La riduzione delle commesse e degli incarichi affidati dall’ente pubblico socio di maggioranza alla società controllata non integra una violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale rilevante ai sensi dell’art. 2497 c.c. quando l’ente non sia vincolato da alcun obbligo contrattuale o normativo a commissionare alla controllata progetti per il conseguimento dell’oggetto sociale, perché si tratta di una scelta di indirizzo politico dell’ente controllante, non sindacabile in sede giudiziaria [azione risarcitoria promossa da un creditore di una società per lo sviluppo economico territoriale, partecipata al 51% da una regione e ammessa a concordato preventivo, nei confronti della regione, in cui l’ammissibilità dell’azione verso l’ente pubblico e l’esercizio della direzione e coordinamento, presunto ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., erano coperti da giudicato interno per difetto di impugnazione].
L’ente pubblico socio di controllo non ha alcun obbligo normativo di ricapitalizzare la società controllata il cui capitale si sia ridotto al di sotto del limite legale, sicché la scelta di porla in liquidazione e successivamente di percorrere la strada del concordato preventivo è legittima, insindacabile e non contraria ai criteri di corretta gestione societaria rilevanti ai sensi dell’art. 2497 c.c.
Nell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. è generica, e non può fondare la condanna dell’ente che esercita direzione e coordinamento, la contestazione basata sulle relazioni dell’organo amministrativo della controllata che non individua il comportamento negligente della controllante, il danno concretamente arrecato al patrimonio sociale e le ragioni per cui il fatto sarebbe imputabile alla controllante.
La mancata attuazione, da parte dell’ente controllante, di una legge regionale che prevedeva per la liquidazione della controllata la costituzione di una società veicolo non fonda la responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. se non è dimostrato il pregiudizio subito dalla società controllata e, di riflesso, dai creditori sociali per la scelta di procedere direttamente alla liquidazione, perché manca in tal caso la prova del nesso causale diretto tra la condotta contestata e il danno lamentato.
Non costituisce atto di mala gestio della controllante ai sensi dell’art. 2497 c.c. la mancata vendita di un immobile della controllata quando risulta che il bene era stato posto in vendita senza trovare acquirenti e che l’unica proposta di acquisto era ancora al vaglio degli amministratori e non era stata sottoposta all’assemblea per l’approvazione dei soci.
Quando l’appello investe soltanto il capo della sentenza che ha rigettato per difetto di prova la domanda di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c., passano in giudicato i capi non impugnati relativi al rigetto dell’eccezione di prescrizione, all’ammissibilità dell’azione nei confronti di un ente pubblico e all’esercizio effettivo dell’attività di direzione e coordinamento presunto ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., sui quali il giudice d’appello non può più pronunciarsi.
La previsione del regolamento comunale, recepita nello statuto della società in house, che ricollega all’insediamento del consiglio comunale neoeletto la decadenza automatica dei componenti del collegio sindacale nominati dal sindaco è illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., perché nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo sussistono esigenze di neutralità e imparzialità più marcate di quelle proprie degli incarichi dirigenziali. È conseguentemente illegittima la decadenza dei sindaci dichiarata sulla base di tale previsione.
Gli amministratori della società in house restano legati all’ente locale che li ha designati, perché concorrono alla realizzazione dei suoi obiettivi politici per tutta la durata del mandato; i componenti dell’organo di controllo ricevono invece un’investitura fiduciaria soltanto al momento della nomina, e la fiduciarietà si esaurisce con l’individuazione del soggetto idoneo, senza permanere nello svolgimento della funzione, che è esercitata in posizione di neutralità a presidio del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità. Per questa ragione la regola secondo cui l’art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. n. 267/2000 integra di per sé giusta causa di revoca degli amministratori delle società partecipate dal comune non si estende ai sindaci.
La dichiarazione con cui i sindaci, all’atto dell’accettazione della nomina, prendono atto della clausola di decadenza connessa all’insediamento del nuovo consiglio comunale e la accettano è affetta dalla medesima illegittimità della clausola, perché costituisce un passaggio necessitato, imposto dalla previsione statutaria e regolamentare, estraneo all’esercizio dell’autonomia negoziale.
Il potere di nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci attribuito al socio pubblico ai sensi dell’art. 2449 c.c. trova fonte nello statuto, atto di natura negoziale, ed è esercitato dall’ente in sostituzione dell’assemblea, sicché, perfezionata la nomina, gli amministratori e i sindaci instaurano un rapporto di mandato con la sola società. Della revoca o della decadenza illegittimamente disposte dall’ente risponde pertanto la sola società partecipata, con esclusione dell’ente titolare della partecipazione.
Il danno da lucro cessante del sindaco illegittimamente dichiarato decaduto si liquida in via equitativa, assumendo a parametro i compensi che egli avrebbe presumibilmente percepito fino alla naturale scadenza dell’incarico, compresi quelli per le attività ulteriori abitualmente svolte e remunerate a parte, e detraendo da tale ammontare una percentuale, stimata nel 35%, rappresentativa dei risparmi di spese e di energie lavorative conseguiti per effetto della cessazione dall’incarico. Il relativo credito costituisce debito di valore e non è soggetto a IVA.
Il danno all’immagine del sindaco dichiarato decaduto non è risarcibile quando la decadenza deriva dall’applicazione di un istituto illegittimo senza essere accompagnata da alcun giudizio negativo, neppure implicito, sulla sua professionalità.
L’art. 17, comma 8, d.lgs. 174/2016, nel testo modificato dal d.lgs. 114/2019 e vigente dal 31 ottobre 2019, equipara quoad effectum alla translatio iudicii dal giudice contabile al giudice ordinario la riproposizione davanti al giudice ordinario, da parte dell’amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico priva dei caratteri dell’in house providing, quando sia stata preceduta da una domanda di responsabilità amministrativa per danno erariale proposta dal Procuratore contabile davanti alla Corte dei conti priva di giurisdizione, ed estende così alla seconda causa, che ha oggetto diverso dalla prima, gli effetti della translatio, ma trattandosi di norma che regola in termini innovativi i rapporti tra le due domande essa non si applica alle fattispecie processuali anteriori alla sua entrata in vigore [società per azioni interamente partecipata da un comune, divenuta in house solo con modifiche statutarie del novembre 2009; azione per danno erariale promossa dalla Procura regionale contro direttore generale, amministratori, sindaci e organi politici del comune socio per la corresponsione di superminimi e per assunzioni illegittime del 2007 e 2008; difetto di giurisdizione contabile per i fatti anteriori alla trasformazione in house; successiva azione sociale di responsabilità e azione contro i sindaci promosse dalla società davanti al tribunale delle imprese come riassunzione e ritenute prescritte; rigetto].
Tra l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale, al cui esercizio è legittimato esclusivamente il Procuratore contabile, e l’azione civile di responsabilità promossa davanti al giudice ordinario dall’amministrazione o dalla società partecipata danneggiata nei confronti di amministratori e sindaci non è configurabile una translatio iudicii in senso proprio, perché la diversità e la reciproca indipendenza delle due azioni, anche quando investono i medesimi fatti materiali, escludono il meccanismo di continuità che consente al processo iniziato davanti al giudice privo di giurisdizione di proseguire davanti al giudice munito di potestas iudicandi con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, sicché l’azione civile proposta dopo la declinatoria della giurisdizione contabile non si giova dell’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione prodotto dalla domanda del Procuratore contabile.
La translatio iudicii viene in rilievo soltanto quando uno solo è il giudice, contabile o ordinario, munito di giurisdizione sulla domanda proposta, perché il potere di azione del Procuratore contabile è previsto esclusivamente davanti alla Corte dei conti e la domanda da lui proposta in difetto di giurisdizione contabile può essere soltanto dichiarata estranea a tale giurisdizione, senza poter spettare a una giurisdizione diversa, sicché quando la società partecipata da un ente pubblico non possiede, all’epoca dei fatti, i requisiti statutari della società in house sono inipotizzabili il danno erariale e la stessa azione del Procuratore contabile, che non può quindi trasmigrare davanti al giudice ordinario.
La translatio iudicii, quale meccanismo di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice che ne è privo, opera anche nei rapporti tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, e ciò già prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 d.lgs. 174/2016, in forza dell’art. 59 l. 69/2009 e del principio costituzionale di conservazione degli effetti della domanda in caso di declinatoria della giurisdizione.
La società partecipata da un ente pubblico danneggiata dalla mala gestio dei propri amministratori e sindaci può esercitare l’azione civile di responsabilità immediatamente e indipendentemente dall’azione per danno erariale promossa dal Procuratore contabile, trattandosi di rimedi concorrenti con il solo limite del divieto di duplicazione del risarcimento, sicché il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2949 c.c. va verificato con riguardo a un’azione proponibile indipendentemente dall’iniziativa del Procuratore contabile.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 l. 69/2009, nella parte in cui non consente di trasferire davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti, la domanda di responsabilità erariale proposta davanti al giudice contabile, perché l’azione del Procuratore contabile e l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci della società partecipata sono autonomamente proponibili e la tardività dell’iniziativa della società è imputabile alla sua inerzia e non alla norma, e la questione è inoltre irrilevante rispetto a soggetti che non hanno mai rivestito la qualità di amministratore o di componente del collegio sindacale della società.
Il danno subìto da una società partecipata dallo Stato o da altro ente pubblico per la mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non costituisce danno erariale, perché la distinta soggettività giuridica e l’autonomia patrimoniale della società escludono sia la riferibilità di quel danno al patrimonio del socio pubblico sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione, e la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità della Procura contabile contro organi sociali e dipendenti sussiste soltanto per le società cosiddette legali e per le società in house, costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, delle quali soltanto tali enti possono essere soci, che statutariamente esplicano la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione è per statuto soggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.
L’azione di responsabilità per danno erariale promossa dal Procuratore contabile e l’azione di responsabilità civile promossa dalla singola amministrazione davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti anche quando investono i medesimi fatti materiali, perché la prima tutela l’interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, mentre la seconda è volta al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione danneggiata, e le eventuali interferenze tra i due giudizi pongono una questione di proponibilità dell’azione davanti al giudice contabile e non di giurisdizione, salvo che sia contestata in astratto la configurabilità stessa del danno erariale, con il solo limite del divieto di duplicazione risarcitoria.
L’erronea redazione del bilancio non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, perché il bilancio si limita a rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società a una certa data, mentre cagiona un danno risarcibile la condotta degli amministratori che, attraverso bilanci non veritieri, occultano la perdita del capitale sociale e proseguono l’attività in violazione dell’obbligo di gestione conservativa di cui all’art. 2486 c.c., danno quantificabile nell’aggravamento incrementale del patrimonio netto tra il momento in cui gli organi sociali avrebbero dovuto avvedersi della perdita e la dichiarazione di fallimento, al netto dei costi che la liquidazione avrebbe comunque comportato [società concessionaria della gestione di uno scalo aeroportuale, partecipata da enti territoriali, in perdita dal 2011, i cui bilanci dal 2011 al 2014 sopravvalutavano i crediti e omettevano gli accantonamenti nonostante i reiterati rilievi del collegio sindacale, con emersione delle perdite pregresse solo nel bilancio 2015 e successivo fallimento; condanna solidale di sei amministratori e quattro sindaci, prescrizione dell’azione sociale per quattro organi cessati, cessazione della materia del contendere per una sindaca che aveva transatto].
La perdita che emerge in un bilancio per effetto delle rettifiche di poste contabili relative a esercizi precedenti, non correttamente rilevate nei bilanci di quegli esercizi, è imputabile agli amministratori in carica negli esercizi precedenti e non a quelli che, redigendo correttamente il bilancio, hanno fatto emergere la reale situazione patrimoniale della società, sicché va esclusa la responsabilità dell’amministratore nominato nell’ultimo esercizio e del sindaco in carica soltanto in relazione a quel bilancio.
Nel rapporto interno tra amministratori e sindaci solidalmente responsabili verso la società fallita il danno può essere ripartito in misura diversa, perché gli amministratori sono autori degli atti di cattiva gestione mentre i sindaci rispondono per omessa vigilanza, e può essere imputato ai singoli in relazione agli esercizi nei quali sono rimasti in carica, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del fallimento, sulla quale il riparto interno non incide.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. la prescrizione quinquennale dell’azione sociale decorre dalla cessazione dalla carica di ciascun amministratore o sindaco, mentre quella dell’azione dei creditori sociali decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile, che si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria a carico degli organi sociali, sicché la prescrizione dell’azione sociale nei confronti di chi è cessato dalla carica da oltre cinque anni non impedisce la condanna in base all’azione dei creditori sociali.
L’ammissione al passivo fallimentare del credito per compensi maturato dall’amministratore o dal sindaco non implica l’accertamento della correttezza del suo operato, sicché il curatore può comunque agire in responsabilità e negare il pagamento del credito ammesso, e l’eccezione di compensazione va rigettata nei confronti degli organi sociali dei quali sia accertata la responsabilità.
L’amministratore privo di deleghe risponde dei danni quando abbia avuto a disposizione segnali d’allarme evidenti, reiterati e urgenti, quali le ripetute segnalazioni del collegio sindacale sulle criticità dei bilanci, tali da sollecitare il suo intervento attraverso il consiglio di amministrazione, e spetta a lui dimostrare di avere adempiuto i propri doveri chiedendo chiarimenti e ricevendo rassicurazioni documentate oppure verbalizzando formalmente il proprio dissenso.
Va esclusa la responsabilità dell’amministratore rimasto in carica per un periodo esiguo senza partecipare all’approvazione dei bilanci non veritieri, nonché degli amministratori privi di deleghe nominati da poco tempo al momento della predisposizione del progetto di bilancio, che non potevano compiere autonomamente alcun atto di gestione.
L’iscrizione nel registro delle imprese del nominativo di un consigliere di amministrazione, effettuata in difetto dell’atto di nomina da parte del socio pubblico al quale spetta la designazione, non è sufficiente a fondare la responsabilità gestoria del soggetto iscritto, che non ha mai assunto la carica.
Il foro speciale previsto dall’art. 30-bis c.p.c. per le cause in cui sono parte magistrati non si applica all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. nei confronti di un ex amministratore che abbia successivamente assunto funzioni di magistrato nel distretto, perché, dopo le pronunce di illegittimità costituzionale, la norma conserva applicazione per le azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato e non per le domande risarcitorie fondate su condotte che non integrano gli estremi di un reato.
Ai fini dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di una società di capitali partecipata da enti pubblici è irrilevante che il componente dell’organo sociale sia dipendente dell’ente pubblico socio che lo ha nominato, perché il rapporto di immedesimazione organica con l’ente non sposta su quest’ultimo la responsabilità, regolata esclusivamente dagli artt. 2392 ss. e 2407 c.c., e la relativa eccezione attiene al merito e non alla legittimazione ad causam.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli organi sociali non è inammissibile per il fatto che i soci pubblici abbiano omesso di ricapitalizzare la società e di ripianarne le perdite, perché il patrimonio sociale è separato da quello dei soci e l’azione è esercitata nell’interesse della società e non degli enti soci.
Nell’assicurazione della responsabilità civile di amministratori e dipendenti pubblici, l’esclusione dalla garanzia delle richieste risarcitorie derivanti da incarichi svolti presso società di capitali a partecipazione pubblica rende la polizza inoperante per l’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società partecipata da enti pubblici, e non deroga a tale esclusione l’appendice che estende genericamente la copertura all’attività di componente del consiglio di amministrazione di società, tanto più se disposta da un agente privo del potere di rappresentare l’assicuratore.
La polizza di responsabilità professionale che copre le perdite patrimoniali e i danni involontariamente cagionati a terzi per violazione colposa dei doveri connessi alla funzione di sindaco opera, nei limiti del massimale, per la condanna risarcitoria del sindaco per omessa vigilanza quando non sia provata la volontarietà della sua condotta.
La clausola claims made che subordina la copertura alla circostanza che sia la richiesta risarcitoria del terzo sia la denuncia all’assicuratore intervengano durante la vigenza della polizza, senza prevedere un periodo di ultrattività, lede il diritto dell’assicurato alla copertura perché lo fa dipendere dalla condotta del danneggiato, ma la garanzia non opera comunque quando la richiesta risarcitoria sia formulata oltre ogni congruo periodo di ultrattività successivo alla scadenza del contratto, usualmente fissato in almeno dodici mesi.
La dichiarazione inesatta o reticente dell’assicurato esclude la garanzia ai sensi dell’art. 1892 c.c. solo se frutto di dolo o colpa grave, che presuppone la coscienza dell’inesattezza o della reticenza unita alla consapevolezza dell’importanza dell’informazione per la conclusione del contratto.
L’art. 2407 c.c., come modificato dalla l. n. 35 del 2025 con l’introduzione di limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
L’assoluzione in sede penale per fatti non del tutto sovrapponibili a quelli dedotti nel giudizio civile e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non precludono l’accertamento della responsabilità civile del sindaco per omessa vigilanza, valutata secondo le regole civilistiche sulla diligenza professionale.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, in un’azione unitaria e inscindibile volta alla reintegrazione del patrimonio sociale, che modifica la legittimazione attiva ma non la natura e i presupposti delle due azioni.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non si applica all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., perché i creditori sociali sono estranei alla convenzione arbitrale e il carattere unitario e inscindibile dell’azione estende l’inapplicabilità anche alla componente sociale.
Il parere del comitato dei creditori sull’azione di responsabilità ha valenza solo endofallimentare, sicché la sua mancanza costituisce una mera irregolarità interna alla procedura, deducibile soltanto con il reclamo di cui all’art. 26 l. fall. e non nel giudizio di responsabilità.
Spetta al giudice ordinario e non alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori di una società a partecipazione pubblica quando il danno riguarda il patrimonio sociale, che resta privato e distinto da quello dei soci pubblici, salva la giurisdizione contabile sul solo danno erariale.
In tema di responsabilità degli amministratori l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella loro ragionevolezza, da valutare ex ante tenendo conto delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo.
Nell’azione sociale di responsabilità la società deve provare le violazioni e il nesso causale tra queste e il danno, nonché l’esistenza di un danno concreto consistente nel depauperamento del patrimonio sociale, mentre spetta agli amministratori e ai sindaci provare la non imputabilità del fatto dannoso e l’osservanza dei doveri loro imposti.
Gli amministratori privi di deleghe non sono gravati da un generale obbligo di vigilanza, ma rispondono quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli che conoscevano o potevano conoscere in forza del dovere di agire informati, e la solidarietà prevista dall’art. 2392 c.c. presuppone l’accertamento di una condotta colposa, anche omissiva, di ciascun amministratore.
La responsabilità dei sindaci è responsabilità per fatto proprio, per violazione del dovere di vigilare sull’intera gestione e non solo sulla regolarità contabile, e sussiste quando essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano reagito pretendendo dagli amministratori le azioni correttive e attivando i poteri di denuncia, non bastando la mera richiesta di chiarimenti.
È ammissibile la modificazione della domanda con la prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. quando la domanda modificata resti connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo.
La giusta causa di revoca dell’amministratore di s.p.a. ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. prescinde dalla violazione dei doveri gestori e può consistere anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, purché tali fatti siano oggettivamente idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali del revocato. La rottura del rapporto fiduciario va quindi apprezzata in termini oggettivi, e restano estranei alla giusta causa il mero venir meno del gradimento dei soci e la mancata soggezione dell’amministratore alle direttive del socio di maggioranza, anche se pubblico.
Le linee guida di governance concordate tra i soci e non trasposte nello statuto hanno al più natura di patto parasociale e sono prive di efficacia vincolante per gli amministratori, tenuti a operare nell’interesse primario della società anche quando esso contrasti con quello del singolo socio. L’amministratore chiamato ad adottare decisioni urgenti funzionali alla tutela del patrimonio sociale [quale la revoca cautelativa delle deleghe al consigliere delegato a fronte di indizi di gravi irregolarità] è perciò esonerato dal consultare preventivamente il socio che lo ha designato e può discostarsi dalle sue direttive contrarie all’interesse sociale, sicché l’omessa informativa preventiva al socio è inidonea a integrare giusta causa di revoca.
La revoca degli amministratori conseguente al mutamento della maggioranza politica dell’ente locale socio, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, deve intervenire entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo sindaco, sicché la sua invocazione oltre tale termine è inidonea a giustificare la revoca [dell’amministratore di società partecipata].
Il danno da revoca senza giusta causa corrisponde agli emolumenti spettanti per il periodo residuo della carica, la cui cessazione si individua nel termine ultimo previsto dallo statuto per l’approvazione del bilancio; le allegazioni generiche della società su ulteriori occasioni di guadagno sfruttate dall’amministratore revocato o su vantaggi di spesa sono inidonee a ridurre il risarcimento.
Il danno non patrimoniale all’immagine dell’amministratore revocato senza giusta causa è escluso quando le dichiarazioni riportate dalla stampa provengono dal socio anziché dalla società o dai suoi legali rappresentanti, e con esso viene meno la domanda accessoria di pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 120 c.p.c.
La sussistenza della giusta causa di revoca va valutata alla luce delle sole motivazioni poste a base della deliberazione, che deve indicare in modo specifico le ragioni della revoca, ed è inammissibile che la società introduca nel giudizio risarcitorio nuove cause di revoca.
È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio la cui nota integrativa ometta le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. sulla formazione e sulle utilizzazioni dei fondi, sulle variazioni delle voci dell’attivo e del passivo e sui costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali, o non motivi la riclassificazione di poste che rende il bilancio non comparabile con quello dell’esercizio precedente, nonché quella che compensi crediti e debiti in violazione dell’art. 2423-ter, ultimo comma, c.c. od ometta di svalutare crediti di dubbia esigibilità, anche quando la legge preveda la responsabilità sussidiaria dei comuni soci per il loro pagamento [società d’ambito per la gestione dei rifiuti in liquidazione]; la nullità può essere dichiarata con riferimento alle singole poste viziate.
La violazione dei principi di redazione del bilancio non determina la nullità della deliberazione di approvazione quando difetti il requisito della rilevanza, perché l’errore non incide in modo significativo sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari dell’informazione [duplicazione dei valori parziali delle immobilizzazioni immateriali con totale corretto; omessa ripetizione dei coefficienti di ammortamento rimasti invariati; compensazione di partite di modesta entità].
Nella società in liquidazione non deve essere iscritto il fondo per costi e oneri della liquidazione quando, per la prosecuzione dell’attività imposta dalla legge, tali costi non possano essere previsti né quantificati attendibilmente; alla società già sciolta all’entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 non si applicano gli obblighi di relazione sul governo societario e di programmi di valutazione del rischio di crisi previsti dagli artt. 6 e 14 del medesimo decreto, che presuppongono una società in attività.
È inammissibile l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione del bilancio per effetto dell’approvazione dei bilanci successivi non impugnati, quando sia sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale e fondata su documenti prodotti soltanto con tale atto.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione non conformi alla legge o allo statuto che non siano impugnate entro il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall’art. 2388, comma 4, c.c. divengono inoppugnabili e i loro effetti si stabilizzano, sicché il giudice non può neppure disapplicarle in via incidentale quando la società ne deduca l’invalidità per sottrarsi al pagamento del compenso deliberato in favore di un amministratore o per ripetere quanto già corrisposto [delibere consiliari che avevano attribuito al presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni partecipata da enti locali un’indennità di risultato commisurata al miglioramento del margine operativo lordo anche in presenza di perdite d’esercizio].
I limiti ai compensi degli amministratori fissati dall’art. 1, commi 725-728, l. 296/2006, ratione temporis vigenti, si applicano a tutte le società partecipate da enti locali, totalmente o in forma mista, a prescindere dal fatto che esse eroghino pubblici servizi o producano beni e servizi strumentali all’attività degli enti oppure operino sul mercato in regime di concorrenza; il compenso è onnicomprensivo e include tanto quello stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea quanto quello attribuito dal consiglio agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., mentre l’indennità di risultato può essere riconosciuta soltanto in caso di produzione di utili e in misura non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo.
L’inoppugnabilità delle deliberazioni consiliari non verrebbe meno neppure estendendo loro in via analogica la disciplina della nullità delle deliberazioni assembleari, perché, al di fuori delle deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, l’art. 2379 c.c. assoggetta anche l’azione di nullità a un termine di decadenza triennale, in coerenza con le esigenze di stabilità e di certezza poste a fondamento della riforma del diritto societario.
Ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto non è sufficiente la partecipazione ad alcune sedute del consiglio di amministrazione, circostanza di valenza probatoria non univoca: in assenza di ulteriori elementi che dimostrino un’ingerenza continuativa e sistematica nell’attività gestoria, con rilevanza esterna (quale la conduzione di trattative con clienti e fornitori), non può escludersi che la partecipazione sia avvenuta in rappresentanza del socio di maggioranza, al solo fine di esporre ragioni di interesse pubblico o fornire elementi conoscitivi agli amministratori di diritto, come per il sindaco del Comune socio di maggioranza di una s.p.a. di gestione di impianti turistici, dimessosi dal consiglio.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore contro amministratori e sindaci obbligati in solido, la transazione stipulata con alcuni coobbligati e limitata espressamente alla loro quota produce effetti anche nei confronti dei condebitori non transigenti: qualora la somma versata sia inferiore alla quota ideale di debito del transigente, il debito residuo degli altri va ridotto in misura pari a tale quota ideale e non all’importo pagato. Occorre quindi determinare la quota ideale di ciascun condebitore, anche in via equitativa stante la laboriosità dei conteggi, e ridurre il debito complessivo della somma delle quote dei soggetti che hanno definito la propria posizione.
La perdita del capitale occultata con la capitalizzazione di costi correnti privi di giustificazione, e l’avvio di operazioni estranee all’oggetto sociale quando il patrimonio netto era già negativo, come la costruzione di una centrale a biomasse, fondano la responsabilità ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c.; in tale azione il danno da aggravamento del dissesto va imputato agli amministratori in carica negli esercizi in cui l’aggravamento si è prodotto, e l’eventuale riduzione del deficit registrata in un esercizio successivo si porta in deduzione dal debito di chi è responsabile delle perdite accumulate nei periodi precedenti.
Se la sussistenza di un rapporto di servizio rappresenta l’elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale, esso, in ragione dell’autonoma personalità giuridica della società, è di regola configurabile in capo a quest’ultima, ma non anche personalmente in capo ai soggetti, organi o dipendenti, della stessa; non vi è pertanto spazio per il radicamento della giurisdizione contabile ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l’ente pubblico e la società cui sia stato affidato l’espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, atteso che i danni derivati alla società dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a organi o a dipendenti non integrano gli estremi del danno erariale, risolvendosi in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, ente soggetto alle regole di diritto privato, e non su quello del socio pubblico.
La mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile: al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali, quelle cioè attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica, il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, poiché la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali rispetto ai soci e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate escludono sia la possibilità di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia arrecato al patrimonio della società, sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione. Ove la società partecipata non possegga i requisiti richiesti per essere qualificata in house, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate.
L’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016 distingue il danno arrecato direttamente al capitale della società, e solo indirettamente all’ente pubblico partecipante, da quello che incide in via diretta e immediata sul valore della partecipazione dell’ente pubblico: mentre per il primo l’azione di responsabilità contabile è consentita soltanto qualora si sia in presenza di una società in house, per il secondo la giurisdizione prescinde da detta qualificazione, ma sempre a condizione che sussista una relazione diretta, non mediata, fra la condotta tenuta dal rappresentante della società o da quello del socio pubblico e il danno subito dalla pubblica amministrazione.
In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per sottrarsi all'obbligo di versare le quote dovute per le spese generali di amministrazione, anche qualora lamenti l'inadempimento della società ai propri doveri statutari. Nei rapporti associativi, infatti, non trova applicazione il sinallagma contrattuale tipico dei rapporti a prestazioni corrispettive, essendo tali rapporti caratterizzati da una comunione di scopo che esclude l'utilizzabilità dei rimedi generali previsti per l'inadempimento contrattuale.
Ai fini della compensazione, il credito vantato dal socio per la perequazione dei costi di gestione del servizio non può essere opposta in compensazione al debito verso la società, qualora lo statuto sociale preveda che l'onere della perequazione gravi direttamente sugli altri enti soci e non sulla società stessa. La compensazione legale opera, infatti, solo tra debiti e crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, esistenti tra i medesimi soggetti.
Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato.
In materia di revoca degli amministratori di una società a partecipazione pubblica, gli amministratori nominati dall’ente pubblico, al pari degli amministratori di nomina assembleare, godono dei soli diritti previsti dall'art. 2383 c.c., comma 3, tra i quali non rientra la pretesa alla reintegrazione conseguente al sindacato sulla illegittimità del provvedimento di revoca, bensì solo il diritto al risarcimento dei danni ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa.
La revoca dell’amministratore è sindacabile unicamente per vizi attinenti alla correttezza del procedimento e non nel merito, fatto salvo l’esame della eventuale tutela risarcitoria per l’assenza di una giusta causa della revoca che, tuttavia, non può essere condotto durante un procedimento cautelare.
Non costituisce un vizio del procedimento la mancata corrispondenza tra l’organo che ha proceduto alla nomina e alla revoca, costituendo quest’ultima un potere di recesso ex lege che pone fine ex nunc al rapporto giuridico sorto dal contratto, non investendo invece l'atto di nomina.
La delibera adottata dall'assemblea di una società a partecipazione pubblica che determina il compenso dell'amministratore unico in misura eccedente il limite fissato dell'art. 1, comma 725 della L. 296/2006 è radicalmente nulla e assolutamente inefficace nei confronti della società poiché il criterio di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica, dal quale non può esimersi la determinazione del compenso degli amministratori di una società in mano pubblica, conduce all'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti. Conseguentemente, la delibera adottata in violazione dei criteri di spesa pubblica, inderogabili da parte delle amministrazioni locali e come tale sempre opponibile da parte della società, non necessita di apposita impugnazione tesa a farne accertare la nullità e legittima pertanto l'esperimento da parte della società dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'amministratore.
I rimedi restitutori quali l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non nel termine più breve delle azioni di risarcimento; tale termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data dei singoli pagamenti mensili degli emolumenti effettuati in favore dell'amministratore unico.