Il diritto di consultazione del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata non è escluso dalla circostanza che il socio disponga già di alcuni documenti sociali, prodotti in un diverso giudizio pendente tra le parti, quando la richiesta abbia a oggetto la contabilità analitica e i documenti giustificativi necessari per verificare la veridicità delle poste di bilancio e la correttezza della gestione relativi a periodi non coperti da quelle produzioni, e il provvedimento d’urgenza può ordinare alla società di consentire l’accesso alla documentazione non ancora esaminata [socia al cinquanta per cento di una società a responsabilità limitata semplificata in liquidazione cui era stato negato l’accesso ai libri sociali e alle scritture contabili].
Nel procedimento d’urgenza promosso dal socio per l’esercizio del diritto di consultazione il periculum in mora sussiste quando la società sia in liquidazione, perché l’impedimento al controllo rischia di pregiudicare irrimediabilmente la possibilità per il socio di tutelare il proprio investimento e di reagire tempestivamente a eventuali atti depauperativi o irregolarità gestorie.
La circostanza che il socio disponesse già di parte della documentazione richiesta giustifica la compensazione parziale delle spese del procedimento d’urgenza promosso per l’esercizio del diritto di consultazione.
Il diritto di consultazione del socio non amministratore previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. è un diritto autonomo finalizzato al controllo generale sulla governance e sulla gestione sociale.