Integra usura originaria, e non sopravvenuta, la pattuizione intervenuta nel corso del rapporto di conto corrente con cui siano fissati un tasso di sconfinamento e un corrispettivo sull’accordato che, sommati, superano il tasso soglia del trimestre, perché l’usura sopravvenuta irrilevante è soltanto quella prodotta dalla variazione del parametro, sicché vanno detratti dal saldo tutti gli interessi addebitati da quel momento [conto corrente di una s.r.l. con apertura di credito di oltre settecentomila euro concessa nel 2010, garantito da una fideiussione omnibus prestata nel 2004 dal legale rappresentante e da un terzo, con credito ceduto a una società di cartolarizzazione].
Caduta per nullità la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. riprodotta dallo schema contrattuale censurato, il fideiussore è liberato se il creditore non ha proposto istanza giudiziale contro il debitore principale entro il termine di legge, e la richiesta stragiudiziale di pagamento rileva soltanto ai fini della decorrenza del termine.
La garanzia che richiama costantemente la figura della fideiussione e prevede il pagamento a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore e la deroga all’art. 1957 c.c. va qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, perché la clausola riguarda solo modalità e tempi del pagamento e, nel dubbio, va preferita la figura tipica, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. al modulo predisposto dalla banca e considerato che il garante non rilascia professionalmente garanzie autonome.
Sono nulle per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 le clausole di reviviscenza, di rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della fideiussione omnibus che coincidono con lo schema contrattuale dell’associazione bancaria, mentre la nullità non si estende all’intero contratto perché le clausole tutelano la banca e la loro caduta non incide sulla causa del negozio.
La sezione specializzata del tribunale di Roma, competente in via funzionale per le controversie antitrust dei distretti indicati dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003, è competente sull’intera opposizione a decreto ingiuntivo in cui il fideiussore eccepisca la nullità antitrust della garanzia, quale che sia il foro ordinario individuato, anche per connessione ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, e la causa va decisa in composizione collegiale.
La clausola sulla commissione di massimo scoperto è determinata quando indica aliquota, base di calcolo e misura massima, e la sottoscrizione apposta in calce all’ultima pagina del contratto si riferisce all’intera dichiarazione, sicché chi intende sottrarsi al contenuto dei fogli non firmati deve proporre querela di falso.
Il creditore al quale il credito sia riconosciuto in misura ridotta non è soccombente ai fini delle spese, anche se il decreto ingiuntivo viene revocato integralmente.