata e la declaratoria della nullità è sempre idonea a produrre effetti di giudicato, sia che segua a un’eccezione sia che segua a una domanda riconvenzionale.

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02/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Registro : RG – 13164 –  2023
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