Ove si chieda la disposizione di un sequestro conservativo, per integrare il requisito del periculum in mora, occorre, da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione dei suoi beni da parte di altri creditori; dall’altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.
Il ricorrente deve dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale.
La clausola statutaria di prelazione, con cui si attribuisce ai soci il diritto di preferenza in qualsiasi caso di trasferimento delle quote, ha efficacia reale, essendone gli effetti opponibili anche al terzo acquirente; ne consegue che, quando l’unico bene aggredibile residuato nel patrimonio dell’ex amministratore sia la sua partecipazione nella società, la presenza della clausola esclude il pericolo che egli possa cederla all’insaputa degli altri soci nelle more del giudizio arbitrale sulla responsabilità, con conseguente difetto del periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo delle quote.
Non integra il periculum in mora, sotto il profilo soggettivo, la contestata spregiudicatezza gestoria dell’ex amministratore quando le spese addebitate risultino strumentali all’attività d’impresa o comunque riconducibili a scelte assunte nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza proprie della business judgment rule [nella specie, la locazione di un appartamento nei pressi del ristorante a disposizione dei dipendenti], e non emergano criticità nell’andamento finanziario della società.