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Sentenze con tag: sezione specializzata in materia di impresa

Tribunale di Milano, 12 Settembre 2025
Sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. di partecipazioni sociali fittiziamente o fiduciariamente intestate a terzi
Anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra, al pari della revocatoria, nel perimetro di applicazione dell’art. 2905, secondo...

Anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra, al pari della revocatoria, nel perimetro di applicazione dell’art. 2905, secondo comma, c.c. e consente al creditore di chiedere il sequestro conservativo dei beni oggetto dell’atto che assume simulato e pregiudizievole per le sue ragioni. Il creditore che sostiene che partecipazioni sociali sono fittiziamente o fiduciariamente intestate a terzi può quindi chiederne il sequestro conservativo ai sensi della medesima norma.

Il sequestro conservativo previsto dall’art. 2905, secondo comma, c.c. mira a evitare che, nelle more dell’accertamento dell’inefficacia dell’atto, i beni siano acquistati da un subacquirente di buona fede, al quale il creditore non può opporre l’accoglimento della revocatoria ai sensi dell’art. 2901, quarto comma, c.c. La medesima esigenza di tutela ricorre per la simulazione, che non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (art. 1415, primo comma, c.c.).

La titolarità apparente cui si riferisce l’art. 1415, primo comma, c.c. può derivare indifferentemente da un atto di alienazione del debitore (simulazione assoluta) o da un atto di acquisto (interposizione fittizia di persona), perché identici sono il pericolo derivante dalla successiva circolazione del bene nelle more dell’accertamento della titolarità effettiva e l’esigenza di protezione del creditore del vero proprietario.

Nel sequestro conservativo ai sensi dell’art. 2905, secondo comma, c.c. il periculum consiste nell’interesse del creditore a evitare l’infruttuosità dell’azione di merito per effetto della dismissione del bene oggetto del contratto simulato o della sua perdita di valore, e può essere provato con elementi oggettivi relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito o con elementi soggettivi tratti dal suo comportamento. L’apertura della liquidazione giudiziale delle società controllate non esclude il periculum relativo alle quote della controllante, delle quali resta possibile disporre.

Costituiscono indizi dell’intestazione fittizia di partecipazioni [detenute tramite società fiduciaria] il prezzo di acquisto irrisorio rispetto al valore della società controllata, lo stretto rapporto di parentela tra titolare apparente e debitore, la conduzione personale delle trattative e dell’acquisto da parte del debitore e la riconducibilità a quest’ultimo dell’effettiva attività gestoria.

La società fiduciaria formalmente intestataria delle partecipazioni di cui si chiede il sequestro è legittimata passiva nel procedimento cautelare; l’accertamento della natura germanistica o romanistica dell’intestazione fiduciaria attiene al merito della lite.

Ai fini dell’azione di simulazione, la nozione di credito idonea a fondare l’interesse ad agire del creditore è ampia e comprende ogni legittima ragione o aspettativa di credito.

L’accordo simulatorio deve risultare da atto scritto soltanto se è fatto valere nei rapporti tra le parti; se è fatto valere da terzi o da creditori, oppure se è dedotta l’illiceità del negozio dissimulato, può essere provato con testimoni o presunzioni.

La ripartizione degli affari tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale è questione di mero riparto interno, estranea alla competenza.

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20/10/2026
Data sentenza: 12/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 23000 –  2025
Tribunale di Roma, 5 Marzo 2021, n. 7659/2021
Domanda risarcitoria da contraffazione di marchio e inammissibilità del rito sommario davanti alla sezione specializzata
La domanda di risarcimento del danno da contraffazione di marchio proposta ai sensi dell’art. 125 c.p.i. presuppone, sia pure in...

La domanda di risarcimento del danno da contraffazione di marchio proposta ai sensi dell’art. 125 c.p.i. presuppone, sia pure in via incidentale, l’accertamento della contraffazione, anche quando questa sia già stata accertata in precedenti provvedimenti favorevoli all’attore, e rientra pertanto nella materia riservata alla sezione specializzata in materia di impresa, che giudica in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50 bis, comma 1, n. 3, c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c., della domanda proposta con ricorso per procedimento sommario di cognizione, che l’art. 702 bis c.p.c. consentiva soltanto nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.

L’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. proposto in materia riservata alla trattazione collegiale non è sanata dalla conversione del rito sommario in rito ordinario, perché il mutamento del rito, che attiene alla fase della trattazione e dell’istruzione, presuppone la rituale introduzione del procedimento nella ricorrenza dei presupposti di legge; tale interpretazione, imposta dalla lettera della norma, non viola i principi di strumentalità e di effettività della tutela giurisdizionale, ed evita l’applicazione di un rito semplificato a controversie connotate da specifica tecnicità e devolute al collegio.

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18/10/2026
Data sentenza: 05/03/2021
Numero: 7659/2021
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 32504 –  2018
Tribunale di Catania, 9 Maggio 2025
Competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa ed eccezione di incompetenza
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, la controversia relativa a una società con sede nel distretto di...

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, la controversia relativa a una società con sede nel distretto di una corte d’appello presso il cui capoluogo non sia istituita una sezione specializzata in materia di impresa [nella specie, il distretto di Messina] spetta alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione, e non alla diversa sezione specializzata istituita presso altro tribunale della stessa regione.

Per sollevare ritualmente l’eccezione di incompetenza per territorio della sezione specializzata in materia di impresa è sufficiente indicare il giudice competente secondo la regola dell’art. 4 d.lgs. n. 168/2003, senza che la parte sia tenuta a escludere fori facoltativi, e l’eccezione anticipata nella prima comparsa di risposta [benché con l’improprio riferimento al tribunale «registro imprese»] e poi riproposta dopo il differimento dell’udienza disposto ai sensi dell’art. 164 c.p.c. non è tardiva, perché la volontà della convenuta di porre la questione di competenza è stata manifestata sin dal primo atto difensivo.

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06/10/2026
Data sentenza: 09/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 1202 –  2024
Tribunale di Bologna, 13 Ottobre 2023
Difetto di competenza delle sezioni specializzate nelle cause aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di operazioni baciate
Deve dichiararsi l’incompetenza funzionale/per materia della Sezione Specializzata in Materia di Impresa rispetto alla domanda rivolta ad ottenere la declaratoria...

Deve dichiararsi l’incompetenza funzionale/per materia della Sezione Specializzata in Materia di Impresa rispetto alla domanda rivolta ad ottenere la declaratoria della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario, promossa sull’assunto del suo collegamento teleologico all’acquisto di azioni quale condicio sine qua non sia per l’erogazione del mutuo, che per il mantenimento dei finanziamenti, poiché tale domanda non riguarda, in via diretta ed immediata, il rapporto societario con la banca emittente, né i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e dal loro trasferimento. Al fine di poter configurare la competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa è infatti necessario che, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi della domanda, la controversia attenga a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci. Le Sezioni Specializzate in Materia di Impresa non sono di contro competenti a pronunciarsi su una controversia che, sebbene tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, non sia causalmente connotata dall’inerenza al rapporto di società.

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07/02/2024
Data sentenza: 13/10/2023
Registro : RG – 17081 –  2019
Tribunale di Palermo, 15 Giugno 2023
Data sentenza: 15/06/2023
Registro : RG – 21563 –  2019
Tribunale di Palermo, 24 Ottobre 2026, n. 2550/2021
Poteri discrezionali e responsabilità del liquidatore di s.r.l. e concorso del socio negli atti di gestione
L’art. 2489, co. 1, c.c., nel testo introdotto dalla riforma del diritto societario, attribuisce ai liquidatori il potere di compiere...

L’art. 2489, co. 1, c.c., nel testo introdotto dalla riforma del diritto societario, attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli «atti utili» per la liquidazione della società, in luogo degli «atti necessari» previsti dal previgente art. 2452 c.c., ed elimina il divieto di intraprendere nuove operazioni. Ai liquidatori è così conferita una sfera di discrezionalità estesa a tutti gli atti che, anche se non strettamente collegati alla liquidazione del patrimonio sociale, sono a ciò finalizzati, anche solo indirettamente, quali mezzi idonei ad assicurarne un maggiore o migliore risultato, per ottenere il maggior attivo possibile e procedere al pagamento dei debiti sociali e alla ripartizione del residuo tra i soci. Tale ampio potere discrezionale va tuttavia esercitato nel rispetto dell’obbligo, prescritto dall’art. 2489, co. 2, c.c., di agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.

L’art. 2489, co. 2, c.c. contiene una previsione generale sulla responsabilità dei liquidatori delle società di capitali in relazione ai comportamenti che contrastano con le finalità estintive proprie della liquidazione o che impediscono, per difetto della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, il raggiungimento dei risultati finali dell’attività economica della società. Il rinvio generale operato da tale disposizione alle norme sulla responsabilità degli amministratori consente l’esercizio nei confronti del liquidatore delle azioni di responsabilità per danni previste dagli artt. 2392 ss. c.c.

L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. È pertanto sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, e fonte di responsabilità, la condotta del liquidatore che [remuneri i servizi contabili e amministrativi resi alla società in misura manifestamente eccessiva rispetto al loro valore] in difetto del minimo di cautele, verifiche e informazioni richiesto dalla diligenza qualificata per apprezzare preventivamente i costi sottesi alle singole scelte.

Il liquidatore resta vincolato all’obbligo di presentare i progetti di bilancio all’assemblea entro il termine di cui all’art. 2478-bis c.c. anche quando [il socio pubblico abbia chiesto di esaminarli preventivamente]. Il colpevole ritardo nella presentazione dei bilanci rileva tuttavia ai fini risarcitori soltanto se ne sia derivato un danno alla società, perché i bilanci registrano gli accadimenti economici che interessano l’attività di impresa e non li determinano: dalla loro irregolare redazione o dal ritardo nella loro presentazione non discende ex se un danno idoneo a fondare la responsabilità, potendo assumere rilievo solo gli atti di mala gestio che abbiano cagionato un pregiudizio ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Affinché possa ravvisarsi la responsabilità del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 7 (ora co. 8), c.c. in relazione agli atti compiuti dagli amministratori o dai liquidatori, è necessario che, sotto il profilo oggettivo, il socio abbia concorso nell’atto di gestione, decidendolo o comunque autorizzandolo, anche al di fuori delle sedi istituzionali, e che, sotto il profilo soggettivo, la condotta sia sorretta da intenzionalità, intesa quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto con accettazione del rischio che ne derivino danni alla società, ai soci o ai terzi. In difetto di prova che il socio abbia autorizzato o anche solo conosciuto l’atto dannoso, la responsabilità è esclusa già sotto il profilo oggettivo, senza necessità di indagare l’elemento soggettivo.

La ripartizione delle funzioni tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio e non dà luogo a una questione di competenza; è pertanto infondata l’eccezione di incompetenza sollevata in sede di opposizione contro il decreto ingiuntivo [per il compenso del liquidatore] emesso dal tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata.

La confisca di prevenzione avente ad oggetto le sole quote di una s.r.l. lascia i beni della società aggredibili con le azioni esecutive. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati, previsto dall’art. 1, co. 194, l. 228/2012, non fa comunque venir meno l’interesse del creditore ad agire in sede monitoria o di cognizione per l’accertamento del proprio credito, dovendosi tenere distinti i profili attinenti all’accertamento giudiziale del credito da quelli riguardanti l’esecuzione forzata.

La delibera assembleare che determina il compenso del liquidatore, se non impugnata, è vincolante per la società e fonda la pretesa del liquidatore al pagamento degli acconti sul compenso; la contestazione dell’esatto adempimento delle sue prestazioni deve essere allegata in modo specifico, in mancanza non sorgendo in capo al liquidatore l’onere di provare l’adempimento.

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29/04/2023
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 2550/2021
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Ajello
Relatore: Andrea Illuminati
Registro : RG – 10160 –  2013
Tribunale di Milano, 2 Febbraio 2023, n. 839/2023
Adesione all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile e regolamento delle spese di lite
Quando la controparte aderisce all’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, il giudice adito, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., perde ogni...

Quando la controparte aderisce all’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, il giudice adito, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., perde ogni potere di decidere sulla competenza e di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale la causa è rimessa. Quando invece l’eccezione riguarda l’incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., l’ordinanza che la accoglie ha natura decisoria indipendentemente dall’adesione della controparte, e il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese secondo il criterio della soccombenza.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dall’opponente impone la revoca espressa del decreto ingiuntivo, senza pronuncia sulle spese, qualunque sia il momento processuale in cui l’adesione intervenga.

La controversia avente a oggetto i compensi del sindaco di società di capitali è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

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24/04/2023
Data sentenza: 02/02/2023
Numero: 839/2023
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 19927 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 11 Maggio 2022
Incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Non è di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia relativa a un ente pubblico non economico...

Non è di competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia relativa a un ente pubblico non economico che non esercita attività di impresa, quale l’organo istituito con Regolamento Regionale per l’autodisciplina e l’autogoverno di una professione il cui compito è custodire l’Albo professionale ed intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali (nella specie il Collegio Regionale dei maestri di sci della regione Calabria).

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19/11/2022
Data sentenza: 11/05/2022
Registro : RG – 1471 –  2021
Tribunale di Bologna, 24 Ottobre 2026, n. 1685/2020
Obbligazione perpetua a favore di terzo assunta dalla società incorporante nell’atto di fusione
L’obbligazione, assunta dall’incorporante nell’atto di fusione per incorporazione, di corrispondere a un terzo una somma fissa annuale predeterminata, senza termine...

L’obbligazione, assunta dall’incorporante nell’atto di fusione per incorporazione, di corrispondere a un terzo una somma fissa annuale predeterminata, senza termine di durata, in sostituzione del diritto agli utili che lo statuto dell’incorporata gli attribuiva, costituisce un impegno contrattuale nuovo e autonomo, che rinegozia quello originario e che sarebbe altrimenti superfluo, data la successione ipso iure dell’incorporante nelle obbligazioni dell’incorporata. Essa è inquadrabile nello schema del contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c. ed è valida ed efficace in quanto rispondente agli interessi tanto della stipulante quanto della promittente.

L’obbligazione perpetua assunta a favore del terzo nell’ambito della fusione non costituisce atto di liberalità, perché trova la propria causa nelle ragioni economico-finanziarie sottese all’operazione di fusione e nelle finalità di sostegno mutualistico [verso il socio fondatore] ancora presenti nella società stipulante, che ne giustificano la perpetuità anche ai sensi degli artt. 1866 e 1869 c.c. in tema di rendita perpetua. Trattandosi di impegno di fonte contrattuale, l’obbligato può sciogliersene, ai sensi dell’art. 1372 c.c., soltanto per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge, perché il recesso unilaterale non è previsto, per tali casi, né dalla legge né dai contraenti.

Il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza e rientra nella ripartizione degli affari interni all’ufficio; è pertanto infondata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza funzionale inderogabile fondata sulla sua emissione da parte della sezione ordinaria anziché della sezione specializzata dello stesso tribunale, mentre attiene alla competenza in senso proprio il rapporto tra la sezione specializzata e un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale essa è istituita.

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21/04/2022
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1685/2020
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Giovanni Salina
Registro : RG – 7096 –  2018
Tribunale di Torino, 12 Luglio 2017, n. 5942/2017
Annullamento per dolo e risoluzione della scrittura privata di cessione di quote di s.r.l.
La domanda di annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. [della scrittura privata di cessione di quote di s.r.l.] va...

La domanda di annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. [della scrittura privata di cessione di quote di s.r.l.] va rigettata quando l’attore non allega né i raggiri che sarebbero stati usati dalla controparte né l’errore che essi avrebbero determinato, e prospetta compiutamente soltanto circostanze successive alla stipulazione, del tutto inidonee a dimostrare la sussistenza del dolo.

Non è configurabile un inadempimento idoneo a fondare la risoluzione ex art. 1453 c.c. della scrittura privata con cui le parti si obbligano a trasferire quote di s.r.l. entro un termine [di un anno] quando il cessionario non prova di avere richiesto l’adempimento e i cedenti non tengono condotte incompatibili con la cessione né manifestano una volontà contraria, attivandosi anzi per il perfezionamento dell’atto.

Rigettata la domanda di risoluzione, il contratto resta efficace tra le parti, in assenza di una corrispondente domanda di risoluzione della controparte; ne consegue il rigetto anche della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. avente ad oggetto le somme versate, perché permane la causa dell’arricchimento.

Il richiamo all’art. 1456 c.c. contenuto nelle conclusioni, effettuato in assenza di ogni allegazione relativa all’operare di una clausola risolutiva espressa, è conseguenza di un mero errore materiale, e la domanda va qualificata come domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.

La controversia relativa alla cessione di quote di s.r.l. rientra tra le materie devolute alla Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 2 d.l. 1/2012 (convertito nella L. 27/2012) ed è decisa dal Tribunale in composizione collegiale.

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08/09/2018
Data sentenza: 12/07/2017
Numero: 5942/2017
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Ludovico Sburlati
Registro : RG – 14266 –  2016
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