In materia cautelare il giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, può esaminare per primo il periculum in mora e, se lo esclude, ritenere assorbite le eccezioni preliminari e il fumus boni iuris.
Il periculum richiesto dall’art. 700 c.p.c. non è in re ipsa né discende automaticamente dalla lesione del diritto, ma richiede un pregiudizio concreto, imminente e irreparabile, che di regola incida su situazioni non patrimoniali e non sia compensabile per equivalente: l’imminenza esclude il pregiudizio già verificatosi o solo eventuale, e l’irreparabilità consiste nell’irreversibilità della lesione o nell’impossibilità di quantificarne con esattezza il ristoro. Va pertanto respinto il ricorso dell’ente organizzatore del campionato che lamenti l’interruzione dei servizi del licenziatario uscente, quando i pregiudizi siano meramente patrimoniali, il ricorrente avrebbe potuto individuare un nuovo licenziatario con la collaborazione offerta dalla controparte per la transizione e il danno all’immagine sia allegato in termini generici [nella specie, Lega Serie A contro Perform, con condanna alle spese].