Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 riguarda soltanto lo schema di fideiussione omnibus e non può essere invocato come prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale per una fideiussione specifica prestata a garanzia delle obbligazioni nascenti da un singolo mutuo, sicché il fideiussore deve provare secondo le regole ordinarie l’esistenza di un’intesa a monte nel settore delle fideiussioni specifiche, e a tal fine non basta la produzione di numerose fideiussioni che riproducono le clausole dello schema uniforme [fideiussione per un importo massimo di trecentonovantamila euro a garanzia di un mutuo ipotecario concesso nel 2009 a una persona fisica, con credito ceduto in blocco a una società di cartolarizzazione].
La clausola che obbliga il garante a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non trasforma la fideiussione in contratto autonomo di garanzia, perché esclude soltanto la sussidiarietà senza recidere l’accessorietà, e lo stesso vale per la deroga all’art. 1957 c.c. e per le clausole che estendono la garanzia all’obbligo di restituzione in caso di invalidità delle obbligazioni garantite o di revoca dei pagamenti.
Nella cessione in blocco di crediti nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione le garanzie si trasferiscono al cessionario ai sensi dell’art. 58 t.u.b. e dell’art. 1263 c.c., sicché il fideiussore, equiparato al debitore ceduto, propone correttamente nei confronti del cessionario la domanda di nullità parziale della garanzia.
È irrilevante l’ordine di esibizione rivolto alla banca e ad altri istituti per acquisire i modelli di fideiussione da essi utilizzati, perché l’impiego generalizzato delle clausole è solo uno degli elementi da provare, occorrendo dimostrare che esso avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza, e l’ordine di esibizione è uno strumento residuale che non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.