Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare, il credito risarcitorio e restitutorio fatto valere con l’azione di responsabilità nei confronti di chi si assume amministratore di fatto della società fallita costituisce una ragione di credito idonea, ancorché litigiosa e non accertata, quando la pretesa, documentata con la produzione dell’atto introduttivo del giudizio di responsabilità, presenta una non inverosimile fondatezza, senza che il giudice della revocatoria debba accertare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, quali la qualità di amministratore di fatto e il danno [revocatoria del fallimento di una s.r.l. contro la vendita di immobili e la cessione di una quota di s.r.l. compiute in favore di parenti e di una terza acquirente dal presunto amministratore di fatto, nei cui confronti pende separato giudizio di responsabilità ex art. 146 l. fall.].
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, il credito risarcitorio verso l’amministratore sorge con il compimento degli atti di mala gestio, sicché gli atti di disposizione da lui posti in essere successivamente a tali condotte sono assoggettati al regime degli atti successivi al sorgere del credito e, per la loro revoca, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, in capo al terzo.
L’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 2901, comma 3, c.c. per l’adempimento di un debito scaduto non si applica alla cessione di una quota di s.r.l. compiuta dal debitore in esecuzione dell’impegno, assunto in un precedente contratto di prestito, a trasferire beni e partecipazioni al creditore in caso di mancata restituzione della somma entro un termine finale, quando la cessione avviene prima della scadenza di tale termine, perché in quel momento il debito non è scaduto né il debitore è in mora.
La consapevolezza del pregiudizio in capo agli acquirenti può essere desunta in via presuntiva dallo stretto rapporto di parentela con il debitore alienante, dalla comune partecipazione alla medesima società e dalla conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, di un protesto pubblicato a carico del debitore anteriormente agli atti di disposizione, elementi che nel loro complesso costituiscono una base presuntiva solida e concordante.
La consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente di un immobile può essere desunta dalla sua conoscenza dell’ipoteca giudiziale e dei debiti condominiali e di mutuo gravanti sul venditore, dalla pattuizione di un pagamento del prezzo dilazionato e anomalo, mediante la fornitura al venditore della provvista per le rate del mutuo che resta a lui intestato senza accollo né comunicazione alla banca, accompagnata dalla rinuncia del venditore all’ipoteca legale, nonché dalla mancata prova dell’integrale pagamento del prezzo e dalla sua sensibile inferiorità rispetto al valore di mercato del bene, e a tal fine la quietanza di estinzione del mutuo indirizzata al venditore non prova che il saldo del prezzo sia stato pagato dall’acquirente.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni ricorre quando l’atto di disposizione, determinando una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio del debitore, rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, senza che occorra la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, e grava sul debitore e sui terzi acquirenti l’onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
L’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale e litigioso, di fonte contrattuale o risarcitoria da fatto illecito, legittima all’azione revocatoria ordinaria, purché non si riveli prima facie pretestuoso e possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertato.
Quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria ordinaria è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, conoscenza alla quale è equiparata l’agevole conoscibilità, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito tutelato e dall’intento fraudolento, e la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni.
Quando la curatela fallimentare vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite poste a carico delle parti soccombenti sono liquidate in favore dell’Erario.