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Tribunale di Napoli, 30 Ottobre 2025, n. 9849/2025

Uso conflittuale del patronimico familiare, contraffazione del marchio e inapplicabilità della scriminante dell’uso del nome

Tribunale di Napoli, 30 Ottobre 2025, n. 9849/2025
Uso conflittuale del patronimico familiare, contraffazione del marchio e inapplicabilità della scriminante dell’uso del nome

L’uso del patronimico che forma il nucleo distintivo di un marchio misto, già usato con notorietà e poi registrato, nella denominazione, nei segni e nel nome a dominio di una società riconducibile a un altro ramo della famiglia e attivata nello stesso settore dopo la rottura dei rapporti familiari, integra contraffazione ai sensi degli artt. 20 e 22 c.p.i. e concorrenza sleale e non è scriminato dall’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i., perché l’uso conflittuale del cognome comune, idoneo a suggerire un legame commerciale e a sfruttare la notorietà altrui, contrasta con la correttezza professionale [marchio composto dal cognome e da un pittogramma, usato dal 1984 nell’allestimento di veicoli industriali, e società concorrente inattiva fino al 2021 con nome a dominio quasi identico].

Il marchio di fatto che abbia acquisito una notorietà non puramente locale attribuisce al titolare, ai sensi dell’art. 2571 c.c. e dell’art. 2, comma 4, c.p.i., un diritto esclusivo di utilizzazione fino alla registrazione, dopo la quale opera la tutela degli artt. 20 e 22 c.p.i., e la continuità dell’uso può essere riconosciuta anche quando l’azienda contrassegnata sia passata da una società familiare poi posta in liquidazione a una nuova società partecipata dagli stessi soci, anche per interposizione fiduciaria, che ne prosegua l’attività con il medesimo segno.

Difetta di titolarità attiva la società in liquidazione da anni inattiva, che abbia cessato di usare il segno dopo aver trasferito di fatto l’attività ad altra società, sia rispetto all’azione di concorrenza sleale, perché l’art. 2598 c.c. presuppone un rapporto di concorrenza tra imprenditori in attività, sia rispetto all’azione di contraffazione del marchio registrato, perché le relative tutele spettano soltanto a chi ha depositato la domanda di registrazione o è titolare del marchio ai sensi dell’art. 15 c.p.i., in assenza di titoli contrattuali che legittimino terzi.

La persona fisica cui si imputino la contraffazione e la concorrenza sleale commesse da una società in qualità di suo amministratore di fatto non ne risponde quando tale qualità sia allegata in modo generico, senza l’indicazione delle circostanze dalle quali desumere un’ingerenza sistematica e non occasionale nella gestione, idonea a influenzare con autonomia decisionale le scelte imprenditoriali in settori chiave, e in particolare lo svolgimento in concreto delle attività illecite contestate.

La domanda di risarcimento del danno da contraffazione e concorrenza sleale va rigettata quando l’atto introduttivo si limita a enunciare in astratto le voci di danno normalmente risarcibili senza allegare in concreto i pregiudizi derivati dalla condotta illecita, e l’articolazione fattuale del danno compiuta soltanto con la seconda memoria dell’art. 183, comma 6, c.p.c. è tardiva, perché in quella sede non è più consentito precisare o modificare la domanda, facoltà riservata alla prima memoria.

Data Sentenza: 30/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Ulisse Forziati
Relatore: Mario Fucito
Registro: RG 27907 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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